Legge Regionale 31 dicembre 2009, n. 34 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012 della Regione Puglia
TITOLO 1DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1Spesa
a carattere pluriennale 1.
Gli importi da iscrivere in
bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a
carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e
2012, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.
TITOLO 2NORME SETTORIALI DI RILIEVO
FINANZIARI
CAPO 1Disposizioni in materia di tributi e finanze
Art. 2Disposizioni
di carattere tributario, rideterminazione addizionale regionale IRPEF 1. Secondo quanto previsto dall’articolo 5
(Compartecipazione IVA non sanitaria) della legge
regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale
2009-2011 della Regione Puglia), a decorrere dal 1° gennaio 2010, l’addizionale
regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui
all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di un’addizionale
regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali),
da ultimo modificato dal comma 8 dell’articolo 40 del decreto legge 1 ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 settembre 2007, n.
222, è determinata nella misura dello 0,9 per cento.
2. In deroga a quanto previsto
dall’articolo 5 della l.r. 10/2009, l’eccedenza di entrata costituita dalla
compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto (IVA) non sanitaria, che già
compensa il mancato gettito di addizionale IRPEF, è destinata al finanziamento
degli interventi a favore delle imprese agricole per il credito di esercizio,
previsti all’articolo 8 della presente legge regionale.
Art. 3Disposizioni
di carattere tributario, conferma aliquota IRAP per l’anno 2010 1.
Le disposizioni di cui al comma 6
dell’articolo 3 della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio
pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia), come richiamate nel comma 2
dell’articolo 1 della legge
regionale 19 dicembre 2008, n.43
(Regionalizzazione dell’imposta regionale sulle attività produttive - IRAP),
sono confermate per l’anno 2010.
Art. 41.
Le disposizioni di cui al comma 6
dell’articolo 3 della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio
pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia), come richiamate nel comma 2
dell’articolo 1 della legge
regionale 19 dicembre 2008, n.43
(Regionalizzazione dell’imposta regionale sulle attività produttive - IRAP),
sono confermate per l’anno 2010.
1.
All’articolo 48 (Esenzione
dall’IRAP per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale) della legge
regionale 21 maggio 2002, n. 7
(Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale
2002 - 2004), è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“2 bis.
In base al comma 299 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), l’esenzione del
pagamento IRAP di cui ai commi 1 e 2 è estesa anche alle
aziende
pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza”.
CAPO 2Disposizioni in materia di programmazionee politiche dei fondi strutturali
Art. 5Destinazione
risorse rivenienti da disimpegni quota regionale cofinanziamento 2000 - 2006 1. Le risorse finanziarie
rivenienti da disimpegni della quota regionale facente capo a programmi
cofinanziati dall’Unione Europea del periodo di programmazione 2000 - 2006
possono essere dichiarate economie vincolate con atti dirigenziali e reiscritte
sui capitoli di spesa concernenti la quota regionale dei programmi cofinanziati dall’UE del periodo di
programmazione 2007-2013, anche di nuova istituzione, con provvedimento della Giunta regionale su
proposta dell’Autorità di gestione competente per il fondo strutturale di
riferimento della quota regionale disimpegnata.
Art. 6Integrazione all’articolo 4
della legge regionale 3 aprile 2008, n. 4 1. All’articolo 4 della legge
regionale 3 aprile 2008, n. 4
(Terza variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008), è
aggiunto, in fine,il seguente comma:
“2bs.L’allegato di cui al comma 1 può essere
modificato e/o integrato con provvedimento della Giunta regionale, su proposta
dell’Autorità di gestione del programma operativo FESR 2007-2013, al fine di
garantire la copertura della quota di cofinanziamento regionale fino alla
concorrenza del fabbisogno complessivo, nel rispetto di quanto indicato nei
commi 1 e 2”.
CAPO 3Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 7Anticipazioni
finanziarie ai consorzi di bonifica 1.
La Regione, nelle more
dell’approvazione delle nuove norme in materia di riordino dei consorzi di
bonifica, provvede a erogare per l’anno 2010 ai Consorzi di bonifica Arneo,
Stornara e Tara, Terre d’Apulia, Ugento Li Foggi, a titolo di ulteriori
anticipazioni, fino alla concorrenza di euro 29 milioni, le somme occorrenti per
far fronte alle ordinarie spese di gestione quali:
a)
spese di
funzionamento;
b)
spese per il pagamento degli
emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
c)
spese per il pagamento dei costumi,
anche pregressi, di acqua ed energia elettrica sia per uso civile che per uso
agricolo;
d)
spese per il pagamento delle quote
del contributo associativo dovuto da ciascun consorzio all’Unione regionale
delle bonifiche;
e) spese per il pagamento degli oneri, a
carico dei consorzi, spettanti ai dipendenti degli che andranno in quiescenza
fino al 31 dicembre 2010.
2.
E’ autorizzata l’anticipazione di euro 2 milioni 500 mila al Consorzio
per la bonifica della capitanata e di euro 500 mila al Consorzio della bonifica
montana del Gargano, al fine di attenuare l’esposizione debitoria derivante
dalla rete dei mutui e della rete dei mutui e della ridotta attività di
irrigazione.
3.
