Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 17
Estensione al personale della Regione Puglia dei benefici rivenienti dall'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla disciplina dell'esonero dal servizio
Art. 1(Esonero dal servizio)
1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, il
personale in servizio presso la Regione Puglia può chiedere di essere esonerato
dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione
dell’anzianità massima contributiva di quarant’anni. La richiesta di esonero dal
servizio deve essere presentata dai dipendenti interessati, improrogabilmente
entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che entro l’anno solare
raggiunga il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto. La richiesta
di esonero dal servizio è revocabile entro i trenta giorni dall’accoglimento
della stessa da parte della Regione Puglia.
2. Relativamente all’anno 2009, in deroga a
quanto disposto nel comma 1, il termine massimo per la presentazione della
domanda di esonero dal servizio è fissata al 30 novembre 2009.
3. E’ data facoltà alla Regione Puglia, in
base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità
al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e
periferica o di razionalizzazione.
4. Durante il periodo di esonero dal
servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al 50 per cento di
quello complessivamente goduto, per competenze fisse e accessorie, al momento
del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente
svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato,
opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, associazioni di promozione sociale, associazioni non
governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo e altri soggetti che operano comunque nel campo sociale, la misura del
predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal 50 per cento al 70 per
cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli
importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di
amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.
5. All’atto del collocamento a riposo per
raggiunti limiti di età, il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e
previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
6. Il trattamento economico temporaneo
spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri
redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore
autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), o società e consorzi dalle
stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l’esercizio di prestazioni
lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all’amministrazione di
appartenenza.
7. La Regione Puglia, in relazione alle
economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal
servizio, certificate dai competenti organi di controllo interno, può procedere
ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla
normativa vigente per l’anno di cessazione dal servizio per limiti di età del
dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate
da quelle consentite in tale anno.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti
trovano applicazione anche alle agenzie e agli enti strumentali della Regione
Puglia, nonché alle società partecipate dalla stessa Regione, nel rispetto della
capienza dei propri bilanci.