Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 3 Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali
Art. 1Finalità 1. E’ istituita l’Agenzia regionale per le attività
irrigue e forestali (di seguito denominata Agenzia), con sede legale in Bari,
ente strumentale della Regione Puglia.
2. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto
pubblico e opera quale ente tecnico-operativo preposto all’attuazione degli
interventi oggetto della presente legge, attraverso attività e servizi a
connotazione non economica finalizzati al sostegno dell’agricoltura e alla
tutela del patrimonio boschivo.
Art. 2Attività in ambito forestale 1. L’Agenzia, nel rispetto del principio di
sussidiarietà orizzontale e verticale, mira ad attuare:
a) un sistema coordinato e integrato, nell’ambito
della forestazione, per la difesa del suolo e la gestione del patrimonio
forestale, appartenente al patrimonio indisponibile della Regione Puglia, già
facente parte del patrimonio dello Stato;
b) iniziative finalizzate alla valorizzazione e
utilizzazione delle biomasse agro-forestali;
c) l’ammodernamento delle strutture
forestali;
d) attività di supporto tecnico-amministrativo
alla struttura regionale di protezione civile, ivi comprese le attività della
Sala operativa unificata permanente (SOUP) di protezione civile, che espleta
funzioni di coordinamento nella prevenzione e nella lotta contro gli incendi
boschivi e le altre calamità che si verifichino nel territorio della
Regione;
e) attività di supporto e di consulenza sul
patrimonio forestale di proprietà di enti pubblici che ne facciano
richiesta.
2. Rientrano nei compiti dell’Agenzia:
a) gli interventi di forestazione e di difesa del
suolo sul demanio regionale;
b) la gestione dei complessi forestali del demanio
regionale, compresi i rimboschimenti del demanio regionale, e dei boschi in
occupazione regionale;
c) la gestione vivaistica mirata alla
conservazione e diffusione sul territorio regionale della biodiversità;
d) l’introduzione di innovazioni
tecnico-produttive tese alla salute degli operatori forestali, alla salvaguardia
dell’ambiente naturale, al risparmio energetico e alla razionalizzazione dei
mezzi di produzione;
e) le attività di supporto e di consulenza
tecnico-amministrativi, in relazione alle attività di cui al presente articolo,
concernenti il patrimonio forestale degli enti pubblici che ne facciano
richiesta;
f) ogni e qualsiasi attività gestionale per
l’ottimale esercizio degli ambiti forestali.
Art. 3Attività irrigue 1. L’Agenzia, nel rispetto del principio di
sussidiarietà orizzontale e verticale, mira ad attuare:
a) un sistema coordinato e integrato della
risorsa “acqua” a fini irrigui emunta dagli impianti già dell’Ente per lo
sviluppo dellirrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e
Irpinia, trasferiti alla Regione Puglia ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1979 (Trasferimento parziale alle regioni Puglia,
Basilicata e Campania di beni e del personale dell’Ente per lo sviluppo
dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) e dagli
impianti direttamente condotti dalla Regione;
b) un sistema che soddisfi le esigenze collettive
irrigue in funzione delle colture in atto e dell’allevamento del bestiame;
c) la razionalizzazione della risorsa acqua
emunta da pozzo, freatico o artesiano, nel rispetto del “Piano di tutela delle
acque”;
d) i processi di salvaguardia ambientale
promuovendo, in particolare, l’utilizzo di acqua da impianti di affinamento,
secondo quanto disposto dall’articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modificazioni, al fine di
preservare e non depauperare la falda acquifera, anche mediante appositi accordi
o convenzioni con altri enti pubblici e società a totale o prevalente
partecipazione pubblica;
e) l’efficacia e il contenimento della spesa
pubblica nel rispetto della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa all’istituzione di un quadro per
l’azione comunitaria in materia di acque, recepita dal d.lgs. 152/2006 e dal
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di
risorse idriche e di protezione dell’ambiente) convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.