Alla spesa per far fornite all’erogazione delle anticipazioni di cui ai
commi 1 e 2 si provvede mediante iscrizione all’importo di 32 milioni sui
capitoli di entrata 61512770 “Recupero di somme anticipate ai Consorzi di
bonifica (P.M.S. vinc. 1 a 1)” – UPB 06.01.01 – e di uscita 1200170
“Anticipazione finanziaria in favore di Consorzi di bonifica (P.M.S. vinc.1 a
1)” UPB 99.99.01 – delle partite di giro del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2010.
4.
Per gli adempimenti di cui alle lettere b),c),d) ed e) del comma 1, la
Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di
pagamento delle somme, un commissario ad acta che può avvale di una struttura di
supporto. Il compenso da riconoscere e corrispondere al Commissario ad acta e ai
componenti della struttura di supporto per complessivi euro 28 mila fa carico al
capitolo 112099 – UPB 01.01.01 – del bilancio per l’esercizio finanziario
2010.
Art. 8Interventi
a favore delle imprese agricole e dei produttori vitivinicoli 1.
Al fine di agevolare la gestione
delle imprese agricole sulle operazioni di credito a breve effettuate dalle
banche, finalizzate anche al consolidamento delle passività, la Giunta regionale
può intervenire con un contributo sugli interessi corrisposti dall’impresa alla
banca ovvero con la costituzione di un fondo di garanzia.
2. L’accesso all’agevolazione di cui al
comma 1 è determinato secondo criteri e priorità fissati dalla Giunta regionale.
3. L’erogazione degli aiuti di cui ai
commi 1 e 2 avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria
sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato 25 marzo 1957, istitutivo
della Comunità europea, agli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei
prodotti agricoli. I destinatari possono avvalersi delle misure agevolative di
cui al presente articolo solo se dichiarano, ai sensi dell’articolo 47 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo modalità stabilite con la delibera
di Giunta regionale di cui al comma 2 del presente articolo, di non rientrare
tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in
un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili
dalla Commissione europea, come specificati nella delibera di Giunta regionale
di cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui ai precedenti
commi, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB
01.01.05, il capitolo di spesa 111018 denominato: “Interventi a favore delle
imprese agricole per il credito di esercizio”, con una dotazione finanziaria per
l’esercizio 2010 di euro 12.469.861,00.
5. Al fine di limitare l’impatto della
crisi del settore vitivinicolo è istituito un fondo finalizzato alla concessione
del concorso negli interessi passivi sostenuti dalle organizzazioni dei
produttori vitivinicoli e dalle cooperative del settore in relazione agli
acconti erogati ai soci conferenti.
6. L’aiuto in conto interessi di cui al
comma 5 è concesso nel rispetto del regime comunitario “de minimis”. Le modalità
operative di accesso al fondo sono determinate con deliberazione della Giunta
regionale.
7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6,
è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 01.01.05, il
capitolo di spesa 111019 denominato “Fondo per la concessione del concorso sugli
interessi passivi sostenuti dalle organizzazioni dei produttori vitivinicoli e
dalle cooperative del settore”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio
2010 pari a euro 500 mila.
8. La complessiva somma di euro
12.969.861,00, stanziata ai fini del presente articolo, è pari all’eccedenza di
entrata costituita dalla compartecipazione IVA non sanitaria che già compensa il
mancato gettito di addizionale IRPEF.
Art. 9Modifiche
e integrazioni alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 1.
Alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di
assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni
patrimoniali in favore di enti pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“Art.
2
Definizione
rapporti per la cessione di unità produttive e loro pertinenze
1.
La definitiva cessione in favore di abituali manuali coltivatori, nonché
imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, dei terreni e delle
relative pertinenze destinati alla costituzione di imprese agricole diretto -
coltivatrici è effettuata sulla base del prezzo determinato secondo le modalità
di cui agli articoli 3 e 4, a condizione che il richiedente risulti in possesso
dei seguenti requisiti:
a. sia stato possessore dell’unità produttiva
oggetto della cessione alla data del 23 giugno 1976, corrispondente alla data di
entrata in vigore della l. 386/1976;
b. sia stata riconosciuta dai competenti uffici
la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra e/o
imprenditore agricolo professionale.
2.
I terreni e le relative pertinenze
non posseduti alla data del 23 giugno 1976 e quelli per i quali non sia stato
possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso alla medesima data sono
alienati in favore degli attuali conduttori, in base a titolo di legge o a
situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data
della domanda di acquisto, al prezzo e alle condizioni di cui all’articolo 4,
purché al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale abituale
coltivatore diretto della terra nonché imprenditore agricolo professionale.
3. All’accertamento del possesso dei
requisiti previsti dai commi 1 e 2 provvedono le competenti strutture della
gestione speciale della riforma fondiaria sulla base della documentazione
esistente agli atti del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della
Puglia (ERSAP), degli ispettorati provinciali per l’agricoltura o degli enti
mutualistici e assicurativi o di altri uffici
pubblici.
4.
In caso l’originario richiedente
sia deceduto, la cessione può aver luogo, al prezzo e alle condizioni di cui
all’articolo 3 o all’articolo 4, in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2
dell’articolo 7 della l. 29 maggio 1967, n. 379 (Modificazioni alle norme sulla
riforma fondiaria), sempre che il soggetto designato sia in possesso della
qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra e/o di
imprenditore agricolo professionale.”;
b)
il comma 1 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“1. Alla ripresa di possesso degli immobili a
seguito di rinunzia all’acquisto e/o all’assegnazione, mancato pagamento delle
rate di ammortamento, rifiuto o mancata accettazione del prezzo e/o delle
condizioni di vendita, revoca del provvedimento di assegnazione, annullamento
e/o risoluzione del contratto di vendita, sentenza favorevole, mancanza dei
requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli articoli 2 e 13, scadenza e/o
revoca di concessione amministrativa, atto di Giunta regionale che modifichi la
classificazione dell’immobile dichiarandolo di pubblico generale interesse, si
procede con provvedimento del dirigente del servizio competente. Previa
opportuna diffida, l’atto, debitamente motivato, deve essere ritualmente
notificato all’interessato nelle forme previste dal codice di procedura civile.
