Legge Regionale 27 ottobre 2009, n. 26 Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta
Art. 1(Finalità) 1. La Regione Puglia, al fine di conservare
e promuovere le costruzioni tipiche e a volta del territorio pugliese, tutela e
valorizza le tecniche costruttive tradizionali, riconoscendole come elementi
caratterizzanti della storia, della tradizione e della cultura della popolazione
pugliese.
Art. 2(Interventi) 1. Al fine di incentivare l’utilizzo delle
tipologie di copertura a volta e la conservazione delle stesse, la Regione
Puglia promuove progetti formativi, anche in collaborazione con le Università,
con gli enti territoriali preposti e con le associazioni di categoria, per la
trasmissione e la conservazione delle conoscenze tecniche e applicative
necessarie alla realizzazione di tali strutture.
Art. 3(Calcolo dei parametri
edilizi
per nuova costruzione e per
sopraelevazione) 1.
Nuove costruzioni
- Anche in deroga rispetto a quanto
disposto dalle norme tecniche di attuazione e dai regolamenti edilizi comunali
della strumentazione urbanistica vigente, ai sensi della presente legge, per le
nuove costruzioni, nel computo per la determinazione dei volumi viene
considerata come “altezza” quella che scaturisce dalla somma dell’altezza
dell’imposta di volta maggiorata di un terzo dell’altezza compresa tra l’imposta
di volta stessa e il suo estradosso solare strutturale.
2. Sopraelevazione
- Nel caso di sopraelevazione, qualora
questa sia consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, si stabilisce
che, per il calcolo del volume delle strutture voltate preesistenti, sia
computabile un’altezza massima pari a mt. 3,50.
3. Demolizione e successiva
costruzione
- Nel caso di avvenuta demolizione di
strutture voltate, oppure nel caso in cui la demolizione, comunque nel caso sia
consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, risulti dovuta per
irrinunciabili esigenze compositivo - distributive (collegamenti in verticale da
piano a piano e similari), è ammissibile la ricostruzione con strutture voltate
della superficie voltata demolita, anche in deroga della cubatura insediabile.
In tal caso la presente legge è applicabile solo ed esclusivamente nell’ipotesi
che la superficie voltata demolita venga riprogettata e ricostruita sempre con
strutture murarie a volta.
Art. 4(Incentivazione) 1. Con riferimento al costo di
costruzione, determinato dalle Regioni ai sensi dell’articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (Testo A), i
Comuni applicano al costo base per l’ edilizia agevolata un coefficiente massimo
di correzione pari a 0,60 per il rilascio di permesso di costruire con la
previsione progettuale di realizzare con coperture a volta almeno il 60 per
cento della copertura totale assentita.
Art. 5(Finanziamenti) 1. La Regione Puglia, al fine di favorire
l’utilizzo di materiali e manufatti tradizionali e delle tecniche tipiche locali
di costruzione, incentiva l’inclusione degli interventi di manutenzione,
restauro e ripristino delle costruzioni tipiche a volta nei programmi integrati
di rigenerazione urbana di cui alla legge regionale
29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la
rigenerazione urbana), e in ogni altro strumento di pianificazione e
programmazione orientato al recupero edilizio e alla riqualificazione urbana.
Tale inclusione rappresenta criterio di valutazione nell’erogazione dei
finanziamenti destinati alla riqualificazione urbana.
Art. 6(Norma
finanziaria) 1. Dall’applicazione delle presente legge
non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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