Regolamento Regionale 29 dicembre 2010, n. 22 Modifiche al Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36: Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7 ) ed,
in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;
Visto il
Regolamento Regionale 30.12.2009 n.36;
Vista la Deliberazione della
Giunta Regionale n. 3005 del 28 dicembre 2010;
EMANA
Il seguente Regolamento
Art. 1 (1)
1. Dopo l’art. 14 del Regolamento regionale 30 dicembre 2009, n. 36 è inserito il seguente articolo: Art. 14 bis (Disciplina transitoria) 1. A tutte le domande di agevolazione presentate al Soggetto Finanziatore entro il 31 dicembre 2013, si applicano le seguenti disposizioni: I - Il massimale di aiuto di cui al 1° comma dell’art. 14 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009, è aumentato al 45%; II - Il contributo aggiuntivo in conto impianti di cui al comma 8 dell’art. 14 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009, per le piccole imprese, non potrà essere superiore al 20% dell’investimento e all’importo massimo di euro 200.000,00. Per le Medie imprese il contributo aggiuntivo in conto impianti di cui al comma 8 dell’art. 14 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009, non potrà essere superiore al 20% dell’investimento e all’importo massimo di euro 400.000,00. 2. Per tutte le domande di agevolazione presentate dal Soggetto Finanziatore dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il 3° comma dell’art. 14 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009, è sostituito dal seguente: “Il contributo sul montante interessi viene riconosciuto in misura pari all’Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano “il Sole 24 Ore” il giorno della stipula del finanziamento, maggiorato del 4,00% (400 punti base). Tale contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento “francese a rate costanti semestrali”, non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore”;
Art. 2 1. Dopo
lart. 20
del Reg.
reg. 30 dicembre 2009, n. 36 è inserito il seguente articolo:
«Art.
20-bis Disciplina transitoria. 1. A tutte le istanze di accesso presentate
alla Regione Puglia ai sensi dellart. 22
del Reg.
reg. n. 36/2009 entro il 31 dicembre 2012 (2) , si applicano le seguenti disposizioni: il livello minimo
di fatturato registrato nellesercizio precedente linvio dellistanza di
accesso, di cui al comma 5 dellart. 18
del Reg.
reg. n. 36/2009, è ridotto a 4 milioni di euro.».
Disposizioni finali Il presente regolamento è dichiarato urgente ai
sensi e per gli effetti dellart. 44
comma 3 e dellart. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.
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