Il decreto è direttamente ed immediatamente esecutivo, salvo sospensione o
revoca da parte dello stesso dirigente.”.
Art. 10Affidamento
ai CAA di attività in regime di convenzione 1.
La Regione affida in regime di
convenzione ai centri di assistenza agricola (CAA) operanti nella Regione Puglia
l’incarico di costituire e detenere i fascicoli aziendali per i soggetti tenuti
alla loro costituzione in forza della vigente normativa comunitaria, nazionale e
regionale per le attività connesse alla realizzazione del programma di sviluppo
rurale della Puglia 2007-2013.
2. Sono escluse dall’affidamento le
attività già oggetto della convenzione in essere fra i medesimi CAA e l’Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui al decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59), come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188.
3. Le procedure operative per la
costituzione e la tenuta dei fascicoli sono definite nei manuali procedurali
elaborati dalla Regione.
4. Per le finalità di cui al presente
articolo è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB
01.01.03, il capitolo di spesa 1150830 denominato: “Concessione contributi ai
centri di assistenza per le attività esercitate in regime di convenzione”, con
una dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 pari a euro 150 mila.
Art. 11Pagamento
IVA e IRAP per spese connesse all’attuazione del PSR 2007-2013 1. In
attesa della emanazione di specifiche disposizioni nazionali, la Regione
assicura per l’esercizio finanziario 2010 la copertura degli oneri connessi al
pagamento delle imposte IVA ed IRAP sulle spese per i servizi di assistenza
tecnica previsti dal programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013.
2. Per
le finalità di cui al presente articolo è istituito nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della UPB 01.01.03, il capitolo di spesa 1150820
denominato “Pagamento IVA e IRAP per spese connesse all’attuazione del PSR
2007-2013”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 pari a euro 1
milione.
Art. 12Accordo
di programma quadro “Difesa del suolo”Cofinanziamento regionale 1.
Ai fini del cofinanziamento regionale previsto dall’accordo di programma
quadro “Difesa del suolo”, delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) 22 marzo 2006, n. 3 (Ripartizione delle risorse
per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento legge 208/1998.
Periodo 2006 - 2009 - Legge finanziaria 2006), utilizzato per il pagamento del
contratto di appalto n. 009516 del 12 agosto 2008, sottoscritto con l’impresa
S.M.A. s.p.a., il Dirigente del Servizio foreste è autorizzato ad assumere
impegni e i relativi pagamenti a valere sul capitolo di nuova istituzione 531044
del bilancio regionale autonomo - UPB 01.04.03 Servizio foreste - denominato
“Legge 208/1998 - Delibera CIPE n. 3/2006 - Risorse FAS Accordo di programma
quadro “Difesa del Suolo” - risorse regionali DGR n. 1611 del 23 ottobre 2006,
n. 1611, Servizio di prevenzione del patrimonio boschivo e di interventi di
difesa idraulico-forestale”.
2.
La dotazione finanziaria per
l’esercizio 2010 è stabilita in euro 2 milioni e 500 mila. La restante somma,
fino alla concorrenza dell’importo complessivo di euro 9 milioni, fa carico
all’esercizio 2011.
Art. 13Sostegno
per le attività dei distretti agroalimentari di qualità 1. Allo scopo di favorire le iniziative
rivolte all’animazione e sensibilizzazione del territorio di competenza, nonché
per la promozione dell’attività dei distretti agroalimentari di qualità
riconosciuti dalla Regione ai sensi della legge
regionale 3 agosto 2007, n. 23
(Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi), è istituito nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della UPB 01.03.01, il capitolo di spesa 111111
denominato “Interventi per la promozione delle attività dei Distretti
agroalimentari di qualità - l.
r. n. 23/2007”.
Art. 14Modifica
norma finanziaria della legge regionale 28 luglio 2008, n. 20
“Art.
7 Norma finanziaria
1.
Per
le finalità di cui alla presente legge è istituito nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della UPB 01.03.02 “Interventi di promozione” il capitolo
di spesa 111112 denominato “Contributi alla Enoteca/Elaioteca regionale per
spese di funzionamento e per attività di promozione e valorizzazione dei vini e
degli oli pugliesi (articolo 3 l. r. 20/2008).”.
2. La
dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 è stabilita in euro 690 mila. Per gli esercizi successivi, la dotazione
finanziaria è stabilita con le leggi di bilancio annuali e pluriennali.
CAPO 4Disposizioni in materia di risorse naturali
Art. 15Informazione
e comunicazione attività del Servizio risorse naturali 1.
Al fine di attivare e finanziare
tutte le iniziative di informazione e comunicazione riferite alle attività
effettuate dal Servizio risorse naturali, è istituito nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della UPB 03.08.01, il capitolo di spesa 621015 denominato
“Spese per le iniziative di informazione e comunicazione”, con una dotazione
finanziaria per l’esercizio 2010 pari a euro 200 mila.
