Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 18
Modifica della composizione del Comitato urbanistico regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale), come sostituito dal comma 3 dell'articolo 52 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)
Art. 1
“1. Il CUR è
presieduto dall’Assessore all’urbanistica, o da un suo delegato scelto tra i
componenti di cui ai punti a) e b), ed è composto dai seguenti membri dotati di
specifica competenza nelle discipline dell’urbanistica, dell’uso del territorio
e nella tutela del paesaggio. In particolare ne fanno parte esperti in possesso
di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte
e dell’architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici
e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione
territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio
naturale, nonché esperti dotati di specifica competenza in diritto
amministrativo. In ciascuna delle designazioni si deve garantire la
rappresentanza di una pluralità di competenze:
a) tre rappresentanti dei comuni della
regione, designati dall’ANCI;
b) due rappresentanti delle province della
Regione, designati dall’UPI;
c)
sei rappresentanti delle organizzazioni
professionali degli architetti e ingegneri, designati dai rispettivi ordini
della Regione, d’ intesa tra loro;
d) sette membri designati dal Consiglio
regionale;
e)
il coordinatore dell’Assessorato
regionale all’ urbanistica;
f) un funzionario dell’ufficio regionale
competente in materia di Valutazione ambientale strategica designato dall’
Assessore competente.”.