Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 31 Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione
TITOLO 1ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Art. 1Principi 1
La Regione Puglia
riconosce che il sistema scolastico e formativo è strumento fondamentale per lo
sviluppo complessivo del proprio territorio e che si rendono necessari
interventi per incentivarne e migliorarne l’organizzazione e l’efficienza, per
ottimizzare l’utilizzazione delle risorse e per renderne più agevole l’accesso a
coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e
culturale.
2
Per realizzare gli
obiettivi di cui al comma 1, la Regione Puglia promuove e sostiene azioni volte
a rendere effettivo il diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la
vita, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato, delle competenze
degli enti locali e del principio di sussidiarietà. La Regione Puglia programma
interventi diretti a rimuovere ostacoli alla piena fruizione del diritto allo
studio, rendendo effettivo per tutti il diritto di accedere ai più alti gradi di
istruzione e formazione.
Art. 2Finalità 1. La presente legge è finalizzata a:
a)
realizzare gli interventi
atti a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l’esercizio del
diritto all’istruzione e alla formazione, perseguendo anche la generalizzazione
del servizio pubblico della scuola dell’infanzia in modo da consentirne la
frequenza effettiva di tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni; il servizio
pubblico della scuola dell’infanzia è costituito dalle scuole statali, dalle
scuole paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali;
b)
riequilibrare l’offerta
scolastica e formativa, con particolare attenzione alle zone in cui l’ubicazione
dei servizi è fonte di particolare disagio per gli utenti;
c)
combattere la dispersione
scolastica e sostenere il successo scolastico e formativo;
d)
favorire l’esercizio del
diritto allo studio da parte degli immigrati e dei rom;
e)
rimuovere, anche mediante
interventi economici diretti ai nuclei familiari con basso reddito, gli ostacoli
che si frappongono ai percorsi di istruzione e alla crescita culturale degli
allievi;
f)
promuovere e sostenere
progetti di qualificazione dell’offerta formativa ed educativa che prevedano
percorsi volti alla crescita della cittadinanza attiva e della cultura della
legalità, della pace e del rispetto della dignità e dei diritti umani;
g)
sostenere l’autonomia
scolastica nell’elaborazione di progetti che forniscano efficaci risposte alle
problematiche del territorio, soprattutto attraverso l’estensione e la
qualificazione dei tempi scuola e l’adozione di modelli didattici
innovativi;
h)
favorire ed estendere il
sistema dell’educazione permanente degli adulti in integrazione con il sistema
scolastico e formativo;
i)
realizzare un
coordinamento tra la programmazione degli interventi in materia di istruzione e
formazione e i piani di zona approvati in attuazione della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema
integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli
uomini in Puglia);
j)
realizzare raccordi con
le attività culturali e di servizio esistenti sul territorio (cinema, teatri,
istituzioni culturali, musei, attività sportive, attività di volontariato e
simili);
k)
estendere la cultura
europea e mediterranea attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi
transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istituzioni o
imprese di altri paesi europei, alla predisposizione di materiali didattici
specifici e alla formazione dei docenti;
l)
favorire il raccordo tra
i sistemi dell’istruzione e della formazione professionale, nonché tra questi e
il mondo del lavoro;
m)
sviluppare azioni volte a
garantire ai soggetti diversamente abili la piena integrazione scolastica e
lavorativa;
n)
programmare interventi
coordinati e integrati di edilizia scolastica orientati a garantire agli
studenti l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione in ambienti
accoglienti e sicuri, coerenti con le dinamiche demografiche e migratorie e con
i processi di razionalizzazione della rete scolastica sul territorio.
Art. 3Destinatari
degli interventi 1. Gli interventi
attuativi delle finalità di cui all’articolo 2 sono destinati a:
a) gli alunni del sistema
dell’istruzione, frequentanti scuole sia statali che paritarie, compresi gli
alunni delle scuole dell’infanzia;
b) i frequentanti dei
corsi per adulti, compresi gli immigrati e i rom, organizzati al fine del
conseguimento di titoli di studio o di nuove competenze finalizzate
all’inserimento e/o al reinserimento nel mondo del lavoro.
