Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 2 Istituzione del fondo regionale per il sostegno delle persone non autosufficienti e loro nuclei familiari
Art. 1Oggetto 1. La Regione Puglia, nel rispetto della Carta costituzionale, della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (UE), dei principi
fondamentali stabiliti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per lassistenza, lintegrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59), della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dellOsservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), così
come ratificata dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta regionale 26
maggio 2009, n. 899, nonché della normativa statale e regionale in materia di
programmazione e di integrazione di politiche sociali e socio-sanitarie,
istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza.
Art. 2Finalità e obiettivi 1. Il fondo regionale per la non autosufficienza è
istituito con la finalità di incrementare il sistema di protezione sociale e di
cura per le persone non autosufficienti e dei relativi nuclei familiari, di cui
alle leggi
regionali 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di
Puglia), 3
agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio sanitario
regionale) e 19
settembre 2008, n. 23 (Piano regionale di salute 2008 – 2010), sulla base
dei principi generali di universalità del diritto di accesso alle prestazioni,
di integrazione delle politiche sociali e sanitarie, di presa in carico
attraverso la predisposizione di programmi assistenziali individualizzati e
fondati su responsabilità condivise.
2. Con l’istituzione del fondo la Regione persegue i
seguenti obiettivi:
a) miglioramento della qualità, quantità e appropriatezza
delle risposte assistenziali a favore delle persone non autosufficienti e delle
loro famiglie;
b) realizzazione e potenziamento di un sistema improntato
alla prevenzione della non autosufficienza e della fragilità in coerenza con
quanto previsto dal piano regionale di salute e dal piano regionale delle
politiche sociali;
c) promozione di percorsi assistenziali che favoriscano la
vita indipendente e la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti.
Art. 3Destinatari 1. Ai fini della presente legge si considerano non
autosufficienti le persone che hanno subito una perdita parziale o totale
dell’autonomia personale, intesa come abilità fisiche, psichiche, sensoriali,
cognitive e relazionali, con conseguente incapacità di compiere gli atti
essenziali della vita quotidiana senza l’aiuto determinante di altre persone. La
perdita di autonomia può essere correlata all’età, a malattie neurodegenerative
e altre patologie croniche gravemente invalidanti, a handicap fisici e
psico-sensoriali, a eventi traumatici che abbiano causato menomazioni singole o
plurime.
2. La Giunta regionale, con propri provvedimenti di
approvazione di programmi di attività, può integrare o modificare la definizione
di non autosufficienza di cui al comma 1 al fine di raccordare la definizione
medesima con l’eventuale evoluzione registrata nella normativa comunitaria e
nazionale.
3. La condizione di non autosufficienza viene accertata
dalle unità di valutazione multidimensionale (UVM) di ciascun distretto
sociosanitario competente, a seguito di valutazione multidimensionale, secondo
le modalità e i criteri precisati nell’articolo 4.
4. Sono destinatari delle prestazioni erogate a carico
del fondo di cui all’articolo 1 le persone non autosufficienti, nate ovvero
residenti in Puglia, in ogni caso ivi stabilmente domiciliate, per le quali
siano accertate gravi condizioni di non autosufficienza, secondo quanto previsto
al comma 2.
Art. 4Accesso, valutazione e presa in carico
delle persone non autosufficienti 1. L’accesso alle prestazioni dei servizi finanziati
con il fondo regionale per la non autosufficienza è garantito dalla rete
territoriale dei servizi sociosanitari, attraverso il servizio sociale
professionale organizzato a livello di ambito territoriale/comuni e le porte
uniche di accesso (PUA), istituite presso i distretti sociosanitari e gli ambiti
territoriali sociali, che assicurano l’uniformità dell’informazione e del
percorso di accoglienza, e di cui al regolamento
regionale 18 gennaio 2007, n. 4 di attuazione della l.r.
19/2006.
2. Il servizio sociale professionale e il distretto
sociosanitario competenti per territorio provvedono alla presa in carico
congiunta della persona non autosufficiente, mediante l’attivazione della UVM
prevista dalle norme regionali in materia e l’allestimento del mix di servizi e
prestazioni necessari per l’attuazione di un piano di assistenza
individualizzato rispondente ai bisogni della persona non autosufficiente, in
relazione al contesto familiare e alle condizioni di vita della stessa.
