Regolamento Regionale 1 febbraio 2010, n. 2 Regolamento regionale per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'avvocatura regionale.
Art. 1Il presente
regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali agli
avvocati dell’Avvocatura regionale, in attuazione dell’articolo 7, comma 2,
della legge
regionale 26 giugno 2006 n. 18 e in conformità al
disposto dell’articolo 27 del CCNL 14.9.2000, integrativo e successivo al CCNL
1.4.1999 per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie
locali.
Art. 2(Diritto ai
compensi professionali degli Avvocati
regionali) Agli avvocati
dell’Avvocatura regionale competono, nella misura e secondo le modalità di
seguito stabilite, i compensi per l’attività professionale di assistenza, difesa
e rappresentanza della Regione Puglia espletata nell’ambito di procedimenti
giudiziali in qualunque grado innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione
ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale.
Art. 3(Fondo per i
compensi professionali agli avvocati
dell’Avvocatura Regionale) 1
I compensi professionali
per l’attività di cui all’articolo 1 gravano sul fondo appositamente istituito
denominato “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura
Regionale”, alimentato nella misura e secondo le modalità di cui al presente
regolamento.
2
Il “Fondo per i compensi
professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale” è posto sotto la diretta
titolarità e responsabilità dell’Avvocato coordinatore che, ai fini della
erogazione in busta paga dei compensi dovuti e delle correlate ritenute fiscali
e previdenziali, si avvale, per il tramite del dirigente competente, del
servizio personale.
Art. 4(Alimentazione del fondo)
1. Il “Fondo per i compensi professionali
agli avvocati dell’Avvocatura Regionale” viene alimentato dalla Regione Puglia
in presenza di provvedimenti giudiziali interamente favorevoli per
l’amministrazione regionale con le somme di seguito
indicate:
- in caso di condanna della
controparte soccombente a spese, diritti e onorari in favore della Regione
Puglia, in misura pari all’importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza,
quantificato nella notula interna di cui al successivo articolo;
- in caso di
compensazione delle spese o di omessa pronunzia sulle spese, onorari nella
stessa misura prevista per i professionisti esterni officiati dalla Regione
Puglia e comunque in misura non superiore ai minimi tariffari, e diritti nella
misura del 60%, con esclusione delle spese.
2. Il “Fondo per i compensi professionali
agli avvocati dell’Avvocatura Regionale” viene altresì alimentato dalla Regione
Puglia in presenza di provvedimenti giudiziali parzialmente favorevoli per
l’amministrazione regionale con le somme di seguito indicate:
- in caso di condanna della controparte
parzialmente soccombente a spese, diritti e onorari in favore della Regione
Puglia, in misura pari all’importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza,
quantificato nella notula interna di cui al successivo articolo;
- in caso di compensazione delle spese o di
omessa pronunzia sulle spese, onorari nella misura del 50% di quanto previsto
per i professionisti esterni officiati dalla Regione Puglia e comunque in misura
non superiore ai minimi tariffari, e diritti nella misura del 30%, con
esclusione delle spese.
3. Per provvedimento giudiziale favorevole
si intende la sentenza che in qualunque stato e grado di giudizio definisce la
lite decidendola nel merito con il rigetto integrale delle azioni promosse
contro la Regione Puglia ovvero con l’accoglimento integrale delle azioni
promosse dall’amministrazione regionale. Sono altresì considerati favorevoli
quei provvedimenti giudiziali (sentenze, ordinanze, decreti) che, pur non
pronunciandosi sul merito della controversia, definiscono le cause promosse
contro la Regione Puglia dichiarando la nullità, l’inammissibilità,
l’improcedibilità o la irricevibilità del ricorso, la carenza di giurisdizione o
di competenza, l’estinzione o la perenzione del giudizio, la cessazione della
materia del contendere o per carenza di interesse o per mancata comparizione
delle parti.
4. Alimenta il fondo l’eventuale attività
giudiziale finalizzata al recupero delle spese di lite liquidate nei
provvedimenti giudiziali a favore della Regione.
Art. 5(Notule per la quantificazione di diritti e onorari) 1. In presenza di un provvedimento
giudiziale totalmente o parzialmente favorevole, l’avvocato regionale incaricato
redige apposita notula, avente valenza esclusivamente interna, nella quale
vengono quantificati i diritti e gli onorari nella misura stabilita dal
precedente articolo 4 e con i correttivi di cui al successivo articolo
6.
2. La notula, corredata di espressa
dichiarazione di conformità alle disposizioni del presente regolamento, è
sottoscritta dall’avvocato regionale incaricato, validata dai liquidatori e
vistata dal dirigente del Settore legale o dall’Avvocato coordinatore.