Art. 16Fondo
di rotazione per incentivare le energie rinnovabili nelle abitazioni 1. Al
fine di promuovere le fonti rinnovabili e favorire la realizzazione di impianti
di piccola taglia, da 1 a 20 kilowatt (kW) di potenza, nelle abitazioni, è
istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito dell’UPB 02.02.02, il
capitolo di spesa 636035, denominato “Fondo di rotazione per incentivare le
energie rinnovabili nelle abitazioni”, con una dotazione finanziaria per
l’esercizio 2010 di euro100 mila da destinare all’installazione di piccoli
impianti per la produzione di energia fotovoltaica ed eolica per nuclei
familiari residenti in Puglia.
2. Il
contributo, concesso per kilowattore (kWh) installato, è cumulabile con gli
interventi statali già previsti dal “Conto energia”.
3. La
Giunta regionale provvede a regolamentare le procedure per l’accesso al fondo e
la sua rotazione.
Art. 17Proroga
termini richiesta concessione acque sotterranee 1.
Il termine per la presentazione
della richiesta di concessione di acque sotterranee, individuato dal comma 1
dell’articolo 15 della legge regionale 5 maggio 1999, n.18 (Disposizioni in
materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee), da ultimo prorogato al
31 dicembre 2009 dall’articolo 27, comma 1, della legge
regionale 30 aprile 2009, n. 10,
è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010.
CAPO 5Disposizioni
in materia di tariffe delle prestazioni
del
servizio sanitario regionale
Art. 18Tariffe
delle prestazioni di ricovero per gli IRCCS pubblici
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si
applicano agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
pubblici Oncologico di Bari e De Bellis di Castellana Grotte gli stessi criteri
di tariffazione previsti per le aziende ospedaliere.
Art. 19Tariffe
DRG per l’anno 2009 1. Per
l’anno 2009 restano in vigore le tariffe e le modalità di calcolo del valore dei
ricoveri in essere per l’anno 2008, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.
2. Per
l’anno 2009 il riferimento alla tariffa unica convenzionale (TUC) di cui agli
articoli 14 e 16 delle legge
regionale 9 agosto 2006, n. 26
(Interventi in materia sanitaria), deve intendersi riferito alla TUC dell’anno
2008.
3. Per la specialità clinica cod. 28
(Unità spinale) dell’IRCCS Maugeri, e per la specialità clinica cod. 75
(Neuroriabilitazione) dell’IRCCS Medea e del Presidio ospedaliero Brindisi -
Mesagne - San Pietro Vernotico - Ceglie Messapica dell’ASL BR, si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2009 le seguenti tariffe:
a)
Unità spinale (cod. 28): euro 400,22 per il regime ordinario, euro 308,96 per il
regime diurno;
b)
Neuro riabilitazione (cod. 75): euro 373,53 per il regime ordinario, euro 264,15
per il regime diurno.
4. Le tariffe di cui alle lettere a) e b)
del comma 3 non sono soggette a modifiche derivanti dalla fascia di appartenenza
dell’istituto di ricovero e non subiscono modifiche fino a 120 giorni di
degenza.
5. Le tariffe di cui alle lettere a) e b)
del comma 3 sono abbattute, a decorrere dal 121° giorno, del 40 per cento. Sono
esclusi dagli abbattimenti i ricoveri in regime diurno.
6. Per le prestazioni di assistenza
intensiva post-acuzie ad alta complessità erogate dalla Casa di cura Villa Verde
di Lecce si applica la tariffa giornaliera di euro 876,07.
7. Ai fini dell’applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale approva, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del competente
Servizio assistenza ospedaliera e specialistica di concerto con l’Agenzia
regionale sanitaria (ARES), una tabella di corrispondenza fra i Diagnosis
related groups (DRG) previsti dalla classificazione CMS 19 e quelli nuovi o
modificati a seguito dell’introduzione della versione 24 della classificazione
DRG. Tale tabella è utilizzata sia per la definizione delle tariffe, sia per
l’individuazione dei DRG di alta complessità. Nel caso in cui uno dei DRG di cui
all’articolo 22 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia),
corrisponda, nella classificazione CMS 24, a due o più DRG, la tabella da
approvarsi a cura della Giunta regionale deve contenere anche gli aggiornamenti
delle corrispondenti percentuali.
8. Al comma 1 dell’articolo 14
(Remunerazione ricoveri) della l.r.
1/2008 le
parole: “Per l’esercizio finanziario” sono sostituite dalle seguenti: “A partire
dall’esercizio finanziario”.
9. Il comma 2 dell’articolo 24 (Tariffe
dei ricoveri ospedalieri e tetti di spesa) della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14
(Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2004), è abrogato.
Art. 20Tariffe
per la remunerazione dei ricoveri ospedalieri a partire dall’anno 2010 1.
Entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
definisce metodologia e criteri per la definizione delle tariffe e del calcolo
del valore dei ricoveri.
2.
Entro il 30
giugno 2010 la Giunta regionale approva il nuovo tariffario regionale da
applicare per l’anno 2010 con riferimento alla versione CMS 24 della
classificazione dei DRG, definito in conformità alla metodologia e ai criteri di
cui al presente articolo.
3.
La
remunerazione delle endoprotesi e dei dispositivi medici e del relativo impianto
deve essere ricompresa nelle tariffe DRG regionali.
