Legge Regionale 31 dicembre 2010, n. 20 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia.
TITOLO 1Norme di bilancio
Art. 1Stato di previsione delle entrate. 1. Lo stato di previsione delle
entrate della Regione Puglia per lanno finanziario 2011, annesso alla presente
legge, predisposto secondo i criteri di cui all articolo 45 della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dellordinamento regionale
in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è
approvato in euro 12.874.933.149,56 in termini di competenza e in euro
26.976.983.644,49 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi
in vigore, laccertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della
Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante
nellesercizio finanziario 2011.
Art. 2Stato di previsione della spesa. 1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per lanno
finanziario 2011, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di
cui allarticolo 46 della L.R.
n. 28/2001, è approvato in euro 12.874.933.149,56 in termini di
competenza e in euro 26.976.983.644,49 in termini di cassa.
Art. 3Impegni e pagamenti delle spese. 1. È autorizzato
limpegno della spesa della Regione Puglia per lanno finanziario 2011 entro il
limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di
cui all articolo 2, fatto salvo limpegno autorizzato sugli esercizi
futuri a norma degli articoli 76 e 77 della L.R.
n. 28/2001.
2. È autorizzato il
pagamento delle spese della Regione Puglia per lesercizio finanziario 2011
entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione
di cui allarticolo 2.
Art. 4Quadro generale riassuntivo. 1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Puglia
per lanno finanziario 2011, di cui all allegato 1, predisposto secondo
il quadro di classificazione in titoli per lentrata e per la spesa previsti,
rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della L.R.
n. 28/2001.
Art. 5Elenco delle spese obbligatorie. 1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui allelenco, allegato
4, contenente le unità previsionali di base (UPB) che possono essere
integrate a norma dell articolo 49, comma 2, della L.R.
n. 28/2001.
Art. 6Fondo di riserva per le spese obbligatorie e dordine. 1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e dordine - capitolo 1110010 -
UPB 06.02.01 - viene determinato per lesercizio 2011 in euro 1 milione ed è
gestito a termini dell articolo 49 della L.R.
n. 28/2001.
Art. 7Fondo di riserva per le spese impreviste. 1. Il fondo di riserva per le spese impreviste - capitolo 1110030 - UPB
06.02.01 - è determinato per lesercizio 2011 in euro 1 milione 250
mila ed è gestito a termini dell articolo 50 della L.R.
n. 28/2001.
Art. 8Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi
comunitari. 1. Il fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari
- capitolo 1110050 - UPB 06.02.01 - è determinato per lesercizio
2011 in
euro 1 milione 900 mila ed è gestito a termini dell articolo 54 della L.R.
n. 28/2001.
Art. 9Fondo di riserva per la definizione delle passività pregresse. 1. Il fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse – capitolo
1110090 - UPB 06.02.01 - è determinato per lesercizio 2011 in euro 5 milioni ed è
gestito a termini dell articolo 54 della L.R.
n. 28/2001.
Art. 10Fondo svalutazione crediti. 1. Il fondo svalutazione crediti - capitolo 1110065 - UPB 06.02.01 - è
determinato per lesercizio 2011 in euro 17 milioni 500 mila ed è gestito a
termini dell articolo 51-bis della L.R.
n. 28/2001.
Art. 11Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa. 1. Il fondo di riserva
per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa – capitolo 1110020 - UPB
06.02.01 - è determinato per lesercizio 2011 in euro
1.117.584.346,80 ed è gestito a termini dell articolo 51 della L.R.
n. 28/2001.
Art. 12Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dellesercizio
2010. 1. Il saldo finanziario
presunto alla chiusura dellesercizio 2010 applicato al bilancio di previsione
2011 nellammontare complessivo di euro 1.023.764.376,67, ai sensi
dell articolo 48 della L.R.
n. 28/2001, è utilizzato come segue: a) per euro 40 milioni al
capitolo 1110045 - U.P.B. 06.02.01 - “Fondo di riserva per la reiscrizione dei
residui passivi perenti del bilancio autonomo”, gestito a termini
dell articolo 95 della L.R.
n. 28/2001; b) per euro 185 milioni al capitolo 1110046 - U.P.B.
06.02.01 - “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti
derivanti da risorse con vincolo di destinazione”, gestito a termini
dell articolo 95 della L.R.
n. 28/2001; c) per euro 778.764.376,67 al capitolo 1110060 - U.P.B.
06.02.01 - “Fondo delle economie vincolate”, gestito a termini dell articolo
93 della L.R.
n. 28/2001.
Art. 13Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale. 1. La Giunta regionale, fermo
restando le autonome facoltà e poteri previsti dall articolo 42 della L.R.
n. 28/2001, è autorizzata, per lesercizio finanziario
2011, a
disporre con proprio atto le variazioni occorrenti per listituzione di nuove
unità previsionali di entrata, per liscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e della Unione
Europea (UE), nonché per liscrizione delle relative spese quando queste siano
tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
2. La Giunta regionale è
autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio
regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità previsionali
di base strettamente collegate nellambito di una stessa funzione obiettivo o di
uno stesso programma o progetto, nonché a effettuare variazioni compensative tra
unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie
per lattuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o
da altri strumenti di programmazione negoziata.
3. Le variazioni di cui
al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere
apportate nellambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dalla UE,
dallo Stato o da altri soggetti.
4. Al fine di
assicurare la tempestiva erogazione dei fondi in favore degli enti del comparto
sanitario, la
Giunta regionale è autorizzata, altresì, a iscrivere, con
proprio atto, le ulteriori eventuali somme derivanti dalla differenza tra le
risorse finanziarie di parte corrente destinate al Servizio sanitario regionale,
per lanno 2011, sancite con Intesa espressa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano e quelle stanziate con la presente legge.
Art. 14 Erogazione al Consiglio regionale. 1. I fondi stanziati sul capitolo 1050 della UPB 00.01.01 dello stato di
previsione della spesa, ai sensi dell articolo 102, comma 3, della L.R.
n. 28/2001, sono messi a disposizione del Consiglio regionale, su
richiesta del suo Presidente.
Art. 15Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità. 1. In relazione al disposto dell articolo 74 della L.R.
n. 28/2001, limporto dei crediti di natura non tributaria o la
cancellazione dal conto dei residui, è confermato in euro venticinque.
Art. 16Bilancio pluriennale. 1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio
2011 - 2013, nelle risultanze di cui allo stato di previsione dellentrata e
allo stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge e predisposto
secondo i criteri di cui all articolo 26 della L.R.
n. 28/2001. Allegati : gli allegati, che si omettono,
riportano le tabelle di bilancio, con annessi prospetti ed elenchi.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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