2. Rientrano nei compiti dell’Agenzia:
a) la gestione e l’esercizio degli impianti
di irrigazione già dell’Ente per lo sviluppo dellirrigazione e della
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti alla Regione
Puglia ai sensi del d.p.r. 18 aprile 1979, e degli impianti direttamente
condotti dalla Regione, con connesse attività di progettazione e di
manutenzione;
b) le azioni di salvaguardia ambientale e di
risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, con attività
di monitoraggio delle acque destinate all’irrigazione;
c) la promozione di iniziative e la realizzazione
di interventi per l’informazione e la formazione degli utenti, nonché per la
valorizzazione e la diffusione della conoscenza dellattività di irrigazione al
fine di promuovere l’uso corretto e ottimale della risorsa “acqua”;
d) l’ammodernamento degli impianti, il risanamento
delle reti di adduzione, anche con l’installazione di apparecchiature per
evitare perdite d’acqua nei nodi delle infrastrutture irrigue e per inserire
idonei strumenti di misurazione dell’acqua nei gruppi di consegna; il riuso
dell’acqua riveniente dagli impianti di affinamento;
e) la realizzazione di opere volte a ottenere la
produzione da fonti alternative di energia elettrica per il funzionamento degli
impianti;
f) tutte le iniziative e le azioni strumentali
all’ottimale esercizio degli impianti di irrigazione.
Art. 4Competenze della Giunta regionale e dei
direttori di area 1. In relazione alle finalità e ai compiti assegnati
all’Agenzia, la Giunta regionale:
a) approva gli obiettivi generali e di settore da
perseguire nell’ambito della dotazione finanziaria dell’Agenzia fissata dalla
legge di bilancio;
b) stabilisce i criteri generali da seguire nello
svolgimento delle attività forestali e delle attività irrigue nonché per il
monitoraggio, la vigilanza e il controllo della qualità nella loro gestione;
c) fissa i criteri per la determinazione delle
tariffe e dei canoni irrigui;
d) individua specifici programmi da realizzare e
ne affida l’attuazione anche con assegnazione di ulteriori risorse finanziarie
regionali, interregionali, nazionali e comunitarie;
e) approva il bilancio annuale e triennale
dell’Agenzia;
f) approva la dotazione organica, provvisoria e
definitiva, nonché il regolamento di cui all’articolo 5, comma 3;
g) designa il direttore generale e il collegio di
revisori dei conti.
2. Nell’ambito degli obiettivi e dei criteri generali
fissati dalla Giunta regionale, i Direttori dell’Area politiche per lo sviluppo
rurale e dell’Area organizzazione e riforma dell’amministrazione (di seguito
denominati direttori di area competenti) curano e gestiscono i rapporti con
l’Agenzia ed esercitano i poteri di integrazione con la programmazione e la
pianificazione regionale di cui agli articoli 4 e 15 del decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 febbraio 2008, n. 161 (Organizzazione della Presidenza
e della Giunta della Regione Puglia).
Art. 5Autonomia organizzativa e gestionale
dell’Agenzia 1. L’Agenzia è dotata di proprio personale e di
autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica.
2. La gestione finanziaria dell’Agenzia è improntata ai
criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l’obbligo della chiusura
del bilancio annuale in pareggio.
3. Il funzionamento e la contabilità dell’Agenzia sono
disciplinati con regolamento adottato dal Direttore generale, entro sessanta
giorni dalla data di insediamento, e sottoposto all’approvazione della Giunta
regionale su proposta congiunta degli assessori competenti in materia di
foreste, demanio, organizzazione e bilancio.
4. L’organizzazione dell’Agenzia, articolata in ambiti
provinciali, è stabilita dal Direttore generale con un atto generale di
organizzazione, adottato entro novanta giorni dalla data di insediamento, da
notificare ai direttori di area competenti che, nei successivi trenta giorni
dalla data di notifica, possono proporre osservazioni delle quali il Direttore
generale deve tenere conto nella definitiva approvazione dell’atto.
Art. 6Organi dell’Agenzia 1. Sono organi dell’Agenzia:
a) il Direttore generale;
b) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi dell’Agenzia restano in carica fino a
novanta giorni dopo l’inizio di ogni legislatura.
Art. 7Direttore generale 1. Il Direttore generale è il rappresentante legale
dell’Agenzia.
2. Il Direttore generale è nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale, su designazione della Giunta regionale.