4.
Le norme
regionali in materia di tariffe e di calcolo del valore dei ricoveri in
contrasto con le disposizioni emanate con i provvedimenti di Giunta di cui ai
commi 1, 2 e 3 si intendono abrogate.
Art. 21Prestazioni
di ricovero per parto e relative tariffe 1. Al
fine di garantire l’appropriatezza delle prestazioni di ricovero per una
migliore qualità delle cure e per un attento uso delle risorse del sistema
sanitario, le cartelle cliniche e/o le schede dimissione ospedaliera (SDO)
relative ai ricoveri per parto naturale devono essere corredate di partogramma
e, in caso di parto cesareo, devono riportare l’indicazione clinica di cui alle
linee guida regionali.
2. Con
provvedimento della Giunta regionale sono individuate le modalità per la
rilevazione dei parti cesarei inappropriati.
3. Le
prestazioni inappropriate di cui al presente articolo sono remunerate nella
misura massima del 50 per cento della corrispondente tariffa regionale prevista
per il parto cesareo.
4. Le
economie derivanti dall’applicazione dei commi precedenti sono destinate dalla
Giunta regionale, nell’ambito del documento di indirizzo economico funzionale
del servizio sanitario regionale, per l’attuazione di progetti di interesse
regionale finalizzati alla promozione del parto naturale.
Art. 22Proroga
disposizioni articolo 23, comma 1, lettera c), l.r. 26/2006 per ASL FG 1.
Le disposizioni di cui
all’articolo 23, comma 1, lettera c), della l.r.
26/2006
continuano ad applicarsi alla ASL FG, subentrata alla ex ASL FG/2, fino al 31
dicembre 2010.
Art. 23Assistenza
domiciliare integrata per pazienti oncologici 1. Per l’esercizio finanziario 2010 il
riparto del fondo sanitario regionale (FSR) deve comprendere la somma di euro 5
milioni da destinare esclusivamente all’assistenza domiciliare integrata per
pazienti oncologici.
Art. 24Esenzione
ticket per visite ed esami specialistici 1.
A decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010 sono esentati dal pagamento del ticket per visite ed
esami specialistici le persone fisiche e i familiari a carico residenti nella
regione Puglia che trovasi, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, in
regime di stato lavorativo di :
a)
cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
b)
disoccupazione e mobilità.
2. Per l’attuazione di quanto previsto al
comma 1 sono utilizzati gli stessi adempimenti e procedure attualmente in vigore
per l’esenzione del ticket sui farmaci.
CAPO 6Disposizioni in materia di programmazione socialeed integrazione
sociosanitaria
Art. 25Modifiche
all’articolo 67 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 1.
Dopo il comma 3 dell’articolo 67
della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19
(Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il
benessere delle donne e degli uomini in Puglia), è inserito il seguente:
“3 bis Per sostenere gli oneri connessi
al finanziamento per i comuni degli interventi in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati di cui agli articoli 10 e 11,
come modificato, quest’ultimo, dall’articolo 3 della legge 27 febbraio 1989, n.
62, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento
e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), per
l’annualità 2010 del bilancio di previsione è posta a disposizione del Servizio
programmazione sociale e integrazione sociosanitaria della Regione una quota
pari a euro 2 milioni a valere sul fondo globale per i servizi
socio-assistenziali di cui al comma 1. La suddetta somma concorre alla spesa per
l’erogazione di contributi da parte dei comuni per le domande riferite alle
annualità 2005, 2006 e 2007, a integrazione di quanto già erogato per effetto
della deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2009, n. 812 (L. 13/1989 -
Stanziamento risorse FNPS per assegnazione ai comuni per le annualità
2005-2007)”.
Art. 26Sostegno ai soggetti affetti da
dislessia 1.
Nell’ambito della quota di
stanziamento pari ad euro 2 milioni di cui all’articolo 25, è istituito nel
bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 05.01.01, il capitolo di
spesa n. 784011, denominato: “Sostegno a favore dei soggetti affetti da
dislessia“, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 pari a euro 150
mila.
Art. 27Proroga termini 1.
In deroga all’articolo 17 della
legge
regionale 30 dicembre 1994, n.38
(Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle
unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, - così come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), il termine per l’adozione del bilancio
economico preventivo relativo all’esercizio 2010 da parte delle aziende
sanitarie, degli IRCCS, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale
(ARPA) e dell’ARES è prorogato al 31 gennaio 2010.
Art. 28Modifica alla legge regionale 16
aprile 2007, n.10
1.
L’articolo 32 (Interventi
socio-assistenziali collegati all’assistenza psichiatrica. Norma transitoria)
della legge
regionale 16 aprile 2007, n. 10
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio
pluriennale 2007 -2009 della Regione Puglia), è sostituito dal seguente:
”Art.
32
Interventi
socio-assistenziali collegati all’assistenza psichiatrica
1.
Le aziende sanitarie locali (ASL)
della regione, tramite progetti individuali integrati sviluppati in pieno
raccordo con gli uffici di piano degli ambiti territoriali, assicurano la
continuità delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone affette
da disturbi psichici in trattamento presso i competenti servizi territoriali di
cui alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 26 (Assegnazioni finanziarie alle
USL per interventi socio-assistenziali collegati all’assistenza psichiatrica),
abrogata per effetto delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 5
dell’articolo 70 della l.r. 19/2006.
2.
