Regolamento Regionale 15 ottobre 2009, n. 24 Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale - Regolamento ai sensi dell'art. 28 della L. R. 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii..
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del
Comitato Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale, istituito ai sensi
dell’art. 28 L.R.
n.11/01 e ss.mm.ii.
Art. 1COMPOSIZIONE DEL COMITATO 1. Il
Comitato Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale, di seguito chiamato
Comitato, è istituito con decreto dell’Assessore Regionale all’Ecologia ed è
composto così come previsto dal predetto art. 28 L.R.
n. 11/01 e ss.mm.ii.
2. Fanno
parte del Comitato il Dirigente del Servizio Ecologia, che presiede il Comitato
stesso e sovrintende alla organizzazione ed alla direzione dei lavori
dell’Organo, ed il Dirigente dell’Ufficio Valutazione d’Impatto Ambientale e
Politiche Energetiche (nel seguito chiamato Ufficio V.I.A.), entrambi senza
diritto di voto. Le funzioni di segretario spettano ad un funzionario in
servizio presso il Servizio Ecologia, anch’esso senza diritto di voto.
Art. 2FUNZIONI DEL COMITATO 1. Ferme restando le competenze
dell’Ufficio V.I.A. in merito all’istruttoria amministrativo-istituzionale dei
progetti, opere ed interventi assoggettati alle procedure di cui alla L.R.
n.11/2001 e ss.mm.ii. il Comitato è, nell’ambito regionale, l’organo
tecnico istruttorio per la formulazione dei pareri regionali nell’ambito delle
procedure di V.I.A. nazionali, le richieste di procedure di V.I.A. regionale e
di verifica di assoggettabilità a V.I.A. con valutazione di incidenza ambientale
e, su richiesta dell’Ufficio V.I.A., esprime parere anche sui progetti
assoggettati alla procedura di Verifica preliminare.
2. Le competenze del Comitato comprendono:
a)
l’esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative
progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a
corredo (S.I.A.);
b)
l’individuazione e la quantificazione degli impatti diretti ed
indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (il suolo, il
sottosuolo, le acque, l’aria, il paesaggio) e sugli elementi che ne fanno parte
(l’uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il
patrimonio culturale) e le interazioni tra questi; la valutazione delle misure
proposte per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti; ) la
valutazione degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità
ambientale dei progetti, proposti dal proponente;
c)
l’analisi dei contenuti di tutte le osservazioni, delle
controdeduzioni, dei pareri e quant’altro afferente il progetto in esame. e di
tutta la documentazione agli Atti;
d)
l’esposizione e la discussione, in sede plenaria, dei contenuti
salienti di tale documentazione;
e)
la formulazione di un parere sull’impatto ambientale del progetto,
opera od intervento proposto.
Sulla base del parere espresso
dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento
finale, denominato “Giudizio di compatibilità ambientale”.
Art. 3ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO 1. Le
pratiche da sottoporre al Comitato vengono protocollate e depositate presso la
Segreteria del Comitato presso l’Ufficio V.I.A. e sono tenute a disposizione dei
componenti.
2. In
ragione della materia da trattare, il Presidente del Comitato può prevedere
delle sottocommissioni per agevolare l’attività istruttoria posta a premessa
dell’attività consultiva finalizzata alla formulazione dei pareri.
3.
L’assegnazione dei componenti esperti alle varie
sottocommissioni è disposta, sentiti gli interessati, sulla base delle
caratteristiche culturali e delle attitudini professionali dei vari componenti e
delle esigenze derivanti dai compiti istruttori del Comitato.
Art. 4FUNZIONAMENTO DEL COMITATO 1. Il
Presidente assegna l’istruttoria delle singole domande di pronuncia ad un
Referente, con funzioni di relatore o, in ragione della complessità
dell’argomento da trattare, ad una sottocommissione costituita dal Referente e
da uno o più componenti dello stesso Comitato su indicazione dello stesso
Presidente o su richiesta del Referente.
2.
All’attività istruttoria di ogni singola sottocommissione
possono partecipare anche gli altri componenti del Comitato con modalità di
partecipazione concordate con il Referente.
3.
Ciascuna sottocommissione svolge l’attività istruttoria nei
modi e nelle sedi di volta in volta ritenuti più opportuni, eventualmente
effettuando sopralluoghi preventivamente autorizzati dal Presidente stesso.
4. La
sottocommissione può essere integrata, da esperti nelle materie di specifico
interesse, di altri Servizi Regionali e/o dell’ARPA Puglia.
5. Ai
sensi della D.G.R. 14 marzo 2006, n. 304, ai lavori del Comitato partecipa il
Dirigente dell’Ufficio Parchi o un suo delegato, per relazionare in merito
all’istruttoria espletata, qualora i progetti piani risultino sottoposti a
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA con valutazione di incidenza
ambientale ovvero a diretta procedura di V.I.A, come previsto dall’art. 4, L.R.
n.11/01 e ss.mm.ii.
