Anno 2009
Numero 32
Data 04/12/2009
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 197 del 7 dicembre 2009
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Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 32

Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia



TITOLO 1

PRINCIPI E OBIETTIVI





Art. 1

Principi generali e finalità 


1                    La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili della persona, così come riconosciuti nella Costituzione italiana, nelle convenzioni internazionali in vigore e nei principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, concorre alla tutela dei diritti dei cittadini immigrati presenti sul territorio regionale, attivandosi per l’effettiva realizzazione dell’uguaglianza formale e sostanziale di tutte le persone.
2                    La Regione concorre, nell’ambito delle proprie competenze, all’attuazione in particolare dei principi espressi:
 
a) dagli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione;
b) dalle disposizioni contenute nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
c) dalla Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
d) dalla Convenzione internazionale relativa ai diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;
e) dalla Convenzione relativa alla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, ratificata e resa esecutiva, limitatamente ai capitoli A e B, dalla legge 8 marzo 1994, n. 203;
f)   dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (UE) del 7 dicembre 2000 e dalle direttive della Commissione europea in materia di riconoscimento dei diritti dei cittadini soggiornanti;
g) dalla Convenzione relativa all’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;
h) dalla Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie, approvata il 18 dicembre 1990 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 1° luglio 2003.
3.        Le politiche della Regione sono finalizzate a:
a)  garantire i diritti umani inviolabili degli stranieri presenti a qualunque titolo sul territorio regionale;
b) eliminare ogni forma di discriminazione;
c)  garantire l’accoglienza e l’effettiva inclusione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale;
d) garantire pari opportunità di accesso e fruibilità dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, di conciliazione e dell’istruzione, per la qualità della vita;
e)  promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale;
f)   rimuovere le situazioni di violenza o di sfruttamento degli immigrati;
g) favorire il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle singole soggettività, delle identità culturali, religiose e linguistiche;
h) garantire la tutela legale, in particolare l’effettività del diritto di difesa, agli immigrati presenti a qualunque titolo sul territorio della regione;
i)   promuovere e garantire interventi volti ad assicurare condizioni favorevoli per le donne e i minori immigrati;
j)   promuovere iniziative di cooperazione internazionale e decentrata rivolte a migliorare le condizioni di vita delle persone nei paesi di provenienza e accrescere l’efficacia delle politiche di integrazione e di accoglienza in Puglia;
k)  agevolare progetti per il rientro nei paesi di origine degli immigrati, nel rispetto delle competenze della Regione;
l)   incoraggiare, sostenere e tutelare l’associazionismo degli immigrati. 



Art. 2

Destinatari  


1                    Sono destinatari della presente legge le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all’UE, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, con protezione internazionale, umanitaria e sussidiaria, presenti sul territorio regionale. Le norme di cui alla presente legge si applicano, qualora più favorevoli, anche ai cittadini neocomunitari, per i primi 5 anni dal provvedimento di integrazione nella UE del rispettivo paese membro di provenienza. Detti destinatari sono di seguito indicati come immigrati.
2                    La Regione concorre alla tutela del diritto di asilo promovendo interventi specifici per l’accoglienza, l’orientamento legale e l’inserimento socioeconomico di richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili quali quelle di minori, donne, vittime di tortura e di tratta per sfruttamento sessuale e lavorativo.
1                    Gli interventi regionali possono essere diretti, ovvero mirati al supporto di progetti territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati posti in essere dai comuni, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato e/o dall’UE.
2                    Gli interventi regionali sono attuati in conformità al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche e nel rispetto della legge regionale 10 luglio 2006, n.19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia). 



Art. 3

Obiettivi e priorità  


1.         Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1, comma 3, la Regione promuove la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per la piena integrazione degli immigrati in Puglia, orientato ai seguenti obiettivi prioritari:
a)  acquisire una conoscenza strutturata dei flussi migratori che interessano il territorio regionale da Stati non appartenenti all’UE e dai paesi neocomunitari, anche ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro;
b) accrescere l’informazione, la conoscenza e la sensibilizzazione sul fenomeno dell’immigrazione nei cittadini e nelle istituzioni pugliesi pubbliche e private, mediante la diffusione e lo scambio di buone pratiche e mediante iniziative volte ad individuare e contrastare forme di razzismo o di discriminazione a causa della provenienza geografica, delle convinzioni politiche, della fede religiosa;
c) promuovere la conoscenza della cultura italiana, a partire dall’apprendimento linguistico, e delle culture di provenienza dei cittadini immigrati, per attuare pienamente forme di reciproca integrazione culturale, comprendendo a tal fine attività di mediazione interculturale;
d) sostenere iniziative volte a conservare i legami degli immigrati con le culture d’origine;
e)  individuare e rimuovere gli ostacoli di ordine legislativo e istituzionale, economico, sociale e culturale, nonché le eventuali condizioni di marginalità sociale, allo scopo di garantire agli immigrati pari opportunità di accesso all’abitazione, al lavoro, all’istruzione e alla formazione professionale, al credito bancario, alla conoscenza delle opportunità connesse all’avvio di attività autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali;
f)   garantire, mediante servizi dedicati agli immigrati, adeguate forme di conoscenza e tutela dei diritti e dei doveri previsti dalle convenzioni internazionali e dall’ordinamento europeo e italiano in materia di diritti dell’uomo;
g) contrastare i fenomeni criminosi, lo sfruttamento lavorativo e sessuale, le forme di economia sommersa che comportano per i cittadini stranieri situazioni di violenza o di grave sfruttamento;
h) promuovere la partecipazione degli immigrati alla vita pubblica locale nell’ambito delle istituzioni del proprio territorio;
i)   promuovere la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale rivolti a donne e minori;
j) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell’associazionismo promosso dai cittadini stranieri, quale elemento attivo nei processi di integrazione sociale degli immigrati, nonché allo sviluppo dell’associazionismo promosso da cittadini italiani e stranieri in favore dei cittadini immigrati e dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli apolidi;
k)  garantire, nell’ambito delle proprie competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolti a minori stranieri non accompagnati, nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili;
l)   promuovere e sostenere iniziative di cooperazione internazionale, trannazionale, allo sviluppo e decentrata.  