La Regione annualmente, nei limiti della disponibilità in bilancio, eroga
alle ASL i fondi necessari alla realizzazione degli interventi terapeutico -
riabilitativi integrati, determinati mediante i seguenti criteri dl riparto:
a) il 50 per cento in modo
proporzionale al numero dei pazienti in trattamento, nell’anno precedente,
presso i servizi territoriali di ciascuna ASL;
b)
il restante 50 per cento in modo proporzionale all’incidenza percentuale
del numero dei pazienti in trattamento rispetto alla popolazione residente in
ciascuna ASL.
3.
Per erogare i fondi di cui al
comma 2, entro il mese di febbraio di ogni anno, i dipartimenti di salute
mentale delle ASL, per il tramite del direttore generale, trasmettono al
Servizio politiche di benessere sociale e pari opportunità della Regione la
seguente documentazione:
a) una
relazione strutturata per centro di salute mentale (CSM) e concordata con ì
relativi uffici di piano circa gli interventi attuati nell’anno precedente e
indicante il numero complessivo dei pazienti in trattamento e dei progetti
individuali integrati di cui al comma 1, la somma spesa, le modalità di
integrazione tra i servizi sociali e sanitari, le tipologie di interventi
attuati;
b) una
richiesta riguardante il fabbisogno finanziario indicativo per l’anno di
riferimento e il numero di progetti personalizzati da
attivare.
4. Ai fini della presente disposizione,
per pazienti in trattamento si intendono i pazienti che hanno una cartella
attiva nella quale sia stato elaborato un progetto terapeutico individuale
finalizzato.
5.
Alla spesa riveniente
dall’applicazione della presente disposizione si fa fronte mediante risorse
autonome allocate sul capitolo di bilancio 783035 “Trasferimenti alle ASL per
l’assistenza economica ai pazienti psichiatrici” - UPB 05.01.02 - ammontanti per
l’anno 2010 a euro 2 milioni 550 mila.”
CAPO 7Disposizioni in materia di turismo
Art. 29Proroga
commissari e collegi revisori APT 1. I Commissari delle Aziende di
promozione turistica (APT) di Bari, Brindisi,Foggia, Lecce e Taranto e i Collegi
dei revisori delle stesse Aziende, in scadenza al 31 dicembre 2009, sono
prorogati nelle loro funzioni fino alla data di entrata in vigore della legge di
riforma dell’amministrazione turistica e comunque non oltre il 30 giugno 2010.
Art. 30Contributo
straordinario agli enti fieristici 1. Al fine di sostenere le spese di
funzionamento degli enti fieristici di carattere regionale è iscritta nel
bilancio regionale, limitatamente all’esercizio 2010, sul capitolo 352026
“Contributo straordinario per le spese di funzionamento della Fiera di Foggia,
della Fiera dell’Ascensione di Francavilla Fontana, della Fiera di San Giorgio
di Gravina e della Fiera di Galatina. L.r. 4/2003” - UPB 2.1.2. - la somma di
euro 800 mila, come di seguito articolata:
a)
Fiera di Foggia: euro 410 mila;
b)
Fiera dell’Ascensione di Francavilla Fontana: euro 130
mila;
c)
Fiera di San Giorgio di Gravina: euro 130 mila;
d)
Fiera di Galatina: euro 130 mila.
2
L’erogazione
del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione, al competente
servizio regionale, di apposita istanza corredata di una relazione sulle spese
generali di funzionamento relative all’anno 2009.
Art. 31Accordo
transattivo tra Regione Puglia e Tourinform -Finater s.p.a. 1.
Al fine di far fronte agli oneri
derivanti dalla proposta di accordo transattivo tra Regione Puglia e Tourinform
- Finater s.p.a. relativa a Contt. 1337 - 1338/95/N-DL, dal cui mancato
assolvimento potrebbero derivare danni patrimoniali certi e gravi all’ente
ovvero ulteriore contenzioso legale, si provvede mediante l’istituzione,
nell’ambito dell’UPB 04.05.02 “Servizio turismo”, di dedicato capitolo di spesa
311035, denominato “Spese per far fronte alla proposta di accordo transattivo
tra Regione Puglia e società Tourinform - Finater s.p.a. per Contt.
1337-1338/95/N-DL”, con una dotazione finanziaria di euro 1 milione 250 mila.
CAPO 8Disposizioni in materia di personale e organizzazione
Art. 32Personale
in comando presso il Commissario delegato per gli eventi sismici 1.
La Regione pone a suo carico la
spesa per il personale, comprensivo degli oneri riflessi, dei dipendenti
regionali in comando presso la struttura amministrativa del Commissario delegato
per gli eventi sismici verificatisi nella provincia di Foggia, come individuato
dal comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245
(Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali
nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia
di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2002, n. 286 e ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile), per il periodo di servizio
corrispondente al comando stesso.
Art. 33Modifiche
all’articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 17 1. Al comma 4 dell’articolo 1 della
legge
regionale 7 ottobre 2009, n. 17
(Estensione al personale della Regione Puglia dei benefici rivenienti
dall’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla disciplina
dell’esonero dal servizio), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole: “al 50 per cento” sono
sostituite dalle seguenti: “al 75 per cento” e le parole: “dal 50 per cento al
70 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “dal 75 per cento all’80 per
cento”;
2. Sono fatti salvi gli effetti delle
domande di esonero in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge, presentate nei termini di cui al comma 2 dell’articolo 1 della
l.r.