3. La presa in carico comporta la valutazione
multidimensionale della persona non autosufficiente e la formulazione di un
progetto assistenziale individualizzato, volto a realizzare con elevato grado di
appropriatezza i servizi e le prestazioni necessarie ad assicurare la piena
inclusione sociale della persona non autosufficiente nell’ambito della vita
familiare e sociale, nonchè nei percorsi dell’istruzione scolastica e
universitaria e della formazione professionale, l’accessibilità delle
prestazioni specialistiche, il sostegno ai nuclei familiari che partecipano ai
percorsi di presa in carico domiciliare per la conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro.
4. La valutazione della condizione di non
autosufficienza avviene tenendo conto delle indicazioni della Organizzazione
mondiale della sanità (OMS). e applicando lo strumento della scheda per la
valutazione multidimensionale delladulto e dellanziano (SVAMA) di cui alla
deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2005, n. 107. La Giunta
regionale con proprio provvedimento può aggiornare o modificare gli strumenti di
valutazione multidimensionale.
5. L’accertamento della condizione di non
autosufficienza è effettuato dalle UVM competenti per distretto sociosanitario,
ai sensi delle disposizioni regionali in materia. Alla UVM assicura la sua
partecipazione l’ente competente per territorio, mediante il proprio servizio
sociale professionale e le altre figure professionali socio-educative dei
servizi sociali dell’ente competente per territorio.
6. In applicazione delle intese sottoscritte dalla
Regione con l’Associazione nazionale comuni italiani della Puglia (ANCI Puglia)
e con le organizzazioni sindacali (OS) confederali di cui alla deliberazione
della Giunta regionale 21 luglio 2009, n. 1296 (Deliberazione della Giunta
regionale n. 1984 del 28 ottobre 2008. Linee guida regionali per le non
autosufficienze. Approvazione protocollo di intesa tra Regione – ANCI –
Organizzazioni sindacali), la Commissione regionale per l’integrazione
sociosanitaria di cui all’articolo 11, comma 3, della l.r.
19/2006 promuove, entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della
presente legge, la costituzione di un apposito gruppo di lavoro per
l’elaborazione di apposite linee guida regionali per il funzionamento delle PUA
e delle UVM, per il consolidamento della SVAMA e per la definizione dei percorsi
di presa in carico integrata, con i relativi protocolli operativi. La Giunta
regionale è delegata ad approvare, previa intesa con l’ANCI e con le principali
OS regionali, le suddette linee guida con propria deliberazione entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Con specifico riferimento alla valutazione della
situazione economica del nucleo familiare e del beneficiario delle prestazioni,
per la conseguente determinazione delle quote di compartecipazione degli utenti
al costo delle prestazioni si applicano gli articoli 5 e 6 del regol.
reg. 4/2007, come rispettivamente modificati dall’articolo 2 e 3 del regolamento
regionale 7 agosto 2008, n. 19.
Art. 5Prestazioni del fondo 1. Il fondo unico regionale per la non autosufficienza,
così come determinato dalle fonti finanziarie di cui all’articolo 10, concorre
al finanziamento delle prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione
sanitaria, delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle prestazioni
sociali a rilevanza sanitaria.
2. Le prestazioni sociosanitarie e sociali di cui al
comma 1 sono prioritariamente orientate a favorire la permanenza dell’assistito
nel proprio domicilio, vista la centralità della permanenza nel proprio contesto
di vita e la residualità del ricorso al ricovero residenziale. Le prestazioni
per la non autosufficienza concorrono, inoltre, alla riduzione del ricorso
inappropriato al ricovero nelle strutture ospedaliere e sanitarie a elevata
intensità assistenziale, ove ricorrano le condizioni per un’appropriata presa in
carico mediante prestazioni domiciliari integrate, residenziali sanitarie
extraospedaliere e residenziali e semiresidenziali sociosanitarie rivolte alle
persone non autosufficienti. Le medesime prestazioni sono garantite secondo
criteri di priorità nell’accesso e di gradualità nella compartecipazione al
costo delle stesse, nel rispetto della normativa nazionale e regionale
vigente.