TITOLO 2

ASSETTO ISTITUZIONALE





Art. 4

Compiti della Regione  


1.                  La Regione persegue l’inserimento sociale degli immigrati attraverso l’osservazione del fenomeno migratorio e l’esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi di cui alla presente legge, fatte salve le competenze programmatorie attribuite alle province e ai comuni ai sensi degli articoli 5 e 6.
2.                  La Giunta regionale approva, d’intesa con gli enti locali, il piano regionale per l’immigrazione di cui all’articolo 9, quale linee guida di indirizzo regionale in materia di programmazione integrata in favore degli immigrati per l’attuazione degli interventi di cui al titolo III, previa concertazione con tutti i soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), della l.r. 19/2006 e previo parere obbligatorio della Consulta di cui all’articolo 7 della presente legge, da esprimere entro sessanta giorni.
3.                  Il piano regionale per l’immigrazione di cui al comma 2 indica gli interventi straordinari per la prima accoglienza rivolta ai soggetti cui sia stato riconosciuto, ai sensi della normativa vigente, il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza, a seguito di flussi migratori conseguenti a crisi internazionali dovute a eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni di instabilità politica.
4.                  Alla Giunta regionale competono, inoltre, le seguenti funzioni:
 
a) promozione di programmi in materia di protezione e inclusione sociale, nonché approvazione dei criteri, delle modalità di finanziamento e degli indirizzi relativi a tali programmi, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 19/2006 e regolamento attuativo 18 gennaio 2007, n. 4;
b) adozione di linee guida e direttive per le aziende sanitarie locali (ASL), ai fini dell’applicazione dell’articolo 10 e per una omogenea applicazione delle norme nazionali e regionali in tutti i distretti socio-sanitari;
c) promozione di programmi di intervento per l’alfabetizzazione e l’accesso ai servizi educativi, per l’istruzione e la formazione professionale, per l’inserimento lavorativo e il sostegno ad attività autonome e imprenditoriali, per l’integrazione e la comunicazione interculturale, favorendo la piena integrazione istituzionale, programmatica, finanziaria e organizzativa per la realizzazione di questi interventi a livello regionale e locale;
d) definizione dei criteri per la concessione di contributi alle associazioni di volontariato e di promozione sociale degli immigrati o che operano a favore degli immigrati;
e) promozione di iniziative di sostegno alla realizzazione dei progetti di vita degli immigrati, ivi incluso il rientro volontario nei paesi d’origine.
5.                La Regione istituisce, presso l’Assessorato alla solidarietà, politiche sociali e flussi migratori, l’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio di cui all’articolo 8, in raccordo con l’Osservatorio regionale delle politiche sociali e con gli altri strumenti regionali di osservazione del mercato del lavoro, dei fenomeni epidemiologici e dell’andamento dell’economia regionale.
6.                La Regione, anche avvalendosi dell’Osservatorio di cui al comma 5, adempie ai seguenti compiti:
 
a)   predisporre un rapporto triennale sulla presenza degli immigrati, contenente anche l’analisi dell’evoluzione del fenomeno migratorio;
b)  raccogliere ed elaborare, in raccordo con i nodi provinciali e territoriali dell’Osservatorio regionale delle politiche sociali di cui all’articolo 14 della l.r. 19/2006, dati e informazioni utili all’attività di monitoraggio dei flussi migratori e della condizione degli stranieri presenti sul territorio regionale, con particolare riguardo all’analisi dei bisogni e valutazione delle politiche regionali e locali per l’integrazione sociale degli immigrati;
c) svolgere attività di stima dei fabbisogni lavorativi, sentite le parti sociali, gli enti locali e i consigli territoriali per l’immigrazione, ai fini di una corretta programmazione delle politiche di accoglienza, con riferimento al triennio successivo, anche per definire il rapporto previsto all’articolo 21, comma 4 ter, del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, come inserito dall’articolo 17, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189;
d) svolgere attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza e in raccordo con le prefetture – uffici territoriali del Governo (UTG), del funzionamento dei centri di permanenza temporanea e di assistenza (CPTA) esistenti sul proprio territorio e dei centri di identificazione, di cui all’articolo 14 del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei centri di identificazione ed espulsione (CIE), istituiti ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e degli ex centri di identificazione, denominati centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato).
7.         La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti, secondo le modalità previste dalla disciplina regionale vigente. 



Art. 5

Compiti delle province  


1.         Le province, ai fini dell’inserimento sociale degli immigrati, svolgono le seguenti funzioni:
a) partecipare alla definizione e attuazione dei piani di zona previsti dalla l.r. 19/2006 in materia di interventi sociali rivolti ai cittadini stranieri immigrati, con compiti di coordinamento, monitoraggio e supporto ai comuni per la definizione di specifici interventi sovraambito di valenza provinciale per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri;
b) favorire la consultazione e la partecipazione alla vita sociale e istituzionale e l’esercizio dei diritti politici da parte degli immigrati;
c) monitoraggio rispetto allo svolgimento delle attività di formazione professionale e per l’inserimento lavorativo, con specifico riferimento alla effettività delle opportunità di accesso e di integrazione degli immigrati;
d) concorrere al funzionamento dell’Osservatorio di cui all’articolo 4, comma 5, anche valorizzando le esperienze consolidate nei contesti provinciali di riferimento;
e) esercitare ogni altra funzione a esse attribuita dalla presente legge. 



