Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 5 Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse
CAPO 1Disposizioni in materia di demanio regionale
Art. 1Beni ex Opera nazionale combattenti - ONC - di riforma fondiaria.
«Art. 18
Beni ex Opera nazionale combattenti - ONC - di
riforma fondiaria.
1. I terreni agricoli sono alienati in
favore degli attuali conduttori o loro eredi, al prezzo di vendita determinato
in base ai valori medi agricoli fissati dalla commissione provinciale di cui
all’articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, competente per territorio,
riferiti al momento della presentazione dell’istanza di acquisto e alla coltura
in atto all’anno di inizio del possesso, ridotto di un terzo.
2. I fabbricati rurali funzionali alla
conduzione dei terreni agricoli sono valutati al costo di costruzione alle
condizioni d’uso esistenti al momento della presentazione dell’istanza di
acquisto, al netto delle migliorie apportate dal conduttore e ridotto di un
terzo.
3. I fabbricati urbani e quelli extrapoderali
sono alienati al prezzo di mercato riferito al momento della presentazione
dell’istanza, al netto delle migliorie apportate dal conduttore e ridotto di un
terzo. Il prezzo di mercato è stimato dalle competenti strutture regionali e
congruito dalla Commissione regionale di valutazione di cui all’articolo 15
della legge
regionale 9 giugno 1980, n. 67 (Norme per l’esercizio delle
funzioni amministrative relative al demanio armentizio e ai beni della soppressa
opera nazionale per i combattenti), e successive modifiche.
4. Il prezzo determinato ai sensi dei commi 1,
2, 3 conserva la validità se il richiedente esprime il proprio assenso entro due
mesi dalla data di comunicazione dello stesso prezzo da parte dei competenti
uffici regionali. Intervenuta l’accettazione, la Giunta delibera la vendita
delegando un dipendente con qualifica dirigenziale a intervenire in
rappresentanza della Regione Puglia nella stipula del relativo atto
pubblico.
5. Il prezzo di cui ai commi 1, 2, 3 deve essere
corrisposto in un’unica soluzione. Su richiesta dell’acquirente può essere
concessa una dilazione, per una durata massima di anni dieci, con il pagamento
degli interessi computati al tasso legale e l’iscrizione di ipoteca nei modi di
legge.
6. I fondi agricoli cosiddetti MAF (espropriati
dall’ex Ministero agricoltura e foreste), già oggetto di valutazione da parte
della commissione del Ministero del tesoro - Ispettorato generale degli enti
disciolti (IGED) - istituita per la determinazione del prezzo di alienazione dei
beni patrimoniali degli enti disciolti, quali i fondi “Forcone Gala”, “San
Leonardo Stringitella”, “San Leonardo Topporusso”, “Figurella”, “Vallone
dell’Elce” e “Bellaveduta”, sono esclusi dalla valutazione prevista dai commi 1
e 2.».
Art. 2Art. 2Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2000, n.
9 e alla L.R. n. 67/1980. 1. Il comma 2 dell’articolo 27 (Dismissioni
immobiliari) della legge
regionale 12 aprile 2000, n. 9 (Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002), è soppresso.
2. All’alinea dell’articolo 15 della L.R.
n. 67/1980 le parole: “e dei beni dell’Opera nazionale per i
combattenti” sono soppresse.
Art. 3Modifica all’articolo 2, comma 1, della legge
regionale 23 dicembre 2003, n. 29. 1. All’articolo 2, comma 1, della legge
regionale 23 dicembre 2003, n. 29 (Disciplina delle funzioni
amministrative in materia di tratturi), come modificato dapprima dall’articolo
45 della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14 e poi dall’articolo 14 della legge
regionale 3 agosto 2007, n. 25, le parole: “il 31 dicembre 2007”
sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2010”.
Art. 4Modifiche all’articolo 4 della L.R. n.
