Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 4 Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali
TITOLO 1DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA’
CAPO 1Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23
dicembre 2008, n. 45
Art. 1Abrogazione
dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 –Autorizzazione di cui all’articolo 5 della
legge regionale 28 maggio 2004, n. 8
2. La Giunta regionale è incaricata di effettuare, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifiche e
integrazioni al regolamento
regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie), affinché siano definiti i requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi degli ambulatori medici e
odontoiatrici, in forma singola o associata, ai fini del rilascio delle
autorizzazioni di cui all’articolo 5, comma 1, della legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione e allesercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), e
successive modifiche e integrazioni.”.
Art. 2Modifica
all’articolo 4 della l.r. 45/2008 1. L’articolo 4 della l.r.
45/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 4 - Servizio
presso le direzioni sanitarie
1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente
alla dirigenza medica del servizio sanitario regionale (SSR) che alla stessa
data, con formale atto di data certa, emanato dal legale rappresentante
dell’ente, risulti in servizio da almeno cinque anni in un posto di disciplina
diversa da quella per la quale è stato assunto è inquadrato, a domanda, nella
disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, qualora in possesso dei
requisiti previsti dal regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
2. I direttori
generali delle aziende sanitarie e degli istituti del SSR sono tenuti a
verificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l’impiego del
personale nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto.
Fermo restando l’organico complessivo, i direttori generali dispongono nel
contempo la modifica delle piante organiche conseguenti ai passaggi di
disciplina mediante incardinamento del dirigente medico nel posto vacante della
disciplina acquisita, con soppressione del posto lasciato libero nella
disciplina di provenienza, oppure mediante trasformazione del posto già
ricoperto e lasciato libero nella disciplina di provenienza.
3. I dirigenti medici
non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono riassegnati, ai sensi
del comma 27 dell’articolo 3 della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del
bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della regione Puglia),
allo svolgimento dei compiti propri del profilo professionale per il quale sono
stati assunti.
4. Il comma 3 non si
applica al personale che alla data del 31 dicembre 2010 risulti in servizio da
almeno cinque anni e iscritto alle scuole di specializzazione per il
conseguimento dei requisiti di cui al presente articolo.”.
Art. 3Modifica
all’articolo 19 della l.r. 45/2008 1. All’articolo 19 (Personale associazione italiana della
Croce Rossa) della l.r.
45/2008 è aggiunto, infine, il seguente comma:
“2 bis Al personale
di cui al presente articolo si applicano, altresì, le procedure previste
dall’articolo 25 (Utilizzo personale imprese appaltatrici e società strumentali)
della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007).”.
CAPO 2Norme in materia di accreditamento delle strutture
sanitarie
Art. 4Modifiche e
integrazioni alla l.r. 8/2004 1. Alla l.r.
8/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il numero 2) della lettera a bis) del comma 1
dell’articolo 3 (Compiti della Regione) è sostituito dal seguente:
“2) La Giunta regionale, sulla base di apposita istruttoria
effettuata dal direttore dell’Area politiche per la promozione della salute
delle persone e delle pari opportunità, effettua con cadenza annuale il
monitoraggio dell’attuazione della programmazione regionale in materia di
autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e attuazione delle
verifiche previste dalla presente legge.”;
b) al numero 4) della lettera c) del comma 1 dell’articolo
3 dopo le parole: “provvede al rilascio e revoca dei provvedimenti” sono
inserite le seguenti: “di autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie di propria competenza e”;
c) al numero 1.2 della lettera b) del comma 1
dell’articolo 5 (Autorizzazioni) dopo le parole: “le strutture” le parole: “e
gli studi” sono soppresse;
d) al comma 3 dell’articolo 5 dopo le parole: “gli studi
dei medici” sono inserite le seguenti: “e gli studi odontoiatrici”;
e) al comma 2 dell’articolo 7 (Procedure per
l’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, sentita l’azienda sanitaria
locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti
in ambito provinciale”;
f) all’articolo 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“2 bis. Il parere di compatibilità di cui al comma 2 ha
validità biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia fatto
richiesta d’autorizzazione all’esercizio alla Regione o all’amministrazione
comunale, con determinazione del dirigente del servizio competente si procede
alla revoca, previa diffida ai sensi di legge, del parere di compatibilità e
alla contestuale notifica dell’atto all’amministrazione comunale che ha avviato
la richiesta.
“2 ter. Le strutture di cui all’articolo 12 della legge
regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), qualora
non abbiano fatto richiesta di autorizzazione all’esercizio alla data di entrata
in vigore della presente legge, hanno due anni di tempo dalla data di entrata in
vigore della presente legge per richiedere l’autorizzazione all’esercizio.”;
g) il comma 3 dell’articolo 8 (Procedure per
l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie) è
sostituito dal seguente:
“3. Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo
5, comma 1, lettera b), numero 1.1.”;
h) il comma 4 dell’articolo 8 è sostituito dal
seguente:
“4. Al comune compete il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui allarticolo
5, comma 1, lettera b), numero 1.2.”;
i) al comma 5 dell’articolo 8 dopo le parole: “requisiti
minimi” sono inserite le seguenti: “di cui al (Requisiti per autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie), e successive modificazioni,”;
j) al comma 2 dell’articolo 10 (Decadenza
dell’autorizzazione all’esercizio) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“che deve avvenire entro un tempo massimo di un anno, pena la decadenza”.
k) all’alinea del comma 1 dell’articolo 12 (Legale
rappresentante della struttura) le parole: “alla Regione o al sindaco:” sono
sostituite dalle seguenti: “all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione:”;
l) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 è
sostituita dalla seguente:
“d) la temporanea chiusura o inattività della struttura,
motivandola adeguatamente, e comunque per un periodo non superiore a un
anno.”;
m) all’articolo 13 (Responsabile sanitario - Requisiti) è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
“7 bis. Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento
della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1
dell’articolo 15 nonies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni.”;
n) al comma 11 dell’articolo 15 (Sanzioni) le parole:
“dichiarata o” sono soppresse;
o) al comma 5 dell’articolo 16 (Procedimento per
l’applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 15) sono aggiunte, in fine,
le parole: “e al potenziamento delle dotazioni organiche e finanziarie dei
dipartimenti di prevenzione delle ASL”;
p) all’articolo 18 (Verifica periodica dei requisiti
minimi autorizzativi e vigilanza) è aggiunto, infine, il seguente comma:
“2 bis. Al fine di assicurare il puntuale svolgimento da parte
del personale del servizio igiene e sanità pubblica delle attività derivanti da
piani straordinari o periodici di verifica approvati dalla Regione, nonché da
verifiche disposte in forza di norme nazionali, i direttori generali delle ASL
adottano, sulla base di apposita proposta del direttore del dipartimento di
prevenzione, gli interventi organizzativi necessari per il rispetto dei medesimi
piani anche mediante l’utilizzo degli istituti contrattuali previsti dai vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).”;
q) il comma 2 dell’articolo 27 (Sospensione e revoca
dell’accreditamento) è sostituito dal seguente:
“2. L’accreditamento è revocato a seguito dal venir meno
delle condizioni di cui all’articolo 21.”;
r) il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 27 è
sostituito dal seguente: “L’accertamento di situazioni di non conformità ai
requisiti di accreditamento comporta, previa formale diffida, la revoca
dell’accreditamento.”;
s) il comma 5 dell’articolo 27 è sostituito dal
seguente:
“5. La revoca dell’accreditamento comporta la revoca degli
accordi contrattuali eventualmente stabiliti con l’ASL di competenza.”;
t) il comma 6 dell’articolo 27 è sostituito dal
seguente:
“6. La revoca dell’accreditamento è altresì disposta nel
caso di violazione degli standard quantitativi e qualitativi, così come previsto
sia per le strutture pubbliche che per le strutture private dal regol.
reg. 3/2005, nonché in caso di mancata applicazione agli addetti del
corrispondente CCNL.”.
Art. 5Abrogazione di
norme in materia di riabilitazione e provvedimenti conseguenziali 1. Il comma 29 dell’articolo 3 della l.r.
40/2007 è abrogato.
3. La Giunta regionale con uno o più provvedimenti procede
alla modifica e/o integrazione del regol.
reg. 3/2005 in relazione al processo di autorizzazione e accreditamento
delle strutture di riabilitazione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a
partire dal trentesimo giorno successivo alla data di approvazione del
regolamento di cui al comma 3.
Art. 6Accreditamento delle strutture di
riabilitazione e strutture
educativo–assistenziali
per i tossicodipendenti 1. In deroga al comma 32 dell’articolo 3 della l.r.
40/2007, come integrato dall’articolo 5, comma 1, lettera q), della l.r. 1/2008,
le strutture di cui alla lettera c) dell’articolo 1 del regolamento
regionale 2 marzo 2006, n. 3 (Articolo 3, comma 1, lettera a), punto 1),
della l.r.
8/2004. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di
compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e
socio-sanitarie), iscritte nell’albo degli enti ausiliari di cui all’articolo 10
della legge
regionale 9 settembre 1996, n.22 (Criteri relativi alla regolamentazione dei
rapporti con gli enti ausiliari che operano nel settore delle
tossicodipendenze), già in esercizio, possono presentare richiesta di
accreditamento istituzionale a decorrere dal primo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del regolamento regionale di approvazione dei requisiti
strutturali, funzionali e tecnologici di accreditamento dei servizi per le
dipendenze patologiche, in attuazione dell’intesa Stato – Regioni 5 agosto 1999.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7Norme in materia di
accreditamento delle strutture di dialisi e di prestazioni dialitiche 1. Le strutture dialitiche private possono essere
accreditate, fermo restando il possesso dei requisiti minimi e ulteriori
stabiliti dal regol.
reg. 3/2005, per il numero di posti tecnici autorizzati all’esercizio alla
data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale 30
settembre 2002, n. 1412 (D. lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni,
articolo 8 ter. Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e
socio-sanitarie e all’esercizio dell’attività. Linee guida regionali relative a
primi adempimenti operativi).
2. Per l’applicazione di quanto disposto al comma 1, le
strutture di dialisi private presentano, entro il 31 marzo 2010, domanda di
accreditamento alla Regione - Assessorato alle politiche della salute – Servizio
programmazione e gestione sanitaria, autocertificando il possesso dei requisiti
minimi e ulteriori fissati dal regol.
reg. 3/2005. Per le verifiche conseguenti si applicano le procedure di cui
alla l.r.
8/2004.
3. Nelle more del completamento della rete dialitica
pubblica previsto dalla legge
regionale 19 settembre 2008, n. 23 (Piano regionale di salute 2008-2010) e
dalla deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2009, n. 2019
(Approvazione Rete dialitica per l’assistenza ai nefropatici cronici per il
triennio 2009-2011), i direttori generali sono autorizzati a stipulare, con le
strutture di cui al comma 1, accordi contrattuali per volumi e tipologie di
prestazioni dialitiche sino alla concorrenza del rapporto ottimale di 3,5
pazienti per posto rene accreditato e per tre trattamenti settimanali per
paziente, salvo esigenze cliniche di particolare rilievo documentate, nei limiti
del numero di pazienti che risultino già in carico alla data del 31 dicembre
2009. Per garantire in via transitoria l’erogazione di prestazioni in favore di
tutti pazienti in carico alla data del 31 dicembre 2009, le prestazioni in
eccesso rispetto al rapporto ottimale di cui al presente comma sono remunerate
applicando la regressione tariffaria del 30 per cento a partire dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Le strutture private accreditate non possono erogare
prestazioni al di fuori di quelle definite con gli accordi contrattuali, fatta
eccezione per le prestazioni in favore di pazienti residenti in regioni italiane
diverse dalla Puglia e le prestazioni a pagamento in favore di cittadini non
italiani, ove non diversamente remunerate.
5. Gli accordi contrattuali sono annualmente adeguati in
ragione delle variazioni del numero di pazienti in trattamento presso le
strutture dialitiche private.
6. Le prestazioni erogate dalle strutture dialitiche
private sono gestite mediante il sistema informativo sanitario regionale la cui
registrazione è obbligatoria ai fini della remunerazione delle stesse
prestazioni.
Art. 8Modifiche
all’articolo 19 della l.r.
26/2006 1. L’articolo 19 (Contratti per prestazioni domiciliari)
della l.r.
26/2006, già sostituito dall’articolo 19 della l.r.
25/2007, è sostituito dal seguente:
“Art. 19 – Contratti per prestazioni domiciliari
1. Per favorire la piena operatività nel territorio di
riferimento delle strutture pubbliche attive nell’ambito dell’assistenza
domiciliare, le ASL impegnano il personale dipendente e convenzionato per
l’attività necessaria all’attuazione del piano assistenziale individuale (PAI)
anche con il ricorso agli istituti contrattualmente previsti.
2. Previa definizione del fabbisogno di prestazioni
nell’ambito territoriale di ciascuna ASL e della capacità produttiva delle
risorse proprie in relazione alle attività da garantire, le ASL stipulano
accordi contrattuali per le prestazioni di riabilitazione domiciliare di cui si
ravvisi la necessità.
3. I direttori generali delle ASL, determinato il
fabbisogno di cui al comma 2, stipulano gli accordi contrattuali con i presidi
privati già provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati con il servizio
sanitario per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione domiciliare ex
articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio
sanitario nazionale), insistenti nel territorio dell’ASL di riferimento.
4. Qualora il fabbisogno non possa essere soddisfatto
attraverso gli accordi contrattuali con i soggetti insistenti nel territorio
dell’ASL di riferimento, i direttori generali stipulano accordi contrattuali con
strutture insistenti in altri ambiti territoriali regionali, in ragione
dell’abbattimento delle liste di attesa.
5. Le prestazioni di cui al presente articolo possono essere
erogate solo da strutture autorizzate e accreditate per prestazioni domiciliari,
fino all’attuazione di quanto previsto dal comma 6.