Art. 6

Compiti dei comuni  


1.         I comuni, ai fini dell’inserimento sociale degli immigrati, attuano, in forma singola o associata, secondo quanto previsto dalla l.r. 19/2006 e disposizioni attuative, le seguenti funzioni:
a) concorrere alla definizione del piano sociale di zona e del correlato piano di investimenti per l’infrastrutturazione sociale del territorio, nei limiti delle opportunità di finanziamento a valere sulle risorse comunitarie, nazionali e regionali, anche ai fini dell’attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dalla normativa regionale in materia di accoglienza abitativa, di accesso alle strutture e ai servizi sociali e socio-sanitari e di pronto intervento in situazioni di difficoltà;
b) favorire la consultazione e la partecipazione alla vita sociale e istituzionale e l’esercizio dei diritti politici, in ambito comunale o zonale, da parte degli immigrati, secondo quanto disciplinato nei rispettivi statuti comunali e in coerenza con la normativa nazionale vigente;
c) programmare e realizzare i progetti d’integrazione sociale degli immigrati, in attuazione delle linee guida di indirizzo regionale di cui all’articolo 4;
d) concorrere alle spese sostenute per il rimpatrio degli stranieri immigrati deceduti le cui famiglie versino in stato di bisogno, secondo modalità previste dai regolamenti comunali e nei limiti delle risorse disponibili nella programmazione sociale del comune per l’area delle politiche per l’immigrazione. Il concorso è garantito dal comune di residenza oppure, in ragione dell’assenza di tale condizione, dal comune ove è avvenuto il decesso.
2.         In attuazione dei principi di cui all’articolo 118, primo comma, della Costituzione, compete ai comuni l’esercizio di ogni ulteriore funzione concernente l’integrazione sociale degli immigrati.  



Art. 7

Consulta regionale per l’integrazione degli immigrati 


1                    È istituita la Consulta regionale per l’integrazione degli immigrati, di seguito denominata Consulta.
2                    La Consulta svolge funzioni di proposta in materia di integrazione sociale degli immigrati, anche in raccordo con i consigli territoriali per l’immigrazione di cui all’articolo 3 del t.u. emanato con d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113 e dall’articolo 3, commi 1 e 2, della l. 189/2002. In particolare:
 
a)   formula proposte propedeutiche alla formazione della programmazione regionale e dei provvedimenti di legge regionali in favore degli immigrati, con specifico riferimento alle linee guida di indirizzo regionale di cui all’articolo 4, ed esprime pareri obbligatori su tutti gli atti di programmazione che incidano sulla qualità della vita e sulle condizioni di integrazione degli immigrati;
b)   esprime pareri e proposte di intervento sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l’immigrazione;
c)   formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull’immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro degli immigrati e delle loro famiglie che risiedono nella regione, anche tenendo conto della prospettiva di genere, per promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi;
d)   collabora con l’Osservatorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche sul fenomeno migratorio;
e)   formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento e il Governo per l’adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei destinatari della presente legge e delle loro famiglie.
3.         La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di immigrazione. Ha sede presso il Settore politiche migratorie, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:
a)   l’assessore regionale competente in materia di immigrazione, con funzioni di presidente;
b)   il Dirigente del Settore politiche migratorie o suo delegato;
c)   diciotto rappresentanti degli immigrati, che siano rappresentativi di tutti i territori provinciali e delle principali comunità sulla base della popolazione immigrata residente, e designati congiuntamente dalle associazioni degli immigrati iscritte nel registro regionale delle associazioni degli immigrati di cui all’articolo 22;
d)   tre rappresentanti designati dal Forum regionale del terzo settore tra le associazioni e gli enti che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell’immigrazione sul territorio regionale iscritti nei relativi registri regionali;
e)   tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;
f)    tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;
g)   un rappresentante designato dall’Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
h)   un rappresentante dei comuni, designato dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), un rappresentante delle province, designato dall’Unione delle province d’Italia (UPI), un rappresentante delle comunità montane, designato dall’Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM);
i)    un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale;
j)    un rappresentante della Direzione regionale del Ministero del lavoro;
k)   un rappresentante dell’amministrazione penitenziaria regionale e un rappresentante del Centro per la giustizia minorile;
l)    un rappresentante designato dai presidenti dei tribunali per i minorenni operanti sul territorio regionale;
m)  un rappresentante dell’Assessorato regionale politiche della salute;
n)   un rappresentante dell’Assessorato regionale al diritto allo studio;
o)   un rappresentante dell’Assessorato regionale lavoro, cooperazione e formazione professionale;
p)   un rappresentante per ciascuna delle università pubbliche pugliesi.
4.                Per tutti i componenti della Consulta, indicati al comma 3, lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) m), n), o) e p), può essere designato un supplente, che interviene nelle riunioni della Consulta in sostituzione del membro effettivo.
5.                La Consulta elegge un vice presidente tra i componenti previsti al comma 3, lettera c).
6.                Il Presidente può invitare alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali ed esperti, i rappresentanti degli Uffici regionali di cui agli articoli 30, come modificato dall’articolo 3, comma 25, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40, e 31 della l.r. 19/2006, nonché rappresentanti delle prefetture - UTG.
7.                La Consulta si riunisce almeno due volte all’anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla data di presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti ed è articolata in sottocommissioni per aree tematiche.
8.                Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9.                La partecipazione alle riunioni non è a titolo oneroso. Ai componenti della Consulta che non siano dipendenti pubblici e che risiedano in comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori, è riconosciuto il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali.
10.            Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal Dirigente del Settore politiche migratorie.
11.            Per tutto quanto non specificato nel presente articolo, la Consulta adotta un regolamento interno per definire il proprio funzionamento. 