6. Il
Referente, o la relativa sottocommissione all’uopo nominata, è responsabile
dell’Istruttoria tecnica che si conclude con una relazione scritta contenente
una sintetica descrizione di tutta l’attività istruttoria svolta, la situazione
di fatto, i presupposti di diritto, le considerazioni di ordine tecnico dei
componenti, le controdeduzioni ad eventuali pareri e/o osservazioni pervenute ed
una proposta finale di parere motivato da sottoporre alla discussione del
Comitato convocato in riunione plenaria.
7. La
consegna della predetta istruttoria deve avvenire entro 60 gg. dalla data di
assegnazione della pratica.
Art. 5RIUNIONI DEL COMITATO 1. Il
calendario delle riunioni del Comitato viene stabilito dal Presidente. Le sedute
non sono pubbliche e devono avere cadenza almeno quindicinale. Il Presidente ha
facoltà di procedere a convocazioni straordinarie in presenza di particolari
esigenze organizzative o di ragioni di urgenza nella definizione di talune
pratiche.
2. Gli
argomenti all’ ordine del giorno devono essere comunicati entro 6 giorni dalla
data della seduta alla Segreteria del Comitato. La Segreteria del Comitato ha il
compito di trasmettere la convocazione ad ogni singolo componente, mediante fax
o e-mail, entro 5 giorni dalla data della seduta. In casi di impedimento a
partecipare alle sedute da parte dei singoli componenti, questi devono darne
avviso almeno 3 giorni prima della seduta alla Segreteria del Comitato.
3. Nelle
riunioni plenarie:
·
Il Comitato tratta problemi di carattere generale e di
metodo relativi all’attività istruttoria e di valutazione;
·
il Presidente provvede all’assegnazione delle istruttorie;
·
il Referente o altro relatore da lui indicato relaziona
sugli esiti dell’attività istruttoria della sottocommissione (ove prevista);
·
si fanno gli eventuali approfondimenti o integrazioni
istruttorie che si rendessero necessari grazie al contributo dei componenti non
facenti parte della sottocommissione;
·
il Comitato rende il parere in merito alle opere sottoposte
alla procedura di verifica e/o di V.I.A. in merito all’impatto ambientale delle
opere.
·
il Comitato, su richiesta del Referente, esamina
particolari problematiche emerse nel corso dell’attività istruttoria della
sottocommissione.
4. Le
riunioni plenarie non possono essere utilizzate ai fini dell’esame documentale e
istruttorio della sottocommissione.
5. Prima
dell’avvio dei lavori i componenti del Comitato dichiarano eventuali cause di
incompatibilità nella trattazione delle pratiche iscritte all’ordine del giorno;
in tale eventualità il componente interessato dovrà allontanarsi dall’aula.
Art. 6REGOLAMENTAZIONEDELLE SEDUTE PLENARIE 1. Le
sedute plenarie del Comitato sono valide in presenza della maggioranza dei
componenti in carica. Prima dell’avvio dei lavori i componenti del Comitato
dichiarano eventuali cause di incompatibilità nella trattazione della/e pratiche
iscritte all’ordine del giorno; in tale eventualità il componente interessato
dovrà allontanarsi dall’aula e non concorre alla formazione del quorum
strutturale.
2. I
componenti esperti nominati dalla Giunta devono assicurare la presenza alle
sedute plenarie del Comitato. In caso di assenza ingiustificata per oltre tre
riunioni successive il Presidente del Comitato dichiara la decadenza automatica
dalla carica e propone alla Giunta la sostituzione del Componente.
3. In
caso di assenza del Presidente, ne assume le veci il Dirigente dell’Ufficio
V.I.A. e, in caso di assenza anche di quest’ultimo, il componente più anziano.
4. E’
consentita la partecipazione ai lavori istruttori anche del soggetto proponente
o di un suo delegato qualora il Referente e/o la sottocommissione ravvisi
l’esigenza di approfondire alcuni aspetti con lo stesso.
5. Su
invito del Presidente possono partecipare ai lavori del Comitato, senza diritto
di voto, esperti esterni, appositamente incaricati della valutazione di aspetti
specifici.
6. Sulla
base della relazione istruttoria della sottocommissione il Comitato emette un
parere motivato sull’impatto dell’opera che è chiamata ad esaminare, nel
rispetto dei termini stabiliti dalla legge regionale.
7. I
pareri sono adottati a maggioranza dei componenti presenti aventi diritto di
voto. Qualora il Comitato non pervenga ad un giudizio unanime sul progetto in
esame si procede alla votazione per alzata di mano. In tal caso le decisioni
sono valide se assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi
diritto di voto.