6. La Giunta Regionale con uno o più provvedimenti procede,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
all’adozione del regolamento dell’assistenza domiciliare per trattamenti
riabilitativi cui devono adeguarsi le strutture provvisoriamente o
istituzionalmente accreditate che intendano erogare prestazioni di assistenza
domiciliare ex articolo 26 della l. 833/1978.”.
Art. 9Modifiche
all’articolo 17 della l.r. 1/2008 1. L’articolo 17 (Documento di riconoscimento per il
personale delle strutture accreditate per prestazioni di riabilitazione
domiciliare) della l.r.
1/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 17 - Personale dei presidi eroganti prestazioni di
riabilitazione domiciliare
1. Dal 1° gennaio 2010 tutti i presidi privati già
accreditati al servizio sanitario per l’erogazione di prestazioni di
riabilitazione ex articolo 26 della l. 833/1978 che hanno stipulato contratti
per prestazioni di riabilitazione domiciliare devono dotare il proprio personale
dipendente addetto a tali prestazioni di idoneo documento di riconoscimento
riportante la foto, il nome della società da cui dipendono, il nome e cognome
dell’operatore, la data di assunzione nonché il numero di posizione INPS e il
numero di matricola aziendale. Tale documento deve essere obbligatoriamente
esibito al paziente all’atto di ogni singola prestazione.”.
Art. 10Norme in materia di
residenze socio-sanitarie assistenziali - Modifiche all’articolo 8 della l.r.
26/2006 1. Il comma 39 dell’articolo 3 della l.r.
40/2007 è abrogato.
2. All’articolo 8 della l.r.
26/2006 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“3 bis. Nel limite dei posti letto stabiliti dal comma 2,
gli accordi contrattuali con le residenze socio-sanitarie assistenziali (RSSA)
per le attività di carattere sanitario sono stipulati dal direttore generale
dell’ASL di competenza territoriale, che ne dà informazione alla conferenza dei
sindaci competente per territorio.
3 ter. I direttori generali delle ASL pervengono alla
stipula degli accordi contrattuali con le strutture aventi i requisiti previsti
dalla legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia) e dal relativo regolamento
regionale di attuazione 18 gennaio 2007, n. 4, e successive modificazioni, a
seguito di valutazione delle esigenze territoriali e tenuto conto della
localizzazione delle strutture nonché della publicizzazione aggiornata
semestralmente della invalicabile disponibilità dei posti letto.
3 quater. All’istanza presentata dal legale rappresentante
delle strutture deve essere allegata la documentazione attestante l’iscrizione
al registro di cui all’articolo 53 della l.r.
19/2006.
3 quinquies. L’iscrizione al registro di cui al comma 3
quater deve intendersi quale classificazione secondo le indicazioni
dell’articolo 66 del reg.
reg. 4/2007 e non costituisce diritto all’accordo contrattuale.
3 sexies L’accordo contrattuale si rinnova con cadenza
triennale, rinnovabile ai fini della continuità assistenziale, a seguito della
verifica di cui all’articolo 52 della l.r.
19/2006.
3 septies. In caso di contestuali istanze di accordo
contrattuale, a fronte di dichiarata parziale disponibilità di posti letto e a
parità di diritto, i direttori generali procedono alla stipula degli accordi
contrattuali dando priorità alle strutture che presentano una maggiore offerta
di servizi rispetto a quelli minimi regolamentari nel rispetto di linee guida da
emanarsi da parte della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di
categoria.
3 octies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i direttori generali procedono alla stipula degli
accordi contrattuali sostitutivi delle convenzioni in essere, anche se scadute e
in regime di proroga, e comunque nei limiti dei posti letto mediamente
utilizzati nell’ultimo biennio precedente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3 nonies. Gli accordi contrattuali per i posti letto non
utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono rispettare
i criteri di priorità di cui al comma 3 septies.
3 decies. Fino alla stipula degli accordi contrattuali di
cui al comma 3 octies restano valide le convenzioni già in essere, anche se
scadute e in regime di proroga, alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3 undecies. Qualora i direttori generali non ottemperino nei
termini di cui al comma 3 octies, la Giunta regionale nomina il commissario ad
acta.”.
Art. 11Modifiche
all’articolo 32 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 1. L’articolo 32 della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2004), è sostituito dal seguente:
“Art. 32 – Adeguamento contributo case protette
1. La quota di spesa sanitaria di cui all’articolo 4,
comma 2, lettera b), della legge
regionale 19 aprile 1995, n. 20 (Legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7 -
Bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1995 e bilancio pluriennale
1995-1997. Rettifiche e integrazioni), è pari al 50 per cento delle tariffe
stabilite dall’articolo 32 del reg.
reg. 4/2007.”.
Art. 12Processo di
accreditamento al servizio sanitario 1. La data ultima per la cessazione del provvisorio
accreditamento fissata dal comma 1 dell’articolo 36 (Attuazione dell’articolo 1,
comma 796, lettera s), della l. 296/2006) della legge
regionale 16 aprile 2007, n.10 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007 – 2009 della Regione Puglia), al
31 dicembre 2009 è modificata, ai sensi dell’articolo 2, comma 100, della legge
23 dicembre 2009, n.191 (Legge finanziaria 2010), al 31 dicembre 2010.
2. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma
796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007), come modificato dalla l. 191/2009, le strutture e i soggetti che alla
data del 31 dicembre 2009 abbiano superato positivamente la fase del provvisorio
accreditamento di cui all’articolo 36 della l.r.
10/2007, a partire dal 1° gennaio 2010 accedono alla fase
dell’accreditamento istituzionale purché in possesso dei requisiti strutturali e
tecnologici di cui al reg.
reg. 3/2005.
3. L’accesso alla fase di accreditamento istituzionale di
cui al comma 2 avviene previa presentazione di apposita istanza contenente
l’autocertificazione, resa ai sensi di legge, circa il possesso dei requisiti
strutturali e tecnologici previsti dal reg.
reg. 3/2005.
4. Qualora le strutture provvisoriamente accreditate di
cui all’articolo 36 della l.r.
10/2007 non risultino in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici a
seguito della verifica operata ai sensi dell’articolo 29, comma 2, della l.r.
8/2004 e successive modificazioni, si applicano le procedure di cui
all’articolo 27 della l.r.
8/2004.
5. Le strutture di riabilitazione psichiatriche
autorizzate alla realizzazione alla data del 31 dicembre 2009, rientranti nel
fabbisogno determinato ai sensi del reg.
reg. 3/2006 e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 9, comma 2,
della l.r.
26/2006, possono accedere alla fase di accreditamento istituzionale, previa
acquisizione delle autorizzazioni previste, entro il 30 dicembre 2010. L’istanza
di accreditamento deve essere corredata di autocertificazione relativa al
possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti per le
specifiche tipologie di attività.
6. Le RSA autorizzate alla realizzazione alla data del 31
dicembre 2009, rientranti nel fabbisogno determinato ai sensi del reg.
reg. 3/2006 e in coerenza con quanto previsto dalla l.r.
26/2006, possono accedere alla fase di accreditamento istituzionale, previa
acquisizione delle autorizzazioni previste entro il 31 dicembre 2010. L’istanza
di accreditamento deve essere corredata di autocertificazione relativa al
possesso dei requisiti strutturali e tecnologici previsti per le specifiche
tipologie di attività.
7. Le procedure di cui al comma 5 si applicano anche alle
strutture derivanti da riconversione di strutture residenziali psichiatriche in
eccesso di fabbisogno in coerenza con l’articolo 9, comma 2, della l.r.
26/2006.
8. Per favorire i processi di riconversione non si
applicano le procedure previste dall’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3,
e dall’articolo 7 della l.r.
8/2004, prevedendo la possibilità, all’atto della verifica, di concedere
contestualmente l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento
istituzionale.
CAPO 3Norme in materia di personale e di formazione
Art. 13Norme in materia di incarichi a tempo
determinato 1. Nel limite dei posti vacanti nella dotazione organica e nel rispetto
della riduzione della spesa del personale imposto dalle norme vigenti, il
personale già titolare di contratto ovvero di incarico a tempo indeterminato
presso aziende o enti del servizio sanitario nazionale (SSN) e in servizio a
tempo determinato al 31 dicembre 2009 presso un’azienda o ente del servizio
sanitario della Regione Puglia è confermato nei ruoli di quest’ultima, a tempo
indeterminato, previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, di apposita domanda di mobilità.
Art. 14Modifiche alla legge regionale 6
settembre 1999, n . 27
a) al comma 1 dell’articolo 5 (Dirigente SER.T e
funzioni)le parole: “dirigente medico” sono sostituite dalle seguenti:
“dirigente medico o dirigente del ruolo sanitario”;
b) al comma 2 dell’articolo 11 (Pianta organica) le
parole: “del profilo professionale medico” sono soppresse;
c) al comma 1 dell’articolo 13 (Norma transitoria) la
parola: “medico” è soppressa.
Art. 15Norme in materia di personale ex LSU 1. Agli ex lavoratori socialmente utili (LSU) già utilizzati, attraverso
piani di impresa e successive proroghe, in forma continuativa, nelle ASL e negli
enti del SSR da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente
legge nei servizi di riabilitazione, tossicodipendenze, assistenza domiciliare
integrata (ADI) e prevenzione e altri servizi, si applica il processo di
stabilizzazione previsto dall’articolo 30 della l.r.
10/2007 e dalla l.r.
40/2007 nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica, i cui oneri
già gravano sul bilancio di ciascuna azienda ovvero nell’ambito di una revisione
della consistenza della dotazione stessa.
Art. 16Norme in materia di personale 1. Nel rispetto delle norme di legge relative alla spesa
per il personale di cui all’articolo 2, comma 71, della l. 191/2009 e fermo
restando quanto stabilito dall’articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nelle procedure concorsuali, le
ASL, le aziende ospedaliero universitarie (AOU) e gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici del SSR coprono i posti
disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva
non superiore al 50 per cento a favore del personale titolare di rapporto di
lavoro a tempo determinato e in servizio presso le medesime aziende e istituti
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato
un’anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, negli
ultimi cinque anni.
2. Il presente articolo si applica anche al personale
titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato dalle ASL, dalle
AOU e dagli IRCCS pubblici per lo svolgimento dei progetti finalizzati.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 38, della
l.r.
40/2007, come modificato dagli articoli 20 e 21 della l.r.
1/2008, si applicano altresì nei confronti del personale che abbia prestato
servizio, anche non continuativo, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni,
entro il 31 dicembre 2010, con rapporto convenzionale e/o con incarico a tempo
determinato, purché adibito al servizio di ADI, riabilitazione e integrazione
scolastica di cui alla legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l’integrazione
scolastica degli handicappati).
Art. 17Servizio emergenza territoriale 118 1. I medici titolari d’incarico a tempo determinato nel
servizio emergenza-urgenza (SEU) 118 presso un’azienda sanitaria della Regione
che:
a)siano titolari d’incarico provvisorio nel SEU 118 con
anzianità di almeno tre anni nella stessa azienda sanitaria;
b) siano in possesso dell’attestato di formazione
specifico nel SEU conseguito entro il 1° ottobre 2006,
hanno titolo a presentare domanda di conferimento d’incarico a
tempo indeterminato presso le sedi delle postazioni ove risultano in servizio
sulla base dell’incarico provvisorio in corso, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli incarichi sono conferiti il primo giorno del mese
successivo all’acquisizione delle domande.
Art. 18Stabilizzazione del personale
sanitario 1. Ai fini della stabilizzazione del personale sanitario di cui al comma 38
dell’articolo 3 della l.r.
40/2007, il periodo di servizio continuativo di cui al succitato comma deve
intendersi decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro
presso le ASL.
Art. 19Norme in materia di assunzioni e di
dotazioni organiche 1. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale
27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale – Assunzioni e dotazioni
organiche), al fine di dare completa applicazione alle finalità di cui
all’articolo 4 (Criteri di assunzione di personale), comma 5, della legge
regionale 30 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 della Regione
Puglia), e di cui al terzultimo capoverso della deliberazione della Giunta
regionale 15 ottobre 2007, n. 1657 (Legge 27 dicembre 2006, articolo 1, comma
565. Piano di stabilizzazione del personale precario in servizio presso le
Aziende sanitarie e degli IRCCS pubblici in applicazione dell’articolo 30 della
l.r.
10/2007. Criteri applicativi), i direttori generali delle ASL BA, BAT, AOU
“Policlinico” di Bari, IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari e IRCCS. “S. De Bellis”
di Castellana Grotte destinano una percentuale pari al 10 per cento dei posti
vacanti nella categoria A della propria dotazione organica in favore del
reclutamento dei lavoratori collocati in mobilità dalle strutture sanitarie
private della regione Puglia.
2. I posti di cui al comma 1, riservati ai lavoratori
collocati in mobilità dalle strutture sanitarie private della regione Puglia,
sono coperti mediante procedure concorsuali da bandire entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le procedure
previste dalla deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2006, n. 279
(Articolo 4, commi 3 e 4, della l.r.
20/2005. Modalità e criteri di selezione per la copertura di posti relativi
al profilo professionale di ausiliario socio-sanitario).
3. Le graduatorie approvate a seguito delle procedure di
cui al comma 2, sono valide sino al loro esaurimento.
4. I direttori generali delle ASL BA, BAT, AOU
“Policlinico” di Bari, IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari e IRCCS “S. De Bellis”
di Castellana Grotte sono obbligati ad attingere dalle graduatorie di cui al
comma 3 ogni qualvolta procedono al reclutamento di personale appartenente alla
categoria A del CCNL del personale del comparto sanità assicurando il rispetto
della percentuale di riserva stabilita con il presente articolo.
5. Fermo restando quanto previsto dalla l.r. 27/2009, le
aziende sanitarie e gli istituti pubblici del SSR procedono alla copertura dei
posti vacanti prioritariamente mediante procedure di mobilità tra gli enti di
cui all’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
febbraio 2006 (Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di
personale a tempo indeterminato, per gli anni 2005, 2006 e 2007, per le regioni
e gli enti del servizio sanitario nazionale, in attuazione dell’articolo 1,
commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).
6. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della l.r.
27/2009 sono inseriti i seguenti:
“1 bis. Le aziende sanitarie, gli IRCCS pubblici e le aziende
ospedaliero – universitarie (AOU) provvedono alla rideterminazione delle
dotazioni organiche entro il 31 dicembre 2010 sulla base dei principi di cui al
comma 1 e, comunque, tenuto conto dei principi di riorganizzazione del SSR di
cui alla legge
regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio
sanitario regionale), così come esplicitati nel documento di indirizzo del piano
regionale di salute approvato con legge
regionale 19 settembre 2008, n. 23 e dai relativi piani attuativi locali
(PAL) e dell’avvenuta modifica degli ambiti territoriali delle aziende sanitarie
locali realizzata in applicazione dell’articolo 5 (Modifica ambiti territoriali
delle ASL) della legge
regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio provvisorio
del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007), nonché di quanto
previsto dall’articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
–legge finanziaria 2010).
1 ter. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di
rideterminazione di cui al comma 1 bis, le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti previsti dalle vigenti
dotazioni organiche approvate dalla Giunta regionale in attuazione del regolamento
regionale 30 marzo 2007, n. 9 (Disposizioni regolamentari e attuative per
l’applicazione dell’articolo 5 della l.r.
39/2006), ovvero da quelle autorizzate in applicazione di leggi regionali,
decurtate nel limite di un contingente di posti complessivamente corrispondente
a una spesa annua lorda del 40 per cento dei cessati nell’anno 2009, qualora i
relativi posti non siano stati già coperti ovvero oggetto di procedure di
reclutamento in itinere.
1 quater. Le aziende sanitarie, gli IRCCS pubblici e le AOU,
in forza di atti di programmazione regionali determinanti l’attivazione di nuove
attività e/o servizi, fermo restando gli adempimenti di cui al comma 1 ter,
possono, altresì, individuare il fabbisogno di personale finalizzato a garantire
l’assolvimento di dette nuove attività.
1 quinquies. In sede di applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo è assicurato il principio dell’invarianza della spesa
delle dotazioni organiche rideterminate dalle aziende sanitarie, dagli IRCCS
pubblici e dalle AOU.”.
7. Le norme precedenti in materia di dotazioni organiche e
personale in contrasto con il presente articolo sono disapplicate. Restano,
comunque, confermate le autorizzazioni per la copertura dei posti presso l’AOU
“Ospedali Riuniti” di Foggia già previste da precedenti norme regionali e quanto
disposto dall’articolo 22 della legge
regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione
Puglia), che estende all’intera ASL FG le disposizioni di cui all’articolo 23,
comma 1, lettera c), della l.r.
26/2006.
8. Le disposizioni di cui all’articolo 25 della l.r.
10/2007 sono estese ai dirigenti medici che alla data del 31 dicembre 2009
hanno maturato almeno un anno di attività nei servizi di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
9. I direttori generali istituiscono, mediante l’atto
aziendale, i dipartimenti, le unità operative complesse, le unità operative
semplici a valenza dipartimentale, le unità operative semplici e le strutture di
staff nei limiti delle disposizioni vigenti. L’atto aziendale è adeguatamente
motivato in relazione alla tipologia delle strutture di cui è prevista
l’istituzione e alla coerenza della spesa derivante dall’articolazione
organizzativa con i vincoli previsti dalle norme nazionali e regionali in
materia di patto di stabilità, spesa sanitaria e costi del personale del
SSR.
10. L’atto aziendale è adottato dai direttori generali entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il
provvedimento di adozione dell’atto aziendale è sottoposto alle valutazioni
della Giunta regionale che, in ragione della complessità dell’azienda o ente
proponente, provvede alla sua approvazione. L’atto aziendale e l’istituzione
delle strutture ivi previste divengono efficaci solo a intervenuta approvazione
da parte della Giunta regionale. Eventuali modifiche o integrazioni all’atto
aziendale devono essere approvate dalla Giunta regionale.
11. L’articolazione organizzativa di ciascuna azienda
sanitaria, IRCCS pubblico e delle AOU come risultante dell’atto aziendale
approvato dalla Giunta regionale deve essere registrata nel sistema informativo
sanitario regionale.
Art. 20Norme in materia di personale ARES e di
progetti di piano 1. Al comma 3 dell’articolo 9 (Stabilizzazione del
personale dell’Agenzia regionale sanitaria) della l.r.
1/2008 dopo le parole: “alla stessa data” sono inserite le seguenti: “oppure
risultare in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e aver
prestato servizio per almeno dodici mesi alla stessa data”.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di spesa del personale di cui all’articolo 2, comma 71, della l.
191/2009, per l’attuazione delle direttive di cui al documento d’intesa 20
ottobre 2008, n. 116, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il rapporto di lavoro del
personale medico vincitore di avviso pubblico bandito dall’Agenzia regionale
sanitaria (ARES) per la realizzazione di progetti previsti dalla deliberazione
della Giunta regionale 28 ottobre 2004, n. 1582 (Programma di utilizzo delle
quote vincolate agli obiettivi del PSN 2003-2005. Relazione attività anno 2003.
Progetti di piano per l’anno 2004), che sia in servizio a tempo determinato alla
data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto il progetto
per almeno un biennio è trasformato a tempo indeterminato con l’osservanza delle
procedure concorsuali di cui al comma 40 dell’articolo 3 della l.r.
40/2007, come da ultimo modificato dall’articolo 1 della l.r.
45/2008.
Art. 21Norme in materia di personale degli
istituti penitenziari 1. Al fine di garantire la continuità dell’assistenza
sanitaria alla popolazione detenuta e di non disperdere la specifica
professionalità del personale che opera negli istituti di pena, transitato al
SSR, per effetto di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1 aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al servizio
sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle
risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità
penitenziaria), si autorizzano le ASL, nei pubblici concorsi da bandire per la
copertura dei posti vacanti nei servizi o unità operative multiprofessionali di
cui alla deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2009, n. 2020 (d.p.c.m.
1 aprile 2008 - Indicazioni in ordine all’individuazione di specifici modelli
organizzativi differenziati con riferimento alla tipologia e consistenza degli
istituti di pena), a prevedere, ai sensi della normativa vigente, una riserva di
posti per consentire l’accesso nei ruoli aziendali del personale sanitario non
medico le cui convenzioni sono state prorogate al 30 giugno 2010.
2. Per l’espletamento dei concorsi per il personale di cui
al presente articolo, le ASL procedono mediante procedure comuni per il
reclutamento del personale stabilite con la presente legge.
3. I bandi di concorso per la copertura di posti vacanti
nelle dotazioni organiche dei servizi preposti all’assistenza sanitaria negli
istituti penitenziari devono prevedere l’obbligo, per i vincitori degli stessi,
di permanenza presso l’istituto penale di assegnazione per un periodo non
inferiore a tre anni.
4. La spesa inerente l’inquadramento del personale di cui
ai commi precedenti non rientra nei limiti prescritti dall’articolo 1, comma
565, lettera a), della l. 296/2006 trattandosi di trasferimento successivo di
funzioni i cui oneri sono assicurati con le risorse finanziarie di cui
all’articolo 6 del d.p.c.m. 1 aprile 2008.
5. Il personale medico titolare di incarico provvisorio di
cui all’articolo 50 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle
categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non
appartenenti ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria), è equiparato
al personale medico titolare di incarico definitivo di cui all’articolo 3, comma
4, del d.p.c.m. 1 aprile 2008. Tale personale è collocato in apposito elenco
nominativo a esaurimento istituito presso l’ASL di competenza. Nei confronti del
personale di cui al presente comma si applica lo stesso trattamento giuridico ed
economico dei medici con incarico definitivo, ivi compresi i trattamenti
contributivi e previdenziali.
6. I contratti di lavoro dei medici del servizio
integrativo di assistenza sanitaria e dei medici specialisti di cui agli
articoli 51 e 52 della l. 740/1970, come rispettivamente modificati dagli
articoli 4 e 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 26, sono disciplinati dagli
accordi integrativi regionali per la medicina generale e per la specialistica
ambulatoriale, da approvare a seguito della sottoscrizione degli accordi
collettivi nazionali stipulati in data 27 maggio 2009, in attesa della specifica
trattativa nazionale dedicata alla medicina penitenziaria.
7. Ai contratti di lavoro di cui ai commi 5 e 6, nonché
nei confronti dei medici incaricati definitivi, si applicano le deroghe previste
dall’articolo 2 della l. 740/1970, come modificato dall’articolo 6 del decreto
legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
agosto 1993, n. 296, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in tema
di orario di lavoro, individuando il tetto massimo orario in quarantotto ore
settimanali (articolo 6 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 4 novembre 2003).
Art. 22Norme in materia di attività di
formazione 1. Le ASL, le AOU e gli IRCCS del SSR, attraverso gli
uffici formazione, sono tenuti a predisporre entro il 30 novembre il piano
aziendale formativo (PAF) annuale o pluriennale, da attuarsi nell’anno o negli
anni successivi.
2. Il piano di cui al comma 1 è inviato entro lo stesso
termine all’organismo regionale per la formazione in sanità, che rilascia parere
vincolante di compatibilità con la programmazione e l’organizzazione dei
programmi per la formazione continua del personale a qualsiasi titolo operante
nel SSR effettuata dalla Regione Puglia ai sensi dell’articolo 16 ter del d.lgs.
502/1992, come inserito dall’articolo 14 del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229 e modificato dall’articolo 8 del d.lgs. 254/2000, e ai sensi di quanto
previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale 3 febbraio 2009, n. 93
(Istituzione dell’Organismo regionale per la formazione sanitaria e delle
relative strutture di supporto), 21 aprile 2009, n. 626 (Costituzione della
Consulta regionale per la formazione in sanità) e 21 luglio 2009, n.1234
(Costituzione della Commissione regionale per l’educazione continua in
medicina).
3. L’Organismo regionale per la formazione in sanità, con
l’obiettivo di coordinare tutte le attività di formazione in ambito sanitario e
al fine di ottimizzare e migliorare la finalizzazione e la gestione dei fondi
regionali a disposizione per la formazione continua nonché i fondi aziendali
costituiti dalle ASL, dalle AOU e dagli IRCCS del SSR, avvia un processo di
monitoraggio delle spese attraverso l’armonizzazione degli obiettivi dei
contenuti formativi regionali e la verifica delle risorse per la formazione
messe a disposizione dalle aziende ed enti del SSR, nel rispetto delle autonomie
delle stesse.
4. L’organizzazione dei corsi di formazione da parte delle
ASL, delle AOU e degli IRCCS del SSR è effettuata nel rispetto delle norme
nazionali e regionali e dei regolamenti e direttive della Regione Puglia in
materia di contratti e appalti.
Art. 23Corsi di formazione e/o riqualificazione
per OSS 1. Gli istituti di formazione accreditati possono
organizzare, previa autorizzazione da parte della Regione, corsi di formazione
e/o riqualificazione per operatori socio-sanitari (OSS) per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie private accreditate con il SSR (in forma singola o
associata).
2. I corsi di formazione, senza alcun onere finanziario a
carico della Regione, sono destinati esclusivamente ai lavoratori dipendenti a
tempo determinato e indeterminato in possesso del profilo operatore tecnico
addetto all’assistenza (OTA), operatore socio-assistenziale (OSA), ausiliario
sanitario.
3. Gli istituti di formazione accreditati possono
organizzare, altresì, previa autorizzazione della Regione, corsi di
riqualificazione per operatori già in possesso del titolo OTA o OSA.
4. I corsi di cui ai commi precedenti sono equiparati a
quelli finanziati dalla Regione e hanno stesso valore legale.
Art. 24Norme in materia di nomina dei direttori
generali 1. E’ istituito l’elenco regionale dei candidati idonei
alla nomina di direttore generale delle aziende e istituti del servizio
sanitario della Regione Puglia.
2. L’elenco di cui al comma 1 è predisposto e aggiornato
annualmente a cura del competente servizio dell’Assessorato alle politiche della
salute.
3. La Giunta regionale disciplina, con apposito
provvedimento, le modalità di emanazione degli avvisi pubblici finalizzati
all’aggiornamento annuale dell’elenco di cui al comma 1, i criteri metodologici
per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 bis, comma
4, del d.lgs. 502/1992, come modificato dall’articolo 8 del d.lgs. 254/2000, ai
fini dell’inserimento nel suddetto elenco dei candidati idonei, sulla base dei
titoli posseduti.
4. La Giunta regionale nomina annualmente una Commissione,
che effettua la valutazione degli aspiranti alla nomina di direttore generale,
che resta in carica fino alla sua sostituzione ed è composta da tre membri,
riconfermabili per non più di due volte:
a)un rappresentante dell’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (Age.Na.S.);
b) un docente di diritto amministrativo o di economia
aziendale designato dalla Conferenza dei rettori delle università degli studi di
Puglia;
c)un esperto di management sanitario designato dall’Assessore
alle politiche della salute.
5. La Commissione di cui al comma 4 effettua la
valutazione dei candidati sulla base dei titoli posseduti e di un colloquio
finalizzato a valutare le attitudini, le conoscenze e competenze dei candidati
in materia di diritto, economia e management delle strutture sanitarie e socio -
sanitarie.
6. La Commissione, in base alle valutazioni, riportate in
apposito verbale, predispone l’elenco di candidati risultati idonei alla nomina
di direttore generale delle ASL, delle AOU e degli istituti pubblici del
SSR.
7. I candidati che in sede di colloquio dovessero
risultare non idonei possono essere riammessi alla valutazione nell’anno
successivo, contestualmente ai candidati iscritti nell’elenco di cui al comma 1,
a condizione del mantenimento dei requisiti prescritti dall’avviso pubblico di
riferimento.
8. La Commissione di cui al comma 4 trasmette il verbale
dei lavori al Presidente della Giunta regionale e all’Assessore alle politiche
della salute.