17/2009.
Art. 34Lavoro
straordinario 1.
Fino
al 30 giugno 2010, in attesa del completamento delle procedure rivolte
all’installazione del sistema di rilevazione automatica delle presenze, ai
dipendenti regionali può essere erogato il compenso per il lavoro straordinario.
CAPO 9Disposizioni in materia di istruzione
Art. 35Legge
regionale 4 dicembre 2009, n. 31 1.
Ai fini di quanto previsto dagli
articoli 2 e 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n)
e o), della legge
regionale 4 dicembre 2009, n. 31
(Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione),
è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 04.04.01, il
capitolo di spesa 911070, denominato “Legge regionale n. 31/2009 - Interventi di
cui all’art. 5, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e
o)”, con una dotazione finanziaria di euro 1 milione. Tale somma si aggiunge ai
finanziamenti già previsti in capo alla legge
regionale 12 maggio 1980, n. 42,
abrogata dalla l.r.
31/2009.
Art. 36L.r.
31/2009: finanziamento scuole dell’infanzia paritarie private 1.
Ai fini dell’attuazione di quanto
previsto dall’articolo 2 della l.r.
31/2009
per le scuole dell’infanzia paritarie private senza fine di lucro nel bilancio
regionale autonomo è istituito, nell’ambito della UPB 04.04.01, il capitolo di
spesa 911080, denominato “Interventi per le scuole dell’infanzia paritarie
private senza fine di lucro”, con una dotazione finanziaria di euro 1 milione.
CAPO 10Disposizione in materia elettorale
Art. 37Legge
regionale 28 gennaio 2005, n. 2: disposizioni 1.
Il comma 1 dell’articolo 8 della
legge
regionale 28 gennaio 2005, n. 2
(Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta
regionale), è sostituito dal seguente:
“1. In deroga a quanto previsto
dall’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei
consigli regionali delle regioni a statuto normale), da ultimo modificato
dall’articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, nelle prossime elezioni
regionali per il rinnovo del Consiglio regionale della IX legislatura le liste
circoscrizionali, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o
movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o
costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della
indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere, o per iniziativa di un
solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa, sono
esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. In tal caso la delega alla
presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo
o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub
delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.”.
CAPO 11Disposizioni in materia di sport
Art. 38Interventi
in materia di mobilità ciclistica 1.
Al fine di incrementare gli
interventi in materia di mobilità ciclistica regionale previsti dall’articolo 6
della legge 19 ottobre 1968, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità
ciclistica), è istituito, nell’ambito della UPB 03.07.03 del bilancio regionale
2010, dedicato capitolo di spesa n. 552058 denominato “Spese per interventi in
materia di mobilità ciclistica regionale”, con una dotazione finanziaria di euro
2 milioni 400 mila.
Art. 39Articolo
11, comma 2, legge regionale
19
dicembre 2008, n. 42 - proroga termini 1. Il termine temporale stabilito dal
comma 2 dell’articolo 11 (Contributi per l’impiantistica sportiva) della
legge
regionale. 19 dicembre 2008, n. 42
(Disposizioni relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2009), è differito al 31 gennaio 2010.
CAPO 12Disposizione in materia ambientale
Art. 40Contributo
straordinario alle associazioni di protezione ambientale
e
di volontariato della protezione civile e della tutela ambientale 1. Per le finalità di cui alla
legge
regionale 28 luglio 2003, n. 10 (Istituzione
del servizio volontario di vigilanza ecologica), sono istituiti nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della UPB 03.04.02, il capitolo di entrata n.
3061148 denominato “Proventi rivenienti dalle sanzioni pecuniarie da violazione
accertate dalle guardie ecologiche volontarie collegato al capitolo di spesa n.
611048 (L.r. n. 10/2003 - artt. 3, 11 e 14)” e, nell’ambito della UPB 03.12.02,
il capitolo di spesa n. 611048 denominato “Contributi alle associazioni di
protezione ambientale per il servizio volontario di vigilanza ecologica collegato al capitolo di entrata n. 3061148
(L.r.
10/2003
- art. 2)”. dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia), come
richiamate nel comma 2 dell’articolo 1 della legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 43 (Regionalizzazione
dell’imposta regionale sulle attività produttive IRAP), sono confermate per
l’anno 2010.
CAPO 13Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia residenziale
Art. 41Proroga
commissioni ex articolo 5 legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 1.
I componenti delle commissioni per la formazione delle graduatorie e per la
mobilità di cui all’articolo 5 della legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 54
(Norme per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica), e successive modifiche, le cui
nomine sono scadute o sono in scadenza nel corso dell’anno 2010, restano in
carica fino al 31 dicembre 2010.
Art. 42Legge regionale 20
agosto 1974, n. 31 - Contributi per la redazione
dei piani urbanistici generali
a)
40 per cento all’adozione del documento programmatico
preliminare;
b) 30 per cento all’adozione del
PUG;
c) 30 per cento all’approvazione del
PUG.
Per
detti piani, il termine di cui al primo comma dell’articolo 3 deve essere
riferito a ciascun provvedimento di cui alle lettere a), b) e c).”.
Art. 43Modifica dell’articolo 5 della
legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 1. Al comma 2 dell’articolo 5 della
legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14
(Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il
miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), le parole:
“devono risultare già presentate, alla data di entrata in vigore della presente
legge” sono sostituite dalle seguenti: “devono essere presentate perentoriamente
entro il 28 febbraio 2010”.