Art. 8

Osservatorio regionale

sull’ immigrazione e diritto d’asilo


1.                  È istituito, in seno alla struttura dell’Assessorato alla solidarietà, l’Osservatorio sull’immigrazione e il diritto d’asilo, di seguito denominato Osservatorio, avente quali obiettivi il monitoraggio, la rilevazione e l’analisi dei flussi migratori, dei bisogni degli immigrati, delle condizioni di vita e di lavoro, delle situazioni di discriminazione e di razzismo, anche rispetto alla prospettiva di genere e la verifica dell’impatto dell’attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale, promuovendo a tal fine ogni utile collaborazione interistituzionale.
2.                  L’Osservatorio sull’immigrazione opera in stretto raccordo con l’Osservatorio regionale delle politiche sociali di cui all’articolo 14 della l.r. 19/2006 e si avvale, per il pieno funzionamento, dei suoi nodi provinciali e locali.
3.                  Nell’ambito dell’Osservatorio sono attivati e gestiti i flussi informativi relativi alla domanda e all’offerta di servizi sociali e socio-sanitari per gli immigrati, quale parte integrante del sistema informativo sociale regionale di cui all’articolo 13 della l.r. 19/2006.
4.                  Tramite l’Osservatorio, la Regione svolge, anche in collaborazione con gli enti di tutela, costante attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza e in raccordo con le locali prefetture - UTG, del funzionamento dei CPTA, dei CIE e dei CARA, con particolare riferimento al rispetto delle normative nazionali e internazionali e al rispetto dei diritti umani fondamentali dei cittadini stranieri trattenuti.
5.                  Per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio, la Regione è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di immigrazione.
6.                  Gli enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, nonché ai diversi aspetti del fenomeno migratorio sul proprio territorio. Collaborano altresì all’Osservatorio i settori e le strutture regionali per quanto attiene gli interventi di competenza in materia di immigrazione.
7.                  I risultati dell’attività dell’Osservatorio sono oggetto di un rapporto periodico pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia diffuso anche con strumenti telematici, e concorrono alla stesura del rapporto triennale di cui al comma 6 dell’articolo 4.
8.                  Per il funzionamento dell’Osservatorio, la Regione utilizza le risorse all’uopo destinate dal Governo nazionale o da altri programmi comunitari e nazionali. La Giunta regionale individua, inoltre, una quota di risorse a valere sullo stanziamento annualmente assegnato per il funzionamento dell’Osservatorio regionale delle politiche sociali, a valere sul fondo nazionale delle politiche sociali e sul fondo globale socio-assistenziale.
9.                  La Giunta regionale definisce con propria deliberazione: l’assetto organizzativo dell’Osservatorio regionale per l’immigrazione, nonché le modalità di integrazione con l’Osservatorio regionale delle politiche sociali, di cui costituisce una area tematica dedicata, e con l’Osservatorio epidemiologico regionale; la sede operativa; gli strumenti per il funzionamento; la dotazione organica e logistica a esso assegnata; le modalità di raccordo con le articolazioni provinciali e locali dell’Osservatorio regionale delle politiche sociali.  



TITOLO 3

LE POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE

DEGLI IMMIGRATI





Art. 9

Piano regionale per l’immigrazione 


1.                  Il piano regionale per l’immigrazione, di seguito denominato piano regionale, definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli immigrati nei settori oggetto della presente legge.
2.                  Il piano regionale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di immigrazione, di concerto con gli altri assessori regionali competenti nei settori oggetto della presente legge, ha validità triennale e viene aggiornato annualmente, ove necessario. Il piano regionale è approvato previa intesa con l’ANCI, previa concertazione con tutti i soggetti di cui all’articolo 4 della l.r. 19/2006 e previo parere obbligatorio della Consulta di cui all’articolo 7 della presente legge, che si esprime entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, passato il quale il parere si intende favorevole.
3.                  Il piano regionale orienta la programmazione regionale nei singoli settori e costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli enti locali. Il piano individua, ove possibile, le quote di risorse comunitarie, nazionali e regionali vincolate per specifiche politiche di settore, da destinare a interventi mirati in favore degli immigrati.
4.                  Partecipano all’attuazione del piano regionale gli enti locali, il sistema scolastico regionale, gli enti del servizio sanitario regionale (SSR), le aziende pubbliche per i servizi alla persona, gli enti di patronato e tutela sindacale, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. All’attuazione del piano regionale contribuiscono altresì associazioni, fondazioni, enti e organismi senza fini di lucro, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato, enti della cooperazione sociale e organizzazioni non governative (ONG), imprese sociali, enti riconosciuti delle confessioni religiose, iscritti nei registri regionali, ove previsti. 