9. La Giunta regionale recepisce, con proprio
provvedimento, l’esito dei lavori della Commissione e approva l’elenco dei
candidati risultati idonei per titoli e colloquio di cui al comma 6.
10. I candidati idonei alla nomina di direttore generale
hanno l’obbligo di partecipare a un corso di formazione manageriale organizzato
dall’Organismo regionale per la formazione in sanità della Regione Puglia in
materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.
11. L’individuazione dei direttori generali delle ASL e
delle AOU del SSR è effettuata dalla Giunta regionale attingendo dall’elenco dei
candidati risultati idonei dalla valutazione della Commissione di cui al comma 6
e in possesso del certificato di superamento del corso di formazione di cui al
comma 10.
12. La successiva nomina del direttore generale è effettuata
dalla Giunta regionale previa acquisizione dei pareri di legge (Conferenza dei
sindaci per le ASL e rettore dell’università degli studi competente per le AOU),
del parere del Consiglio regionale della Regione Puglia, da rilasciarsi entro
trenta giorni dalla richiesta, e del parere del comitato consultivo misto
dell’azienda sanitaria, di cui all’articolo 14 del d.lgs. 502/1992, come da
ultimo modificato dall’articolo 12 del d.lgs. 229/1999, e all’articolo 6 della
l.r.
25/2006, fatto salvo comunque il carattere fiduciario della nomina. Per
esprimere il parere di cui al presente comma, il Comitato consultivo misto
aziendale è convocato dall’Assessore alle politiche della salute.
13. I direttori generali già in carica alla data di entrata
in vigore della presente legge e i direttori nominati nell’anno 2010 e che,
comunque, per motivi temporali non possono rientrare nel percorso formativo di
cui alla presente legge, su esplicita richiesta da inoltrare all’Assessorato
alle politiche della salute, possono partecipare al corso di formazione
manageriale organizzato dall’Organismo di formazione professionale in
sanità.
14. Resta fermo l’obbligo per i direttori generali di cui al
comma 13 di produrre, entro diciotto mesi dalla data della nomina, il
certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e
di organizzazione sanitaria, di cui all’articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992, come
inserito dall’articolo 3, comma 3, del d.lgs. 229/1999 e da ultimo modificato
dal comma 24 nonies dell’articolo 1 del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, organizzato
da altri enti, pena la decadenza automatica dall’incarico.
15. Il provvedimento finale di nomina a direttore generale è
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della
Regione Puglia.
16. Sono abrogate le precedenti norme regionali in materia
di nomina dei direttori generali delle ASL e delle AOU.
Art. 25Norme in materia di formazione dei
direttori generali 1. L’Organismo regionale per la formazione in sanità
attiva entro l’anno 2010 il primo corso di formazione manageriale, con
periodicità biennale, per i direttori generali nominati dalla Giunta regionale
ai sensi della presente legge.
2. Il corso di formazione di cui al comma 1 può anche
essere organizzato in ambito interregionale in collaborazione con l’Age.Na.S.,
con le università o con altri soggetti pubblici o privati accreditati per le
attività formative e deve prevedere una durata semestrale e un’articolazione
delle attività didattiche di almeno duecentocinquanta ore in moduli tra loro
coordinati. Mediante accordi tra le regioni interessate sono organizzati, in
ambito interregionale e in collaborazione con l’Age.Na.S., i corsi di formazione
di cui al presente articolo, prevedendo forme di riconoscimento reciproco tra le
medesime regioni dei certificati di partecipazione al corso di formazione
manageriale nonché di compensazione delle spese.
3. La partecipazione ai corsi di formazione manageriale è
subordinata al pagamento, da parte dei candidati idonei alla nomina di direttore
generale, di una quota d’iscrizione la cui entità è determinata dalla Regione
ovvero negli accordi di cui al comma 2 in base alle spese previste per la
realizzazione dei corsi medesimi. Ove ai corsi di cui alla presente legge siano
ammessi anche gli aspiranti direttori generali di altre regioni e province
autonome, che siano stati comunque selezionati da un’apposita commissione, la
quota d’iscrizione degli stessi segue la disciplina determinata dalla Regione
Puglia. A tal fine, la Regione Puglia comunica alle altre regioni e province
autonome l’elenco degli aspiranti direttori generali cui è stato rilasciato il
certificato di superamento del corso.
Art. 26Modifiche all’articolo 17 della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1 1. All’articolo 17 (Norme in materia di spesa sanitaria)
della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), sono
apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
“6. Il trattamento economico annuo del direttore generale
delle ASL, delle Aziende ospedaliero – universitarie (AOU) e degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici è equiparato al
trattamento economico massimo complessivo, esclusi la retribuzione di risultato
ed eventuali assegni ad personam,
previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali
della dirigenza medica, incrementato del 25 per cento, fatta salva la
decurtazione del 20 per cento prevista per le nomine effettuate successivamente
alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 2008, n.133 (Conversione in
legge, con modificazioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
disposizioni urgenti, per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria) e successive modificazioni.
7. Il trattamento economico di cui al comma 6 può essere
integrato, a fine mandato, di un ulteriore 20 per cento dello stesso, previa
valutazione della realizzazione degli obiettivi di salute e dei servizi
assegnati con il provvedimento di nomina e annualmente con il documento di
indirizzo economico-funzionale, nonché previa verifica dei risultati di gestione
ottenuti in riferimento al mantenimento del pareggio di bilancio ovvero alla
riduzione di disavanzi accertati all’atto dell’insediamento, abbattuti almeno
del 30 per cento in caso di mandato triennale e del 50 per cento in caso di
mandato quinquennale.
8. Il trattamento economico annuo del direttore sanitario
e del direttore amministrativo delle ASL, delle AOU e degli IRCCS pubblici è
definito nell’80 per cento di quello spettante al direttore generale,
incrementato del 10 per cento, previa valutazione da parte del direttore
generale sulla realizzazione degli obiettivi annualmente assegnati, fatta salva
la decurtazione del 20 per cento per le nomine effettuate successivamente alla
data di entrata in vigore della l. 133/2008 e successive modificazioni.”.
b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
“8 bis. I trattamenti economici di cui al presente articolo
devono essere aggiornati con le stesse decorrenze stabilite per i contratti
nazionali di lavoro della dirigenza medica.”.
Art. 27Modifica composizione unità di
valutazione multidimensionale 1. Il terzo periodo della sezione “Unità di valutazione multidimensionale
(UVM)” del paragrafo 2.4.5 dell’allegato 1 della l.r.
23/2008 è sostituito dal seguente: “Le figure professionali a cui è affidata
la valutazione sono: il direttore del distretto socio-sanitario o suo delegato
(in qualità di coordinatore socio-sanitario), il responsabile del servizio
sociale professionale, il medico di medicina generale o il pediatra di libera
scelta (nel caso di minori), il medico specialista di riferimento (geriatra,
neurologo, fisiatra, psichiatra, neuropsichiatra infantile, ecc.), l’assistente
sociale del comune o dell’ambito di riferimento, l’infermiere professionale, il
terapista della riabilitazione, altre figure professionali dell’area clinica
(medico di distretto), altre figure professionali sanitarie e uno psicologo in
relazione al bisogno della persona.”.
Art. 28Modifica all’articolo 9 della legge
regionale 5 dicembre 2001, n.32 1. L’articolo 9 (Collegi dei revisori e collegi sindacali)
della legge
regionale 5 dicembre 2001, n. 32 (Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2001), è sostituito dal seguente:
“Art. 9 – Collegi sindacali delle aziende ed enti del SSR
1. I componenti dei collegi sindacali delle aziende e degli
enti del SSR non possono essere rinominati o nominati per più di due mandati
consecutivi presso le aziende o enti del SSR.”.
CAPO 4Norme in materia di bilancio, di spesa e di appalti
Art. 29Abrogazione del comma 4 dell’articolo 18
della legge regionale 9 dicembre 2002, n.20 1. Il comma 4 dell’articolo 18 (Livelli di assistenza) della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2002), è abrogato.
Art. 30Modifiche all’articolo 25 della l.r.
25/2007 1. L’articolo 25 (Utilizzo personale imprese appaltatrici)
della l.r.
25/2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 25 - Utilizzo
personale imprese appaltatrici e società strumentali
1. Fatte salve le previsioni della contrattazione
collettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende e le società
strumentali della Regione Puglia devono prevedere nei bandi di gara, negli
avvisi e, in ogni caso, nelle condizioni di contratto per l’affidamento di
servizi l’assunzione a tempo indeterminato del personale già utilizzato dalla
precedente impresa o società affidataria dell’appalto nonché la garanzia delle
condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli.
2. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano
in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati.
3. I vincoli di cui ai commi 1 e 2, a integrazione di
quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2009, n.
2477 (Modifiche e integrazioni alla d.g.r. n. 745 del 5/5/2009 – Criteri e
procedure per l’attivazione dell’istituto dell’in house providing – Linee guida
per la costituzione, attivazione e gestione delle società strumentali alle
attività delle aziende sanitarie ed enti pubblici del servizio sanitario
regionale di Puglia), devono comprendere anche le attività che costituiscono
compito diretto di tutela della salute, comprese le attività di supporto
strumentale delle imprese appaltatrici.
4. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche nel
caso di affidamento dei servizi in favore di società strumentali costituite
dalla Regione, dagli enti o dalle aziende della Regione Puglia e tra società
strumentali della Regione, degli enti o delle aziende della Regione Puglia, nei
limiti del fabbisogno di personale da adibire effettivamente allo svolgimento
dei servizi affidati.
5. Il presente articolo non si applica ai dirigenti.
Rientrano nell’applicazione del presente articolo i soci di cooperative di
lavoro che non abbiano funzioni direttive a condizione che abbiano espressamente
rinunciato o ceduto le quote di partecipazione alla cooperativa all’atto
dell’assunzione presso la nuova impresa; in ogni caso, l’assunzione dei soci di
cui al presente comma avviene solo dopo l’assunzione del personale dipendente
della cooperativa.
6. Il servizio svolto dai volontari delle associazioni di
volontariato convenzionate con le aziende sanitarie per il servizio di emergenza
urgenza sanitaria 118 deve essere valutato nell’ambito delle selezioni di
evidenza pubblica per il reclutamento di personale per il servizio di emergenza
urgenza 118.”.
Art. 31Norme in materia di contratti e
appalti 1. E’ istituito presso l’ARES il “Nucleo regionale per la
verifica dei contratti e appalti delle aziende ed enti pubblici del servizio
sanitario regionale” nominato con delibera del Direttore generale della medesima
Agenzia su indicazione dell’Assessore alle politiche della salute secondo la
composizione stabilita dalla Giunta regionale.
2. Il Nucleo di cui al comma 1 esprime preventivo parere
in merito alle procedure di gara secondo modalità e criteri stabiliti dalla
Giunta regionale. Detto parere, vincolante per l’azienda o ente, è espresso in
relazione ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
3. Il Nucleo di valutazione di cui al presente articolo
svolge le proprie attività secondo la tempistica e le modalità operative
stabilite dall’ARES con provvedimenti del Direttore generale pubblicati sul sito
web della Regione e della medesima Agenzia.
4. E’ abrogato il quattordicesimo periodo del comma 26
dell’articolo 3 della l.r.
40/2007, come integrato dall’articolo 5, comma 1, lettera h), della l.r.
1/2008.
5. L’alinea del comma 5 dell’articolo 20 (Unione
temporanee di acquisto) della l.r.
26/2006 è sostituito dal seguente:
“5. Entro il 30 marzo di ogni anno le aziende e istituti del
SSR comunicano all’Osservatorio regionale degli appalti, dei prezzi, delle
tecnologie, dei dispositivi medici e protesici e degli investimenti del SSR i
contratti per la fornitura di beni e servizi scaduti o in scadenza nei
successivi dodici mesi in relazione ai quali, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 57, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e successive modificazioni, sono
obbligate ad avviare le relative procedure d’acquisto, specificando:”.
6. Per lindividuazione delle ditte concorrenti da
invitare alle procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di cui
all’articolo 125, comma 1, del d.lgs. 163/2006, e successive modificazioni, e
anche per le categorie merceologiche incluse nella cosiddetta “spesa comune”, in
ossequio ai principi di trasparenza e rotazione e nel rispetto della massima
concorrenzialità e parità di trattamento, le aziende e gli enti del SSR si
avvalgono, in via prioritaria, dellalbo dei fornitori istituito e aggiornato
dallAssessorato alle politiche della salute della Regione Puglia sulla
piattaforma di e-procurement “EmPulia”.
7. Le forme di pubblicità per l’iscrizione all’albo di cui
al comma 6 sono quelle previste dall’articolo 63 del d.lgs. 163/2006 e
successive modificazioni.
8. Le aziende e gli enti del SSR, prima di procedere
all’acquisizione di beni ai sensi di quanto previsto dall’articolo 57, comma 2,
lettera b), del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni, avviano specifica
istruttoria intesa ad accertare, interpellando le imprese iscritte nelle
pertinenti categorie merceologiche individuate nell’albo di cui al comma 6, se
sussistano ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela
dei diritti di esclusiva in grado di confermare se sul mercato sia presente
un’unica impresa in grado di garantire la fornitura con il grado di perfezione
tecnica richiesto. Le risultanze di tale indagine sono sottoposte a specifica
valutazione sotto la diretta responsabilità del dirigente richiedente in
contradditorio con il Servizio di ingegneria clinica ed health technology
assessment aziendale. Rimangono di esclusiva competenza della direzione generale
le procedure interne intese a individuare le modalità operative intese a
concretizzare la volontà negoziale dell’azienda o istituto.
9. La procedura di cui al comma 8 non si applica ai
farmaci in relazione ai quali le valutazioni di indispensabilità terapeutica
ricadono sulle commissioni terapeutiche aziendali.
10. Il primo periodo del comma 26 dell’articolo 3 della l.r.
40/2007, come integrato dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r.
1/2008, è soppresso.
11. E’ istituito presso l’Assessorato alle politiche della
salute l’Osservatorio regionale degli appalti, dei prezzi, delle tecnologie, dei
dispositivi medici e protesici e degli investimenti del SSR.