29/2003. 1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 4 della
L.R.
n. 29/2003 sono sostituiti dai seguenti:
“1. I tronchi tratturali di cui all’articolo 2,
lettera b), destinati a viabilità pubblica, a domanda e previa deliberazione
della Giunta regionale di autorizzazione, possono essere trasferiti
gratuitamente a favore dei comuni con vincolo di destinazione.
2. I tronchi tratturali di cui all’articolo 2,
lettera c), qualora non ricorrano specifici interessi regionali, a domanda e
previa deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione e
sdemanializzazione, possono essere alienati a favore dei legittimi
utilizzatori.
3. Il prezzo della vendita è così
costituito:
a) per i suoli agricoli non migliorati, dal
valore medio di esproprio stabilito dalla Commissione provinciale di cui alla
legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia
residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità;
modifiche e integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile
1962, n. 167; legge 29 settembre 1964, n. 847; e autorizzazione di spesa per
interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e
convenzionata);
4. I suoli liberi possono essere alienati con
procedure di evidenza pubblica, fermo restando, per i terreni agricoli,
l’esercizio del diritto di prelazione previsto dalla legge 26 maggio 1965, n.
590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), e successive
modificazioni. Il prezzo, determinato secondo i criteri dettati dal comma 3,
costituisce la base d’asta.”.
Art. 5Modifica all’articolo 6 della L.R. n.
29/2003. 1. La lettera b) dell’articolo 6 della L.R.
n. 29/2003 è sostituita dalla seguente:
“b) per il 60 per cento ai fini della
conservazione e valorizzazione del demanio armentizio regionale e del
finanziamento di progetti comunali approvati con i piani comunali dei tratturi e
destinati al recupero della civiltà della transumanza.”.
Art. 6Modifica all’articolo 33 della legge regionale
26 aprile 1995, n. 27.
a) al comma 2-octies, introdotto dall’articolo
38 della legge
regionale 16 aprile 2007, n. 10 e da ultimo modificato
dall’articolo 1 della legge
regionale 27 ottobre 2009, n. 25, le parole “di cui alle lettere
a), b), c), e) ed f)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alle lettere a),
b), c), e), f) e g)”;
b) al comma 2-octies dopo la lettera “ f) “ è
aggiunta la seguente:
“g) al comune di Alberobello il Centro soggiorno
ex GIL (Ostello della Gioventù) da utilizzare per finalità sociali.”;
c) al comma 2-nonies, introdotto dall’articolo
38 della L.R.
n. 10/2007 e da ultimo modificato dall’articolo 1 della L.R.
n. 25/2009, dopo le parole: “Palestra di Via Galliani” sono
inserite le seguenti: “e del Centro soggiorno ex Gil (Ostello della Gioventù)” e
dopo le parole: “Università degli studi di Foggia” sono aggiunte le seguenti: “e
il Comune di Alberobello”.
CAPO 2Disposizioni in materia di Comunità montane
Art. 7Funzioni delle Comunità montane soppresse.
«Art. 5
Funzioni delle comunità montane.
1. Le Comunità montane della Regione Puglia
previste dalla legge
regionale 4 novembre 2004, n. 20 (Nuove norme in materia di riordino
delle Comunità montane), e successive modifiche e integrazioni, sono
soppresse.
2. Nei territori già compresi nelle Comunità
montane soppresse per effetto del comma 1, le funzioni previste dall’articolo 7
della L.R.
n. 20/2004, nonché gli altri compiti amministrativi previsti da
specifiche normative di settore, sono svolti dai Comuni in forma associata,
secondo le previsioni e con le modalità di cui all’articolo 33 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
3. In caso di mancata costituzione di forme
associative tra i comuni già facenti parte della Comunità montana soppressa o
nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello ottimale di esercizio delle
funzioni da trasferire, le stesse sono esercitate dalle Province
territorialmente competenti.».