3. Nel caso di attività di assistenza,
difesa e rappresentanza svolta congiuntamente da più avvocati regionali, la
notula unica, redatta sempre in applicazione di quanto stabilito nel comma 1 del
presente articolo, evidenzia la parte dei diritti e onorari spettante a ciascuno
degli avvocati incaricati che la sottoscrivono. Qualora una parte dell’attività
professionale sia stata resa da un avvocato regionale che, al momento della
definizione del giudizio, risulta cessato dal servizio, la notula redatta in
applicazione di quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo deve
evidenziare la parte dei diritti spettante all’avvocato cessato; l’importo degli
onorari quantificato nella notula, da attribuire a norma dell’art. 7 comma 1
lettera a), spetta per il 50% all’avvocato regionale in servizio e per il 50%
all’avvocato cessato dal servizio.
4. Nel caso di attività di assistenza,
difesa e rappresentanza svolta congiuntamente da un avvocato regionale e da un
avvocato esterno, la notula, redatta sempre in applicazione di quanto stabilito
nel comma 1 del presente articolo, concerne e quantifica la parte dei diritti e
onorari spettante all’avvocato regionale incaricato.
5. Le notule sono presentate entro tre mesi
dalla adozione dei provvedimenti giudiziali favorevoli di cui al precedente
articolo 4, comma 3.
Art. 6Cause uguali o seriali 1. Nel caso di trattazione da parte
dell’avvocato regionale di due o più cause uguali per causa petendi o di natura seriale, le notule successive alla
prima, compilate secondo le modalità di cui al precedente articolo 5,
quantificano i diritti e gli onorari spettanti nella misura del 30% rispetto
alla prima.
2. Se il numero delle cause uguali o
seriali è superiore a 20, l’importo delle notule successive alla prima dovrà
essere concordato tra l’Avvocato coordinatore e l’avvocato regionale
contestualmente all’affidamento dell’incarico.
3. Le disposizioni di cui ai commi
precedenti non trovano applicazione nel caso di condanna della controparte
totalmente o parzialmente soccombente a spese, diritti ed onorari in favore
della Regione Puglia. In tal caso all’avvocato regionale competono i diritti e
l’onorario liquidati in sentenza fatte salve le deduzioni e le limitazioni di
cui al successivo articolo 7.
4. Per cause seriali si intendono:
a)
quelle proposte avverso
il medesimo provvedimento;
b) quelle proposte avverso provvedimenti diversi
ma che comportano uguali argomentazioni difensive.
5. Non hanno natura seriale le cause
concernenti parti distinte di un medesimo provvedimento.
6. La qualificazione delle cause
successive alla prima come uguali o seriali è formalizzata e tempestivamente
comunicata dal dirigente del Settore legale o dall’Avvocato coordinatore
all’avvocato regionale incaricato.
7. L’avvocato regionale incaricato del
contenzioso standardizzato o seriale è tenuto a prospettare all’Avvocato
coordinatore, di fronte a costanti giudicati favorevoli con compensazione di
spese, la non costituzione in giudizio dell’Amministrazione onde evitare inutili
oneri processuali. L’inosservanza di tale obbligo è fonte di responsabilità
contabile e disciplinare. Resta salva la facoltà dell’Avvocato coordinatore,
valutate le circostanze del caso, di proporre all’Amministrazione le strategie
difensive ritenute più opportune.
8. Nel caso di giudizi con pluralità di
parti aventi una identica posizione processuale, è fatto obbligo all’avvocato
interno di chiederne la riunione.
Art. 7Compensi professionali 1. L’ammontare dei diritti e degli onorari
che confluisce nel fondo viene ripartito nella misura che segue:
a)
a ciascun
avvocato regionale incaricato viene attribuito a titolo di compenso professionale l’importo quantificato in ognuna delle proprie
notulazioni, dedotta, su ciascuna, una somma pari al 15%;
b)
a tutti gli avvocati
regionali viene attribuito in parti uguali l’importo complessivo annuale frutto
dell’accantonamento del 15% dell’ammontare dei compensi professionali riportati
nelle notule, previa deduzione della somma di euro 24.000,00 da destinare
all’Avvocato coordinatore che non si costituisca ordinariamente in giudizio e,
ove consentito da espressa disposizione di legge regionale, della ulteriore
somma pari al 2% da destinarsi a trattamento accessorio incentivante dei
dipendenti regionali in servizio presso l’Avvocatura regionale. La
partecipazione dell’avvocato regionale all’attribuzione della quota del fondo
frutto dell’accantonamento qui disciplinato è proporzionata alla effettiva
presenza in servizio nell’anno di riferimento dell’accantonamento.