12. Il comma 3 dell’articolo 7 (Norme in materia di
razionalizzazione della spesa sanitaria) della l.r.
39/2006 è sostituito dal seguente:
“3. E’ fatto obbligo alle aziende ed enti del SSR di
alimentare, completare e aggiornare, secondo modalità, tempi e procedure
stabilite dalla Giunta regionale, l’Osservatorio regionale degli appalti, dei
prezzi, delle tecnologie, dei dispositivi medici e protesici e degli
investimenti del SSR realizzato nell’ambito del sistema informativo sanitario
regionale e che si avvale anche del supporto dell’ARES sia con riferimento alle
valutazioni di merito sia al fine di rendere operativo il predetto strumento di
controllo della spesa. »
13. Al comma 5 dell’articolo 7 della l.r.
39/2006 la parola “OPT” è sostituita dalla seguente: “Osservatorio”.
14. La Giunta regionale stabilisce le modalità utili ad
assicurare forme di collaborazione tra l’Osservatorio di cui al presente
articolo e l’Osservatorio regionale dei lavori pubblici anche ai fini
dell’interscambio delle informazioni trattate.
Art. 32Norme in materia di protesi, ortesi e
ausili tecnici 1. Il presente articolo disciplina l’erogazione delle
protesi, ortesi e ausili tecnici con spesa a carico del SSR, di cui al
regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili
nell’ambito del SSN, adottato con decreto del Ministro della sanità 27 agosto
1999, n.332, e successive modificazioni.
2. I dispositivi inclusi nel nomenclatore tariffario
allegato al reg. min. adottato con d.m. sanità 332/1999, e successive
modificazioni, sono così classificati:
a) “su misura”, in quanto costruiti o allestiti su misura
da un professionista abilitato all’esercizio della singola professione o arte
sanitaria ausiliaria, sulla base della prescrizione di un medico specialista cui
compete il compito del successivo collaudo;
b) “predisposti”, in quanto trattasi di dispositivi di
fabbricazione continua o di serie finiti che, per essere consegnati a un
determinato paziente, necessitano di essere specificamente individuati e
allestiti su misura da un professionista abilitato all’esercizio della singola
professione o arte sanitaria ausiliaria, su prescrizione del medico
specialista;
c) “finiti”, per i quali non è richiesto alcun intervento
del professionista abilitato per modificazioni e/o adattamenti.
3. E’ istituito l’elenco regionale delle imprese che
intendono fornire dispositivi su misura e/o predisposti con spesa a carico del
SSN.
4. Per ottenere l’iscrizione all’elenco regionale, le
imprese con sede legale nel territorio regionale, nonché le succursali o filiali
di imprese che hanno sede legale fuori dal territorio regionale, devono
presentare istanza alla direzione generale dell’ASL competente per territorio,
corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti stabiliti
con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
5. E’ istituita presso il competente Servizio dell’Area
politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità
della Regione Puglia una Commissione regionale, con il compito di emanare linee
guida per l’uniformità delle procedure di verifica da parte delle ASL nonché il
monitoraggio delle attività, così composta:
a) il dirigente del competente ufficio dell’Area
politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità
della Regione Puglia o suo delegato;
b) un dirigente medico dell’ARES;
c) un referente per ciascuna delle associazioni più
rappresentative delle imprese abilitate a costruire e/o fornire dispositivi
protesici;
d) un dipendente del SSR in possesso del profilo
professionale attinente a ciascuna professione o arte sanitaria ausiliaria
esercitata (tecnico ortopedico, ottico, audioprotesista, altro);
e) un referente della materia per ciascuna ASL della
Regione Puglia.
6. Le imprese, a corredo dell’istanza, devono presentare
la seguente documentazione:
a) certificazione d’iscrizione alla camera di
commercio;
c) dichiarazione circa il trattamento dei dati personali
degli utenti in ossequio alla vigente normativa;
d) elenco dei dispositivi che si intendono fornire secondo
la codificazione del nomenclatore tariffario allegato al reg. min. adottato con
d.m. sanità 332/1999, e successive modificazioni;
e) formale dichiarazione d’accettazione di consegna dei
prodotti protesici al domicilio dell’assistito su indicazione dell’ASL
competente;
f) documentazione attestante il possesso dei requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla presente legge;
g) elenco attrezzature con numero di serie e relative
schede tecniche;
h) attestazione della presenza, all’interno della
struttura, di un professionista abilitato all’esercizio della singola
professione o arte sanitaria ausiliaria, in qualità di titolare dell’azienda
ovvero collaboratore legato da un rapporto di dipendenza o professionale
esclusivo, che ne garantisca la presenza durante l’intero orario di apertura
dell’esercizio. A tal fine, deve presentare dichiarazione del professionista
dalla quale si evincano le generalità, il rapporto di lavoro in essere con
l’impresa, il possesso del titolo abilitante all’esercizio della singola
professione o arte sanitaria ausiliaria (laurea triennale) e il rapporto
esclusivo con l’impresa;
i) limitatamente ai dispositivi su misura, inclusi
nell’elenco n.1 allegato al reg. min. adottato con d.m. sanità 332/1999 e
successive modificazioni, la documentazione relativa all’iscrizione presso il
Ministero della salute ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 (Attuazione della direttiva 93/42/CEE,
concernente i dispositivi medici).
7. La documentazione di cui alle lett. a), b) e i) del
comma 6 può essere presentata anche nelle forme previste dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni; in tal caso l’amministrazione si
riserva di verificare, a campione, la veridicità di quanto dichiarato nelle
istanze presentate.
8. La gestione delle procedure in materia di assistenza
protesica deve avvenire, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei
dati personali, da parte delle ASL mediante l’utilizzo del sistema informativo
sanitario regionale e/o dei sistemi informativi aziendali.
9. Le imprese fornitrici sono tenute al rispetto delle
modalità tecnico-organizzative stabilite dalla Regione per l’alimentazione dei
flussi informativi relativi all’assistenza protesica e al monitoraggio della
spesa.
10. La gestione degli elenchi di cui al presente articolo è
effettuata dalla Regione anche mediante l’albo dei fornitori dell’Assessorato
alle politiche della salute della Regione Puglia.
11. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione
dell’istanza di iscrizione nell’elenco regionale da parte dell’impresa, l’ASL
verifica, tramite il dipartimento di prevenzione, la sussistenza dei requisiti
richiesti.
12. Conclusa la procedura di verifica, il direttore generale
dell’ASL, sulla scorta del verbale positivo di accertamento di sussistenza dei
requisiti, approva l’istanza e invia il relativo atto al competente servizio
dell’Area politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari
opportunità della Regione Puglia.
13. In caso di accertamento negativo, il direttore generale
dell’ASL, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del verbale da parte del
dipartimento di prevenzione, trasmette lo stesso all’impresa interessata. La
richiesta di rettifica di eventuali errori od omissioni deve pervenire alla
direzione generale dell’ASL da parte dell’impresa entro e non oltre trenta
giorni dalla data di trasmissione del verbale.
14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il dirigente del competente servizio dell’Area politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità della Regione
Puglia, sulla base delle procedure effettuate dall’ASL, approva l’elenco
regionale di cui al presente articolo.
15. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, il
dirigente del competente servizio dell’Area politiche per la promozione della
salute delle persone e delle pari opportunità della Regione Puglia aggiorna
l’elenco di cui al comma 3 con l’inserimento delle imprese che entro il 31
maggio ed il 30 novembre di ciascun anno abbiano ottenuto da parte del
dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio la verifica
positiva prevista dal presente articolo.
16. L’elenco regionale di cui al presente articolo e i
relativi aggiornamenti devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale, sul
sito web della Regione Puglia o con altre modalità equivalenti.
17. Nel rispetto dei prezzi fissati dal nomenclatore
tariffario di cui reg. min. adottato con d.m. sanità 332/1999, e successive
modificazioni, le imprese abilitate ai sensi della presente legge presentano
all’ASL di appartenenza dell’assistito la fattura unica mensile per distretto,
con allegata l’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 5, del reg. min.
adottato con d.m. sanità 332/1999 e successive modificazioni, la dichiarazione
di ricevuta dell’assistito stesso e gli estremi della spedizione per i presidi
non consegnati direttamente.
18. L’autorizzazione di cui al comma 17 deve essere redatta
su apposito modello accompagnato dal preventivo dell’azienda.
19. Nel caso in cui, per giusta causa e comunque previa
autorizzazione dell’ufficio protesi competente, l’invalido sia impossibilitato a
ritirare un presidio la cui fornitura sia stata regolarmente autorizzata
dall’ASL di competenza, l’impresa fornitrice procede alla fatturazione della
fornitura anche senza la dichiarazione di ricevuta dell’invalido, nei seguenti
termini:
a) 50 per cento dell’importo totale della fornitura per i
dispositivi predisposti personalizzabili pronti per la prova;
b) 80 per cento dell’importo totale della fornitura per i
dispositivi costruiti su misura pronti per la prova che necessitano del modello
di gesso o materiale sintetico;
c) 100 per cento dell’importo totale della fornitura per i
dispositivi costruiti su misura pronti per la consegna.
20. Prima di procedere alla fatturazione, l’impresa
fornitrice provvede a dare comunicazione dell’impossibilità della prova o della
consegna del dispositivo all’assistito all’ASL di competenza, che deve
verificare, entro quindici giorni, i motivi della mancata prova ovvero del
ritiro del dispositivo da parte dell’utente.
21. L’ASL di competenza provvede al relativo saldo dal
ricevimento della fattura entro i termini di legge, redatta in conformità alle
norme vigenti, comprese quelle inerenti il collaudo dei dispositivi.
22. Le ASL provvedono, attraverso la carta dei servizi
aziendale e/o per mezzo dei propri siti web istituzionali e per mezzo del
Portale regionale della salute, a diffondere informazioni di semplice e chiara
lettura circa i diritti degli utenti e l’accesso alle prestazioni
protesiche.
23. Nei locali delle imprese iscritte nell’elenco regionale
deve essere apposta, ben in vista, una tabella recante le generalità e i
requisiti professionali posseduti dal personale addetto al servizio.
24. Al fine di garantire il diritto alla libera scelta
dell’assistito, le ASL espongono, nei propri locali, l’elenco regionale delle
imprese abilitate all’erogazione di prestazioni protesiche con spesa a carico
del SSN.
25. L’elenco aggiornato dei soggetti erogatori autorizzati
deve essere, altresì, disponibile sul sito web della Regione Puglia o su altro
servizio web della Regione.
26. In fase di prima applicazione della presente legge, le
imprese che forniscono dispositivi su misura e/o predisposti operanti sul
territorio regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, presentano domanda alle ASL di riferimento per l’inserimento in
un elenco regionale provvisorio.
27. Le aziende sanitarie locali, entro i successivi trenta
giorni, redigono e inviano al competente servizio dell’Area politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità della Regione
Puglia un elenco provvisorio delle imprese operanti sul proprio territorio.
28. Il dirigente del competente servizio dell’Area politiche
per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità della
Regione Puglia, con propria determinazione, formula l’elenco provvisorio da
pubblicare secondo quanto previsto dal presente articolo.
29. Le imprese, entro dodici mesi dalla data di
pubblicazione dell’elenco di cui al comma 28, adeguano i requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi previsti dalla presente legge.
30. L’ASL, sempre tramite i propri servizi territoriali
(dipartimenti di prevenzione), verifica l’avvenuto adeguamento e invia l’elenco
definitivo delle imprese in possesso dei requisiti al competente servizio
dell’Area politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari
opportunità della Regione Puglia, il cui dirigente, con propria determinazione,
provvede all’inserimento nell’elenco di cui al presente articolo.
31. L’elenco provvisorio cessa la propria efficacia dalla
data di approvazione dell’elenco definitivo di cui al presente articolo.
32. Ai fini dell’erogazione dei dispositivi “finiti”, le ASL
stipulano contratti con i soggetti aggiudicatari delle procedure pubbliche di
acquisto, espletate nel pieno rispetto della normativa in materia di contratti e
appalti pubblici.
33. E’ abrogata la legge
regionale 11 maggio 1990 n. 31 (Istituzione e modalità di gestione
dell’elenco regionale delle aziende abilitate a fornire presidi e ausili
protesici con spesa a carico del servizio sanitario nazionale), nonché le altre
norme regionali incompatibili con quanto previsto dalla presente legge.
Art. 33Norme in materia di controllo degli atti
e verifica dei bilanci 1. Con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
alle politiche della salute, sono stabilite le modalità per l’effettuazione del
controllo dei bilanci delle aziende sanitarie ed enti pubblici del SSR.
CAPO 5Altre norme in materia sanitaria
Art. 34Modifica all’articolo 24 della l.r.
34/2009 1. Il comma 2 dell’articolo 24 (Esenzione ticket per
visite ed esami specialistici) della l.r.
34/2009 è sostituito dal seguente:
“2. Gli aventi diritto sono tenuti a produrre agli uffici
dell’ASL attestato rilasciato dagli enti competenti da cui risulti, per il
periodo indicato al comma 1, lo stato di cui alle lettere a) e b) del medesimo
comma 1.”.
Art. 35Modifiche alla legge regionale 15
dicembre 2008, n.34
a) il comma 3 dell’articolo 4 (Funzioni e compiti dei
comuni) è sostituito dal seguente:
“3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di
reale necessità il comune può approvare, sentita l’ASL competente per
territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l’ampliamento di quelli esistenti
o la costruzione di crematori e di strutture per il commiato di cui all’articolo
17, a una distanza inferiore ai 200 metri dai centri abitati, tranne il caso dei
cimiteri di urne.”.
b) al comma 1 dell’articolo 7 (Regolamenti comunali) dopo
le parole “apposito regolamento” è aggiunta, in fine, le seguente:
“comunale;”
c) dopo il comma 1 dell’articolo 7 è inserito il
seguente:
“1 bis Al fine di garantire un’applicazione uniforme su tutto
il territorio regionale delle norme in materia di attività funebre, cremazione e
dispersione delle ceneri, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, approva apposito regolamento – tipo.