Art. 8Effetti della soppressione delle Comunità
montane. 1. All’articolo 15 della L.R.
n. 36/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. In sede di prima applicazione della presente
legge e fermo rimanendo il criterio generale e ordinario di esercizio delle
funzioni delle comunità montane soppresse nei modi e nelle forme di cui
all’articolo 5, la mancata costituzione nei territori già compresi nelle
comunità montane soppresse dei comuni in forma associata entro il 31 ottobre
2010 determina l’applicazione delle prescrizioni di cui all’articolo. 5, comma
3.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Gli organi rappresentativi ed esecutivi
delle Comunità montane soppresse ai sensi dell’articolo 5, comma 1, decadono
dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche, fatta
eccezione per i Presidenti i quali continuano la loro attività, per la sola
gestione dell’ordinaria amministrazione, sino all’insediamento dei commissari
liquidatori di cui ai commi successivi.”;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Entro venti giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge cessano i poteri e le funzioni degli organi. Il
Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, un commissario
per ciascuna comunità montana soppressa con il compito di provvedere alle
attività di liquidazione. Proseguono nell’espletamento dell’incarico i revisori
dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.”;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. Per l’espletamento dei compiti di cui
all’articolo 4 e fino alla cessazione dell’incarico, il commissario liquidatore
si avvale dell’organizzazione amministrativa della comunità soppressa di cui
agli articoli 17 (Uffici) e 18 (Segretario) della L.R.
n. 20/2004.”;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Il Commissario liquidatore predispone, nei
termini e secondo le direttive stabilite nel decreto di nomina, un piano per la
successione nei rapporti attivi e passivi della Comunità montana
soppressa.”;
f) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
“8-bis. La fase di liquidazione é interamente
regolata dalle disposizioni del Reg.
reg. 15 luglio 2009, n. 16, di attuazione del presente articolo, in
quanto compatibili con le presenti disposizioni, sia con riferimento alle norme
applicative e di dettaglio stabilite in relazione alle attività dei commissari
liquidatori nominati ai sensi dei commi 3 e 4, sia per quanto attiene il
personale dipendente, con riguardo alle disposizioni attuative della disciplina
introdotta dal D.Lgs. 165/2001, fatto salvo, in quanto compatibile, il
trattamento più favorevole previsto dai precedenti articoli 11 e 12, nonché
dalle altre disposizioni contenute nella contrattazione collettiva applicabile
ai rapporti di lavoro in essere, prevedendo, altresì, l’applicazione al
personale in questione della disciplina di cui all’articolo 30 del D.Lgs.
165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, con priorità rispetto al
personale proveniente da altre amministrazioni.
“8-ter Resta ferma la possibilità per il
personale dipendente delle comunità montane soppresse in conseguenza
dell’applicazione della presente legge di proporre istanza per la mobilità
presso gli altri enti regionali, ivi compresa la Regione Puglia, ai sensi
dell’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni,
con priorità rispetto al personale proveniente da altre amministrazioni.”.
Art. 9Contributo straordinario per le attività di
liquidazione delle Comunità montane. 1. Al fine di consentire il corretto esercizio delle attività di liquidazione
secondo le procedure e i termini di cui all’articolo 15 della L.R.
n. 36/2008, come modificato e integrato dall’articolo 8 della
presente legge, è assegnato un contributo straordinario di euro 2 milioni 200
mila a valere sulle risorse del bilancio regionale autonomo, esercizio
finanziario 2010, con istituzione di dedicato capitolo di spesa n. ________:
“Contributo straordinario in favore degli organi di liquidazione delle soppresse
Comunità montane”, nell’ambito dell’UPB 8.2.1, con corrispondente riduzione del
capitolo di spesa n. 1720 - UPB 8.2.1. - del medesimo esercizio finanziario.
Art. 10Abrogazioni. 1. È abrogata la L.R.
n. 20/2004 e successive modifiche e integrazioni, a esclusione degli
articoli 17 e 18, nonché tutte le disposizioni incompatibili con le presenti
disposizioni.
CAPO 3Disposizioni in materia di contenzioso amministrativo
Art. 11Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1973,
n. 8.