3. Le risorse del fondo sono destinate all’erogazione
delle seguenti tipologie di prestazioni:
a) interventi domiciliari sociosanitari, di aiuto alla
persona e per il miglioramento del contesto di vita, forniti dal servizio
pubblico;
b) inserimenti in strutture semiresidenziali;
c) inserimenti temporanei in residenza;
d) interventi domiciliari o per la vita indipendente
erogati in forma indiretta, buoni servizio o titoli per l’acquisto di servizi
per il sostegno alle funzioni assistenziali svolte dal nucleo familiare di
riferimento e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cura, in
coerenza con la programmazione regionale;
e) interventi a carattere sperimentale per
l’implementazione degli elenchi delle assistenti familiari e delle altre figure
di sostituzione per l’assistenza di base e la cura della persona non
autosufficiente, cui le famiglie rivolgono direttamente la domanda di
prestazioni aggiuntive;
f) inserimenti permanenti in residenza.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono assicurate
attraverso quote dedicate del fondo sanitario regionale (FSR), secondo le
indicazioni contenute nel piano regionale di salute, con il documento di
indirizzo economico - funzionale (DIEF) annuale, e del fondo nazionale politiche
sociali, secondo le indicazioni contenute nel piano regionale delle politiche
sociali di cui alla l.r.
19/2006. Il fondo regionale per la non autosufficienza di cui alla presente
legge concorre prioritariamente ad assicurare la copertura finanziaria ai
livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all’allegato 1C del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, n. 19854.
5. Il fondo assicura, inoltre, a integrazione delle
prestazioni di cui al comma 3, altri interventi di sostegno economico per i
nuclei familiari che concorrono alla presa in carico domiciliare delle persone
non autosufficienti, con specifico riferimento alle seguenti misure:
a) assegno di cura per il sostegno economico a nuclei
familiari in condizioni di povertà o di fragilità economica connessa anche al
carico di cura per la persona non autosufficiente di cui all’articolo 33 della
l.r.
19/2006;
b) assistenza indiretta personalizzata, di cui alla legge
21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla l. 104/1992, concernenti misure di
sostegno in favore di persone con handicap grave), per la vita indipendente
delle persone con grave disabilità e per offrire un concreto sostegno alle
famiglie impegnate con continuità nel lavoro di cura, a integrazione con le
prestazioni sociali e sociosanitarie erogate dal sistema.
Art. 6Dotazione e composizione del fondo 1. Il fondo regionale per
la non autosufficienza è costituito dalle seguenti risorse:
a) risorse provenienti dal FSR destinate al finanziamento
dei servizi sociosanitari a favore delle persone non autosufficienti, disabili e
anziane, secondo le indicazioni del piano regionale di salute e del DIEF
annuale, con specifico riferimento all’attuazione dei livelli essenziali di
assistenza di cui al d.p.c.m. 19854/2001;
b) risorse provenienti dal fondo nazionale politiche
sociali e dal fondo globale socio-assistenziale di cui all’articolo 67 della l.r.
19/2006, come modificato dall’articolo 25 della legge
regionale 31 dicembre 2009, n. 34, con specifico riferimento alle quote che
finanziano gli obiettivi di servizio del piano regionale politiche sociali
connesse all’area delle non autosufficienze;
c) risorse provenienti dal fondo nazionale per l’assistenza
alle persone non autosufficienti di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Stato –Finanziaria 2007)
d) risorse proprie del bilancio regionale, stanziate per il
fondo regionale per l’assegno di cura;
e) eventuali ulteriori risorse nazionali trasferite per
finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge, tra cui le eventuali
risorse premiali a valere sul fondo per le aree sottoutilizzate – FAS 2007-2013
per l’obiettivo del servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI).
2. Il fondo costituisce vincolo di destinazione delle
risorse funzionali alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente
legge. Le eventuali risorse non utilizzate, insieme alle eventuali economie
realizzate, costituiscono risparmi che restano vincolati al perseguimento degli
obiettivi della presente legge, con specifico riferimento alle prestazioni
domiciliari.