I Comuni procedono, entro centottanta giorni dall’approvazione da parte della
Giunta regionale del regolamento di cui al periodo precedente, ad approvare i
rispettivi regolamenti.”;
d) all’alinea del comma 2 dell’articolo 7 dopo le parole
“Con il regolamento” è inserita la seguente: “comunale”;
e) al comma 2 dell’articolo 8 (Organizzazione delle
attività di medicina necroscopica) dopo le parole: “L’accertamento della realtà
di morte” sono inserite le seguenti: “dei soggetti non deceduti in strutture
sanitarie di ricovero o assistenziali, residenziali pubbliche e/o private”;
f) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“Art. 10
– Trasporto di salma
1. Il trasporto della salma può avvenire, su richiesta di un
familiare del defunto o di una persona convivente con il defunto o di un
soggetto da loro delegato, dal luogo ove si trova la salma al momento del
decesso presso l’abitazione, i luoghi di culto ritenuti idonei, l’obitorio o il
servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate,
previa disponibilità all’accoglimento della salma, o ad apposite strutture
adibite per il commiato di cui all’articolo 17. In tali luoghi deve essere
portato a termine il prescritto periodo di osservazione ai sensi del d.p.r.
285/1990 e deve essere effettuato l’accertamento di morte da parte del locale
medico necroscopo. Il trasporto della salma non è, invece, possibile nei casi in
cui vi siano impedimenti di carattere giudiziario o sussistano problemi per la
salute o l’igiene pubblica.
2. Per effettuare il trasporto della salma, che deve avvenire
entro le ventiquattro ore dal decesso, non occorre alcuna autorizzazione da
parte del comune, ma è sufficiente apposita certificazione rilasciata dal medico
curante o dal medico dipendente o convenzionato con il SSN, intervenuto in
occasione del decesso, attestante che il trasporto non arreca pregiudizio per la
salute pubblica ed è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. La certificazione medica di cui al precedente comma 2 è
titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga
interamente nell’ambito del territorio della regione Puglia. Lo stesso medico
deve compilare la scheda di causa di morte ISTAT che accompagna la salma.
4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore
impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali
manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute
pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.
5. Il trasporto delle salme è a pagamento, salvo casi
particolari disciplinati dai regolamenti comunali di cui all’articolo 7.
6. L’addetto al trasporto deve consegnare copia della
certificazione medica di cui al comma 2 al responsabile della struttura
ricevente o suo delegato (congiunti, luogo di culto o obitorio o servizio
mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o apposite
strutture adibite per il commiato) e deve dare comunicazione del trasporto al
Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso, al Sindaco del comune ove è
destinata la salma e alle ASL competenti per territorio.
7. Il responsabile, o suo delegato, della struttura di cui al
comma 6, ad eccezione dell’abitazione privata, registra l’accettazione della
salma indicando il luogo da cui proviene, l’orario di arrivo e le generalità
dell’addetto al trasporto e ne dà comunicazione al comune ove è avvenuto il
decesso, al comune ove è destinata la salma e alle ASL competenti per
territorio.
8. Per il trasporto in abitazione privata, le comunicazioni
di cui al comma 7 sono a cura dell’addetto al trasporto e controfirmate dai
familiari o conviventi del defunto.”;
g) dopo l’articolo 10 sono inseriti i seguenti:
“Art. 10 bis – Trasporto di cadavere
1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento
dal luogo di decesso all’obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il
commiato, al luogo prescelto per le onoranze, compresa l’abitazione privata, al
cimitero o al crematorio o dall’uno all’altro di questi luoghi. L’autorizzazione
al trasporto di cadavere deve essere rilasciata dal sindaco del comune del luogo
ove è avvenuto il decesso. Tale autorizzazione è necessaria anche per il
trasporto del cadavere dall’abitazione privata del defunto alla struttura
cimiteriale o al crematorio.
2. Il trasporto del cadavere deve essere effettuato in
forma che ne garantisca il decoro del servizio.
3. Il medico necroscopo della ASL competente per
territorio, ai fini del trasporto del cadavere, provvede a constatare la realtà
della morte secondo quanto previsto dal d.p.r. 285/1990.
4. Nel caso di decesso verificatosi all’interno di una
struttura ospedaliera, gli adempimenti e le funzioni di medicina necroscopica
sono affidate alla direzione sanitaria, in conformità di quanto previsto
dall’articolo 8, comma 1, secondo periodo.
5. Nel caso in cui la salma viene trasportata presso un
comune diverso da quello del decesso è il medico necroscopo della ASL del comune
di arrivo competente a redigere il certificato di accertamento della realtà
della morte, dopo il prescritto periodo di osservazione ai sensi del d.p.r.
285/1990.
6. Le modalità tecniche con cui deve avvenire il trasporto
di cadavere, i mezzi idonei al tipo di trasferimento da adottare e al tipo di
personale da impiegare sono disciplinati dagli articoli 20 e 21 del d.p.r.
285/1990, nonché dall’articolo 15 della presente legge.
7. L’addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare
il trasporto, sotto la propria responsabilità, deve compilare un documento, su
apposito modulo, attestante che:
a) l’identità del defunto è stata accertata mediante
documento di riconoscimento valido e corrisponde con le generalità contenute
nelle autorizzazioni rilasciate;
b) il feretro è stato confezionato secondo le modalità
previste dal d.p.r. 285/1990;
c) sono state adottate tutte le cautele igienico-sanitarie
prescritte dalle norme in materia.
8. L’addetto al trasporto deve consegnare il feretro a chi
è incaricato della sua accettazione nel cimitero o crematorio, unitamente alla
documentazione che lo accompagna, per consentire la registrazione del feretro
stesso e per la verifica dell’integrità del sigillo.
9. Per il trasporto all’estero del cadavere tutte le
verifiche prescritte nei precedenti commi devono essere effettuate dalla ASL del
luogo in cui è stato effettuato l’accertamento della realtà della morte, fermo
restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.p.r. 285/1990.
Art. 10 ter – Trasporto di resti umani e prodotti
abortivi
1. Il trasporto e le altre attività funebri relative a
resti umani e prodotti abortivi rimangono disciplinati da quanto previsto dal
d.p.r. 285/1990.”;
h) Il comma 2 dell’articolo 11 (Passaporto mortuario) è
sostituito dal seguente:
“2. Il trattamento conservativo, come previsto
dall’articolo 32 del d.p.r. 285/1990, non si pratica per il trasporto
nell’ambito del territorio regionale.”.
Art. 36Modifiche alla legge regionale 5 aprile
1985, n.14
a) all’articolo 1 dopo la parola: “istituisce” sono
inserite le seguenti: “, nell’ambito dell’Assessorato alle politiche della
salute,”;
b)l’art.3 è sostituito dal seguente:
“Art. 3 –
Organizzazione
1. LOsservatorio
epidemiologico regionale svolge i propri compiti attraverso:
a) le unità operative per l’attività statistica ed epidemiologica delle
ASL;
b) i dipartimenti di prevenzione delle ASL;
c) le altre strutture e presidi delle ASL, delle aziende
ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS);
d) le strutture regionali e aziendali deputate ai sistemi
informativi;
e) la collaborazione delle strutture delluniversità degli
studi nel quadro dei rapporti convenzionali di cui allarticolo 39
della l. 833/1978;
f) la collaborazione con altre agenzie, istituti o enti
pubblici che svolgono attività di ricerca, di epidemiologia, di statistica
attraverso apposite convenzioni.”;
“Art. 4 –
Il Comitato tecnico scientifico
1. Alle attività dell’Osservatorio epidemiologico
regionale presiede un Comitato tecnico scientifico che si avvale delle strutture
di cui all’articolo 3 e di una segreteria costituita presso l’Assessorato alle
politiche della salute.
2. Il Comitato tecnico scientifico è organo consultivo
della Giunta regionale ed è composto da esperti nominati dalla Giunta
regionale.
3. Il Comitato tecnico scientifico è presieduto
dall’Assessore regionale alle politiche della salute o da un suo
delegato.
4. La nomina del Comitato è effettuata dalla Giunta
regionale.
5. Il Comitato tecnico scientifico deve:
a) entro il 31 ottobre di ogni anno, predisporre il
programma operativo per l’anno successivo;
b) entro il 31 marzo di ogni anno, presentare la
relazione consuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente.
6. Il Comitato tecnico scientifico si riunisce, di norma,
con periodicità almeno semestrale.
7. Ai componenti del Comitato tecnico scientifico non
compete l’indennità di presenza.
8. Il Comitato tecnico scientifico resta in carica per
quatto anni e, comunque, sino alla sua sostituzione.”.
Art. 37Abrogazione dell’articolo 34 (Norme per la prevenzione della diffusione
delle malattie infettive) della legge regionale 16 aprile 2007, n.10 1. L’articolo 34 (Norme per la prevenzione della
diffusione delle malattie infettive) della l.r.
10/2007, e successive modificazioni e integrazioni, è
abrogato.
2. Con apposito regolamento regionale da approvarsi
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono stabilite le procedure per assicurare idonei interventi di prevenzione
della diffusione di malattie infettive in soggetti umani.
Art. 38Norme per il potenziamento delle attività dei dipartimenti di
prevenzione 1. Fatto salvo quanto previsto dal documento di
indirizzo economico funzionale (DIEF) del SSR in materia, le somme incassate
dalle ASL per diritti sanitari versati da terzi richiedenti le prestazioni
erogate dai servizi dei dipartimenti di prevenzione, secondo quanto previsto
dalla deliberazione della Giunta regionale 2 luglio 2002, n. 829 (Adozione del
tariffario regionale per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e
sanità pubblica ai sensi dell’articolo 7 della l.r.
36/1984, come modificato dalla legge
regionale 8 marzo 2002, n. 4), sono destinate nella misura del 50
per cento al potenziamento dei servizi dei dipartimenti di prevenzione con
particolare riferimento alle attività di vigilanza e controllo.
3. I direttori generali delle ASL destinano una quota
non inferiore all’80 per cento delle somme incassate ai sensi del decreto
legislativo 19 novembre 2008, n.194 (Disciplina delle modalità di
rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento
(CE) n. 882/2004), in favore dei dipartimenti di prevenzione per la copertura
delle spese relative al mantenimento, al potenziamento e al miglioramento
dellefficacia della programmazione e dellattuazione del piano aziendale
integrato dei controlli in materia di sicurezza alimentare (sanità pubblica
veterinaria e servizio igiene degli alimenti), comprese le spese amministrative
sostenute, relativamente ai servizi interessati all’effettuazione dei controlli
ufficiali.
4. Le somme di cui al comma 6 dell’articolo 13 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro), che integrano l’apposito capitolo del bilancio regionale sono
destinate per una quota non inferiore al 70 per cento ai dipartimenti di
prevenzione delle ASL per la realizzazione dei seguenti obiettivi in materia di
prevenzione nei luoghi di lavoro:
a) potenziamento delle dotazioni organiche dei servizi
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
b) realizzazione di percorsi di aggiornamento
professionale per il personale dei servizi prevenzione e sicurezza negli
ambienti di lavoro;
c) realizzazione di progetti a valenza regionale in
materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
d) acquisizione di mezzi e attrezzature.
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e su proposta del competente
Servizio assistenza territoriale e prevenzione, approva l’aggiornamento al
tariffario di cui alla del. giunta reg. 829/2002.
Art. 39Norme in materia di sistemi informativi e obblighi informativi 1. La Regione favorisce il collegamento con i livelli
di governo nazionale e comunitario, con le altre regioni e il sistema delle
autonomie, promuove il coordinamento delle iniziative e la realizzazione in
ambito regionale dei progetti nazionali e sopranazionali, assicura standard di
qualità e adeguate modalità di monitoraggio per laccessibilità e il trattamento
dei dati necessari ad alimentare i servizi statistici e informativi.
2. La Regione cura la progettazione, lorganizzazione
e lo sviluppo di sistemi informativi in ambito sanitario, definisce la
pianificazione e stabilisce le linee guida per lo sviluppo telematico, delle
information and communication technology (ICT) e delle-government in sanità
(sanità elettronica) affinché siano idonei a supportare le attività
istituzionali e a conseguire gli obiettivi stabiliti dalla programmazione in
materia sanitaria; tali attività sono finalizzate anche a favorire lutilizzo
integrato delle basi di dati esistenti e ad assicurare la raccolta e il
trattamento delle informazioni con il minore onere per i cittadini e nell’ottica
di uno sviluppo integrato dei servizi sanitari.
3. E’ fatto obbligo alle aziende sanitarie, istituti
ed enti pubblici, privati accreditati o soggetti convenzionati del SSR di
conferire i dati e le informazioni necessarie per il funzionamento dei sistemi
informativi regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22
dicembre 2006, n.2005 (Piano per la sanità elettronica della Regione Puglia),
secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione.
4. La Giunta regionale con proprio provvedimento
stabilisce lo scadenziario per il conferimento dei dati e delle informazioni da
parte delle aziende sanitarie, istituti ed enti del SSR ai sistemi informativi
regionali.
5. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 4
sono stabilite forme di penalizzazione a carico delle aziende sanitarie,
istituti ed enti del SSR in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al
presente articolo.
6. Sono fatti salvi comunque i contenuti di norme,
decreti e altri provvedimenti a carattere nazionale e regionali contenenti
obblighi e adempimenti a carico delle aziende ed enti del SSN in materia di
flussi e obblighi informativi.
7. Con regolamento regionale sono individuati gli
adempimenti a carico delle aziende sanitarie, istituti ed enti del SSR, previsti
dalle norme vigenti, che sono assolti mediante il conferimento dei dati e delle
informazioni ai sistemi informativi regionali nel rispetto di quanto previsto
dal presente articolo.