«Art. 1
1. È istituito presso ogni capoluogo di
provincia l’ufficio regionale del contenzioso.
2. All’ufficio di cui al comma 1 sono demandate
le seguenti competenze:
b) istruttoria, emanazione dei provvedimenti e
ogni altro adempimento attinente alle controversie amministrative, di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), nelle materie
trasferite o delegate alle regioni ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo
comma, della Costituzione.
c) istruttoria, emanazione dei provvedimenti e
ogni altro adempimento attinente al recupero dei crediti regionali, con le
modalità delle norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.
639.»;
b) l’articolo 2 è sostituito dal
seguente:
«Art. 2
1. I provvedimenti di cui alla lettera a)
del comma 2 dell’articolo 1 assumono la forma di:
a) avviso premonitorio con il quale il
trasgressore viene invitato a definire il contesto mediante pagamento, entro 15
giorni dalla notifica, del tributo evaso (quando dovuto) nonché della pena
pecuniaria massima ridotta ad 1/6 quando si procede per infrazioni alle norme
tributarie;
b) ordinanza adottata con le modalità delle
norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato approvato con regio decreto 639/1910, con la quale l’Ufficio
regionale del contenzioso, decorso inutilmente il termine di cui sopra,
determina in concreto la pena pecuniaria sulla base di ogni elemento di
valutazione attinente alla personalità del trasgressore, alle sue condizioni
economiche e familiari.
2. Entro trenta giorni dalla data di notifica
dell’ordinanza, il trasgressore può proporre motivato ricorso al Presidente
della Giunta regionale solo quando la pena pecuniaria determinata in concreto
risulti superiore a euro 25,82. Il Presidente della Giunta regionale decide con
proprio decreto.
3. Avverso l’ordinanza inoppugnabile e non
impugnata e avverso il decreto del Presidente della Giunta regionale è ammesso
il ricorso al Tribunale competente, da proporsi entro e non oltre centottanta
giorni dalla data di notifica del provvedimento amministrativo.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge
valgono le norme contenute nella L.R.
n. 1/1972.
5. I provvedimenti di cui alla lettera b) del
comma 2 dell’articolo 1 assumono la forma di:
a) ordinanza, con la quale l’Ufficio regionale
del contenzioso, ritenendo fondato l’accertamento, determina in concreto la
somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese,
all’autore della violazione e alle persone che sono obbligate in solido, sulla
base di ogni elemento di valutazione attinente alla personalità di costoro, alle
loro condizioni economiche e familiari;
b) ordinanza motivata di archiviazione degli
atti, dandone integrale comunicazione all’organo che ha redatto il rapporto, nel
caso in cui, d’ufficio o tramite le difese svolte dagli interessati, l’Ufficio
regionale del contenzioso ritenga infondato l’accertamento degli organi di
vigilanza.
6. I provvedimenti di cui alla lettera c) del
comma 2 dell’ articolo 1 assumono la forma di ordinanza adottata con le modalità
delle norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 639/1910.
7. L’emissione di tutti i provvedimenti indicati
nei commi precedenti spetta al dirigente dell’Ufficio regionale del contenzioso
territorialmente competente.
8. Il dirigente del Servizio contenzioso
amministrativo, per specifiche esigenze di servizio, può delegare per un tempo
determinato, con atto scritto e motivato, l’emanazione degli atti applicativi
della presente legge a dipendenti che ricoprono posizioni funzionali più elevate
nell’ambito delle strutture ad essi affidate.
9. Ferme restando le attività di direzione,
coordinamento e controllo proprie della funzione e del livello, il dirigente del
Servizio contenzioso amministrativo può liberamente revocare l’autorizzazione,
in tutto o in parte, ovvero esercitare il potere sostitutivo, anche
relativamente a una singola questione.».
c) l’articolo 3 è soppresso;
d) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4
1. Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti dalla
legge
regionale 13 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri
della regione), le somme dovute per effetto dei provvedimenti di cui
all’articolo 1, nonché quelle dovute per effetto della legge
regionale 2 aprile 1981, n. 24 (Azioni di rivalsa sanitaria), sono
corrisposte mediante versamento sul conto corrente dell’Ufficio regionale del
contenzioso competente territorialmente.
