Regolamento Regionale 29 settembre 2009, n. 21 Compiti e funzioni dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
Art. 1(Finalità)
1. Il presente regolamento definisce le
funzioni, le azioni e le modalità operative dell’Ufficio del Garante delle
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito
denominato Ufficio del Garante, nonché le modalità di nomina del Garante
regionale delle persone sottoposte a limitazione della libertà personale, di
seguito denominato Garante, istituito dall’articolo 31 della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19, “Disciplina del sistema integrato
dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia”.
2. All’Ufficio del Garante è affidata la
protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti delle persone sottoposte
a limitazioni della libertà personale, residenti o temporaneamente presenti sul
territorio regionale, mediante azioni positive mirate alla tutela dei diritti
costituzionali di recupero e reinserimento sociale, di cura e salvaguardia della
salute, di istruzione, formazione professionale e lavoro, di libertà di culto,
di espressione e di opinione.
3. L’Ufficio del Garante opera in piena
libertà e indipendenza, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico
o funzionale, collabora con le competenti strutture regionali ed ha pieno
accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato
istituzionale.
Art. 2(Azioni e funzionidell’Ufficio del Garante)
1. L’azione dell’Ufficio del Garante è
ispirata ai seguenti indirizzi:
a) diffondere e promuovere una cultura dei
diritti delle persone sottoposte a limitazioni o a misure restrittive della
libertà personale, nella prospettiva costituzionale della rieducazione, del
recupero e del reinserimento sociale;
b) segnalare e raccomandare azioni normative e
legislative a favore dei diritti di tali persone;
c) monitorare e vigilare sulla tutela dei
diritti delle persone sottoposte a restrizione della libertà e segnalare le
violazioni alle competenti istituzioni e, ove necessario, all’autorità
giudiziaria.
2. L’Ufficio del Garante, in coerenza con
gli obiettivi fissati dal comma 2 dell’art. 31 della legge
regionale 10 luglio 2006, n.19, e con gli indirizzi di cui al comma
precedente del presente regolamento, svolge le seguenti funzioni:
a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare
che le misure di restrizione della libertà personale siano attuate in conformità
dei principi e delle norme stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni
internazionali sui diritti umani, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. In
particolare assume ogni iniziativa volta ad assicurare che ai soggetti
interessati siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute,
all’istruzione e alla formazione professionale, all’esercizio della libertà
religiosa e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione
sociale e all’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro, anche in
collaborazione con le Strutture di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento
regionale 18 gennaio 2007, n. 4, di attuazione della legge regionale
n. 19/2006;
b) pone in essere ogni azione utile a rendere
operativo il Protocollo di Intesa con il Ministero della Giustizia, Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, approvato dalla Giunta Regionale con
deliberazione del 26 giugno 2007, n. 995 e sottoscritto nel febbraio 2008;
c) segnala agli organi regionali eventuali
fattori di rischio o di danno per i soggetti interessati, dei quali venga a
conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia degli stessi soggetti sia di
associazioni o di organizzazioni non governative che svolgano attività inerenti
la tutela dei diritti umani;
d) si attiva nei confronti dell’amministrazione
interessata affinché assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le
prestazioni di cui alla lettera a);
e) interviene nei confronti degli enti
interessati e delle strutture regionali in caso di accertate omissioni o
inosservanze di quanto disposto dalle norme vigenti, per le rispettive
competenze, che compromettano l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera
a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi
regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune
iniziative, ivi compreso l’esercizio dei poteri sostitutivi;
f) propone agli organi regionali gli
interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad
assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti interessati e, su
richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e
legislativi che possono riguardare anche detti soggetti;
g)
propone all’Assessorato regionale competente iniziative concrete d’informazione
e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
h)
fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali del
territorio e dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia, favorendo
l’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento sulle tematiche delle
istituzioni totali, delle libertà personali inviolabili, della tutela delle
vittime dei reati, della mediazione penale e sociale, della sicurezza;
i) collabora con l’Osservatorio Regionale
delle Politiche Sociali e con gli Osservatori provinciali di cui all’art. 14
della l.
r. n. 19/2006, e con l’Osservatorio sull’immigrazione istituito con
deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2007, n. 1228, all’attività di
studio, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale in ambito regionale;
j) esprime pareri e formula proposte su atti
normativi e di indirizzo, sui Piani e Programmi annuali e pluriennali
riguardanti i minori e gli adulti soggetti a limitazioni delle libertà
personali, di competenza della Regione, e, ove richiesti, delle Province e dei
Comuni;
k) promuove iniziative nei confronti dei media
e dell’opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva
verso le tematiche delle istituzioni totali, delle libertà personali
inviolabili, della tutela delle vittime e della mediazione penale e sociale.
Art. 3(Nomina del Garante
regionale
delle persone sottoposte a
misure
restrittive della libertà
personale)
1. L’Ufficio del Garante regionale delle
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale è presieduto dal
Garante ed ha sede presso il Consiglio Regionale.
2. Il Garante è eletto dal Consiglio
regionale in seduta plenaria. La Commissione Consiliare competente in materia di
politiche sociali e familiari, sentiti il Presidente della Giunta Regionale e
l’Assessore alla Solidarietà, predispone una rosa di tre nominativi che approva
e presenta al Presidente del Consiglio Regionale. É eletto il candidato che
ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri componenti il Consiglio Regionale.
