Anno 2009
Numero 18
Data 07/10/2009
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 159 del 12 ottobre 2009
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Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 18

Modifica della composizione del Comitato urbanistico regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale), come sostituito dal comma 3 dell'articolo 52 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)



Art. 1


1.         Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale), come sostituito dal comma 3 dell’articolo 52 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela e uso del territorio), è sostituito dal seguente:
“1. Il CUR è presieduto dall’Assessore all’urbanistica, o da un suo delegato scelto tra i componenti di cui ai punti a) e b), ed è composto dai seguenti membri dotati di specifica competenza nelle discipline dell’urbanistica, dell’uso del territorio e nella tutela del paesaggio. In particolare ne fanno parte esperti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale, nonché esperti dotati di specifica competenza in diritto amministrativo. In ciascuna delle designazioni si deve garantire la rappresentanza di una pluralità di competenze:
a)     tre rappresentanti dei comuni della regione, designati dall’ANCI;
b)   due rappresentanti delle province della Regione, designati dall’UPI;
c)    sei rappresentanti delle organizzazioni professionali degli architetti e ingegneri, designati dai rispettivi ordini della Regione, d’ intesa tra loro;
d)   sette membri designati dal Consiglio regionale;
e)    il coordinatore dell’Assessorato regionale all’ urbanistica;
f)    un funzionario dell’ufficio regionale competente in materia di Valutazione ambientale strategica designato dall’ Assessore competente.”. 



Art. 2


1.         In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a integrare la composizione del CUR con il rappresentante delle organizzazioni professionali degli architetti e ingegneri della provincia Barletta-Andria-Trani, designato dagli ordini professionali della stessa provincia, d’intesa tra loro. 



Art. 3


1.         I termini di cui all’articolo 6, comma 2, e all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), decorrono dalla data di pubblicazione della rettifica sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia 24 settembre 2009, n. 150.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.