Anno 2010
Numero 17
Data 16/11/2010
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 18 novembre 2010, n. 174 suppl.
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Nessun allegato

Legge Regionale 16 novembre 2010, n. 17

Adempimenti piano di rientro 2010-2012: modifiche e integrazioni all'articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)



Art. 1

Modifiche e integrazioni allarticolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4.


1.  Allarticolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a)  il comma 12 è sostituito dal seguente: “12. La successiva nomina del direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere della Conferenza dei sindaci dellazienda sanitaria locale, del parere del Consiglio regionale della Puglia, da rilasciarsi entro trenta giorni dalla data della richiesta, e del parere del Comitato consultivo misto dellazienda sanitaria, di cui allarticolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dellarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come da ultimo modificato dallarticolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dellarticolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), e allarticolo 6 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale), fatto salvo comunque il carattere fiduciario della nomina. Per esprimere il parere di cui al presente comma, il Comitato consultivo misto aziendale è convocato dallAssessore alle politiche della salute.”; b)  dopo il comma 12 è inserito il seguente: “12-bis. La nomina del direttore generale delle aziende ospedaliero–universitarie è effettuata dalla Giunta regionale ai sensi dellarticolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dellarticolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 (Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dellarticolo 1, comma 2 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dellarticolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dellarticolo 4 del Reg. reg. 18 luglio 2008, n. 13 (Disposizioni regolamentari per la disciplina delle aziende ospedaliero-universitarie della regione Puglia ai sensi del D.Lgs. 517/1999), prevedendosi lacquisizione dellintesa con il rettore dellUniversità.”. 



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.