Art. 10

Assistenza sanitaria  


1.                  La Regione promuove le azioni necessarie per garantire l’accesso e la fruizione dei servizi sanitari da parte di tutti gli immigrati presenti sul territorio regionale.
2.                  I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti che hanno l’obbligo di iscrizione al SSR, godono di parità di trattamento e piena uguaglianza rispetto ai cittadini italiani. L’assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Ai minori figli di stranieri iscritti al SSR l’iscrizione è assicurata fin dalla nascita. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e ai loro familiari che hanno l’obbligo di iscrizione al SSR è assicurata l’iscrizione a tempo indeterminato; l’iscrizione cessa soltanto a seguito di mancato rinnovo, revoca, annullamento del permesso di soggiorno, ovvero espulsione, comunicati alla ASL a cura della questura, fatta salva l’esibizione della documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.
3.                  Gli stranieri regolarmente soggiornanti non rientranti tra le categorie degli obbligatoriamente iscritti al SSR sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante la stipula di una polizza assicurativa valida sul territorio nazionale o mediante l’iscrizione volontaria al SSR.
4.                  I cittadini stranieri detenuti, compresi i detenuti in semilibertà o con forme alternative alla pena detentiva, in possesso o meno del permesso di soggiorno, sono obbligatoriamente iscritti al SSR, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419).
5.         Ai sensi dell’articolo 43, comma 8, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, a norma dell’articolo 1, comma 6, del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998 e recante norme di attuazione del medesimo t.u., coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, la Regione, con la presente legge, individua le modalità per garantire l’accesso alle cure essenziali e continuative ai cittadini stranieri temporaneamente presenti (STP) non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno:
a) le ASL pugliesi devono garantire l’accesso ai servizi sanitari per l’erogazione delle cure essenziali e continuative per malattia e infortunio con estensione di programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva attraverso la rete regionale degli ambulatori di medicina generale e pediatria di libera scelta;
b)  l’erogazione dell’assistenza farmaceutica avviene, dietro prescrizione su ricettario regionale, da parte delle farmacie convenzionate;
c) gli STP scelgono il medico di fiducia, o il pediatra di libera scelta per i minori, presso il distretto sociosanitario, il quale provvede alla registrazione nel sistema informativo nonché al rilascio del relativo codice STP per sei mesi, rinnovabile. Per i giorni prefestivi, festivi, nelle ore diurne e notturne le prestazioni sanitarie non differibili sono garantite dalle sedi di continuità assistenziale;
d)  il codice STP spetta a tutti i minori presenti e accompagnati da stranieri adulti temporaneamente presenti;
e) gli STP possono rivolgersi sia alla rete dei consultori familiari che a quella degli ambulatori pubblici territoriali e ospedalieri per usufruire di:
1) visite ginecologiche, prestazioni a tutela della gravidanza e della maternità, prevenzione e cura delle malattie sessualmente trasmissibili;
2)  screening, contraccezione, tutela della maternità e della paternità responsabile e assistenza per le procedure relative all’interruzione volontaria della gravidanza;
3) prestazioni dei centri vaccinali della ASL per le vaccinazioni consigliate dal servizio sanitario nazionale;
4)  prestazioni specifiche erogate dalle strutture del SSR quali servizi per la tossicodipendenza (Ser.T.) e centri di salute mentale, cui hanno accesso diretto;
5) riabilitazione post infortunistica, nonché la riabilitazione intensiva ed estensiva legata alla patologia invalidante;
6) tutte le prestazioni urgenti relative a: pronto soccorso, ricoveri ordinari, in regime di day hospital e day surgery, dialisi.
5.                  Ai cittadini comunitari presenti sul territorio regionale che non risultano assistiti dallo Stato di provenienza, privi dei requisiti per l’iscrizione al SSR e che versino in condizioni di indigenza, sono garantite le cure urgenti, essenziali e continuative attraverso l’attribuzione del codice ENI (europeo non in regola). Le modalità per l’attribuzione del codice ENI e per l’accesso alle prestazioni, sono le medesime innanzi individuate per gli STP.
6.                  La Giunta regionale definisce, con proprie direttive, modalità, competenze e procedure uniformi sull’intero territorio regionale, volte ad assicurare l’effettività dell’accesso e della fruibilità dei servizi sanitari, inclusi programmi di offerta attiva degli stessi servizi sul territorio.
7.                  Le ASL pugliesi, nel cui territorio di competenza si registra una forte presenza, anche a carattere stagionale, di STP ed ENI, possono attivare un ambulatorio di medicina dedicato, ubicandolo in modo da favorirne l’accesso.
8.                  La Regione promuove la presenza di mediatori linguistico-culturali nelle strutture sanitarie che registrano un maggiore accesso di stranieri, in particolare nelle sedi dei distretti, negli ospedali, nei consultori familiari e negli ambulatori di cui al comma 8. I servizi di mediazione linguistico-culturale sono attivati anche attraverso le programmazioni annuali di ambito concertate con le ASL e gli enti locali, ai sensi della l.r. 19/2006.
9.                  La Regione, in collaborazione con le ASL e gli enti locali, nell’ambito delle programmazioni concertate ai sensi della l.r. 19/2006, promuove interventi informativi rivolti agli stranieri finalizzati a facilitare l’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari e la loro fruizione, in favore di un’offerta attiva dei servizi.
10.              La Regione promuove programmi di formazione, estesi al personale sociosanitario e amministrativo delle ASL, sull’assistenza sanitaria con approccio interculturale agli utenti stranieri.
11.              Ai sensi dell’articolo 36 del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998 e del reg. emanato con d.p.r. 394/1999, la Regione finanzia e coordina gli enti del SSR autorizzati all’erogazione di prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadini stranieri, con particolare riguardo ai minori, provenienti da paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi all’assistenza sanitaria. 