2. Per la riscossione coattiva l’Ufficio regionale del
contenzioso si avvale delle norme contenute nel testo unico delle norme per la
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 639/1910,
ovvero mediante ruolo affidato ai concessionari di cui all’articolo 17, comma 2,
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della
riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre
1998, n. 337).».
CAPO 4Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 12Modifica all’articolo 18, comma 6, della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27. 1. Al comma 6 dell’articolo 18 della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico - ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria), dopo
la parola: “starna” sono inserite le seguenti: “lepre e ungulati”.
Art. 13Recupero premi Misura 4.4. del POR Puglia
2000-2006. 1. Nel caso l’Amministrazione regionale proceda al recupero del premio di primo
insediamento già corrisposto a giovane agricoltore ai sensi della Misura 4.4 del
POR Puglia 2000-2006, il centro di responsabilità amministrativa dispone con
proprio atto, ove richiesto, il recupero dilazionato, sino a un massimo di
sessanta mensilità, in deroga a quanto previsto al comma 2 dell’articolo 72
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento
regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e
controlli).
CAPO 5Disposizioni in materia di attività produttive
Art. 141. Nelle materie oggetto di competenza
legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117, commi 3 e 4, della
Costituzione, la Regione dà attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva
2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
relativa ai servizi nel mercato interno, attraverso l’adozione, ai sensi
dell’articolo 44 dello Statuto regionale, di specifici regolamenti finalizzati
alla definizione dei relativi procedimenti amministrativi.
2. Per l’adozione dei regolamenti di cui al
comma 1, la Giunta regionale osserva, oltre ai principi stabiliti dalla
normativa nazionale per le materie oggetto di legislazione concorrente, i
seguenti principi e criteri:
a) garantire la libertà di concorrenza secondo
condizioni di pari opportunità e il corretto e uniforme funzionamento del
mercato nonché assicurare agli utenti un livello essenziale e uniforme di
condizioni di accessibilità all’acquisto di servizi sul territorio
regionale;
b) garantire la libera circolazione dei servizi
forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, imponendo requisiti
relativi alla prestazione di attività di servizi solo qualora siano giustificati
da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela
dell’ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di
proporzionalità;
c) garantire che, laddove consentiti dalla
normativa comunitaria e nazionale, i regimi di autorizzazione e i requisiti
eventualmente previsti per l’accesso ad un’attività di servizi o per l’esercizio
della medesima siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e
parità di trattamento;
d) semplificare i procedimenti amministrativi
per l’accesso alle attività di servizi, anche al fine di individuare modelli
uniformi per tutte le aree di competenza regionale, subordinando altresì la
previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui
all’articolo 9 (Regimi di autorizzazione) della direttiva;
e) prevedere che lo svolgimento di tutte le
procedure e le formalità necessarie per l’accesso all’attività di servizi e per
il suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti i
prestatori di servizi a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio
nazionale o di altro Stato membro;
f) prevedere che le procedure e le formalità per
l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi possano essere espletate
attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;
g) realizzare l’interoperabilità dei sistemi di
rete, l’impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i
collegamenti tra la rete delle diverse Aree dell’Amministrazione regionale;
h) prevedere che tutte le disposizioni di
attuazione della direttiva siano finalizzate a rendere effettivo l’esercizio
della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantiti
dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE;
i) garantire il diritto all’informazione, anche
per il tramite degli sportelli unici e in maniera coerente con la normativa
sulla trasparenza dell’attività amministrativa di cui alla legge
regionale 20 giugno 2008, n. 15 (Principi e linee-guida in materia
di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia);
j) prevedere forme di semplificazione,
accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza dei
procedimenti amministrativi;
k) adottare adeguate forme di pubblicità, di
informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali anche mediante
utilizzo di sistemi telematici.