2. I compensi professionali liquidati
nell’anno solare all’avvocato regionale non possono superare l’importo (di
seguito denominato differenziale) dato dalla differenza tra l’importo medio
attribuito, nell’anno solare precedente a quello di maturazione dei compensi, ai
dirigenti regionali titolari di ufficio a titolo di retribuzione base, di
posizione e di risultato, e il trattamento complessivo convenzionalmente
spettante, nell’anno solare precedente a quello di maturazione dei compensi, a
un dipendente regionale appartenente alla cat. D, posizione economica D6,
titolare di Alta Professionalità, a titolo di retribuzione base, di posizione e
di risultato.
3. Ai fini del rispetto del tetto di cui
al comma precedente, il Servizio personale certifica annualmente il
differenziale assumendo quale importo medio spettante ai dirigenti regionali
titolari di ufficio quello da essi percepito, nell’anno solare precedente a
quello di maturazione dei compensi professionali, a titolo di retribuzione base,
di retribuzione di posizione nonché di retribuzione di risultato quantificata,
quest’ultima, in base alla media aritmetica risultante dal complesso degli
importi concretamente attribuiti a tale titolo per incarichi di titolarità di
dirigente di ufficio diviso per il numero di dirigenti titolari di ufficio.
4. Non concorrono a formare la base di
calcolo del tetto di cui al precedente comma 2, e sono liquidati a favore
dell’avvocato costituito, i compensi professionali per attività professionali
spettanti nei casi e nella misura stabiliti dal precedente articolo 4, che, in
ragione della materia trattata, assumono straordinaria importanza o particolare
interesse per l’amministrazione regionale, dichiarata da espressa delibera della
Giunta regionale.
5. Fermo rimanendo il tetto come stabilito
nel precedente comma 2, il contratto collettivo integrativo disciplina la
correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato.
6. L’accantonamento non superiore al 2%
previsto dal precedente comma 1, lettera b), da destinarsi a trattamento
accessorio incentivante dei dipendenti regionali in servizio presso l’Avvocatura
regionale, viene distribuito sulla base dei criteri, delle modalità e con i
limiti fissati dal contratto collettivo integrativo.
7. L’avvocato coordinatore o il dirigente
del Settore legale comunica formalmente ogni trimestre al Servizio personale il
compenso professionale maturato sulle notule da liquidare a ciascun avvocato
regionale, a valere sul fondo di cui all’articolo 3.
8. L’avvocato coordinatore o il dirigente
del Settore legale comunica formalmente al Servizio personale, entro febbraio di
ogni anno, la quota dei compensi professionali spettanti a ciascun avvocato
regionale a valere sull’accantonamento operato su ogni notula ai sensi del
precedente comma 1, lettera b).
9. Gli importi relativi ai compensi
professionali riportati nelle notule, detratti gli accantonamenti di cui al
precedente comma 1, lettera a, maturati ogni trimestre solare e comunicati ai
sensi del precedente comma 7, sono liquidati unitamente allo stipendio del mese
successivo, nel rispetto del tetto previsto dal precedente comma 2 e previa
detrazione delle trattenute relative agli oneri contributivi e fiscali. Il saldo
delle notule relative all’ultimo trimestre solare viene effettuato nel mese di
febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.
10. Gli importi relativi ai compensi
professionali spettanti a ciascun avvocato regionale a valere
sull’accantonamento operato su ogni notula ai sensi del precedente comma 1,
lettera b), maturati nell’anno solare di riferimento e comunicati ai sensi del
precedente comma 8, sono liquidati, unitamente allo stipendio del successivo
mese febbraio, nel rispetto del tetto fissato nel precedente comma 2 e previa
detrazione delle trattenute relative agli oneri contributivi e fiscali.
11. In applicazione dell’art. 1, comma 208,
Legge 23 dicembre 2006 n. 266, i compensi spettanti agli avvocati sono
comprensivi degli oneri riflessi a carico della Regione Puglia, con esclusione
dell’IRAP che resta a carico dell’Ente.
12. Il diritto agli onorari e ai diritti non
richiesti entro il termine di tre anni decorrenti dalla data entro la quale, ai
sensi dell’articolo 5, comma 5, la notula doveva essere presentata per la
liquidazione si intenderà ad ogni effetto tacitamente rinunciato.