3. Il Direttore generale è scelto tra dirigenti
regionali in servizio a qualunque titolo, dirigenti di altra pubblica
amministrazione ovvero tra persone in possesso di particolare e comprovata
qualificazione professionale in materia di attività forestali e/o irrigue, che
abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita, per almeno un quinquennio,
nell’ambito di organi di amministrazione o attraverso l’esercizio di funzioni
dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria
e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria,
delle magistrature, escluse quelle onorarie, e dei ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato. Requisito imprescindibile è il possesso della laurea
specialistica ovvero del diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento
previgente al regolamento adottato con decreto del Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale,
regolato da contratto di diritto privato, ha durata quinquennale, è rinnovabile
una sola volta con le medesime modalità di cui al comma 2 ed è incompatibile con
altre attività professionali.
5. La Giunta regionale, con il provvedimento di
designazione all’incarico, determina il trattamento annuo omnicomprensivo
spettante al Direttore generale, lo schema di contratto di lavoro nonché le
condizioni in ragione delle quali il Presidente della Giunta regionale, previa
deliberazione della Giunta regionale, può revocare l’incarico.
6. Il dipendente pubblico che viene incaricato e
assunto quale Direttore generale è collocato in aspettativa senza assegni per
tutta la durata dell’incarico con riconoscimento dell’anzianità di servizio.
Art. 8Compiti del Direttore generale 1. Il Direttore generale, nell’ambito degli obiettivi e
indirizzi fissati dalla Giunta regionale, esercita tutti i poteri di
coordinamento, direzione, gestione e controllo dell’Agenzia e in
particolare:
a) adotta il regolamento di cui all’articolo 5,
comma 3;
b) adotta la dotazione organica definitiva e,
all’esito del procedimento di cui all’articolo 5, comma 4, approva l’atto
generale di organizzazione;
c) stabilisce il programma annuale delle
attività;
d) predispone il bilancio di previsione e il conto
consuntivo;
e) provvede alla gestione delle dotazioni
finanziarie e strumentali, del patrimonio e del personale;
f) verifica e assicura i livelli ottimali nella
qualità delle attività svolte;
g) redige la relazione annuale sull’attività
svolta e sui risultati conseguiti, da inviare al Presidente della Giunta
regionale e ai direttori di area competenti;
h) stipula i contratti, le convenzioni nonché
tutti gli altri atti obbligatori o necessari per lo svolgimento delle attività e
dei compiti demandati all’Agenzia;
i) cura le relazioni sindacali.
Art. 9Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre
membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su
designazione della Giunta regionale, scelti tra gli iscritti al registro dei
revisori contabili. Nella seduta di insediamento il Collegio elegge, al proprio
interno, il Presidente.
2. Il Collegio dei revisori dei conti esplica il
controllo sulla gestione economica e finanziaria dell’Agenzia e trasmette alla
Giunta regionale una relazione trimestrale sull’attività svolta. Il Collegio
redige, inoltre, una relazione sul bilancio preventivo, sulle variazioni al
bilancio e sul conto consuntivo.
3. Il Collegio dei revisori dei conti delibera
validamente anche con la presenza di due componenti; in caso di parità prevale
il voto del Presidente.
4. I revisori dei conti, ove riscontrino gravi
irregolarità nella gestione dell’Agenzia, ne riferiscono immediatamente al
Presidente della Giuta regionale.
Art. 10Conferenza tecnica 1. Il Direttore generale, nell’esercizio delle sue
funzioni, si avvale dell’attività consultiva e di supporto di un’apposita
Conferenza tecnica costituita ai sensi del comma 2.
2. La Conferenza tecnica, presieduta dal Direttore
generale dell’Agenzia, è composta dal Dirigente dell’Ufficio gestione del
Servizio foreste e dal Dirigente dell’Ufficio impianti irrigui del Servizio
demanio e patrimonio della Regione Puglia ovvero delle diverse strutture
dirigenziali competenti.
3. La Conferenza tecnica, su richiesta motivata del
Direttore generale dell’Agenzia e su disposizione dei direttori di area
competenti, è integrata dai dirigenti dei servizi e/o degli uffici regionali
competenti ratione materiae in merito alle tematiche e alle questioni
sulle quali è specificamente richiesta l’attività della conferenza.
Art. 11Risorse strumentali 1. La Giunta regionale concede in gestione,
gratuitamente e con vincolo di destinazione, tutti i beni mobili e immobili, le
attrezzature e ogni altra risorsa strumentale per la migliore realizzazione
delle attività e dei compiti affidati all’Agenzia. La proprietà dei beni
demaniali, degli impianti e delle attrezzature strumentali al servizio
dell’Agenzia restano in ogni caso in capo alla Regione Puglia.