Art. 4Soggetti con
disabilità 1
La Regione programma
interventi diretti a garantire il diritto all’integrazione nel sistema
scolastico e formativo, all’educazione, all’istruzione e alla formazione
professionale di soggetti con disabilità e di persone che a causa di deficit
fisici, psichici o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso educativo e
formativo, nonché a favorire l’accesso al lavoro dei soggetti disabili.
2
Gli interventi sono
attuati dagli enti locali all’interno della rete realizzata con i piani di zona
approvati in attuazione della l.r.
19/2006
e sono realizzati in raccordo con i servizi scolastici, formativi e pedagogici,
con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e con
altre attività presenti sul territorio.
3
Nell’ambito degli
appositi accordi di programma di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), sono garantiti dagli enti titolari della relativa competenza gli
interventi diretti ad assicurare l’accesso e la frequenza al sistema scolastico
e formativo.
Art. 5Tipologie di
intervento 1. Gli interventi di
attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 2 comprendono:
a)
fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni della
scuola dell’obbligo e degli anni successivi delle superiori e organizzazione di
servizi di comodato per libri di testo, anche tramite un fondo da istituire
presso le singole scuole, sussidi scolastici e speciali sussidi e attrezzature
didattiche per i disabili;
b) servizi di mensa;
c)
servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
d) facilitazioni agli studenti ospitati nei
convitti annessi alle istituzioni scolastiche;
e)
servizi individualizzati per soggetti con disabilità;
f)
borse di studio aggiuntive rispetto a quelle previste dal competente
ministero;
g)
la carta studenti per l’accesso facilitato ai canali culturali previsti
dall’articolo 2, comma 1, lettera j);
h)
misure di sostegno, ivi compresa la messa a disposizione di mediatori
culturali, per favorire l’inserimento scolastico di immigrati e rom;
i)
progetti scolastici che promuovono tematiche di notevole interesse
sociale e culturale quali: l’educazione alla legalità; l’educazione
all’ambiente; l’educazione civica e stradale; l’educazione alla salute; la
conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico
e folclorico del territorio regionale; l’educazione alla comprensione, alla
tolleranza e alla solidarietà verso i soggetti appartenenti a culture ed etnie
diverse; l’educazione alla multiculturalità; l’introduzione e l’utilizzazione di
nuove tecnologie e metodologie didattiche;
j)
progetti volti alla rimotivazione scolastica e formativa di giovani e
adulti;
k) progetti di orientamento scolastico,
professionale e universitario, in collaborazione con i servizi territoriali per
l’impiego e altre agenzie del territorio;
l)
contributi alle spese sostenute da particolari tipologie di istituti a
elevata specializzazione e a diffusione limitata in ambito regionale, per lo
svolgimento di esercitazioni pratiche;
m) interventi di edilizia scolastica, da attuarsi
per il tramite delle province e dei comuni, volti all’adeguamento del patrimonio
edilizio esistente alla normativa vigente in materia di agibilità, sicurezza e
igiene; al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e
alla realizzazione di nuovi edifici scolastici; alla razionalizzazione
quali-quantitativa delle strutture coerente con la programmazione della rete
scolastica e dell’offerta formativa sul territorio;
n) sperimentazione di nuove iniziative e forme
di intervento in materia;
o) promozione di ricerche, convegni, seminari e
attività promozionali in materia di diritto allo studio;
p) contributi di gestione per le scuole
dell’infanzia paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali.
2. Gli interventi di cui al
comma 1 possono essere predisposti dai comuni, dalle province, dalle istituzioni
scolastiche autonome statali e paritarie.
3. Il coordinamento e il
controllo degli interventi di cui al comma 1 viene esercitato dalla Regione.
Art. 6Borse di studio 1
La Regione eroga
contributi in favore degli studenti più meritevoli e bisognosi, residenti in
Puglia e frequentanti istituzioni della scuola secondaria superiore statale e
paritaria, al fine di rendere esigibile il diritto allo studio per ogni
studente.
2
La Giunta regionale
definisce :
a) l’entità del contributo, differenziato per
fasce di reddito;
b) livelli di merito minimi per concorrere
all’erogazione;
c) la situazione reddituale annua massima del
nucleo familiare cui appartiene l’alunno, al di sopra della quale non è
possibile ricevere alcun contributo.