3. Alla realizzazione degli obiettivi di cui
all’articolo 2 concorrono i comuni con risorse proprie appositamente destinate
nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento degli interventi in
favore delle persone non autosufficienti, nell’ambito dei rispettivi piani
sociali di zona, nonché le province per le rispettive competenze in materia di
sostegno per l’integrazione scolastica di persone disabili nelle scuole medie
superiori e per l’integrazione di audiolesi e videolesi.
4. Tutti i trasferimenti regionali alle aziende
sanitarie locali (ASL), a valere sul fondo sanitario regionale per la
realizzazione dei LEA in favore delle persone non autosufficienti disabili e
anziane, che alimentano il fondo regionale per la non autosufficienza, sono
oggetto di rendicontazione annuale, nell’ambito del bilancio delle ASL, secondo
quanto previsto all’articolo 9.
Art. 7Riparto e attribuzione del fondo agli
ambiti territoriali sociali 1. Il fondo regionale per la non autosufficienza è ripartito tra gli
ambiti territoriali e i distretti sociosanitari, per le rispettive competenze,
in base agli specifici criteri di riparto che la Giunta regionale, sulla base
delle indicazioni fornite dalla Conferenza permanente per la programmazione
sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui all’articolo 3 della l.r.
25/2006, come modificato dall’articolo 3 della l.r.
23/2008, approva nell’ambito della programmazione sociale e della
programmazione sanitaria regionale e nel rispetto delle normative nazionali e
regionali vigenti.
Art. 8Strumenti di partecipazione 1. La partecipazione delle OS, nonché delle
associazioni di rappresentanza e tutela degli utenti, alle attività di
valutazione del sistema dei servizi sociosanitari per la persona non
autosufficiente, condizione di qualità per la realizzazione del sistema stesso,
è assicurata attraverso:
a) la Commissione regionale per le politiche sociali di cui
all’articolo 65 della l.r.19/2006;
b) il Forum regionale per la valutazione delle politiche
per le non autosufficienze.
2. La Commissione di cui al comma 1, lettera a), e il
Forum di cui al comma 1, lettera b), accedono alle informazioni sull’offerta di
prestazioni sociali e sociosanitarie sul territorio pugliese, assicurate dai
sistemi informativi per le prestazioni sanitarie regionali (N-SISR) e per le
prestazioni sociosanitarie regionali (SISR), nonché dalle attività di
monitoraggio sulla gestione del fondo, di cui all’articolo 9.
Art. 9Monitoraggio sulla gestione del fondo 1. I comuni pugliesi, associati in ambiti territoriali
sociali per la realizzazione del rispettivo piano sociale di zona di cui alla l.r.
19/2006, e le ASL, articolate in distretti sociosanitari, devono restituire
annualmente alla Regione un debito informativo relativo al perseguimento degli
obiettivi di servizio per i LEA di cui al d.p.c.m. 19854/2001, al volume di
utenza raggiunta e alla spesa complessiva di risorse finanziarie utilizzate.
2. La Commissione regionale per l’integrazione
sociosanitaria di cui all’articolo 11 della l.r.
19/2006, istituita nell’ambito dell’Area di coordinamento per la promozione
delle politiche per la salute, delle persone e delle pari opportunità, esercita
le funzioni di monitoraggio presso i comuni e presso le ASL sulla gestione del
fondo verificando con cadenza annuale in particolare:
a) le condizioni di sostenibilità finanziaria del fondo
alla luce delle dinamiche demografiche, della ricognizione della domanda e dei
costi unitari delle prestazioni;
b) le eventuali difformità nell’applicazione delle
procedure e delle modalità di intervento adottate negli ambiti territoriali e
distretti sociosanitari;
c) il soddisfacimento del debito informativo degli ambiti
territoriali e dei distretti sociosanitari della Regione.