3. Fino alla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui al presente articolo trovano applicazione la normativa
regionale di riferimento, nonché quella nazionale eventualmente adottata in via
sostitutiva ai sensi dell’articolo 117, comma 5, della Costituzione.
4. Dai provvedimenti attuativi del presente
articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
CAPO 6Disposizione in materia di attività economiche
Art. 15Sospensione degli effetti dell’ articolo 5 del
Reg. reg. 1° settembre 2004, n. 2 e norme a esso collegate. 1. È sospesa la presentazione delle domande di
apertura di grandi strutture di vendita fino alla data di approvazione del nuovo
regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), della legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio),
e successive modifiche e integrazioni.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve essere
approvato entro il 31 ottobre 2010 e fissa la data di presentazione delle
domande.
3. L’articolo 9 ( Reg.
reg. 2/2004 – Sospensione degli effetti dell’articolo 5 e norme a
esso collegate) della legge 19 luglio 2006, n 22 (Assestamento e prima
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), è
soppresso.
CAPO 7Disposizioni in materia urbanistica
Art. 16Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2001,
n. 20.
a) l’alinea del comma 3 dell’articolo 12 è
sostituita dal seguente:
“3. La deliberazione motivata del Consiglio
comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non
è soggetta ad approvazione regionale di cui alla legge
regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), o a
verifica di compatibilità regionale e provinciale di cui alla presente legge
quando la variazione deriva da:”;
b) al comma 3 dell’articolo 12 è aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
“e-bis) modifiche di perimetrazioni dei comparti
di intervento di cui all’articolo 15 della legge
regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione
della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10), e successive modifiche e
integrazioni, di cui all’articolo 51 della L.R.
n. 56/1980 o di cui all’articolo 14 della L.R.
n. 20/2001, nonché delle unità di minimo intervento che non
comportino incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle
dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico.”;
c) dopo il comma 10 dell’articolo 16 è inserito
il seguente:
“10-bis. Le procedure previste dal comma 10 per
le variazioni che non incidano sul dimensionamento globale del PUE e non
comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle
dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, si applicano a tutti gli
strumenti urbanistici esecutivi, anche se non conformi alla L.R.
n. 20/2001.”.
2. Nei piani terra e negli interrati degli
immobili destinati alla residenza, ricompresi nei centri storici e nelle zone di
interesse ambientale, non è possibile il cambio di destinazione d’uso per
l’esercizio di attività a carattere commerciale, produttivo e artigianale, salvo
che l’ASL accerti la dotazione dei sistemi per l’abbattimento delle emissioni di
fumi di qualsiasi genere, di calore, di odori e di rumori, quando ai piani
superiori degli stessi immobili viva una persona con disabilità grave ai sensi
del comma 3 dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate).
Art. 17Disciplina del procedimento delle varianti di cui
all’articolo 58 della legge 6 agosto 2008, n. 133. 1. Le deliberazioni dei consigli comunali dei
comuni della Puglia di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni
ai sensi dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, costituiscono
variante agli strumenti urbanistici generali. Tale variante, in quanto relativa
a singoli immobili, non necessita di controllo regionale.
2. Ove le varianti di cui al comma 1 riguardino
terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente,
ovvero comportino variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi
previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente, sono sottoposte a controllo
di compatibilità rispetto agli atti di pianificazione sovraordinata, previa
istruttoria del servizio competente, da parte della Giunta regionale, che si
pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. Decorso tale termine,
le varianti si intendono approvate. Qualora la Giunta regionale deliberi la non
compatibilità delle varianti, si applicano le procedure di cui agli articoli 9,
10 e 11 della L.R.
n. 20/2001 poste in capo al Comune e alla Regione, con i termini
ridotti della metà. Le varianti sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia (BURP).