Art. 11

Istruzione e formazione  


1                    Sono garantiti ai minori stranieri in età dell’obbligo scolastico presenti sul territorio regionale pari condizioni di accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi scolastici, ivi inclusi gli interventi in materia di diritto allo studio.
2                    Nel quadro della programmazione territoriale degli interventi, la Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate all’educazione interculturale, al superamento delle iniziali difficoltà linguistiche e formative, nonché al contrasto dell’abbandono e della dispersione scolastica.
3                    La Regione concede incentivi alle istituzioni scolastiche statali e paritarie e agli enti locali per la realizzazione di interventi concernenti:
 
a)    la formazione alla cittadinanza e l’apprendimento della lingua italiana;
b)    l’attività di mediazione linguistica e culturale;
c)    la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale e di integrazione reciproca che coinvolgano gli operatori scolastici, le famiglie immigrate e le famiglie autoctone;
d)    la partecipazione dei genitori dei minori stranieri alla vita scolastica;
e)    la costruzione di reti di scuole che promuovano la reciproca integrazione culturale formativa;
f)     la creazione e l’ampliamento di biblioteche interculturali, comprendenti testi plurilingue.
4.                  La Regione concorre a favorire, mediante incentivi, interventi di formazione riguardanti l’educazione interculturale di dirigenti, docenti, educatori, operatori sociali e personale non docente, nonché percorsi di formazione di docenti per l’insegnamento della lingua italiana come seconda lingua.
5.                  La Regione concorre a promuovere interventi di formazione degli adulti volti a favorire l’alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana, nonché iniziative volte a favorire il conseguimento di titoli di studio, anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei paesi di provenienza.
6.                  La Regione concorre a promuovere, nell’ambito degli interventi in favore del diritto allo studio universitario, programmi di sostegno e tutoraggio rivolti a studenti e ricercatori stranieri operanti nelle università degli studi e negli istituti di ricerca regionali
7.                  La Regione concorre al consolidamento di competenze attinenti alla mediazione linguistico-culturale e socioculturale, secondo la normativa regionale in materia di formazione professionale, finalizzate all’individuazione e valorizzazione di una specifica professionalità, così come definito con apposito regolamento da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  



Art. 12

Integrazione culturale  


1.         La Regione promuove lo sviluppo di relazioni interculturali tra cittadini stranieri e italiani supportando enti locali ed enti di tutela nei seguenti interventi:
a)   iniziative di informazione pubblica e sensibilizzazione sui temi connessi all’immigrazione, che favoriscano una corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e un migliore sviluppo delle relazioni interculturali, del dialogo interreligioso e della inclusione sociale dei cittadini stranieri;
b)   iniziative di supporto alle comunità di immigrati, finalizzate al mantenimento della lingua e della cultura di origine;
c)   servizi di mediazione linguistico-culturale che offrano figure professionali di mediazione e di accompagnamento e orientamento dei cittadini stranieri, al fine di: facilitare i rapporti con le istituzioni pubbliche e private; facilitare la convivenza tra cittadini stranieri e comunità locali e tra le diverse comunità di provenienza; facilitare l’accesso ai servizi e alle prestazioni in ambito sociale, culturale, dell’istruzione, della formazione, dell’inserimento lavorativo, della sanità e della giustizia, secondo quanto definito dall’articolo 42 del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, come modificato dall’articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.lgs. 113/1999, e dalle direttive regionali in materia di modalità di impiego nella rete dei servizi;
d)   la realizzazione e il consolidamento di centri interculturali finalizzati a favorire l’incontro e lo scambio tra persone di diversa provenienza, nonché l’elaborazione e l’attuazione di iniziative per promuovere l’integrazione culturale e sociale. 



Art. 13

Formazione professionale  


1                    Gli immigrati, compresi i richiedenti asilo, hanno diritto alla formazione professionale in condizioni di parità con gli altri cittadini.
2                    La Regione favorisce tutte le forme di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua a favore dei cittadini stranieri, volte a consentire l’acquisizione di competenze e professionalità congruenti alla domanda del mercato del lavoro, attuate dagli enti di formazione accreditati presso la Regione e dalle istituzioni scolastiche, anche in coordinamento con gli enti locali, le associazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro, le associazioni e gli enti di tutela.
3.         La Regione favorisce attività di formazione mirate alla conoscenza della legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro, di assistenza sanitaria e di esigibilità dei diritti, realizzate in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali, sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali, organizzazioni dei datori di lavoro ed enti bilaterali, anche con il supporto di specifici interventi di mediazione interculturale. 