CAPO 14Copertura finanziaria
Art. 44Copertura
finanziaria 1.
La copertura delle spese previste
dalla presente legge è rinviata alla legge regionale “Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010 - 2012”.
Allegato A IMPORTI DA
ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI
PLURIENNALI
Importi da iscrivere in
bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi
pluriennali
(in
milioni di euro)
Settori di
intervento |
2010 |
2011 |
2012 |
Ragioneria (mutui) |
274 |
293 |
294 |
Ragioneria (ruoli S.
F.) |
5 |
5 |
5 |
Edilizia
Residenziale |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
Totale |
298,8 |
299,8 |
299,8 |
Indice TITOLO
I DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1 - Spesa a
carattere pluriennale
TITOLO II NORME SETTORIALI DI RILIEVO
FINANZIARIO
Capo
I - Disposizioni in materia di tributi e finanze
Art. 2 - Disposizioni di carattere
tributario, rideterminazione addizionale regionale IRPEF
Art. 3 - Disposizioni di carattere
tributario, conferma aliquota IRAP per l’anno 2010
Art. 4 - Disposizioni di carattere
tributario, estensione del regime agevolato IRAP per le ASP
Capo II - Disposizioni in materia di
programmazione e politiche dei fondi strutturali
Art. 5 - Destinazione risorse rivenienti da
disimpegni quota regionale cofinanziamento 2000 - 2006
Art. 6 - Integrazione all’articolo 4 della
legge regionale 3 aprile 2008, n. 4
Capo III - Disposizioni in materia di
agricoltura
Art. 7 - Anticipazioni finanziarie ai
consorzi di bonifica
Art. 8 - Interventi a favore delle imprese
agricole e dei produttori vitivinicoli
Art. 9 - Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 30 giugno 1999, n. 20
Art. 10 -Affidamento ai CAA di attività in
regime di convenzione
Art. 11 - Pagamento IVA e IRAP per spese
connesse all’attuazione del PSR 20072013
Art. 12 -Accordo di programma quadro “Difesa
del Suolo” - Cofinanziamento regionale
Art. 13 -Sostegno per le attività dei
distretti agroalimentari di qualità
Art. 14 -Modifica
norma finanziaria della legge regionale 28 luglio 2008 n. 20
Capo IV - Disposizioni in materia di
risorse naturali
Art. 15 -Informazione e comunicazione
attività del Servizio risorse naturali
Art. 16 -Fondo di rotazione per incentivare
le energie rinnovabili nelle abitazioni
Art. 17 -Proroga termini richiesta
concessione acque sotterranee
Capo V - Disposizioni in materia di tariffe
delle prestazioni del servizio sanitario regionale
Art. 18 -Tariffe delle prestazioni di
ricovero per gli IRCCS pubblici
Art. 19 -Tariffe DRG per l’anno 2009
Art. 20 -Tariffe per la remunerazione dei
ricoveri ospedalieri a partire dall’anno 2010
Art. 21 -Prestazioni di ricovero per parto e
relative tariffe
Art. 22 -Proroga disposizioni articolo 23,
comma 1, lettera c), l.r. 26/2006 per ASL FG
Art. 23 -Assistenza domiciliare integrata
per pazienti oncologici
Art. 24 -Esenzione ticket per visite ed
esami specialistici
Capo VI - Disposizioni in materia di
programmazione sociale e integrazione sociosanitaria
Art. 25 -Modifiche
all’articolo 67 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19
Art. 26 -Sostegno ai
soggetti affetti da dislessia
Art. 27 -Proroga
termini
Capo VII - Disposizioni in materia di
turismo
Art. 29 -Proroga
commissari e collegi revisori APT
Art. 30 -Contributo
straordinario agli enti fieristici
Art. 31.-Accordo
transattivo tra Regione Puglia e Tourinform -Finater s.p.a.
Capo VIII - Disposizioni in materia di
personale e organizzazione
Art. 32 -Personale in
comando presso il Commissario delegato per gli eventi sismici
Art. 33 -Modifiche
all’articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 17
Art. 34 -Lavoro
straordinario
Capo IX - Disposizioni in materia di
istruzione
Art. 35 -Legge
regionale 4 dicembre 2009, n. 31
Art. 36 -L.r. 31/2009:
finanziamento scuole dell’infanzia paritarie private
Capo X - Disposizione in materia
elettorale
Art. 37 -Legge
regionale 28 gennaio 2005, n. 2: disposizioni
Capo XI - Disposizioni in materia di
sport
Art. 38 -Interventi in
materia di mobilità ciclistica
Art. 39 -Articolo 11,
comma 2, legge regionale 19 dicembre 2008, n. 42 - proroga termini
Capo XII - Disposizione in materia
ambientale
Art. 40 -Contributo straordinario alle
associazioni di protezione ambientale e di volontariato della protezione civile
e della tutela ambientale
Capo XIII - Disposizioni in materia
urbanistica ed edilizia residenziale
Art. 41 -Proroga commissioni ex articolo 5
legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54
Art. 42 -Legge regionale 20 agosto 1974, n.
31 - Contributi per la redazione dei piani urbanistici
generali
Art. 43 -Modifica dell’articolo 5 della
legge regionale 30 luglio 2009, n. 14
Capo XIV - Copertura
finanziaria
Art. 44 -Copertura
finanziaria
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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