3
L’identificazione del nucleo familiare e
la situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre
1997, n. 449), e successive modifiche e integrazioni. Il contributo per il
merito scolastico è cumulabile con un’eventuale borsa di studio assegnata ai
sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione). Il numero dei figli o la
presenza di alunni o familiari disabili contribuisce a determinare,
aumentandola, la soglia massima reddituale definita ai sensi del comma 2 del
presente articolo.
Art. 7Attribuzioni
regionali 1
La Regione esercita le
funzioni di programmazione generale, di indirizzo, coordinamento e
sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge, promuovendo tutte le
opportune forme di collaborazione tra gli enti e gli organi che concorrono alla
programmazione e all’attuazione degli interventi.
2
La Giunta regionale,
sentita la Conferenza di cui all’articolo 10, approva gli indirizzi
programmatici triennali, determinando le priorità nell’utilizzo delle risorse
regionali, statali e/o comunitarie che si rendono disponibili nel periodo di
programmazione.
3
La Regione
assicura la realizzazione di interventi di rilevanza regionale, direttamente o
mediante l’attribuzione delle necessarie risorse agli enti locali che sono sede
dell’intervento e che accettano di gestirlo. In particolare:
a)
promuove, d’intesa con l’amministrazione scolastica, studi e ricerche
finalizzate alla migliore conoscenza delle realtà sociali in relazione con le
problematiche educative;
b) attua un sistema informativo e statistico di
raccolta, elaborazione e gestione di dati di interesse regionale, necessario per
la programmazione, verifica e valutazione degli interventi.
4
La Giunta regionale
approva il piano annuale per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo
5, sulla base degli indirizzi triennali e dei fondi dei quali si è verificata
l’effettiva disponibilità.
5
La Regione istituisce un
sistema di monitoraggio della finalizzazione e dell’utilizzo delle risorse
destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
Art. 8Interventi
complementari della Regione 1. A integrazione degli interventi di cui
all’articolo 5, la Regione, nei limiti di apposito stanziamento di bilancio:
a) favorisce l’acquisto di scuolabus da parte
dei comuni;
b) interviene per esigenze di carattere
eccezionale e straordinario, sopravvenute e segnalate dai comuni in relazione
all’istituzione e alla gestione dei servizi previsti dalla presente legge.
Art. 9Attribuzioni
degli enti locali 1. Le funzioni amministrative relative alle
azioni di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti locali.
2.
Gli enti
locali:
a)
approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso delle
istituzioni scolastiche statali e paritarie, degli enti formativi e delle
istituzioni culturali esistenti sul loro territorio, contenenti i progetti e gli
interventi di cui all’articolo 5;
b)
provvedono alla gestione degli interventi e delle relative
risorse;
c)
trasmettono alla Regione una relazione annuale sull’utilizzo dei fondi
regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione, nonché
sulle esigenze e le particolarità del loro territorio.
3.
La Regione
assume le relazioni di cui al comma 2, lettera c), come elemento di riferimento
per i successivi indirizzi triennali.
4.
Alle finalità
di cui all’articolo 2, lettera a), contribuiscono anche i comuni, per quanto di
loro competenza, con apposite convenzioni stipulate con le scuole dell’infanzia
paritarie.
Art. 10Conferenza
regionale per il diritto allo studio 1
E’ istituita la
Conferenza regionale per il diritto allo studio, cui partecipano la Regione, gli
enti locali, l’amministrazione scolastica, le scuole, gli istituti e le realtà
culturali, formative, assistenziali e del terzo settore esistenti sul
territorio, con modalità stabilite dal regolamento regionale, che individua le
relative rappresentanze.
2
Alla Conferenza sono
invitati anche i sindacati, le associazioni delle scuole, degli studenti e delle
famiglie che siano rappresentative a livello regionale, oltre che le
organizzazioni sindacali del personale.
3
La Conferenza è convocata
dall’assessore regionale al ramo, che ne assume la presidenza, almeno due volte
l’anno con lo scopo di verificare lo stato del diritto allo studio nella
Regione, individuare nuove soluzioni e avanzare nuove proposte.
Art. 11Monitoraggio e
controllo 1. La Regione e gli enti locali, ciascuno
per il proprio ambito di competenza, attuano le azioni necessarie per assicurare
il monitoraggio e il controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla
realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.