13. I compensi professionali erogati agli
avvocati gravanti sul “Fondo per i compensi professionali agli avvocati
dell’Avvocatura Regionale” sono sostitutivi di tutti i compensi afferenti a
prestazioni di lavoro straordinario. La correlazione tra tali compensi
professionali e la produttività individuale, ivi inclusa la retribuzione di
risultato, è disciplinata dalla contrattazione integrativa.
Art. 8Costituzione del fondo e
bilancio preventivo 1
L’importo a preventivo
del “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale”
è quantificato dall’Avvocato coordinatore e appostato annualmente nell’UPB di
riferimento in considerazione dell’ammontare complessivo delle notule presentate
dagli avvocati regionali nell’anno precedente.
2
L’eventuale residuo del
fondo, risultante a consuntivo, incrementa nell’anno successivo la quota del 15%
dell’accantonamento di cui all’articolo 7, comma 1.
3
Nel caso di scostamenti
tra l’importo del fondo in bilancio preventivo e l’andamento della notulazione,
si procede, a richiesta dell’Avvocato coordinatore, secondo gli ordinari
strumenti di assestamento di bilancio.
Art. 9(Pubblicità degli incarichi e dei compensi professionali) Gli incarichi
conferiti e i compensi professionali corrisposti agli avvocati regionali sono
resi pubblici in applicazione delle disposizioni di cui alla legge
regionale 20 giugno 2008 n. 15 e al regolamento di
attuazione.
Art. 10Sono a carico dei
singoli avvocati regionali gli oneri per l’ottenimento dell’iscrizione
nell’Elenco speciale annesso all’Albo professionale e quelli per il suo
mantenimento.
Art. 11Disciplina di prima applicazione e transitoria 1
Il “Fondo per i compensi
professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale” di cui all’articolo 3 del
presente regolamento viene istituito a decorrere dall’anno
2009.
2
Per l’anno 2009, la
redazione delle notule di cui al precedente articolo 5 relative ai provvedimenti
giudiziali favorevoli definiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 avviene, nel
rispetto della misura e dei limiti fissati nel presente regolamento, in una
unica soluzione entro il 30 aprile 2010.
3
Con riferimento ai
provvedimenti giudiziali favorevoli definiti successivamente alla data di
entrata in vigore della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 istitutiva
dell’Avvocatura regionale, a seguito di mandati conferiti prima di tale data, i
compensi professionali degli avvocati regionali per l’attività espletata
nell’ambito di procedimenti giudiziali in qualunque grado innanzi a qualsiasi
organo di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale, sono
determinati nelle seguenti misure e nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 5 co. 2 (validazione liquidatori), 3 e 4
(incarichi congiunti) e art. 6 co. 1 (cause seriali) e
sono interamente liquidati a favore dell’avvocato costituito:
A.
in presenza di provvedimenti giudiziali interamente favorevoli per
l’amministrazione regionale con condanna della
controparte soccombente a spese, diritti e onorari in favore della Regione
Puglia, in misura pari all’importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza;
B. in presenza di provvedimenti giudiziali
interamente favorevoli per l’amministrazione regionale con compensazione delle
spese o di omessa pronunzia sulle spese, in misura pari al 50% dei minimi
tariffari per diritti e onorari di cui al DM 8 aprile 2004 n. 127 e successive
modificazioni e/o integrazioni;
C. in presenza di provvedimenti giudiziali
parzialmente favorevoli per l’amministrazione regionale con condanna della
controparte parzialmente soccombente a spese, diritti e onorari in favore della
Regione Puglia, in misura pari all’importo dei diritti e onorari liquidati in
sentenza;
D. in presenza di provvedimenti giudiziali
parzialmente favorevoli per l’amministrazione regionale con compensazione delle
spese o di omessa pronunzia sulle spese, in misura pari al 30% dei minimi
tariffari per diritti e onorari di cui al DM 8 aprile 2004 n. 127 e successive
modificazioni e/o integrazioni.
4. Per il periodo ricompreso dal 27.6.2006
(data di istituzione dell’Avvocatura regionale) al 31.12.2008, la redazione
delle notule di cui all’articolo 5 del presente regolamento ai fini della
determinazione dei compensi come stabiliti nel precedente comma 3, avviene entro
il 28 febbraio 2010. L’avvocato, con la presentazione delle notule,
assume l’impegno a non azionare i crediti cui le notule si riferiscono ed a
rinunciare alle relative azioni eventualmente già proposte. Il pagamento di tali
compensi avviene sulla base di un piano di rateizzazione compatibile con le
esigenze del bilancio regionale e avente durata comunque non superiore a due
anni.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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