Regolamento Regionale 10 febbraio 2010, n. 7 Modifiche al Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4, attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 - “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia"
Art. 1Modifiche all’ art. 32“Criteri per la definizione delle tariffe dei servizi” 1.
Il comma 3, lett. b dell’art. 32 è così sostituito:
“b)
una riduzione della tariffa di riferimento regionale, da corrispondere in
relazione a specifiche economie di scala nonché a specifiche condizioni di
complementarietà di un servizio con altri servizi e prestazioni garantiti
dall’Ambito.”
Art. 2Modifiche all’art. 58“Residenza sociosanitaria assistenziale per
diversamente abili” 1. Il comma 1 dell’art. 58 è così modificato al
paragrafo “Modulo abitativo”: il punto “RSSA di fascia
media (seconda categoria): camere da letto singole (…) con servizio igienico per
portatori di handicap” è eliminato.
Art. 3Modifiche all’art. 59“Residenza sociale assistenziale per diversamente
abili” 1. Il comma 1 dell’art. 59 è così modificato al
paragrafo “Modulo abitativo”:
il punto “Residenza
sociale assistenziale di fascia media (seconda categoria): camere da letto
singole (…) che deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di
uno ogni 3 ospiti” è eliminato.
Art. 4Modifiche all’art. 66“Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani” 1. Il comma 1 dell’art. 66 è così modificato al
paragrafo “Modulo abitativo”:
il punto “RSSA di fascia
media (seconda categoria): camere da letto singole (…) con servizio igienico per
portatori di handicap” è eliminato.
Art. 5Modifiche all’art. 67“Residenza sociale assistenziale per anziani” 2. Il comma 1 dell’art. 67 è così modificato al
paragrafo “Modulo abitativo”:
il punto “Residenza
sociale assistenziale di fascia media (seconda categoria): camere da letto
singole (…) che deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di
uno ogni 3 ospiti” è eliminato.
Art. 6Art. 60 ter
“Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e
comportamentale ai soggetti affetti da demenza” 1. Dopo l’art. 60 bis è aggiunto il seguente articolo
60 ter “Centro socio educativo e
riabilitativo per Alzheimer:
“Art. 60 ter
(Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e
comportamentale ai soggetti affetti da demenza)
1. Il Centro diurno integrato per le demenze deve avere
le seguenti caratteristiche:
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Dimensioni
Descrizione e standard
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Tipologia e carattere;
Destinatari Il centro diurno demenze è una
struttura socio-sanitaria a ciclo diurno finalizzata all’accoglienza di soggetti
in condizione di non autosufficienza, che per il loro declino cognitivo e
funzionale esprimono bisogni non sufficientemente gestibili a domicilio per
l’intero arco della giornata. Il centro è destinato a soggetti affetti da
demenza associata o meno a disturbi del comportamento, non affetti da gravi
deficit motori, gestibili in regime di semiresidenzialità, capaci di trarre
profitto da un intervento integrato, così come definito dal rispettivo Piano
assistenziale individualizzato (PAI). Non possono essere accolti nel Centro le
seguenti tipologie di utenti:
– malattia psichiatrica (es. schizofrenia, …)
– demenza di grado avanzato, tale da non consentire il
ciclo semiresidenziale di assistenza e le tipologie
– di prestazioni ivi erogabili
– disturbi del comportamento di entità tale da
compromettere lo svolgimento delle attività del Centro.
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Ricettività Il Centro è strutturato per una
capacità ricettiva massima di n. 30 utenti. Per strutture specializzate per
l’accoglienza di specifiche patologie, il Centro può essere strutturato su una
capacità ricettiva massima di n. 15 ospiti, adeguando proporzionalmente gli
standard strutturali e organizzativi.
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Prestazioni Il centro pianifica le attività
diversificandole in base alle esigenze dell’utenza e assicura l’apertura per
almeno otto ore al giorno, per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato. La
frequenza di utilizzo del Centro per ciascun utente potrà variare da un minimo
di 3 a un massimo di 6 giorni a settimana, in base a quanto definito nel PAI.
Finalità complessive del Centro sono le seguenti:
- controllare/contenere il processo di deterioramento
cognitivo ed i disturbi del comportamento;
- mantenere il più a lungo possibile le capacità
funzionali e socio relazionali;
- consentire il mantenimento dei soggetti a domicilio,
ritardandone il ricovero in strutture residenziali;
- aiutare la famiglia a comprendere l’evoluzione
cronica della malattia e supportare il care giver rispetto alle attività del
Centro;
- garantire il dialogo e la collaborazione con gli
altri servizi sani-tari e sociosanitari della rete.
