Regolamento Regionale 20 ottobre 2009, n. 23 Legge regionale 3 agosto 2007, n. 23 - 'Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi' -articolo 8. 'Compiti e funzioni del Nucleo tecnico di valutazione'.
CAPO 1FINALITA’ E CONTENUTO
Art. 1Oggetto del Regolamento 1.
Il presente
regolamento disciplina la costituzione, i compiti ed il funzionamento del Nucleo
Tecnico di Valutazione (di seguito NTV), previsto dall’art.8 comma 5 della L.R.
3 agosto 2007, n.23 (di seguito “Legge”).
CAPO 2COMPOSIZIONE,
ORGANIZZAZIONE
E
FUNZIONAMENTO DEL
NUCLEO
TECNICO DI VALUTAZIONE
Art. 2Composizione, nomina e sede del NTV 1
Il
NTV è formato dal Direttore dell’ Area di Coordinamento delle Politiche per lo
Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione, in qualità di Presidente, e da cinque
componenti nominati dalla Giunta Regionale. La composizione del NTV dovrà
garantire l’integrazione di competenze specialistiche con quelle derivanti dal
Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle
aree di crisi e dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2
I
componenti del NTV sono nominati dalla Giunta Regionale su proposta
dell’Assessore regionale allo Sviluppo Economico. L’incarico ha la durata di tre
anni e può essere revocato sulla base di idonea motivazione.
3
Il
NTV ha sede presso l’Area Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione della Regione
Puglia.
Art. 3Convocazione 1
Il
Nucleo si riunisce su convocazione del Presidente.
2
La
convocazione è inviata, anche mediante fax o e mail, almeno 5 giorni prima della
data fissata per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza.
3
Il NTV,
qualora lo ritenga opportuno, per la valutazione di programmi con elevata
valenza settoriale, chiede un parere alle Autorità di gestione dei Programmi
Comunitari interessati ed alle Aree di coordinamento competenti per materia. Il
parere richiesto dovrà essere reso in tempi compatibili con le scadenze previste
dalla “ Legge” e, comunque, nel termine indicato dal
NTV.
Art. 4Validità delle adunanze e delle deliberazioni 1. Il Nucleo è validamente costituito
quando: a) tutti i componenti siano stati regolarmente convocati;
b)
risulti presente la maggioranza dei componenti.
2
Le
deliberazioni in merito all’approvazione definitiva del Distretto, sono adottate
all’unanimità dei presenti.
3
Il
Nucleo può esprimere pareri anche per via telematica, ratificando i medesimi
nella prima seduta utile.
4
Le
sedute del Nucleo non sono pubbliche.
CAPO 3FUNZIONI
Art. 5Compiti 1
Il
NTV garantisce l’integrazione delle politiche distrettuali con l’insieme delle
politiche economiche regionali.
2
Esegue
valutazioni a supporto dell’attività che l’ufficio debba svolgere per
l’approvazione del Programma di Sviluppo; per esprimere il parere motivato sugli
aggiornamenti del Programma di Sviluppo del Distretto, di cui all’articolo 8
comma 7 della “Legge”;
per elaborare la relazione complessiva annuale sullo stato di attuazione della
“Legge”,
come da art. 8, comma 8 della stessa.
3
Al NTV sono
assicurati piena autonomia operativa, nonché pubblicità e diffusione degli atti,
nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
4
Per
svolgere le proprie funzioni, il Nucleo si avvale del supporto
tecnico-organizzativo della struttura relativa all’Area Sviluppo Economico,
Lavoro ed Innovazione della Regione Puglia, nell’ambito delle cui risorse umane
può essere nominato, dal Presidente, un Segretario. Inoltre, ai sensi del comma
6 dell’art. 8 della citata Legge,
il Nucleo può avvalersi degli enti strumentali e delle società controllate e
partecipate dalla Regione.
5
Il
nucleo comunica l’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti interessati
e può richiedere, ai sensi delle L.241/90, tutte le informazioni necessarie
all’espletamento dei propri compiti istituzionali, comprese eventuali
integrazioni documentali. Il termine di conclusione del procedimento viene
sospeso dalla eventuale richiesta di integrazione e riprenderà a decorrere
dall’evasione della stessa.
6
Il
NTV, nel rispetto del termine di cui all’art. 4, comma 6 della “Legge”,
può accertare l’ammissibilità della richiesta presentata dal Nucleo Promotore
qualora l’ufficio regionale competente decida di avvalersi delle sue prestazioni
già nella fase istruttoria relativa al primo riconoscimento del Distretto (fase
ascendente).
Art. 6Criteri di valutazione 1.
Il Nucleo, nell’esprimere il proprio parere sulla valutazione del Programma di
sviluppo del Distretto produttivo di cui agli articoli 7 e 8 della “Legge”,
accerta:
·
l’osservanza
della “Legge”
e delle disposizioni attuative generali e specifiche;
·
la
rispondenza degli obiettivi del Programma di sviluppo alle finalità della
“Legge”;
·
il
rispetto delle prescrizioni indicate in sede di primo riconoscimento;
·
il
recepimento delle osservazioni contenute nel parere motivato e non vincolante
rilasciato dalle Province, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 comma 2
della “Legge”;
·
la
coerenza con i programmi di sviluppo economico regionale e la conformità agli
strumenti legislativi e programmatori vigenti;
·
la
permanenza delle condizioni di rappresentatività dei componenti del Comitato di
Distretto, valutate in sede di riconoscimento provvisorio;
·
la
permanenza delle condizioni di coerenza con gli indirizzi strategici generali
delle politiche di sviluppo economico regionale;
·
la
permanenza delle condizioni di coerenza con l’analisi di contesto formulata in
sede di presentazione dell’istanza per il riconoscimento provvisorio del
Distretto produttivo;
·
la
coerenza tra obiettivi del Programma, dimensione produttiva ed ambito
territoriale del Distretto;
·
la
conformità ed il livello di integrazione con le iniziative di sviluppo locale
attive in ambito regionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consorzi
ASI, PIT/PIS, patti territoriali, contratti d’area, programmi leader,
pianificazione di Area Vasta, altri strumenti di programmazione negoziata,
ecc.);
·
il
grado di innovatività delle azioni e dei progetti previsti dal Programma con
riferimento al sistema distrettuale di imprese ed al grado di valore aggiunto
che si verrebbe a determinare;
·
la
fattibilità e cantierabilità dei progetti;
·
il
grado di integrazione produttiva e di servizio, all’interno del Distretto.
Art. 7Pubblicità e verbalizzazione 1
Per
le sedute che determinano la valutazione finale, sia di primo riconoscimento che
di approvazione dei Programmi di Sviluppo, va redatto apposito verbale, dal
quale si evincano le motivazioni ed i criteri di valutazione adottati ai fini
della decisione.
2
Le
decisioni del Nucleo, debitamente verbalizzate, sono pubbliche.
CAPO 4DISPOSIZIONI
Art. 8Disposizioni generali 1.
Per quanto non espressamente
disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in
materia.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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