8. Delle
riunioni plenarie viene tenuto un verbale, firmato dal segretario del Comitato e
controfirmato dal Presidente. Il verbale, redatto in forma sintetica, deve
riportare i partecipanti, gli argomenti trattati, la discussione e le
conclusioni a cui il Comitato è pervenuto; dà inoltre conto dell’intervento di
eventuali soggetti terzi ai lavori del Comitato, dell’assegnazione delle
istruttorie, delle osservazioni dei vari componenti, dell’esito delle votazioni.
Eventuali registrazioni devono considerarsi quali semplice ausilio alla stesura
del verbale e non possono essere messe a disposizione di estranei.
9. In
apertura della seduta si procede, di norma, alla lettura ed all’approvazione del
verbale della riunione precedente.
Art. 7CONFERENZE DI SERVIZI 1. Le
Conferenze di Servizi, laddove ritenute necessarie, sono presiedute dal
Presidente della Comitato, che può delegare a ciò il responsabile dell’Ufficio
V.I.A., il referente del progetto o altro componente della sottocommissione a
cui il progetto è stato assegnato.
2. Alle
Conferenze di Servizi partecipano tutti i componenti della sottocommissione cui
è assegnata l’istruttoria della domanda di pronuncia; possono altresì
partecipare anche gli altri componenti. Vengono invitati coloro i quali hanno
presentato osservazioni o pareri; a ciascuno viene data l’opportunità di
esprimere ulteriori pareri e al proponente il progetto la possibilità di
replica.
3. Della
Conferenze di Servizi viene tenuto un verbale con le modalità previste per detta
fattispecie.
Del verbale viene data lettura
nella successiva riunione del Comitato in seduta plenaria in maniera tale che
della stessa Conferenza venga presa conoscenza da parte degli eventuali assenti.
4. Ai
fini del compenso degli esperti la Conferenza di Servizi equivale a una seduta
plenaria.
Art. 8DIMISSIONI DI COMPONENTI 1. Le
dimissioni di un componente nominato dalla Giunta Regionale sono presentate con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Dirigente del Servizio
Ecologia della Regione Puglia.
2. Le
dimissioni sono irrevocabili dal momento in cui vendono protocollate ed hanno
effetto dal 30° giorno successivo a quello del ricevimento da parte
dell’Ufficio.
3. La
Giunta Regionale procede alla nomina del nuovo componente, ai fini della
reintegrazione del Comitato.
Art. 9DECADENZA DALL’INCARICO 1. Il Comitato dura in carica per
un periodo pari a tre anni dalla data della nomina con decreto Assessorile ed
esercita le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Comitato e comunque
per un periodo non superiore a tre mesi.
Art. 10REVOCA DELL’INCARICO 1. Su
proposta motivata del Presidente della Comitato, la Giunta Regionale può
disporre la revoca
dell’incarico di un componente
nei seguenti casi:
- a
seguito di gravi inadempienze o ritardi rispetto ai compiti affidati che
comportino ingiustificati superamenti dei tempi di conclusione del procedimento;
- in
caso di comportamenti non conformi a quanto previsto al successivo art. 11
accertati dall’Ufficio competente sulla V.I.A.;
- nei
casi previsti dalla legge per la sospensione dai pubblici uffici degli
amministratori.
2. La
revoca ha effetto dalla data indicata nel provvedimento che viene notificato
all’interessato ed inviato, per conoscenza, al Presidente del Comitato.
3. Il
Comitato può comunque continuare a svolgere la propria attività, anche in
assenza del plenum.
4. La
Giunta procede alla nomina del nuovo componente, ai fini della reintegrazione
del Comitato.
Art. 11NORME DEONTOLOGICHE 1. Nello
svolgimento dell’attività presso il Comitato gli esperti si conformano alle
norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni.
2. In
particolare essi sono tenuti al segreto relativamente ad informazioni e notizie
sui progetti e sulle aziende di cui vengano a conoscenza nell’esercizio del
mandato.
3. I
componenti del Comitato non possono svolgere consulenza professionale nei
confronti dei soggetti proponenti in relazione ai progetti sottoposti all’esame
della Commissione. Non possono inoltre chiedere documentazione direttamente ai
soggetti proponenti ma sono tenuti a segnalare la necessità di integrazioni al
Responsabile dell’Ufficio VIA.
4. Gli
esperti si attengono inoltre alle norme di deontologia professionale.
5. Nello
svolgimento delle attività presso il Comitato V.I.A. gli esperti si assumono la
responsabilità delle istruttorie loro assegnate sottoscrivendo la relazione di
sintesi che viene depositata agli atti.
Art. 12Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente Regolamento adottato
con D.G.R. n. 83 del 03.02.2009.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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