Art. 14

Inserimento lavorativo  


1.                  La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, favorisce l’inserimento lavorativo stabile degli immigrati regolarmente soggiornanti in forma di lavoro dipendente, autonomo e imprenditoriale, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.
2.                  La Regione stipula convenzioni con le associazioni sindacali e con le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, con gli enti di patronato e con gli enti locali, dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza dei lavoratori.
3.                  La Giunta regionale, al fine di fissare i criteri per la determinazione del fabbisogno di lavoratori stranieri sul territorio regionale, svolge attività costante di monitoraggio e controllo sui flussi di ingresso di lavoratori stranieri, anche stagionali, nel territorio regionale, avvalendosi dell’Osservatorio di cui all’articolo 8, sentite le autorità competenti e i soggetti di cui al comma 2.
4.                  Al fine di assicurare un’ordinaria gestione dei rapporti di lavoro di tipo stagionale, la Regione, d’intesa con la provincia interessata, promuove convenzioni con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, come sostituito dall’articolo 20, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, previa informazione dei servizi ispettivi del lavoro, dell’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché della locale questura e dello sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura -UTG, finalizzate a:
a)   osservare l’andamento del mercato del lavoro stagionale e stimare il fabbisogno di manodopera stagionale per aree e settori di attività economica;
b) assicurare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro stagionale, anche facilitando le procedure per la sottoscrizione dei contratti di lavoro e l’adempimento degli oneri contributivi, previdenziali e assistenziali;
c)   favorire il reperimento degli alloggi necessari a ospitare i lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro della medesima zona, singoli o collettivi;
d)   favorire un effettivo controllo della regolarità dei rapporti di lavoro in atto;
e)   facilitare l’accesso dei lavoratori stranieri stagionali, anche attraverso l’informazione sui loro diritti e doveri, ai servizi sociali, ai centri di accoglienza e ad altre sistemazioni alloggiative idonee e dignitose, nonché a tutte le prestazioni concernenti i diritti sociali.  



Art. 15

Politiche di inclusione sociale 


1                    La Regione si impegna a riservare, all’interno del piano regionale delle politiche sociali, specifica attenzione alle condizioni di vita e alle opportunità di integrazione e di inclusione sociale per gli immigrati, in particolare minori, donne, disabili, immigrati detenuti e in regime di misura alternativa alla detenzione, vittime di sfruttamento lavorativo o sessuale e richiedenti asilo.
2                    A tal fine, la Regione promuove, tramite le linee guida di indirizzo di cui all’articolo 4, comma 2, la presenza nelle programmazioni sociali di zona di linee di intervento specificamente rivolte al perseguimento degli obiettivi di integrazione di cui all’articolo 2 e definisce, in ogni piano regionale delle politiche sociali, la quota minima di riferimento delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) che finanziano i piani sociali di zona da destinare alle suddette linee di intervento. La Regione individua, inoltre, eventuali risorse aggiuntive, a valere su finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, per il sostegno a iniziative innovative e sperimentali per l’inclusione sociale, per il riconoscimento delle pari opportunità per tutti, per la finalità rieducativa e di reinserimento sociale a conclusione della pena, per l’integrazione scolastica dei minori immigrati, per il contrasto alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento sessuale e/o lavorativo.
3.         D’intesa con il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria, la Regione programma interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che limitano l’accesso agli istituti previsti dall’ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva, nonché ai permessi premio ex articolo 30 ter della legge 26 luglio1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come inserito dall’articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 e da ultimo modificato dall’articolo 2, comma 27, lettera b), della legge 15 luglio 2009, n. 94. 



Art. 16

Centri di accoglienza sociale 


1.         La Regione promuove politiche di accoglienza sociale a favore degli immigrati in condizione di fragilità, ivi inclusi i richiedenti asilo, come parte integrante delle sue politiche di inclusione, attraverso le seguenti forme di intervento:
a) centri di accoglienza ai sensi dell’articolo 40, comma 1, del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, come modificato dall’articolo 27, comma 1, della l. 189/2002, e degli articoli 34, comma 4, lettere e) ed h), e 37 e 38 della l.r. 19/2006, così come disciplinati dal relativo regol. reg. 4/2007;
b) alloggi sociali in forma collettiva, ai sensi dell’articolo 40, comma 4, del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998 e degli articoli 76 e 77 del regol. reg. 4/2007;
c) interventi di cui all’articolo 17. 



Art. 17

Politiche abitative


1.         Gli immigrati regolarmente soggiornanti nella regione hanno diritto ad accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica in condizioni di parità con i cittadini italiani. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituita dalla seguente:
                       “a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall’articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189;”.
2                    La Regione, nell’ambito di programmi di riqualificazione urbana, promuove interventi volti a prevenire e rimuovere situazioni di forzata concentrazione insediativa, a realizzare interventi abitativi distribuiti sul territorio e integrati con le reti dei servizi e degli interventi sociali, con particolare riferimento alle aree urbane a maggiore tensione abitativa, e la dotazione di aree attrezzate a servizi per favorire l’aggregazione sociale.
3                    La Regione favorisce l’acquisizione della prima casa in proprietà e l’accesso alle locazioni a uso abitativo per i cittadini stranieri a parità di condizioni con gli altri cittadini, in conformità all’articolo 40 del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998.
4                    La Regione, attraverso la concessione di contributi agli enti locali, promuove:
a)     l’attivazione e lo svolgimento di servizi di agenzia sociale per la casa;
b)    l’utilizzo e il recupero del patrimonio edilizio esistente e disponibile, anche mediante la definizione di un sistema di garanzie e di benefici fiscali, secondo quanto previsto dalle leggi in materia;
c)     la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione e al credito per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa di residenza, anche attraverso l’istituzione di appositi fondi di rotazione e garanzia. 



Art. 18

Accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati 


1                    La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, concorre alla tutela del diritto d’asilo promuovendo interventi specifici per l’accoglienza, consulenza legale e integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime e beneficiari di forme di protezione internazionale, umanitaria e sussidiaria, presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili quali minori, donne, vittime di tortura.
2                    Gli interventi regionali sono prioritariamente mirati al supporto di interventi territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati posti in essere dai comuni, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato o dall’UE.
3                    L’amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti, anche integrativi, ai comuni a sostegno degli interventi di cui al comma 2. 



