Regolamento Regionale 4 dicembre 2009, n. 32 Disciplina sulle modalità di macellazione aziendale in attuazione della L.R. n. 45-08, art. 7
Art. 1L’operatore
di produzione primaria esercente l’attività zootecnica e/o agrituristica ove
viene praticato allevamento delle specie ovina e caprina che intenda
intraprendere la macellazione di agnelli e capretti nati nella propria azienda
di età non superiore ai quattro mesi deve:
Notificare
alla ASL, competente per il territorio, lo svolgimento dell’attività di
macellazione ai sensi del Reg. 852/04 CE, comunicando l’inizio attività (D.I.A.)
conformemente all’allegato 2 DGR 1924/08;
Art. 2Ai
fini della presentazione della DIA è necessario che l’operatore
abbia:
2. conseguita l’abilitazione alle operazioni
che attendono allo stordimento e dissanguamento degli animali conformemente alle specifiche imposte dal
DLgs 333/98 (dopo frequenza di un corso che il Servizio Veterinario ASL avrà cura di organizzare);
3. predisposto eventuali sistemi di protezione
individuali (DPI) che tengono conto del rischio biologico legato alla macellazione;
4.
predisposto un piano di autocontrollo
per l’analisi dei punti critici di controllo basato sul sistema HACCP ai sensi dell’Art.5 Reg. 852/04 CE.
Art. 3 Lo stordimento, il dissanguamento e la
macellazione possono essere eseguiti in un unico locale all’uopo individuato
all’interno dell’azienda aventi i requisiti strutturali del Reg CE 852/04 ed in
particolare:
a)
pavimento lavabile e disinfettabile munito di
sistema di raccolta delle acque reflue;
b)
pareti con superfici impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili;
c)
presenza di servizi igienici non direttamente comunicanti con il locale
di macellazione;
d)
i servizi igienici annessi alla
abitazione dell’azienda zootecnica e/o agrituristica si considerano confacenti
e)
disponibilità di acqua calda e fredda
conforme all’Art.2 Reg. 852/04 CE lettera i (acqua dolce pulita) attraverso
erogatori non azionabili a mano;
f)
presenza impianto di trattamento delle
acque reflue di cui al punto a), conforme al DLgs. 152/06.
Art.4
Art. 4 Le attrezzature ed asservimenti necessari allo
svolgimento della attività di macellazione aziendale devono
comprendere:
a)
la zona di stordimento, preventivamente
individuata, deve essere dotata di apparecchio per l’elettronarcosi conforme al DLgs 333/1998 allegato C;
b)
sterilizzatore per i coltelli;
c)
ganciere ove sospendere le carcasse,
in materiale inalterabile, lavabile e disinfettabile;
d)
presenza di idonea attrezzatura
frigorifera per lo stoccaggio e conservazione delle carcasse ;
e)
contenitori a tenuta per la raccolta
dei sottoprodotti della macellazione, conformi al Reg. 1774/02 Ce ed in
particolare:
·
Un
contenitore congelatore riportante una fascia trasversale rossa, lunga 15 cm e
larga 5 cm, per contenere milza e ileo (MSR materiale specifico a rischio);
·
Un
contenitore riportante una fascia trasversale verde, lunga 15 cm e larga 5
cm, per contenere il sangue;
·
Un
contenitore riportante una fascia trasversale verde, lunga 15 cm e larga 5 cm,
per contenere tutti gli altri
sottoprodotti della macellazione.
Art. 5 L’attività di macellazione è soggetta alle
seguenti prescrizioni:
1.
è consentita la macellazione degli
animali solo se nati nel proprio allevamento classificato Ufficialmente Indenne
da Brucellosi;
2.
deve essere considerata massima la
previsione di macellazione di n°4 capretti e/o agnelli/anno, per ogni femmina
presente in allevamento da almeno sei mesi, condizioni verificate sul registro
di allevamento dal Veterinario Ufficiale;
3.
rintracciabilità sul registro di
stalla delle partite degli animali macellati, documento madre su cui verrà
annotata la macellazione e la relativa visita (ante e post mortem) da parte del
Veterinario Ufficiale;
4.
Il titolare dell’allevamento deve
inoltrare al Servizio Veterinario territorialmente competente del distretto, con
almeno una settimana di anticipo, la domanda (v. mod. a) di macellazione
indicandone il giorno e l’ora; copia della stessa, con il visto del Servizio
Veterinario che autorizza, deve ritornare al richiedente tramite fax, email o a mano;
5.
le carni devono essere identificate
con bollo ad inchiostro blu, riportante il V.S. ed il n° di codice aziendale
dell’allevamento, riportato anche sul DDT di trasporto qualora le carni siano
destinate ad esercizi commerciali, così come previsto dall’art. 7 comma 2 della
L.R. in oggetto (vedi mod. b). Le carni con destinazione agli spacci di vendita del proprio comune e/o
comuni limitrofi oltre ai documenti fiscali devono essere scortate dal
certificato sanitario conforme al modello art.17 del Regio Decreto n. 3298 del
20/12/1928. Qualora il trasporto delle carni richieda tempi superiori alle due
ore dalla macellazione, le carni devono essere
sottoposte a refrigerazione;
6.
nel locale di macellazione è vietato
il sezionamento delle carcasse; questo può essere fatto solo nell’eventuale
spaccio vendita aziendale;
7.
il contenuto intestinale può essere
smaltito nella concimaia aziendale;
8. i sottoprodotti della macellazione e le
parti non idonei alla commercializzazione, così come identificati dal reg.
1774/02 CE e non utilizzabili per altri usi dall’OSA, devono essere smaltiti e/o
trasformati da Ditta autorizzata.
Lo
smaltimento dei sottoprodotti può essere periodico, ed eseguito su richiesta del
titolare dell’attività. Può espletarsi congiuntamente allo smaltimento di
carcasse di animali contenenti gli MRS, deceduti in azienda.
Art. 6Per
le suddette attività ai Servizi Veterinari della ASL sono corrisposti i seguenti
diritti sanitari, da versare al momento di accettazione della richiesta di
macellazione :
1.
fino
a dieci cpi Euro 10,00 oltre l’Enpav
2.
da
dieci a trenta Euro 20,00 oltre l’Enpav
3.
da
trenta a cinquanta Euro 30,00 oltre l’Enpav
4.
oltre
i cinquanta Euro 50,00 oltre l’Enpav
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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