Regolamento Regionale 4 novembre 2010, n. 16 Regolamento regionale dell'Assistenza domiciliare per trattamenti riabilitativi ex art. 26 della L. n. 833/1978.
Art. 1Finalità. La riabilitazione domiciliare si pone lobiettivo di potenziare le risorse della
riabilitazione territoriale e di creare una rete che sia efficace ed adeguata
alle esigenze della popolazione. Attraverso la riabilitazione domiciliare si
offre un trattamento che può esaurirsi direttamente a domicilio o rappresentare
una fase transitoria in cui vengono attivate tutte le azioni che permettano di
continuare il trattamento in ambulatorio. Tale modello di assistenza consente al
paziente di rimanere a casa, nel proprio ambito familiare e relazionale, potendo
ugualmente usufruire dellassistenza di cui ha bisogno per migliorare il decorso
riabilitativo.
Art. 2 Soggetti che possono accedere alla riabilitazione
domiciliare. Possono accedere alla riabilitazione domiciliare
i cittadini che presentano contemporaneamente le seguenti
caratteristiche:
a) Soggetti portatori di disabilità fisiche,
psichiche e sensoriali, impossibilitati ad essere trasportati presso gli
ambulatori o per i quali occorre raggiungere obiettivi relativi allautonomia
nel proprio ambito di vita;
b) Adeguato supporto familiare o informale;
c) Idonee condizioni abitative;
d) Consenso informato da parte della persona
e della famiglia.
Art. 3Tipologie delle disabilità. Le disabilità trattate nei soggetti con le
caratteristiche citate nellarticolo precedente sono le seguenti:
• Pazienti con patologie di anca, femore e
ginocchio trattati chirurgicamente che, per condizioni cliniche, non possono
accedere al trattamento ambulatoriale;
• Pazienti con esiti di ictus cerebrale e
residuale emiparesi nelle fasi di immediata post acuzie;
• Pazienti affetti da malattie degenerative
progressive del sistema nervoso centrale e periferico, neuromuscolari in fase di
avanzata evoluzione che non possono essere trattati in ambulatorio.
Art. 4 Obiettivi. La riabilitazione domiciliare ha
lobiettivo:
• di permettere il completamento del
programma riabilitativo ai pazienti che non possono accedere al trattamento
ambulatoriale;
• di evitare i ricoveri e i trattamenti in
regime residenziale e semiresidenziale inappropriati;
• di fare in modo che il paziente,
soprattutto i soggetti fragili, possa rimanere nel proprio ambito familiare,
usufruendo ugualmente dellassistenza di cui ha bisogno.
Art. 5Organizzazione. La riabilitazione domiciliare fa capo al sistema
organizzativo dei Distretti socio-sanitari (DSS) e si integra nella rete dei
servizi riabilitativi territoriali.
Le prestazioni di riabilitazione domiciliare
sono effettuate dai presidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione
funzionale delle ASL. Ove detti Servizi non siano in grado di sostenere il
fabbisogno riabilitativo aziendale, le prestazioni di riabilitazione domiciliare
possono essere effettuate, a seguito di accordo contrattuale, prioritariamente
da strutture private di riabilitazione insistenti nel territorio aziendale, e
successivamente da quelle insistenti nel territorio regionale, provvisoriamente
ed istituzionalmente accreditate per lerogazione di prestazioni riabilitative
ex art. 26 legge n. 833/78, che si dotino di
personale adeguato a tale attività previsto dal successivo art. 9, per
lautorizzazione e laccreditamento in relazione ai requisiti organizzativi dei
moduli dedicati allerogazione delle prestazioni riabilitative domiciliari.
Laccordo contrattuale definisce il volume e le tipologie dellattività in
relazione a quanto stabilito dalle disposizioni regionali.
Art. 6Attivazione della presa in carico. La riabilitazione domiciliare viene
richiesta:
• da unità operative ospedaliere per acuti e
riabilitative, comprese quelle di lungodegenza, a seguito di dimissione
protetta;
• da strutture residenziali territoriali (RSA
e strutture di riabilitazione);
• dal MMG per insorgenza di patologie o
condizioni che creano disabilità o peggiorano una disabilità preesistente.
Lattivazione del servizio di riabilitazione
domiciliare richiede la segnalazione del caso al DSS di residenza del paziente,
che avviene con le seguenti modalità:
• per i soggetti in dimissione
dallospedale:
léquipe medica dellunità operativa,
direttamente o per il tramite della Direzione sanitaria, contatta il DSS di
residenza del paziente per organizzare lattivazione della riabilitazione
domiciliare. Il programma riabilitativo deve essere redatto dalléquipe medica,
allegato alla lettera di dimissione e inviato per fax al distretto 72 ore prima
della dimissione in modo da consentire la presa in carico territoriale;
• per i soggetti in dimissione da
strutture residenziali territoriali:
léquipe medica, che ha in carico il paziente,
contatta il DSS di residenza del paziente per organizzare lattivazione della
riabilitazione domiciliare. Il programma riabilitativo deve essere redatto
dalléquipe medica, allegato alla lettera di dimissione e inviato per fax al
distretto 72 ore prima della dimissione, in modo da consentire la presa in
carico territoriale;
• nel caso in cui la richiesta di
riabilitazione domiciliare sia proposta dal MMG:
il MMG deve inviare una richiesta di
intervento riabilitativo al distretto socio-sanitario di residenza del paziente
con lindicazione della diagnosi per lattivazione dellUnità di Valutazione
Multidimensionale (U.V.M).
