Anno 2010
Numero 1
Data 25/02/2010
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 40 del 2 marzo 2010
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Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 1

Istituzione del fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro



Art. 1

Finalità


1.         La Regione Puglia, in conformità ai principi costituzionali e alla normativa vigente, persegue l’obiettivo di rimuovere le cause che ancora provocano mortalità sui luoghi di lavoro, al fine di tutelare il diritto alla vita e alla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nel normale svolgimento della propria attività.



Art. 2

Istituzione del fondo di solidarietà


1.         E’ istituito, presso la Regione Puglia, il fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro, finalizzato all’erogazione di un contributo assistenziale una tantum, aggiuntivo rispetto a eventuali emolumenti o indennizzi derivanti da altri obblighi di legge, assicurativi o previdenziali, a favore delle famiglie di lavoratori, autonomi o subordinati, residenti nella regione Puglia, vittime di incidenti mortali avvenuti, nel territorio regionale, sui luoghi di lavoro.

 

2.         Il contributo di cui al comma 1 spetta altresì alle famiglie di cittadine e di cittadini che svolgono in via esclusiva, in modo continuativo, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, attività di lavoro casalingo allinterno della propria famiglia, atteso che tale attività è assimilata alle forme di occupazione.

 

3.         Hanno diritto al contributo una tantum di cui ai commi 1 e 2 anche le famiglie di cittadini immigrati deceduti a seguito di incidenti sui luoghi di lavoro avvenuti nel territorio regionale, nel rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza e dei diritti inviolabili delle persone, così come riconosciuti dalla Costituzione italiana, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale.

 

4.         L’erogazione una tantum di cui ai commi precedenti spetta anche nel caso in cui la vittima risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché dell’assicurazione di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici).

 

5.         In linea con il principio del carattere universalistico delle politiche sociali, i beneficiari dei contributi assistenziali di cui ai commi precedenti sono i soggetti di cui agli articoli 22, comma 1, e 27, comma 2, della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), i figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati, oppure, in mancanza di questi, gli ascendenti fiscalmente a carico, oppure, in mancanza di questi, i fratelli e le sorelle minori di età fiscalmente a carico.




Art. 3

Misure di sostegno socio educativo, scolastico, formativo e del tempo libero


1.         Una quota non inferiore al 50 per cento del fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro è riservata alla realizzazione di misure una tantum di sostegno socio educativo, scolastico, formativo e del tempo libero in favore dei figli delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti a seguito di incidente sul lavoro.

 

2.         Le somme che annualmente residuano per i contributi una tantum di cui all’articolo 2 sono comunque utilizzate per il finanziamento delle misure di cui al comma 1.

 

3.         Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere i figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati, di lavoratrici e lavoratori deceduti a seguito di incidente sul lavoro appartenenti a nuclei familiari individuati secondo i criteri di cui all’articolo 4 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, di attuazione della l.r. 19/2006, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), determinato con le modalità di cui all’articolo 5 del regol. reg. 4/2007, come modificato dall’articolo 2 del regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19, inferiore alla soglia di cui all’articolo 6, comma 6, lettera b), del regol. reg. 4/2007, che si trovano nelle seguenti condizioni:

a)      residenza in uno dei comuni della regione Puglia;

b)     età non superiore a venticinque anni;

c)      iscrizione a un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico di ogni ordine e grado ovvero ad un corso di formazione professionale, universitario.

 

4.         Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute e documentate, comunque non eccedenti l’importo equivalente previsto per l’iscrizione e la frequenza presso enti statali, comunali, pubblici, relative a:

a)   tasse d’iscrizione;

b)   rette di frequenza;

c)   acquisto di libri di testo;

d)   acquisto di ausili scolastici per studenti diversamente abili;

e)   servizio mensa;

f)    abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto;

g)   attività formative, sportive o ricreative.

 

5.         Le predette spese sono cumulabili esclusivamente qualora l’ISEE del nucleo familiare sia inferiore o uguale al valore minimo regionale di cui all’articolo 6, comma 6, lettera b), del regol. reg. 4/2007.




Art. 4

Decorrenza riconoscimento benefici


1.         I benefici di cui alla presente legge sono riconosciuti, nei limiti dello stanziamento annualmente previsto ai sensi dell’articolo 6, per gli eventi mortali verificatisi sui luoghi di lavoro a partire dal 1° gennaio 2010.



Art. 5

Modalità 


1.         Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana apposite linee di indirizzo volte a disciplinare, in coerenza con il sistema integrato dei servizi sociali di cui alla l.r. 19/2006 e al regol. reg. 4/2007, con particolare riferimento al piano sociale regionale, le modalità di richiesta, di erogazione e l’entità dei benefici di cui agli articoli 2 e 3.



Art. 6

Norma finanziaria


1.         A partire dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, gli oneri derivanti dalla presente legge trovano copertura annuale nei limiti del 3 per cento dello stanziamento previsto nella UPB 5.1.1 – capitolo 784010 “Fondo globale per i servizi socio assistenziali (art. 15 l.r. n. 17/1999)”.

2.         A carico del bilancio autonomo regionale nessun altro onere deriverà dall’applicazione della presente legge oltre a quanto previsto al comma 1.




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.