8. Gli interventi e le azioni di cui al presente
articolo sono realizzate attraverso il tavolo per la sanità elettronica di
Puglia di cui al regolamento
regionale 16 luglio 2007, n.19, che assicura l’interazione e il
raccordo con gli altri settori della Regione incaricati delle attività ICT e di
e-government.
9. La Regione, le ASL, le AOU, gli IRCCS, gli enti del
SSR, le strutture sanitarie private accreditate e i soggetti convenzionati del
SSR che operano per lo svolgimento di attività di pubblico interesse trattano i
dati personali, organizzano la raccolta e il trattamento dei dati anagrafici e
sanitari, ivi compresi quelli dei registri regionali istituiti per finalità
epidemiologiche, statistiche, di studio, di ricerca scientifica e di
programmazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e al
regolamento
regionale 25 maggio 2006, n. 5 (Regolamento per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto
legislativo 196/2003).
10. Il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei
dati di cui al comma 9 è effettuato nel rispetto delle norme in materia di
protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003 e delle forme di
segreto, incluso il segreto dufficio, nel rispetto dei principi costituzionali
di efficienza e di tutela del trattamento dei dati personali nonché adottando
idonee tecnologie e sistemi di anonimizzazione e pseudonimizzazione dei dati
messi a disposizione dal sistema informativo sanitario regionale.
11. Secondo le modalità deliberate dalla Giunta
regionale, ai sensi del presente articolo, il “patrimonio informativo sanitario
pubblico” è utilizzato da parte dei soggetti pubblici per le finalità
istituzionali cui essi sono preordinati nonché da parte dei soggetti privati che
operano in ambito regionale per lo svolgimento di attività di pubblico interesse
nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali di cui al d.lgs.
196/2003 e segnatamente nel rispetto dellarticolo 19, commi 2 e 3, del decreto
legislativo stesso.
12. La Regione, conformemente alle disposizioni
contenute negli articoli 18 e 19 del d.lgs. 196/2003, anche attraverso
ladozione di uno specifico regolamento, disciplina la comunicazione dei dati di
cui al presente articolo e delle informazioni acquisite o prodotte
nellesercizio delle sue funzioni istituzionali a soggetti pubblici, a soggetti
privati o a enti pubblici economici.
13. E’ istituita presso ciascuna azienda, istituto o
ente pubblico del SSR una struttura di staff alla direzione aziendale,
denominata Servizio sistemi informativi, deputata alle attività di cui alla del.
giunta reg. 2005/2006 e all’attuazione degli interventi, di propria competenza,
di cui al presente articolo.
14. La Regione, le ASL, le AOU, gli IRCCS, gli enti del
SSR e le strutture sanitarie private accreditate organizzano al proprio interno
una funzione dedicata alla gestione delle problematiche relative al trattamento
dei dati personali e sensibili al fine di garantire l’attuazione di quanto
contenuto nel d.lgs. 196/2003 e nel regol.
reg. 5/2006.
15. I sistemi informativi regionali e aziendali del SSR
sono adeguati in modo tale da assicurare il pieno rispetto degli obblighi
informativi previsti da norme, decreti e regolamenti nazionali e regionali e la
produzione degli indicatori previsti dal patto per la salute, dalla
programmazione sanitaria regionale e aziendale.
16. La Giunta regionale con proprio provvedimento
stabilisce il set minimo di informazioni che i sistemi informativi a supporto
dei processi clinico-assistenziali e amministrativi devono essere in grado di
generare per le finalità di programmazione, organizzazione, gestione e governo
dei livelli essenziali di assistenza (LEA).
17. Per le finalità di cui al presente articolo, la
Giunta regionale può adottare ulteriori modelli distinti per tipologia di
attività sanitaria o di livello di assistenza che consentano, nell’ambito della
struttura dei centri di responsabilità aziendali desumibili della contabilità
analitica di cui all’articolo 26 della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull’assetto
programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità sanitarie locali
in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421 - così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517), attraverso un’analisi comparativa dei costi, dei rendimenti e dei
risultati, confronti per aree funzionali omogenee, al fine anche di poter
individuare modelli di efficienza gestionale da estendere all’intera
organizzazione aziendale nonché consentire la determinazione dei costi di
produzione con riferimento alle specifiche attività svolte, ai fini della
determinazione dei costi standard di produzione aziendali e regionali
riconciliabili con la contabilità generale.
Art. 40Registro regionale di implantologia 1. Le ASL, le AOU, gli IRCCS pubblici, gli altri
istituti e soggetti privati accreditati del SSR, in caso di ricoveri che
comportino l’implantologia di anca e ginocchio, sono tenuti a compilare
obbligatoriamente l’apposita scheda del registro regionale di implantologia
della Puglia.
2. In assenza della scheda di cui al comma 1, non si
può dare corso alla remunerazione del relativo episodio di ricovero.
Art. 41Modifiche all’articolo 8 della l.r. 26/2006 1. All’articolo 8 (Disposizioni in materia di attività
residenziali extra-ospedaliere) della l.r.
26/2006, come modificato dall’articolo 3, comma 39, della l.r.
40/2007, sono apportate le seguenti modifiche:
a)la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla
seguente:
“a) residenza sanitaria assistenziale di cui alla
deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2002, n. 210 (Regolamento di
organizzazione e funzionamento delle RSA): quattro posti letto ogni 10 mila
abitanti di cui uno destinato a pazienti affetti da Alzheimer e demenze senili,
che siano gravemente non autosufficienti, fatti salvi i posti già assegnati con
la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di
riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla del.
cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg.
1087/2002 – Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa “Casa della
Divina provvidenza”);”;
b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla
seguente:
c)dopo la lettera b) del comma 2 è aggiunta la seguente:
“b bis) 0,5 posti letto ogni 10 mila abitanti destinati
a centri diurni per pazienti affetti da Alzheimer, che possono essere anche
annessi alle strutture di cui alle lettere a) e b).”.
2. I nuovi parametri modificati con il presente
articolo sono applicati solo dopo l’avvenuto aggiornamento del fabbisogno di
posti letto di RSA, da approvarsi da parte della Giunta regionale, e fatti
salvi, comunque, i posti letto per i quali è stata data autorizzazione alla
realizzazione e finanziati ai sensi dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 1988), e successive modificazioni, nonché i posti
letto già assegnati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in
ragione del fabbisogno complessivo già determinato con i parametri di cui
all’articolo 8, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 26/2006.
Art. 42Integrazione all’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9
“3 ter. Qualora le condizioni di salute del nefropatico
non consentano l’utilizzo dei mezzi di cui ai commi precedenti, è consentita
l’utilizzazione di autoambulanza privata, previa attestazione medico-sanitaria
rilasciata dal centro di dialisi pubblico di competenza. Al paziente o alla
ditta da questi delegata compete il rimborso chilometrico di cui al tariffario
per i servizi di trasporto infermi applicato dalla Croce rossa
italiana.”.
Art. 43Interpretazione autentica dell’articolo 23 della l.r. 25/2007 1. L’articolo 23 (Modifiche alla l.r.
14/2004) della l.r.
25/2007 va interpretato nel senso che i termini ivi previsti si
applicano anche al personale del profilo professionale di veterinario
collaboratore titolare di rapporto convenzionale alla data del 31 dicembre 2006
con l’Istituto di incremento ippico della Regione Puglia.
Art. 44Divieto conferimento animali 1. E’ fatto divieto di conferire animali in strutture di cui agli
articoli 8 e 9 della legge
regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli
animali d’affezione e prevenzione del randagismo), ubicate fuori regione e al di
fuori del comprensorio competente per ASL visto l’articolo 5 della legge
regionale 22 agosto 1989, n. 13 (Norme concernenti la materia
veterinaria), il quale stabilisce che le funzioni in materia veterinaria, non
espressamente attribuite alla competenza dello Stato o della Regione, sono
esercitate dai comuni, che si avvalgono delle rispettive unità sanitarie
locali.
Art. 45Integrazione dell’articolo 14 della l.r. 12/1995 1. All’articolo 14 della l.r.
12/1995 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“2 bis. Il ricovero e la custodia dei cani sono
assicurati dai comuni mediante apposite strutture; la gestione è esercitata in
proprio o affidata in concessione, previa formale convenzione, alle associazioni
protezionistiche o animaliste iscritte all’albo regionale depositato presso
l’Assessorato alle politiche della salute.”.
TITOLO 2DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI
Capo 6 Disposizioni in materia di servizi sociali e sociosanitari
Art. 46Servizi di trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi 1. Ai fini del contenimento della spesa e per una
gestione coordinata e sinergica del trasporto per utenti disabili a fini
socio-riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione, ovvero
convenzionati con le ASL pugliesi, il servizio viene assicurato dalle aziende
sanitarie locali competenti per territorio. La competenza territoriale si
definisce sulla base del territorio di residenza del fruitore del
servizio.
2. I comuni, associati in ambito territoriale, nei
limiti della programmazione finanziaria approvata a valere sulle risorse
assegnate per il finanziamento dei piani sociali di zona di cui alla l.r.
19/2006, concorrono alla copertura degli oneri economici derivanti
dall’organizzazione ed erogazione del servizio di trasporto, in misura non
superiore al 60 per cento del costo medesimo, restando a carico della ASL la
quota residua di costo.
3. Al fine di assicurare economicità ed efficacia
all’azione amministrativa, i comuni associati in ambiti territoriali
sottoscrivono apposite e preventive intese con la ASL competente per territorio
atte a specificare le modalità organizzative del servizio di trasporto, le
modalità di gestione e i criteri di accesso al servizio da parte degli utenti,
con riferimento ai criteri di compartecipazione al costo definiti in
applicazione della normativa nazionale e regionale vigente in materia di
valutazione della condizione economica dell’assistito e del rispettivo nucleo
familiare.
4. I commi 3 e 4 dell’articolo 7 (Programma di
interventi e di riparto per l’integrazione scolastica dei disabili) della
legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003 – 2005 della Regione
Puglia), sono abrogati.
Art. 47Servizi di trasporto scolastico per studenti disabili 1. In applicazione del combinato disposto
dell’articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che attribuisce alle
province i compiti e le funzioni concernenti “i servizi di supporto
organizzativo del servizio di istruzione per alunni con handicap o in situazioni
di svantaggio”, e del titolo V della Costituzione, che attribuisce alle Regioni
potestà legislativa concorrente nella materia in oggetto, riservando allo Stato
la sola determinazione dei principi fondamentali, la Regione disciplina con la
presente norma il riordino delle competenze in materia di trasporto scolastico
degli alunni con disabilità.
2. Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni
diversamente abili, in quanto servizio di supporto organizzativo del servizio di
istruzione, è di competenza dei comuni e delle province. Ai comuni spetta il
compito di garantire il trasporto per tutti i gradi inferiori di istruzione,
compresa la scuola dell’infanzia. Alle province spetta il compito di garantire
il trasporto per l’istruzione superiore.
3. I comuni attuano il servizio di trasporto
scolastico con le risorse ordinarie già utilizzate per il diritto allo studio a
valere sul proprio bilancio comunale e, ove necessario, le integrano nei limiti
della programmazione finanziaria approvata a valere sulle risorse assegnate per
il finanziamento dei piani sociali di zona di cui alla l.r.
19/2006.
4. La Regione dispone annualmente, in sede di riparto
del fondo nazionale delle politiche sociali di cui all’articolo 69 della l.r.
19/2006, lo stanziamento di un’apposita quota di fondo per il
concorso alla spesa sostenuta dalle province per le rispettive
competenze.
5. L’articolo 47 (Interpretazione autentica degli
articoli 5 e 6 della l.r.
10/1997 per il trasporto di portatori di handicap) della legge
regionale 12 aprile 2000, n. 9 (Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000 – 2012), è
abrogato.
Art. 48Conseguimento delle autorizzazioni definitive 1. All’articolo 49 (Autorizzazione) della
l.r.
19/2006, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 9
marzo 2009, n.1, sono apportate le seguenti modifiche:
a)il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il provvedimento di autorizzazione individua la
denominazione e l’ubicazione della struttura, la sede legale e amministrativa
del soggetto proprietario e/o gestore, il legale rappresentante, i servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari erogati, la ricettività, la natura pubblica
o privata. Il provvedimento di autorizzazione al funzionamento determina la
legittimità all’esercizio delle attività delle strutture e dei servizi
autorizzati.”;
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. In ogni caso il termine di cui ai commi 5 e 7, da
definirsi da parte dei comuni in relazione all’entità e all’impegno finanziario
richiesto, non può essere superiore a quattro anni dalla data di entrata in
vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 64.”;
c)il comma 9 è sostituito dal seguente:
“9. Decorso il termine di validità dell’autorizzazione
provvisoria, in assenza di adeguamento ai requisiti di legge e di regolamento
regionale, il comune provvede ad adottare apposito atto di revoca
dell’autorizzazione provvisoria al funzionamento.”.
2. Il termine di cui al comma 8 dell’articolo 49 della
l.r.
19/2006 si applica anche per la riqualificazione in OSS del
personale in servizio nelle strutture socio-sanitarie in possesso di qualifiche
diverse.
Art. 49Integrazione scolastica per alunni disabili 1. I servizi per l’integrazione scolastica di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r.
16/1987 sono intesi come servizi di assistenza specialistica
all’alunno disabile e all’intero corpo docente che ne ha la responsabilità
educativa e si configurano come prestazioni aggiuntive rispetto all’assistenza
di base di competenza del personale scolastico.
2. Per la realizzazione dei servizi per l’integrazione
scolastica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r.
16/1987, i comuni, associati in ambito territoriale ai sensi della
l.r.
19/2006, e la ASL definiscono apposite intese nell’ambito della
programmazione sociosanitaria del piano sociale di zona per la realizzazione dei
servizi in modo integrato e concorrono alla realizzazione dei servizi e a quota
parte degli oneri economici derivanti solo entro i limiti della programmazione
finanziaria approvata a valere sulle risorse assegnate per il finanziamento dei
piani sociali di zona di cui alla l.r.
19/2006.
