Anno 2009
Numero 27
Data 27/11/2009
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 191 del 30 novembre 2009
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Legge Regionale 27 novembre 2009, n. 27

Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche



Art. 1

Servizio sanitario regionale

Assunzioni e dotazioni organiche


1                    Nel rispetto dei limiti di spesa per il personale previsti dall’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), come modificato dall’articolo 3, comma 115, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il numero dei dipendenti in servizio, a qualsiasi titolo, alla data del 31 dicembre 2008 presso le aziende sanitarie e gli enti pubblici del servizio sanitario regionale (SSR), i minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010 sono messi a disposizione a livello regionale nella misura del 40 per cento.
 
2                    La Giunta regionale con apposito provvedimento procede alla distribuzione delle somme disponibili di cui al comma 1 sulla base di specifici fabbisogni correlati a nuove attività e/o nuovi servizi.
 
3                    Il restante 60 per cento dei minori costi di cui al comma 1 è destinato alla copertura del fabbisogno individuato da ciascuna azienda ed ente pubblico del servizio sanitario regionale nel piano annuale delle assunzioni adottato in conformità alle disposizioni legislative vigenti, previa approvazione da parte della Giunta regionale.
 
4                    Al fine di dare attuazione alla presente legge, le aziende ed enti pubblici del SSR devono registrare le dotazioni organiche e le relative modificazioni, approvate dalla Giunta regionale, nell’ambito del sistema informativo sanitario regionale.  



Art. 2

Interpretazione autentica dell’articolo 23

della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 


1.         L’articolo 23 della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007) stabilisce che il rapporto di lavoro in regime di convenzione del personale del profilo professionale di veterinario collaboratore, titolare di rapporto convenzionale alla data del 31 dicembre 2006, è trasformato a esaurimento a tempo indeterminato.  



Art. 3

Integrazione all’articolo 6 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 


1.         Quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), come sostituito dall’articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10, e dall’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), si applica anche agli specialisti ambulatoriali di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e inquadrati secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, n. 13961. 



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.