2. L’affidamento della gestione delle attrezzature di
cui al comma 1 ha luogo attraverso apposito verbale, sottoscritto tra il
Direttore generale e il Dirigente dell’Ufficio gestione del Servizio foreste
ovvero il dirigente dell’Ufficio impianti irrigui del Servizio demanio e
patrimonio della Regione Puglia, che attesti lo stato di consistenza, di
efficienza e di funzionalità:
a) per la gestione irrigua, degli impianti
irrigui e relativi materiali di scorta, delle attrezzature e delle pertinenze
mobili e immobili;
b) per la gestione forestale, delle singole
attrezzature e relativi materiali di scorta, delle pertinenze mobili e immobili,
a eccezione di quelle necessarie per le attività istituzionali del Servizio
foreste.
3. Laddove mancanti, l’Agenzia provvede agli
adempimenti amministrativi necessari per la corretta utilizzazione degli
impianti affidati.
4. Ai fini del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modificazioni, l’Agenzia, con riferimento alle opere la cui
realizzazione è a essa affidata, è titolare di tutti i poteri espropriativi, fin
dalla redazione dei relativi progetti.
Art. 12Risorse umane 1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali
l’Agenzia si dota di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio nel
rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta
del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di
primo inquadramento di cui ai commi successivi nonché dell’articolo 16, comma
5.
2. In fase di prima istituzione l’Agenzia si
avvale:
a) degli operai di ruolo e degli operai e
impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione Puglia, già
addetti alle attività forestali e irrigue, che transitano alle dipendenze
dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni);
b) degli operai stagionali forestali e agricoli
già assunti a tempo determinato alle dipendenze della Regione Puglia per lo
svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all’Agenzia, in
applicazione del diritto di precedenza di cui alcomma 4 quinquies dell’articolo
5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva
1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso
dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), come inserito dal comma 40 dell’articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, a prescindere dall’istanza di cui al comma
4 sexies di detto articolo, come aggiunto dal comma 40 dell’articolo 1 della l.
247/2007. A tal fine, l’Agenzia opera, nel corso dell’anno 2010, la
trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro
degli operai stagionali forestali mediante la loro utilizzazione per una durata
pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, al fine di assicurare il
consolidamento e il miglioramento delle attività di cui agli articoli 2 e 3.
Analogamente, l’Agenzia opera, a partire dall’anno 2010 e sino al 2012, la
progressiva trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei
rapporti di lavoro degli operai stagionali irrigui, mediante la loro
utilizzazione per una durata via via maggiore sino al raggiungimento di un
numero pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, in corrispondenza
dell’ampliamento e del miglioramento dei servizi e delle attività di cui agli
articoli 2 e 3 nonché della integrazione su base territoriale delle attività
irrigue con quelle forestali. La trasformazione del rapporto di lavoro di cui
alla presente lettera opera esclusivamente per gli operai forestali e irrigui
che nel corso dell’anno 2009 abbiano prestato attività lavorativa per non meno
di settanta giornate lavorative ovvero per gli operai forestali e irrigui che
nel corso del triennio precedente all’anno 2009 abbiano prestato attività
lavorativa per non meno di settanta giornate lavorative per ogni
anno;
c) dei dipendenti di ruolo della Regione, già
addetti all’organizzazione e all’amministrazione delle attività forestali e
irrigue svolte dalla Regione Puglia e trasferite all’Agenzia, mediante
l’istituto del distacco. Tali dipendenti continuano a beneficiare del
trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento con oneri a
carico del bilancio regionale.
3. Al personale operaio dell’Agenzia si applica il
contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del
relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale ai sensi
dell’articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510
(Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante
personale dell’Agenzia, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli
regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma
5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti
di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi
di mutamento della natura giuridica dell’Agenzia.
4. In sede di primo inquadramento nel contratto
collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria, gli operai irrigui a tempo
indeterminato di cui al comma 2, lettera a), e gli operai irrigui a tempo
determinato di cui al comma 2, lettera b), sono inquadrati secondo quanto
stabilito nella tabella di equiparazione. Nulla è modificato per gli operai
forestali di cui al comma 2, lettera b), rispetto agli inquadramenti già in atto
presso la Regione Puglia.