Art. 19

Misure per le vittime di tratta, violenza e schiavitù 


1.         Al fine di assicurare la tutela dei diritti fondamentali degli immigrati presenti sul territorio regionale assoggettati a forme di schiavitù o vittime di tratta o di violenza, la Regione pone in atto misure a loro favore, mediante azioni coordinate con gli enti locali, le associazioni del terzo settore e della cooperazione internazionale.
2.         La Regione e gli enti locali promuovono, in conformità a quanto previsto dall’articolo 18 del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, come modificato dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, dall’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e dagli articoli 34, 45 e 46 della l.r. 19/2006 e relativo regol. reg. 4/2007, la realizzazione di programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale, rivolti alle vittime di violenza, di tratta o di sfruttamento. A tal fine la Giunta regionale, nel rispetto del piano regionale di cui all’articolo 9, approva i criteri e le modalità di finanziamento, nonché gli indirizzi per i soggetti attuatori. 



Art. 20

Misure contro la discriminazione 


1.                  La Regione, anche mediante le attività dell’Osservatorio, promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, nonché per le vittime delle situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all’articolo 18 del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, come modificato dall’articolo 6, comma 4, del d.l. 300/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. 17/2007, e all’articolo 13 della l. 228/2003.
2.                  La Regione e gli enti locali, anche mediante l’Ufficio della difesa civica di cui all’articolo 50, comma 2, lettera a), dello Statuto regionale, promuovono a livello locale azioni per garantire il corretto svolgimento dei rapporti tra immigrati e pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alla trasparenza, all’uniformità e alla comprensione delle procedure.  



TITOLO 4

DISPOSIZIONI FINALIE TRANSITORIE





Art. 21

Conferenza regionale sull’immigrazione 


1.         La Giunta regionale, con cadenza almeno triennale, indice la conferenza regionale sull’immigrazione, quale momento di partecipazione e di confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore, secondo modalità di volta in volta da essa determinate.  



Art. 22

Registro delle associazioni degli immigrati 


1                    E’ istituito con apposita deliberazione di Giunta regionale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il registro regionale delle associazioni, delle comunità e delle organizzazioni di immigrati, in cui confluiscono tutte le associazioni degli immigrati e le associazioni diverse che operano prevalentemente, rispetto ai fini statutari e all’attività prevalente, per la tutela dei diritti degli immigrati, per il riconoscimento e la promozione delle pari opportunità degli stessi, per l’integrazione sociale, culturale ed economica, per la rappresentanza delle comunità.
2                    Al fine di incentivare la formazione e l’aggregazione delle associazioni degli immigrati, la Giunta regionale definisce nel piano di cui all’articolo 9 misure specifiche a sostegno dell’associazionismo. 



Art. 23

Norma finanziaria 


1.         Agli oneri derivanti dalla presente legge si dà copertura nel bilancio regionale – UPB 5.2.1. “Programmazione sociale e integrazione” - con le seguenti risorse:
a) capitolo 941035 - Spesa per il funzionamento della Consulta per l’immigrazione di cui all’articolo 7 della l.r. n. del (Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia);
b) capitolo 941040 – Interventi a sostegno dell’immigrazione;
c)  capitolo 941045 – Spese per la realizzazione del programma di interventi finalizzati all’implementazione dell’Osservatorio sui movimenti migratori;
d) capitolo 941050 – Spese per la realizzazione degli interventi finalizzati alla diffusione
della conoscenza della lingua italiana;
e) capitolo 785080 – Interventi per l’integrazione socio-culturale degli immigrati;
f)   capitolo 785090 – Fondo nazionale immigrazione 2007 – Spesa per la realizzazione del progetto Puglia aperta e solidale. Diritto alla casa, diritto alla cittadinanza.
2.         Con riferimento al capitolo 785090 - Fondo nazionale immigrazione 2007, esso è costituito e alimentato dai trasferimenti annuali del Governo nazionale a seguito di riparto delle risorse del fondo così come istituito con legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007).
3.                  Con riferimento agli interventi e servizi, anche di natura sperimentale, di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge, gli oneri derivanti dalla realizzazione trovano copertura entro i limiti delle risorse assegnate al piano regionale delle politiche sociali di cui alla l.r. 19/2006, nonché delle risorse a questi fini destinate nell’ambito dei fondi strutturali UE assegnati agli obiettivi di inclusione sociale nei programmi operativi vigenti.
4.                  Dalla presente legge non devono derivare maggiori oneri, rispetto all’esercizio finanziario precedente, a carico del bilancio autonomo regionale per l’esercizio finanziario 2009 e successivi e,
per tutte le spese connesse ai servizi e agli interventi anche di natura sperimentale, le stesse devono essere subordinate all’effettiva assegnazione di risorse statali e/o comunitarie. 



Art. 24

Abrogazioni e disposizioni transitorie 


1                    E’ abrogata la legge regionale 15 dicembre 2000, n.26 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria).
2.         La lettera c) del comma 4 dell’articolo 34 della l.r. 19/2006 è sostituita dalla seguente:
           “c) l’accesso ai servizi offerti sul territorio, culturali, di trasporto, amministrativi, sociali e sanitari, mediante l’attivazione di specifiche campagne di informazione e interventi di mediazione culturale, consulenza legale, orientamento e formazione;”.
3.                Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, e nelle more dell’approvazione del piano regionale per l’immigrazione, approva linee guida di indirizzo per la programmazione di politiche integrate in favore degli immigrati al fine di raccordare la programmazione delle politiche settoriali che incidono direttamente e indirettamente sulla qualità della vita e sulle opportunità di integrazione degli immigrati in Puglia. 



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.