TITOLO 2UNITA’REGIONALEDI
PSICOLOGIA SCOLASTICA
Art. 12Finalità 1. La Regione Puglia istituisce l’Unità di
psicologia scolastica, di seguito denominata Unità. L’Unità è una struttura che
opera al servizio del sistema scolastico regionale con funzioni consulenziali e
di sostegno rivolte a tutti i soggetti che a vario titolo sono in esso
impegnati.
2. L’Unità promuove analisi, strategie,
metodi e strumenti di intervento in grado di potenziare le competenze e le
capacità relazionali di chi opera nel sistema scolastico.
Art. 13Destinatari
degli interventi e attività previste 1. L’Unità assume come destinatari delle
proprie attività:
a) singoli o gruppi di docenti, di alunni e di
genitori;
b) singole istituzioni scolastiche o reti di
scuole;
c) strutture gestionali e amministrative,
periferiche e/o centrali, del sistema dell’istruzione.
2. L’Unità esercita le proprie funzioni
attraverso le seguenti tipologie di attività, realizzate in collegamento e
collaborazione con altri servizi territoriali, con le università e le società
scientifiche di settore, le strutture e gli uffici del sistema scolastico
regionale, le parti interessate:
a) elaborazione di modelli interpretativi,
strategie, metodologie e strumenti di intervento (anche attraverso specifiche
forme di sperimentazione) nei diversi ambiti di interesse (didattica,
organizzazione scolastica, relazioni intra e interistituzionali);
b) monitoraggio e analisi quali-quantitativa dei
processi di carattere psicologico individuabili come fattori critici o di
successo nell’erogazione dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche e nei
processi di insegnamento – apprendimento.
Art. 14Organizzazione
dell’Unità 1. L’organizzazione e le modalità di
funzionamento dell’Unità sono definite dalla Giunta regionale con regolamento da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
TITOLO 3UNITA’ REGIONALE DI
PEDAGOGIA
E FORMAZIONE DEL
PERSONALE DELLA SCUOLA
Art. 15Finalità e
obiettivi 1
La Regione Puglia
istituisce l’Unità di formazione del personale e di pedagogia scolastica, di
seguito denominata Unità. L’Unità è una struttura che opera al servizio del
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).
2
L’Unità promuove analisi,
strategie, metodi e strumenti di intervento formativo, allo scopo di sviluppare
la professionalità di quanti operano nel sistema scolastico, contribuendo alla
crescita complessiva della qualità dell’istruzione in ambito regionale.
Art. 16Destinatari e
funzioni 1. L’Unità assume come destinatari delle
proprie attività:
a) il personale docente e ATA;
b)
singole istituzioni scolastiche o reti di scuole;
c) agenzie e strutture attive presso gli enti
locali, operanti nel sistema scolastico regionale o comunque attive nel campo
della progettazione, realizzazione e valutazione delle iniziative educative
rivolte all’infanzia e ai giovani.
2. L’Unità esercita le proprie funzioni
attraverso le seguenti tipologie di attività, realizzate in collegamento e
collaborazione – fatte salve le rispettive competenze e autonomie – con altri
servizi territoriali, con le università e le strutture e gli uffici del sistema
scolastico regionale:
a) rilevazione della domanda formativa;
b) elaborazione di modelli e strumenti
formativi;
c) progettazione e realizzazione di iniziative
formative rivolte al personale scolastico, ai genitori e agli studenti;
d) realizzazione di attività finalizzate a
orientare la domanda di interventi di carattere formativo e pedagogico nelle
istituzioni scolastiche;
e) monitoraggio e analisi dei risultati degli
interventi formativi.
Art. 17Organizzazione 1. L’organizzazione e le modalità di
funzionamento dell’Unità sono definite dalla Giunta regionale con regolamento da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
TITOLO 4DISPOSIZIONI
FINALI
E FINANZIARIE
Art. 18Abrogazione 1. La legge
regionale 12 maggio 1980, n. 42 (Norme organiche per
l’attuazione del diritto allo studio), è abrogata.
Art. 19Norma
finanziaria 1. Le norme contenute nella presente legge
troveranno applicazione con l’approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2010 nel quale saranno individuati gli stanziamenti
necessari.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|