5. Sino alla definizione della dotazione organica, gli
operai di ruolo della Regione Puglia transitati alle dipendenze dell’Agenzia ai
sensi del comma 2, lettera a), sono inquadrati, a domanda, nel contratto
collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del
relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale.
Art. 13Risorse finanziarie 1. LAgenzia realizza i propri compiti e provvede alla
gestione del personale mediante le seguenti entrate:
a) contributi ordinari della Regione Puglia;
b) contributi straordinari della Regione
Puglia;
c) contributi eventuali dello Stato:
d) introiti a qualunque titolo derivanti dalla
gestione delle attività assegnate all’Agenzia;
e) proventi derivanti da specifici progetti con
finanziamenti statali e comunitari;
f) contributi ottenuti sulla base di eventuali
incentivazioni disposte da leggi statali e comunitarie.
Art. 14Accesso alla documentazione e all’
informazione 1. L’attività dell’Agenzia si conforma ai principi di
trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.
2. L’Agenzia assicura l’informazione agli utenti
mediante avvisi sui giornali, comunicazioni e pubblicazioni delle notizie negli
albi pretori dei comuni, delle province e delle comunità montane e in ogni altra
forma, anche telematica, ritenuta idonea.
3. L’Agenzia garantisce, nei limiti previsti dalla
legge, l’accesso agli atti e ai documenti inerenti l’attività, i servizi e le
opere gestite.
4. Il diritto di accesso è esercitato secondo le
modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), e successive modificazioni, e dalle disposizioni regionali in
materia. Trova applicazione la legge
regionale 20 giugno 2008, n. 15 (Principi e linee-guida in materia di
trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia) e relativo regolamento
attuativo 29 settembre 2009, n. 20.
Art. 15Abrogazione
Art. 16Disposizioni finanziarie e
transitorie 1. Per l’anno 2010, alla dotazione finanziaria
dell’Agenzia si provvede mediante il trasferimento alla stessa degli
stanziamenti stabiliti nel bilancio di previsione della Regione Puglia, ovvero
nella inferiore misura a seguito di provvedimenti di impegno esecutivi già
assunti alla data dell’adozione del provvedimento di trasferimento delle somme
ancora disponibili, sui seguenti capitoli:
a) capitolo 131055 - UPB 8.4.1 “Interventi
previsti dall’art. 15, lett. b), l.r. 54/81 – oneri pregressi derivanti dalla
gestione diretta degli impianti irrigui collettivi” = - € 0,00;
b) capitolo 131060 - UPB 8.4.1 “Spesa per la
fornitura di energia elettrica per il funzionamento dei pozzi irrigui di
proprietà regionale. L.r. 15/94” = - € 3.000.000,00;
c) capitolo 131072 - UPB 8.4.1 “Spese per la
gestione degli impianti irrigui regionali – compresi oneri per transazioni
giudiziali e sentenze - l.r. 15/94” = - € 1.360.000,00;
d) capitolo 131076 - UPB 8.4.1 “Interventi di
manutenzione straordinaria degli impianti irrigui regionali” = - €
800.000,00;
e) capitolo 131079 - UPB 8.4.1 “Spese per il
personale impiegato nella gestione degli impianti irrigui regionali” = - €
7.800.000,00;
f) capitolo 3020 - UPB 8.1.1 “Stipendi,
retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, con
esclusione del personale dirigenziale – l.r. 18/74 e successive - CCNL”. = - €
3.476.000,00;
g) capitolo 3023 - UPB 8.1.1 “Fondo trattamento
economico accessorio del CCNL” = - € 572.000,00;
h) capitolo 3031 - UPB 8.1.1 “Oneri previdenziali
ed assistenziali e assicurazioni obbligatorie a carico ente s. o.”. = - €
1.365.000,00;
i) capitolo 4125 - UPB 1.4.1 “Spesa per
acquisto materiali utilizzati per lavori forestali effettuati direttamente. L.r.
22/82 e art. 19 l.r. 9/2000” = - € 29.750,00.
j) capitolo 121012 - UPB 1.4.1 “Spesa per il
finanziamento e cofinanziamento di interventi nel Settore forestale. L. r.