CAPO 8Disposizioni materia ambientale
Art. 181. Il regime transitorio di cui all’articolo15 della legge
regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del
paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia), è prorogato fino al 31 dicembre
2011.
CAPO 9Disposizioni in materia di edilizia residenziale
Art. 19Alienazione immobili. 1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica (ERP) possono esercitare il diritto all’acquisto, ai sensi
della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e s.m. e i., a condizione che
l’alloggio sia parte di un condominio misto.
2. Per esercitare il diritto all’acquisto, i
soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere assegnatari degli alloggi con
anzianità di locazione non inferiore a cinque anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge;
b) essere in regola con il pagamento del canone
e dei servizi.
3. Gli assegnatari che versano in condizioni di
morosità per canoni e servizi non pagati possono accedere all’acquisto solo dopo
aver sottoscritto un piano di rientro, anche rateale, finalizzato all’estinzione
del debito.
Art. 20Modifica all’articolo 43 della legge regionale
31 dicembre 2009, n. 34. 1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie a sostegno
dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale), come modificato dall’articolo 43 della legge
regionale 31 dicembre 2009, n. 34, le parole: “entro il 28
febbraio 2010” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2010”.
CAPO 10Disposizioni in materia di organizzazione e riforma dell’amministrazione
Art. 21Modifica all’articolo 47 della legge regionale
30 aprile 2009, n. 10. 1. Al comma 1 dell’articolo 47 (Assegnazione
termporanea) della legge
regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni perla formazione del
bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione
Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola: “Innovapuglia” sono inserite
le seguenti: “e Puglia Sviluppo”;
b) dopo le parole: “non superiore” è inserita la
seguente: “rispettivamente”;
c) dopo la parola “unità” sono aggiunte le seguenti: “ e
cinque unità”.
Art. 22Servizi di assistenza tecnico-amministrativa per
l’attuazione dei POR-PSR 2007-2013 - Proroga contratti. 1. Nelle more della riorganizzazione quadro dei
servizi di assistenza tecnico-amministrativa per l’attuazione dei POR-PSR
2007-2013 propri del settore agricoltura, i contratti in essere per la fornitura
dei suddetti servizi affidati direttamente alla società in house Innovapuglia
s.p.a. sono prorogati a tutto il 30 giugno 2010 e comunque sino
all’internalizzazione diretta di detti servizi e al conseguente reclutamento del
personale necessario.
2. Analogamente sono prorogati alla stessa data
e alle medesime condizioni i contratti in essere con la società Innovapuglia
s.p.a. relativamente ai servizi di assistenza tecnico-amministrativa alla
gestione e aggiornamento del potenziale vitivinicolo regionale.
Art. 23Dipendenti ADISU. 1. I dipendenti in servizio con contratto di
lavoro a tempo determinato dall’Agenzia per il diritto allo studio universitario
(ADISU), assunti a seguito di selezione pubblica, al raggiungimento del
requisito temporale di trentasei mesi, transitano con contratto di lavoro a
tempo indeterminato nei ruoli dell’ADISU.
2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di
cui al comma 1, i lavoratori con contratto a tempo determinato restano alle
dipendenze dell’ADISU fino alla stabilizzazione.
Art. 24Parificazione e adeguamento degli assegni vitalizi
dei consiglieri regionali. 1. L’assegno vitalizio, corrisposto a favore dei consiglieri regionali in carica
fino alla VI legislatura e per i quali non è stato ancora completato il processo
di parificazione previsto dall’articolo 9, comma 5-bis, della legge
regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia
di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della
Puglia), introdotto dall’articolo 70, comma 4, lettera c), della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1, è rideterminato secondo la
tabella di cui al comma 2 dell’articolo 9 della medesima legge regionale alla
data del 1° gennaio 2010. 2. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 gli assegni vitalizi
sono adeguati esclusivamente e annualmente secondo i meccanismi previsti
dall’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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