Il centro deve, in ogni caso, organizzare:
- servizio di accoglienza
- attività di cura e assistenza alla persona
- servizio medico e infermieristico
- attività di terapia occupazionale
- attività di stimolazione/riattivazione cognitiva
(memory training, terapia di riorientamento alla realtà - ROT, training
procedurale)
- attività di stimolazione sensoriale (musicoterapia,
arte terapia, aromaterapia, ecc..)
- attività di stimolazione emozionale (terapia della
reminiscenza, terapia della validazione, pettherapy, psicoterapia di
supporto)
- strategie per la riduzione della contenzione, specie
farmacologica, e per l’utilizzo dei presidi di sicurezza
- socializzazione, attività ricreative, ludiche,
culturali, religiose
- servizio pasti
- servizio trasporto da e per l’abitazione propria.
Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate
attivando le risorse della comunità locale.
Si accede al Centro mediante la seguente procedura:
- la UVA - Unità di Valutazione Alzheimer e gli altri
servizi ospedalieri e territoriali specialistici (neurologici, psichiatrici,
geriatrici) esprimono la diagnosi di demenza;
- gli stessi servizi formulano la richiesta di
accesso, in uno con l’istanza dei familiari o del tutore, al Direttore di
Distretto sociosanitario;
- il Direttore di Distretto attiva la UVM che elabora
la SVAMA del caso per l’accesso al Centro;
- la UVM con l’equipe del Centro elaborano il PAI e lo
verificano periodicamente.
Visti gli obiettivi e le attività del Centro, la quota di
compartecipazione del SSR al pagamento della retta giornaliera pro utente è pari
al 50% del totale.
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Personale Medico specialista
(geriatra/neurologo) per almeno 8 ore settimanali;
Educatori professionali in numero di 4 per 30 ospiti e per 36
ore settimanali;
Psicologo per almeno 18 ore settimanali;
Fisioterapista per almeno 12 ore settimanali;
Infermiere per almeno 12 ore settimanali, per gli interventi di
competenza, secondo le necessità degli utenti indicate nel PAI. Tale figura
deve essere fornita dai servizi territoriali del Distretto sociosanitario di
riferimento o dalle strutture residenziali sociosanitarie presso cui è allocato
il Centro;
Operatori sociosanitari (OSS) in numero di 4 per 30 ospiti per
36 ore settimanali.
Il coordinatore della struttura è individuato tra le figure
sociosanitarie del Centro.
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Modulo
abitativo Il centro può configurarsi
come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad altre strutture sociali
e sociosanitarie; è localizzato in ogni caso in centro abitato e facilmente
raggiungibile con mezzi pubblici.
La struttura deve, in ogni caso, garantire:
- un ambiente sicuro e protesico per l’utenza a cui il
Centro fa riferimento
- congrui spazi destinati alle attività, non inferiori
a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso
collettivo;
- zone ad uso collettivo, suddivisibili anche
attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e
ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività
individualizzate;
- una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle
attività, con almeno una camera da letto con n. 2 posti letto per la gestione
delle emergenze;
- autonomi spazi destinati alla preparazione e alla
somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;
- spazio amministrativo;
- linea telefonica abilitata a disposizione degli/lle
utenti;
- servizi igienici attrezzati:
- 2 bagni per ricettività fino a 15 utenti, di cui uno
destinato alle donne;
- 3 bagni per ricettività oltre 15 utenti, di cui uno
riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/donne.
- un servizio igienico per il personale.
Tutti i servizi devono essere dotati della massima
accessibilità.
Art. 7Modifiche all’art. 70 “Casa famiglia o casa per la vita per
persone con problematiche psicosociali” 1. L’art. 70 del Regolamento Regionale n. 4/2007 è così
sostituito:
“Articolo 70
(Casa famiglia o casa per la vita per persone con
problematiche psicosociali)
1. La casa famiglia per persone con problematiche
psico-sociali deve avere le seguenti caratteristiche:
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Dimensioni Descrizione e standard
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Tipologia e carattere;
destinatari La casa per la vita
è una struttura residenziale a carattere socio-sanitario a bassa o media
intensità assistenziale sanitaria. La struttura è destinata ad accogliere, in
via temporanea o permanente, persone con problematiche psicosociali e pazienti
psichiatrici stabilizzati usciti dal circuito psichiatrico riabilitativo
residenziale, prive di validi riferimenti familiari, e/o che necessitano di
sostegno nel mantenimento del livello di autonomia e nel percorso di inserimento
o reinserimento sociale e/o lavorativo.
Ricettività Fino a 4 ospiti per ciascun modulo
abitativo, e fino ad un massimo di quattro moduli abitativi per struttura.