18/2000.” = - € 1.500.000,00;
k) capitolo 121050 - UPB 1.4.1 “Spesa per le
indennità di occupazione dei terreni compresi nel rimboschimento e per gli
interventi manutentori sui rimboschimenti realizzati ai sensi dell’art. 60 della
l. 264/1949 e l.r. 25/1974” = - € 29.750,00.
l) capitolo 4120 - UPB 1.4.2 “Spesa per
competenze agli operai impiegati direttamente per lavori forestali l.r. 22/82 e
art 19 l.r. 9/2000” = - € 50.000,00;
m) capitolo 4130 - UPB 1.4.2 “Spesa per il
pagamento degli operai forestali di cui alla l.r. 9/2000, art. 19” = - €
0,00;
n) capitolo 121040 - UPB 1.4.2 “Spesa per la
protezione delle foreste contro gli incendi – Regolamento CEE 3529/1986 –
2158/1992 e 308/1997” = - € 0,00.
o) capitolo 531045 - UPB 1.4.2 “Lotta agli incendi
boschivi artt. 15 e 19 l.r. 18/2000” = - € 8.000.000,00.
2. Sono istituiti nel bilancio autonomo regionale,
nell’ambito della UPB 01.04.01, dedicati capitoli di spesa così denominati:
capitolo n. ————————— “Trasferimento di risorse finanziarie di parte corrente
necessarie al funzionamento dell’Agenzia per le attività irrigue e forestali.
L.R. n.3 del 24 febbraio 2010”, con una dotazione per l’anno 2010 di €
27.982.500,00; capitolo n. n. 3 del 24 febbraio“Trasferimento di risorse
finanziarie per interventi in materia irrigua e forestale dell’Agenzia. Spesa in
conto capitale. L.R. n. 3 del 24 febbraio 2010”, con una dotazione per l’anno
2010 di € 800.000,00.
3. L’attribuzione all’Agenzia delle risorse finanziarie
rivenienti da “introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle
attività assegnate allAgenzia” di cui all’ articolo 13, lettera d), decorre
dall’esercizio finanziario 2011.
4. Al fine di consentire l’immediato avvio delle
attività forestali e irrigue affidate all’Agenzia senza soluzione di continuità
con le medesime attività sin qui svolte dalla Regione Puglia, la Giunta
regionale nomina, tra i dirigenti regionali, tre Commissari straordinari che
restano in carica sino alla nomina del Direttore generale da effettuarsi entro e
non oltre il 31 dicembre 2011. I Commissari straordinari esercitano tutti i
poteri amministrativi, gestionali e organizzativi del Direttore generale e si
avvalgono, per il tramite dei direttori di area competenti, delle strutture
regionali che hanno svolto le attività forestali e irrigue nell’ambito della
gestione diretta della Regione Puglia. L’Agenzia si avvale, altresì, in qualità
di beneficiario finale, dei servizi in materia di attività forestali affidati
dalla Regione Puglia a terzi, con contratti in essere, sino alla loro scadenza.
Il compenso dei Commissari straordinari è fissato, all’atto della nomina, dalla
Giunta regionale, nel rispetto degli obblighi rivenienti dal principio di
omnicomprensività.
5. I Commissari straordinari adottano, entro il 31
dicembre 2010, la dotazione organica provvisoria, sottoposta all’approvazione
della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, nell’ambito della quale vengono
valorizzate le professionalità degli operai di ruolo nonché definita la
posizione giuridica degli operai a tempo indeterminato in servizio alla Regione
Puglia e transitati all’Agenzia, già aventi titolo all’inquadramento nei ruoli
regionali ai sensi dell’articolo 23 legge
regionale 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione
dell’amministrazione regionale), e dell’articolo 65 (Integrazione articolo 23
l.r. 7/1997) della legge
regionale 6 maggio 1998 n. 14 (Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000), come modificato dal secondo
comma dell’articolo 31 della legge
regionale 4 maggio 1999, n. 17, attivando le procedure selettive riservate
secondo quanto previsto dal richiamato articolo 23, in quanto compatibile, ai
fini dell’inquadramento nei ruoli dell’Agenzia con applicazione del trattamento
giuridico ed economico di cui al contratto collettivo nazionale per le regioni e
le autonomie locali.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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