Anno 2009
Numero 16
Data 07/10/2009
Abrogato No
Materia Acque e acquedotti;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 159 del 12 ottobre 2009
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Nessun allegato

Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 16

Proroga dei termini previsti dall'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1, come modificato dall'articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3, recante disposizioni in materia di tutela delle acque destinate a uso umano



Art. 1


1.     I termini previsti dall’articolo 32 (Tutela delle acque destinate a uso umano), commi 1 bis, 2 e 2 bis, della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di pre-visione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), come modificato dall’arti-colo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3, già prorogati al 31 dicembre 2009 dall’articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 12, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2014, salvo i casi di accertata inidoneità della qualità delle acque per l’uso potabile. 



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.