Prestazioni La casa per la vita
è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative proprie della
casa famiglia o del gruppo appartamento, orientate al modello comunitario.
L’attività e gli interventi vengono attuati in base al progetto individualizzato
predisposto dai competenti servizi sociali, in collaborazione con i servizi
sanitari e socio-assistenziali territoriali. Qualora il progetto personalizzato
definito dalla UVM preveda la erogazione di prestazioni terapeutiche e
socioriabilitative per gli ospiti con problemi psichiatrici le ASL definiscono
apposite intese per il riconoscimento di un concorso al costo delle prestazioni
in misura pari al 70% del costo complessivo per giornata di permanenza
dell’utente, ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1C del DPCM del
29.11.20011, come previsto dalla L.R. 23/2008 (Piano Regionale di
Salute 2008-2010.Le eventuali prestazioni sanitarie sono erogate nel rispetto
del modello organizzativo del Servizio Sanitario Regionale (media intensità
assistenziale). Per gli utenti con problematiche psicosociali non gravi, che
necessitano di bassa intensità assistenziale sanitaria, le ASL possono definire
intese per il riconoscimento di un concorso al costo delle prestazioni in misura
non superiore al 40% del costo complessivo per giornata di permanenza
dell’utente, come previsto dalla L.R. 23/2008 (Piano Regionale di Salute
2008-2010 (bassa intensità assistenziale).
1 In questo caso le strutture devono essere accreditate dal
Servizio Sanitario Regionale.
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Personale
• Strutture a bassa intensità assistenziale:
Almeno un assistente sociale ogni 8 utenti per 36 hh settimanali e un
educatore professionale ogni 8 utenti per 36 hh settimanali. Per l’assistenza
alla persona, n. 1 figura con qualifica di OSS ogni 16 utenti per 36 hh
settimanali per ciascun turno, incluso il turno notturno.
• Strutture a media intensità assistenziale:
Almeno un assistente sociale ogni 8 utenti per 36 hh
settimanali e tre educatore professionale ogni 16 utenti per 36 hh settimanali.
Per l’assistenza alla persona, n. 1 figura con qualifica di OSS ogni 8 utenti
per 36 hh settimanali; per la copertura del turno notturno n. 2 figure con
qualifica di OSS per 16 utenti. Può essere prevista, nelle strutture a media
intensità assistenziale la presenza di una unità di personale ausiliario
(addetto alle pulizie, cuoco) laddove per la tipologia degli utenti accolti non
fosse possibile mettere a valore l’apporto diretto di lavoro quotidiano degli
utenti per la cura personale e la gestione domestica della casa
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Modulo
abitativo La casa per la
vita deve essere organizzata in modo da favorire la vita comunitaria e
l’integrazione sociale degli ospiti. Gli spazi devono essere adeguatamente
arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli ospiti accolti. La
struttura può essere articolata in un numero massimo di 4 moduli abitativi.
Ciascun modulo abitativo è costituito da stanze singole con uno spazio notte
individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio notte complessivamente
non inferiore a mq. 14 e deve essere dotata di almeno un locale per servizi
igienici, con dotazione completa e funzionante (vaso, lavabo, bidet e vasca da
bagno o piatto doccia) ogni tre ospiti. Il servizio igienico previsto deve
possedere il requisito della adattabilità (ex legge n. 13/1989). Gli spazi
collettivi, ovvero destinati alla socializzazione: cucina, sala pranzo - sala
TV, spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative possono essere spazi
comuni ai moduli abitativi dell’intera struttura.
Art. 8Modifiche all’art. 88 “Servizio di assistenza domiciliare integrata” 1. Il comma 1 dell’art. 88, relativamente alla voce
“Personale” è così modificato:
Dopo le parole “Figure professionali di assistenza alla
persona” si aggiungano le parole: “con il titolo di Operatore Socio Sanitario
(OSS), …”.
Alla fine del primo periodo aggiungere: “Per i servizi già
attivi, l’eventuale personale per l’assistenza alla persona già impiegato con
qualifiche diverse, dovrà essere riqualificato entro i termini concessi per
l’adeguamento degli standard strutturali e organizzativi del presente
regolamento”.
Art. 9Modifiche all’art. 92 “Servizio per l’integrazione scolastica e sociale
extrascolastica dei diversamente abili” 11. Il comma 1 dell’art. 92, relativamente alla voce
“Personale” è così modificato:
Dopo le parole “Le équipes sono coadiuvate dal personale
ausiliario e di assistenza” si aggiungano le parole: “alla persona con il titolo
di Operatore Socio Sanitario (OSS).
