Legge Regionale 16 novembre 2010, n. 17
Adempimenti piano di rientro 2010-2012: modifiche e integrazioni all'articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)
Art. 1Modifiche e integrazioni allarticolo 24 della legge regionale 25 febbraio
2010, n. 4.
a) il comma 12 è sostituito dal seguente: “12. La successiva
nomina del direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale previa
acquisizione del parere della Conferenza dei sindaci dellazienda sanitaria
locale, del parere del Consiglio regionale della Puglia, da rilasciarsi entro
trenta giorni dalla data della richiesta, e del parere del Comitato consultivo
misto dellazienda sanitaria, di cui allarticolo 14 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dellarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come da ultimo modificato
dallarticolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dellarticolo 1
della legge 30 novembre 1998, n. 419), e all
articolo 6 della legge
regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del
Servizio sanitario regionale), fatto salvo comunque il carattere fiduciario
della nomina. Per esprimere il parere di cui al presente comma, il Comitato
consultivo misto aziendale è convocato dallAssessore alle politiche della
salute.”; b) dopo il comma 12 è inserito il seguente: “12-bis. La nomina del
direttore generale delle aziende ospedaliero–universitarie è effettuata dalla
Giunta regionale ai sensi dellarticolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21
dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale
e università, a norma dellarticolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 (Linee guida
concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo
svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della
programmazione nazionale e regionale ai sensi dellarticolo 1, comma 2 del
D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dellarticolo 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59), e dell
articolo 4 del Reg.
reg. 18 luglio 2008, n. 13 (Disposizioni regolamentari per la disciplina
delle aziende ospedaliero-universitarie della regione Puglia ai sensi del D.Lgs.
517/1999), prevedendosi lacquisizione dellintesa con il rettore
dellUniversità.”.