3. In caso di intese tra comuni e ASL di cui al comma
2 sono posti a carico del bilancio del piano sociale di zona le prestazioni di
natura sociale e sociosanitaria e a carico della ASL le prestazioni di natura
essenzialmente sanitaria, mediante l’adozione delle più opportune scelte
organizzative.
4. In ciascun ambito territoriale sociale deve essere
assicurata la disponibilità di un’equipe integrata, nella quale operino almeno i
seguenti operatori, in numero adeguato rispetto agli studenti aventi diritto e
ai rispettivi progetti educativi individualizzati:
a)
per le prestazioni a carattere essenzialmente sanitario:
1) medici specializzati;
2) psicologi;
3) terapisti della riabilitazione e figure assimilate;
4) educatori professionali e figure assimilate;
5) operatori sociosanitari;
b)
per le prestazioni a carattere essenzialmente sociale:
1) assistenti sociali o sociologi;
2) educatori e figure assimilate;
3) operatori sociosanitari e figure assimilate, nelle
more del completamento del percorso di riqualificazione degli ausiliari
socio-sanitari con titoli diversi già in servizio.
5. Per il personale stabilizzato ai sensi del comma 38
dell’articolo 3 della l.r.
40/2007, la ASL di riferimento deve assicurare la permanenza in
servizio presso le sedi deputate allo svolgimento delle attività di integrazione
scolastica e il mantenimento delle dotazioni organiche vigenti, con riferimento
alle figure deputate alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie.
Art. 50Modifica all’articolo 53 della l.r. 19/2006 1. Il comma 6 dell’articolo 53 (Registri) della l.r.
19/2006 è sostituito dal seguente:
“6. L’iscrizione nei registri è condizione necessaria
per stipulare convenzioni con gli enti pubblici, nonché per accedere
all’accreditamento di cui all’articolo 54 e comporta l’obbligo per i soggetti
gestori di indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di
pubblicità gli estremi di iscrizione nei registri regionali.”.
Art. 51Modifica all’articolo 13 della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della
legge
regionale 30 settembre 2004, n. 15 (Riforma delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB - e disciplina delle aziende
pubbliche dei servizi alle persone), è inserito il seguente:
“3 bis. Qualora, all’esito del procedimento di
estinzione così come disciplinato dai commi 2 e 3, non sia possibile individuare
alcun ente tra istituzioni aventi finalità analoga, aziende pubbliche dei
servizi alle persone o comune o AUSL per il subentro in ogni rapporto giuridico
attivo e passivo, il CDA in carica ovvero il commissario straordinario trasmette
al Settore servizi sociali della Regione Puglia proposta motivata, che dia conto
dell’infruttuosità del previsto procedimento per la messa in liquidazione delle
istituzioni di cui al comma 1. La Giunta regionale, a fronte dell’istanza
prodotta dall’organo deliberativo e sulla base dell’istruttoria del competente
Settore servizi sociali della regione Puglia, dispone la messa in liquidazione
delle istituzioni di cui al comma 1, nominando contestualmente un commissario
liquidatore per un periodo non superiore a un anno, eventualmente prorogabile
una sola volta per il medesimo periodo. Il commissario, perfezionato il
procedimento di liquidazione, trasmette gli atti alla Giunta regionale, che
dispone l’estinzione dell’IPAB e il trasferimento del patrimonio residuo e del
personale a istituzioni aventi finalità analoga, aziende pubbliche dei servizi
alle persone o comune o AUSL territorialmente competenti, sentiti gli stessi.
Gli enti subentranti utilizzano i beni e gli eventuali proventi da essi
derivanti per il perseguimento di finalità socioassistenziali.”.
Art. 52Interventi in favore di persone affette da dislessia e da disturbi specifici
dell’apprendimento 1. La Regione riconosce la dislessia, la
disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA) in quanto, limitando l’utilizzo delle capacità di
lettura, di scrittura e di calcolo, ostacolano il pieno sviluppo delle
potenzialità dell’individuo.
2. La Regione promuove e sostiene interventi a
favore dei soggetti caratterizzati dai disturbi di cui al comma 1 volti a
incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi
sanitari al fine di:
a) assicurare adeguate possibilità per
l’identificazione precoce dei DSA e per la riabilitazione dei soggetti che ne
sono interessati;
b) sensibilizzare e preparare gli insegnati e i
genitori in merito alle problematiche collegate ai DSA;
c) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi
nell’apprendimento degli alunni con DSA, predisponendo misure adeguate di
supporto;
d) agevolare la piena integrazione in ambito sociale e
lavorativo di coloro che hanno un DSA;
e) sostenere l’acquisto nelle scuole di strumenti
informatici dotati di video scrittura con correttore ortografico e sintesi
vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per
facilitare i percorsi didattici degli alunni.
3. La Regione , nell’ambito della programmazione
sociosanitaria di cui al piano di azione annuale “Diritti in rete” e delle
relative risorse finanziare, promuove iniziative con cadenza annuale volte a
sensibilizzare le famiglie, la scuola, il mondo del lavoro, le realtà sanitarie
e l’associazionismo alla problematica dei disturbi specifici di apprendimento e
a incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e
servizi sanitari durante tutto l’arco scolastico.
4. Nell’ambito della programmazione regionale
nel settore della formazione professionale sono previsti interventi per la
formazione e l’aggiornamento in materia di problematiche relative ai DSA, con
particolare riferimento alla loro precoce individuazione, strategie didattiche
adeguate, percorsi educativi individualizzati, effettuati da enti di formazione
accreditati, rivolti a:
a) personale docente e dirigente delle scuole di ogni
ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia;
b) operatori sanitari e sociosanitari;
c) assistenti sociali, educatori sociali ed educatori
professionali.
5. La Regione adotta ogni misura necessaria per
adeguare il proprio sistema sanitario alle problematiche dei disturbi specifici
di apprendimento, dotando i servizi di neuropsichiatria infantile di personale
qualificato e strumenti diagnostici idonei predisponendo una campagna di
screening e monitoraggio su tutto il territorio regionale.
Art. 53Clausola finale 1. Tutte le disposizioni difformi da quanto previsto nel presente capo
e con esso incompatibili si intendono abrogate per effetto dell’entrata in
vigore della presente legge.
TITOLO 3DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI
Art. 54Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia 1. La Regione Puglia promuove e sviluppa un processo
di razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi delle amministrazioni e
degli enti aventi sede nel territorio regionale, basato sull’utilizzo di
strumenti telematici, attraverso la Centrale di acquisto territoriale denominata
EmPULIA.
2. La gestione di EmPULIA è affidata al Servizio
affari generali nell’ambito dell’Area organizzazione e riforma
dell’amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale
30 luglio 2009, n.787 (Istituzione dei servizi ricadenti nelle otto aree di
coordinamento della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia).
3. Le attività di EmPULIA hanno carattere sperimentale
sino al 31 dicembre 2012.
4. Al termine della sperimentazione è istituita la
Centrale di acquisto territoriale denominata EmPULIA.
5. EmPULIA svolge le funzioni di centrale di
committenza di cui allarticolo 33 (Acquisto di beni e servizi) del d.lgs.
163/2006 a favore:
a) della Regione, degli enti e delle agenzie regionali
e degli enti e delle aziende del SSR;
b) degli enti locali, di loro consorzi o
associazioni.
6. EmPULIA provvede a:
a) aggiudicare appalti di beni e servizi destinati a
uno o più soggetti di cui al comma 5;
b) stipulare convenzioni quadro di cui allarticolo 26
(Acquisto di beni e servizi) della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge
finanziaria 2000), come da ultimo modificato dall’articolo 1 del decreto legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191, in cui le imprese aggiudicatarie si obbligano ad accettare, sino a
concorrenza della quantità massima stabilita da ciascuna convenzione, ai prezzi
e alle altre condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura emessi dai
soggetti di cui al comma 5;
c) concludere accordi quadro ai sensi dellarticolo 59
del d.lgs. 163/2006, come modificato dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo
1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n.113, e istituire sistemi dinamici di
acquisizione, ai sensi dellarticolo 60 del d.lgs. 163/2006, destinati ai
soggetti di cui al comma 5;
7. Le amministrazioni ed enti di cui al comma 5,
lettera a), sono tenuti a operare nell’ambito delle convenzioni quadro di cui al
comma 6, in attuazione del comma 449 dellarticolo 1 della l. 296/2006.
8. Le amministrazioni ed enti di cui al comma 5,
lettera b), hanno facoltà di aderire alle convenzioni quadro di cui al comma 6
mediante l’emissione di singoli ordinativi di fornitura ovvero con provvedimenti
di portata generale di adesione al sistema informatico di cui al comma
9.
9. La Regione Puglia consente lutilizzo del sistema
informatico di supporto alle attività di EmPULIA, sviluppato nell’ambito
dell’accordo di programma quadro “in materia di e-governement e società
dellinformazione della Regione Puglia”, sottoscritto in data 4 agosto 2004 tra
Regione Puglia, Ministero dell’economia e finanza e Ministero per l’innovazione
e tecnologie, ai soggetti di cui al comma 5 che facciano specifica richiesta al
Servizio affari generali.
10. La Regione Puglia si avvale della società “in
house” InnovaPuglia s.p.a. per:
a) la gestione tecnica del sistema informatico di
supporto alle attività di EmPULIA;
b) lo sviluppo e la promozione di EmPULIA per
l’utilizzo della Centrale di acquisto territoriale da parte dei soggetti di cui
al comma 5;
c) l’assistenza tecnica per la risoluzione delle
problematiche tecnico-operative connesse con il corretto e regolare
funzionamento di EmPULIA;
d) il supporto alla gestione dell’albo on line dei
fornitori.
Indice TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SANITA’
Capo
I
Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45
Art. 1
Abrogazione dell’articolo 3
della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 –Autorizzazione di cui
all’articolo 5 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8
Art. 2
Modifica all’articolo 4
della l.r. 45/2008
Art. 3
Modifica all’articolo 19
della l.r. 45/2008
Capo
II
Norme in materia di
accreditamento delle strutture sanitarie
Art.
4
Modifiche e integrazioni
alla l.r. 8/2004
Art.
5
Abrogazione di norme in
materia di riabilitazione e provvedimenti conseguenziali
Art.
6
Accreditamento delle
strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per i
tossicodipendenti
Art.
7
Norme in materia di
accreditamento delle strutture di dialisi e di prestazioni
dialitiche
Art.
8
Modifiche allarticolo 19
della l.r. 26/2006
Art.
9
Modifiche allarticolo 17
della l.r. 1/2008
Art.
10
Norme in materia di residenze
socio-sanitarie assistenziali - Modifiche all’articolo 8 della l.r. 26/2006
-
Art.
11
Modifiche all’articolo32
della legge regionale 4 agosto 2004, n.14
Art.
12
Processo di accreditamento al
servizio sanitario
Capo
III
Norme in materia di
personale e di formazione
Art.
13
Norme in materia di incarichi
a tempo determinato
Art.
14
Modifiche alla legge
regionale 6 settembre 1999, n . 27
Art.
15
Norme in materia di
personale ex LSU
Art.
16
Norme in materia di
personale
Art.17
Servizio emergenza
territoriale 118
Art.
18
Stabilizzazione del personale
sanitario
Art.
19
Norme in materia di
assunzioni e di dotazioni organiche
Art.
20
Norme in materia di personale
ARES e di progetti di piano
Art.
21
Norme in materia di
personale degli istituti penitenziari
Art.
22
Norme in materia di
attività di formazione
Art.
23
Corsi di formazione e/o
riqualificazione per OSS
Art.
24
Norme in materia di nomina
dei direttori generali
Art.
25
Norme in materia di
formazione dei direttori generali
Art.
26
Modifiche all’articolo 17
della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1
Art.
27
Modifica composizione
unità di valutazione multidimensionale
Art.
28
Modifica allarticolo 9
della legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32
Capo
IV
Norme in materia di
bilancio, di spesa e di appalti
Art.
29
Abrogazione del comma 4
dell’articolo. 18 della legge regionale 9 dicembre 2002, n.20
Art.
30
Modifiche all’articolo
25 della l.r. 25/2007
Art.
31
Norme in materia di
contratti e appalti
Art.
32
Norme in materia d
iprotesi, ortesi e ausili tecnici
Art.
33
Norme in materia di
controllo degli atti e verifica dei bilanci
Capo
V
Altre norme in
materia sanitaria
Art.
34
Modifica all’articolo 24
della l.r. 34/2009
Art.
35
Modifiche alla legge
regionale 15 dicembre 2008, n.34
Art.
36
Modifiche alla legge
regionale 5 aprile 1985, n.14
Art.
37
Abrogazione dell’articolo 34
(Norme per la prevenzione della diffusione di malattie infettive) della legge
regionale 16 aprile 2007, n.10
Art.
38
Norme per il
potenziamento delle attività dei dipartimenti di prevenzione
Art.
39
Norme in materia di
sistemi informativi e obblighi informativi
Art.
40
Registro regionale di
implantologia
Art.
41
Modifiche all’articolo 8
della l.r. 26/2006
Art. 42
Integrazione all’articolo 1
della legge regionale5 novembre 1991, n. 9
Art. 43
Interpretazione autentica
dell’articolo 23 della l.r. 25/2007
Art. 44
Divieto conferimento
animali
Art. 45
Integrazione all’articolo 14
della l.r. 12/1995
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI
Capo
VI
Disposizioni in
materia di servizi sociali e sociosanitari
Art.
46
Servizi di trasporto per
utenti disabili a fini socio-riabilitativi
Art.
47
Servizi di trasporto
scolastico per studenti disabili
Art.
48
Conseguimento delle
autorizzazioni definitive
Art.
49
Integrazione scolastica
per alunni disabili
Art.
50
Modifica all’articolo 53
della l.r. 19/2006
Art.
51
Modifica all’articolo 13
della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15
Art.
52
Interventi in favore di persone affette da dislessia e da
disturbi specifici dell’apprendimento
Art.
53
Clausola
finale
TITOLO
III
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI CONTRATTI
Art.
54
Centrale di acquisto
territoriale della Regione Puglia
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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