Art. 7Compiti dellUVM del Distretto di residenza. • In caso di dimissione protetta e di
attivazione di riabilitazione domiciliare per paziente dimesso da struttura
residenziale territoriale:
- il DSS attiva lUVM per la valutazione del
caso, per i controlli periodici e per redigere, ove necessario, un nuovo
programma riabilitativo ultimato il primo programma terapeutico;
• Nel caso di attivazione del MMG:
- lUVM, entro 7 giorni dal ricevimento della
richiesta, valuta il caso e redige il programma riabilitativo, anche attraverso
la riabilitazione domiciliare. LUVM invia il piano riabilitativo al DSS che
organizza la presa in carico del paziente.
Art. 8Modalità di attuazione del servizio. La riabilitazione domiciliare prevede le
seguenti attività:
• valutazione multidisciplinare;
• stesura del piano riabilitativo domiciliare
da parte dellUVM o presa datto del programma riabilitativo redatto dall
équipe medica ospedaliera o di struttura residenziale riabilitativa
territoriale;
• esecuzione dellintervento: il numero di
accessi per le prestazioni di riabilitazione domiciliare è stabilito dalléquipe
UVM; il numero complessivo non può superare i 24 accessi;
• valutazione di fine cura da parte dellUVM;
• programmazione, ove necessario, di un
ulteriore percorso di tipo riabilitativo;
• programmazione, ove necessario, di altra
tipologia di percorso assistenziale.
In caso di valutazione effettuata a domicilio è
indispensabile la presenza di almeno un familiare del paziente.
Custodita presso il domicilio del paziente a
cura della struttura erogante, deve essere aperta la cartella clinica
domiciliare dove registrare formalmente la descrizione degli aspetti clinici e
gli accessi controfirmati dagli operatori impegnati nel piano. Al termine del
ciclo di riabilitazione, il fisiatra effettua e descrive la valutazione degli
esiti. La cartella clinica domiciliare viene consegnata, quindi, al DSS per
larchiviazione.
Art. 9Requisiti organizzativi per lerogazione di
prestazioni di assistenza riabilitativa domiciliare. I presidi ambulatoriali di recupero e
rieducazione funzionale ed i presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti
portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, pubblici e privati, di
cui al comma 1 lett. a) punto 1.2.1 dellart. 5 della legge regionale n.
8/2004 e s.m.i., provvisoriamente e istituzionalmente accreditati per
lerogazione delle prestazioni riabilitative ex art.
26 legge n. 833/1978, fermo restando i requisiti strutturali, tecnologici
e organizzativi previsti dal Reg. reg. n. 3/2005 e s.m.i, devono
possedere i seguenti ulteriori requisiti organizzativi per lerogazione delle
prestazioni di riabilitazione domiciliare.
Per n. 25 prestazioni riabilitative domiciliari
giornaliere si richiede la presenza di:
• N. 1 Medico specialista in Medicina fisica
e riabilitazione o Medico con specializzazione affine per 13 ore settimanali (
Profilo professionale Aiuto Dirigente del Contratto Nazionale AIOP - ARIS );
• N. 6 Fisioterapisti per 36 ore settimanali
assunti a tempo indeterminato;
• N. 1 Logopedista per 36 ore settimanali
assunti a tempo indeterminato.
Il personale assunto per lerogazione delle
prestazioni riabilitative domiciliari, dipende funzionalmente dal Direttore
Sanitario della struttura accreditata per tale attività.
Ogni prestazione domiciliare del Medico
specialista in Medicina fisica e riabilitazione o del Medico con
specializzazione affine deve durare non meno di 20 minuti.
Ogni prestazione riabilitativa domiciliare
effettuata dal fisioterapista deve durare non meno di 45 minuti.
Il numero annuo massimo delle prestazioni
riabilitative domiciliari per una struttura che eroga 25 prestazioni giornaliere
è il seguente: 25 prestaz. giornaliere x 312 giorni lavorativi annui (escluse
le domeniche) = 7.800 prestazioni di riabilitazione domiciliare
allanno.
Il Medico specialista in Medicina fisica e
riabilitativa o del Medico con specializzazione affine deve garantire 13 accessi
domiciliari a settimana per un numero massimo di 56 accessi mensili.
Tale standard di prestazioni è considerata
soglia minima di efficienza per accedere al sistema di accreditamento. Qualora
lAzienda sanitaria locale in relazione al fabbisogno territoriale determinato,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, debba contrattualizzare
con la singola struttura un numero di prestazioni superiore alla soglia minima
defficienza sopra richiamata, i requisiti organizzativi della struttura
erogatrice devono essere proporzionalmente adeguati.
I presidi di riabilitazione privati già
provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati che intendono erogare
prestazioni di riabilitazione domiciliare, ai fini dellaccordo contrattuale
devono autocertificare il possesso di ulteriori requisiti organizzativi come
previsto dallo standard minimo del presente regolamento al Direttore Generale
dellASL di riferimento che provvederà allaccertamento per il tramite del
Dipartimento di Prevenzione.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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