Legge Regionale 27 novembre 2009, n. 27
Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche
Art. 1Servizio
sanitario regionale
Assunzioni
e dotazioni organiche
1
Nel
rispetto dei limiti di spesa per il personale previsti dall’articolo 1, comma
565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), come
modificato dall’articolo 3, comma 115, lettere a) e b), della legge 24 dicembre
2007, n. 244, fermo restando il numero dei dipendenti in servizio, a qualsiasi
titolo, alla data del 31 dicembre 2008 presso le aziende sanitarie e gli enti
pubblici del servizio sanitario regionale (SSR), i minori costi derivanti dalle
cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010 sono messi a disposizione a
livello regionale nella misura del 40 per cento.
2
La
Giunta regionale con apposito provvedimento procede alla distribuzione delle
somme disponibili di cui al comma 1 sulla base di specifici fabbisogni correlati
a nuove attività e/o nuovi servizi.
3
Il
restante 60 per cento dei minori costi di cui al comma 1 è destinato alla
copertura del fabbisogno individuato da ciascuna azienda ed ente pubblico del
servizio sanitario regionale nel piano annuale delle assunzioni adottato in
conformità alle disposizioni legislative vigenti, previa approvazione da parte
della Giunta regionale.
4
Al
fine di dare attuazione alla presente legge, le aziende ed enti pubblici del SSR
devono registrare le dotazioni organiche e le relative modificazioni, approvate
dalla Giunta regionale, nell’ambito del sistema informativo sanitario regionale.