3. La Commissione regionale per l’integrazione
socio-sanitaria predispone annualmente e presenta alla Giunta regionale, con
apposita comunicazione, una relazione sullo stato di attuazione del fondo
regionale per la non autosufficienza che consenta la valutazione periodica dei
seguenti fattori di criticità e di successo del fondo:
a) lo stato di attuazione della presente legge in relazione
agli strumenti della programmazione, evidenziando le modalità di raccordo tra i
vari soggetti preposti a essa;
b) l’ammontare del fondo, la sua composizione e la
ripartizione tra gli ambiti territoriali;
c) il livello di estensione territoriale dei presidi
previsti dalla legge, quali le PUA e le UVM;
d) le modalità di gestione integrata del fondo e le
modalità di reimpiego dei risparmi e delle eventuali economie conseguite nella
spesa per prestazioni domiciliari, a vantaggio delle prestazioni
domiciliari;
e) gli esiti dell’applicazione dei criteri per la
compartecipazione economica e per l’individuazione dei livelli di gravità del
bisogno;
f) i tempi medi di attesa per la risposta assistenziale
concessa alle persone non autosufficienti che ne abbiano fatto richiesta;
g) i risultati raggiunti in merito all’incremento del
numero delle persone assistite;
h) l’impatto sul contenimento della spesa sanitaria per le
prestazioni della sanità territoriale e del tasso di ospedalizzazione di persone
anziane non autosufficienti e la capacità di reimpiego dei risparmi e delle
risorse non utilizzate nel medesimo anno.
Art. 10Norma finanziaria 1. Le risorse per la costituzione del fondo,
determinate ai sensi dell’articolo 6, nei limiti fissati dalla programmazione
sociale e socio-sanitaria regionale, nonché nei limiti delle risorse assegnate
dallo Stato per il bilancio di previsione anno 2010 della Regione, sono allocate
nelle seguenti unità previsionali di base:
a) UPB 5.2.1 – Capitolo 785000 “Azioni mirate per la
non autosufficienza e le nuove povertà “ – Spese correnti del bilancio di
previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012 – Bilancio autonomo, per euro 15
milioni;
b) UPB 5.2.1 – Capitolo 785060 “Spese per l’attuazione
di iniziative relative al fondo per le autosufficienze di cui all’articolo 1,
comma. 1264, della l. n. 296/2006” – Spese correnti del bilancio di previsione
2010 e pluriennale 2010 – 2012 – Bilancio vincolato, per euro 25 milioni;
c) UPB 5.2.1 – Capitolo 785020 “Interventi per la
connettività sociale e l’integrazione extrascolastica di persone disabili“ –
Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012 –
Bilancio autonomo, per euro 2.550.000,00;
d) UPB 5.2.1 – Capitolo 784025 “Fondo nazionale per le
politiche sociali” – Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e
pluriennale 2010 – 2012 – Bilancio vincolato, nei limiti delle risorse assegnate
agli ambiti territoriali per il finanziamento dei piani sociali di zona con il
piano regionale delle politiche sociali;
e) UPB 5.6.1 – Capitolo 721028 – “Contributo ai
cittadini pugliesi con disabilità psicofisica che applicano il metodo Doman,
ecc.. (art. 40 l.r. n. 26/2006) - Spese correnti del bilancio di previsione 2010
e pluriennale 2010 – 2012 – Bilancio autonomo, per euro 150 mila;
f) UPB 5.6.1 – Capitolo 721064 – “Stabilizzazione
personale per assistenza specialistica disabili di cui alla l.r. n. 16/1987” -
Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012. –
Bilancio autonomo, per euro 17 milioni;
g) UPB 5.6.1 – Capitolo 741012 – “Assegnazione alle
ASL delle quote di spesa per l’assistenza a rilievo sanitario fornita alle
persone non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette” -
Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012. –
Bilancio autonomo, per euro 33.077.840,00;
h) UPB 5.5.2 – Capitolo 741090 – “Trasferimenti e
spese di parte corrente per il funzionamento del SSR” - Spese correnti del
bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012 – Bilancio Autonomo,
limitatamente alla quota parte determinata annualmente con il DIEF per il
finanziamento della “Altra Assistenza territoriale”, con specifico riferimento
alle quote destinate ai LEA di cui al d.p.c.m. 19854/2001 e di cui alla l.r. n.
23/2008 “Piano regionale di Salute 2008-2010”.
2. Agli oneri per i capitoli del bilancio autonomo per
gli esercizi successivi al 2010 si fa fronte con legge di bilancio.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|