L’elezione ha luogo a scrutinio segreto.
3. Ai fini della designazione della rosa
di tre nominativi di cui al comma precedente, si tiene conto delle
incompatibilità enunciate al comma 6 bis dell’art. 30 della l.r.
n. 19/2006, nonché dei principi di pari opportunità e uguaglianza tra
i generi.
4. Ai fini della designazione della rosa
di tre nominativi di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere
individuate personalità che abbiano età non superiore a sessantacinque anni, che
siano in possesso di laurea magistrale o specialistica e che abbiano maturato
una specifica e comprovata esperienza, almeno decennale, nella promozione e
nella tutela dei diritti umani e/o nell’attuazione di interventi di prevenzione,
trattamento e recupero delle forme di devianza, nel settore penitenziario e/o
nei Servizi sociali ed educativi del territorio.
5. Qualora, successivamente alla nomina,
venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 4, il
Presidente del Consiglio regionale invita il Garante a rimuovere tale causa nel
termine di quindici giorni. In caso di inottemperanza, ne dichiara la decadenza
dalla carica, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale affinché
provveda alla sostituzione.
6. Il Garante eletto, riceve un mandato
della durata di cinque anni, che è rinnovabile una sola volta.
Art. 4(Composizione dell’Ufficiodel Garante)
1. É istituito presso il Consiglio
Regionale, in staff alla Presidenza del Consiglio Regionale, l’Ufficio del
Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale.
2. All’Ufficio viene assegnata una
dotazione minima di personale pari ad almeno due unità, individuate nell’ambito
dell’organico regionale.
3. L’Ufficio assiste il Garante nello
svolgimento di tutte le attività connesse al suo mandato, in stretta
collaborazione con le strutture della Giunta competenti per le materie
affrontate.
4. L’Ufficio del Garante può avvalersi
dell’apporto di risorse umane esterne, erogato da esperti con specializzazione
universitaria, purché di durata limitata, per esigenze strettamente connesse
allo svolgimento di specifici progetti ed entro i limiti di spesa assegnati
all’Ufficio, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali.
Art. 5(Trattamento economicoe budget annuale)
1. All’Ufficio del Garante è assegnato
annualmente un budget a valere sulle risorse del bilancio regionale, che è
vincolato per il pagamento della indennità di funzione di cui al comma
successivo, nonché per la copertura delle spese di funzionamento dell’Ufficio,
connesse alle attività da realizzare, al netto delle retribuzioni del personale
dipendente assegnato all’Ufficio stesso.
2. Al Garante è attribuita un’indennità di
funzione, per dodici mensilità, pari al venti per cento dell’indennità annuale
lorda spettante ai Consiglieri regionali. Tale indennità deve intendersi
comprensiva di ogni altro onere, connesso al rimborso delle spese di viaggio per
l’espletamento dalla funzione.
3. L’Ufficio del Garante predispone e
presenta al Presidente del Consiglio Regionale entro il 30 marzo di ogni anno,
un dettagliato rendiconto delle spese sostenute e delle modalità di impiego del
budget assegnato.
4. L’Ufficio del Garante non può in alcun
caso sostenere spese il cui ammontare complessivo annuo superi il budget
assegnato dal relativo bilancio regionale di previsione.
Art. 6(Sede, organizzazione e struttura)
1. L’Ufficio del Garante ha sede
presso il Consiglio regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi
decentrate, avvalendosi delle strutture regionali, degli spazi e del personale
appositamente messi a disposizione.
Art. 7(Rapporti con le Autorità di garanzia)
1. Il Difensore Civico, le altre Autorità di garanzia previste dallo Statuto
Regionale, il Garante per i diritti del Minore e il Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale attivano reciproca
segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive
funzioni nell’ambito delle loro competenze.
Art. 8(Relazioni agli organi istituzionali)
1. L’Ufficio del Garante informa costantemente il Presidente del Consiglio
Regionale e il Presidente della Giunta regionale dello svolgimento delle proprie
funzioni e riferisce annualmente al Consiglio Regionale sull’andamento della
propria attività presentando, entro il 30 aprile di ogni anno, una dettagliata
relazione sull’attività svolta, le iniziative intraprese ed i risultati ottenuti
nell’anno precedente, che viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Art. 9(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione
del presente regolamento si provvede a partire dall’annualità successiva a
quella di entrata in vigore del presente regolamento, con lo stanziamento di
apposite risorse al Capitolo di spesa di nuova istituzione nella U.P.B. ______
del Consiglio Regionale, denominato:
- (CNI) Funzionamento dell’Ufficio del
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
2. Al fine di dare idonea copertura agli
oneri di cui al comma 1, annualmente la Giunta Regionale stabilisce la quota di
risorse da destinare al finanziamento del Capitolo di cui al comma 1, a valere
sulla finalizzazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali di cui al comma 3
dell’art. 67 della l. r. n. 19/2006.
Art. 10(Norma di prima applicazione)
1. In fase di prima applicazione
il Consiglio regionale procede all’elezione del Garante delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
|