Alla fine del primo periodo aggiungere: “Per i servizi già
attivi, l’eventuale personale per l’assistenza alla persona già impiegato con
qualifiche diverse, dovrà essere riqualificato entro i termini concessi per
l’adeguamento degli standard strutturali e organizzativi del presente
regolamento”.
Art. 10Modifiche all’art. 89
“Ludoteca” 1. Il comma 1 dell’art. 89, relativamente alla voce
“Tipologia/carattere” è così modificato, sostituendo il secondo capoverso:
Tipologia/ Carattere Il servizio di ludoteca consiste in un insieme di attività
educative, ricreative e culturali aperto a minori di età compresa dai 3 ai 5
anni e dai 6 ai 10 anni, che intendono fare esperienza di gioco e allo scopo di
favorire lo sviluppo personale, la socializzazione, l’educazione all’autonomia e
alla libertà di scelta al fine di valorizzare le capacità creative ed
espressive. La capacità di accoglienza della ludoteca, con uno spazio
minimo di 100 mq destinato alle attività ludiche, al netto dello spazio per
servizi igienici, non può superare i 20 bambini. In presenza di superfici
maggiori, la capacità della struttura può crescere proporzionalmente. In
presenza di superfici minori la capacità di struttura può essere ridotta
proporzionalmente nella misura di 1 utente ogni 5 mq, fino ad un valore minimo
di 80 mq e 16 utenti e fino ad un valore massimo di 300 mq e 60 utenti.
Esso si configura come un insieme di attività opportunamente
strutturate per tipologie ludiche, allo scopo di sviluppare e valorizzare
interessi, attitudini e competenze sul piano individuale o di gruppo, a livello
logico, linguistico, sociale comunicativo e manuale. E’ riconosciuto quale
servizio di ludoteca anche quello di “ludobus”, o in altro modo denominato,
svolto in maniera itinerante nelle strade e nelle piazze dei quartieri.
Art. 11Modifiche all’art. 104 “Centro aperto polivalente per minori” 1. Il comma 1 dell’art. 104, relativamente alla voce “Modulo
abitativo” è così modificato:
Modulo abitativo La struttura deve essere
dotata di ambienti e spazi idonei allo svolgimento delle attività, con una
superficie complessivamente non inferiore a 125 mq. ogni 25 utenti. Tale
superficie deve essere incrementata proporzionalmente di almeno 5 mq per utente
aggiuntivo, fino ad un massimo di 50 utenti e al netto della superficie
destinata ai servizi igienici sia per gli utenti che per il personale.
Gli spazi devono essere in ogni caso rispondenti alle norme d’igiene e
sicurezza e alle attività previste. Deve inoltre possedere un servizio igienico
ogni venti ospiti, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza, e un
servizio igienico riservato al personale.
Art. 12Modifiche all’art. 105 “Centro aperto polivalente per
diversamente abili” 1. Il comma 1 dell’art. 105, relativamente alla voce “Modulo
abitativo” è così modificato: Modulo abitativo La struttura deve essere dotata
di ambienti e spazi idonei allo svolgimento delle attività, con una superficie
complessivamente non inferiore a 125 mq. ogni 25 utenti. Tale superficie
deve essere incrementata proporzionalmente di almeno 5 mq per utente aggiuntivo,
fino ad un massimo di 50 utenti e al netto della superficie destinata ai servizi
igienici sia per gli utenti che per il personale. Gli spazi devono
essere in ogni caso rispondenti alle norme d’igiene e sicurezza e alle attività
previste. Deve inoltre possedere un servizio igienico ogni venti ospiti,
attrezzati per la non autosufficienza, di cui almeno uno destinato alle donne, e
un servizio igienico riservato al personale. Tutti i servizi e gli spazi devono
essere dotati della massima accessibilità.
Art. 13Modifiche all’art. 106 “Centro aperto polivalente per anziani” 1. Il
comma 1 dell’art. 106, relativamente alla voce “Modulo abitativo” è così
modificato:
Modulo abitativo La struttura deve essere dotata
di ambienti e spazi idonei allo svolgimento delle attività, con una superficie
complessivamente non inferiore a 100 mq. ogni 30 utenti. Tale superficie
deve essere incrementata proporzionalmente, fino ad un massimo di 120 utenti per
una superficie di 400 mq e al netto della superficie destinata ai servizi
igienici sia per gli utenti che per il personale. Gli spazi devono
essere in ogni caso rispondenti alle norme d’igiene e sicurezza e alle attività
previste. Deve inoltre possedere un servizio igienico ogni venti ospiti,
attrezzati per la non autosufficienza, di cui almeno uno destinato alle donne, e
un servizio igienico riservato al personale. Tutti i servizi e gli spazi devono
essere dotati della massima accessibilità.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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