Anno 2011
Numero 5
Data 24/03/2011
Abrogato No
Materia
Note Pubblicato nel B.U.R. Puglia 28 marzo 2011, n. 44.
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Regolamento Regionale 24 marzo 2011, n. 5

Regolamento per la Gestione di Terre e Rocce da scavo derivanti da attività di scavo, movimentazione di terre e lavorazione dei materiali inerti.



Art. 1

Obiettivi e finalità.


a) Perseguire un utilizzo razionale ed efficiente delle risorse naturali, in particolare privilegiando il riutilizzo, ai sensi della L. 27 febbraio 2009, n. 13 e s.m.i., di materiali derivanti da interventi di scavo e lavorazione per:
•  La realizzazione di Piano di Recupero a suo tempo autorizzato;
•  Il miglioramento della percezione paesaggistica;
•  Il miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità silvo-colturale del Piano di Recupero a suo tempo approvato;
•  Il ricolmamento di cava, anche parziale;
•  Il miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
•  Il rimodellamento e la variazione del Piano di Recupero approvato.
b) Realizzare Piani di Recupero regolarmente approvati.
c) Limitare la produzione di rifiuti.



Art. 2

Normativa di riferimento.


- legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 “Norme per la disciplina dellattività delle cave” e s. m. i.;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117, “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE”;
- Legge 27 febbraio 2009, n. 13, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dellambiente” e s.m.i.



Art. 3

Definizioni.


Ai fini del presente Regolamento si intende per:
A.  Terre e Rocce da scavo i materiali provenienti da attività di scavo, lavorazione, taglio e lavaggio della pietra naturale e degli inerti in cui siano assenti corpi estranei compresi frammenti o frazioni di materiale quali detriti, macerie, frammenti di laterizi, asfalto.
B.  Sito di produzione larea di cantiere entro la quale si svolgono le attività, le lavorazioni che generano Terre e Rocce da scavo secondo quanto previsto dal Progetto autorizzato anche eventualmente contenute nellesito delle procedure di VIA e/o di A.A.I. (Autorizzazioni Ambientali Integrate).



Art. 4

Ambito di applicazione.


1.  Il presente Regolamento disciplina la gestione dei materiali naturali da scavo che derivano da attività relative a:
a)  Lavorazioni della pietra naturale senza utilizzo di sostanze chimiche;
b)  Lavaggio degli inerti senza utilizzo di sostanze chimiche;
c)  Altre attività di scavo che non interessano terreni contaminati.
2.  Sono sempre esclusi dallapplicazione del presente regolamento:
a)  I materiali di scavo provenienti da siti nei quali sia in corso o debba essere avviato un procedimento di bonifica ai sensi della parte IV Titolo V del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; la gestione dei suddetti materiali sarà infatti disciplinata dalle Autorizzazioni rilasciate nellambito dello stesso procedimento di bonifica, secondo quanto previsto dallart. 242 del medesimo Decreto;
b)  Materiali naturali da scavo con concentrazioni di contaminanti superiori alla colonna B della Tabella 1 dellallegato 5 del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
c)  I materiali naturali da scavo frammisti a rifiuti.
3.  Tutti gli atti amministrativi previsti dal seguente regolamento (comunicazioni, autorizzazioni, permessi, etc…) riguardanti il Servizio Attività Estrattive vanno inviati al S.U.R.A.E. che provvederà ad inoltrarli alla propria struttura provinciale nel cui territorio ricade la cava, per lespletamento delliter amministrativo, mentre i pareri propedeutici vanno richiesti direttamente agli Enti competenti (ARPA, Comune, Provincia, etc…) e solo se positivi vanno allegati alla relativa richiesta,in caso contrario la domanda non va inviata perché sarebbe valutata negativamente da questo Servizio.



Art. 5

 Norme generali.


Al fine di garantire la tracciabilità delle Terre e Rocce da scavo da depositare in cava occorre rispettare le seguenti regole:
1)  Il materiale potrà essere depositato unicamente su superfici sulle quali la coltivazione è stata ultimata nonché su superfici sulle quali non si intende più effettuare alcun tipo di coltivazione;
2)  Il Titolare della cava deve avere a disposizione una planimetria con relativa sezione suddivise in riquadri nelle quali dovrà indicare approssimativamente il punto in cui è stato collocato il materiale preso in carico;
3)  Terre e Rocce da scavo devono provenire da Progetti di opere regolarmente autorizzati dagli Enti competenti con DIA, Permesso di Costruire, VIA ecc.;
4)  Deve essere garantita la certezza della tracciabilità delle Terre e Rocce da scavo da depositare;
5)  Non deve essere depositato in cava materiale proveniente da siti contaminati o parzialmente contaminati;
6)  Le operazioni di deposito del materiale devono essere svolte, in ogni loro fase nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.



Art. 6

Accertamento qualitativo dei materiali.


Laccertamento delle caratteristiche qualitative dei materiali naturali da scavo deve avvenire presso il sito di produzione, salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse dallautorità titolare del procedimento. Il dettaglio dello screening analitico e delle modalità di analisi da utilizzare per le verifiche qualitative sui materiali naturali da scavo è riportato nellAllegato al presente regolamento. La descrizione delle indagini effettuate e dei metodi utilizzati nonché i risultati delle verifiche analitiche sui materiali devono essere riportati nella relazione tecnica di cui allart. 7 del presente regolamento.



Art. 7

Autorizzazione.


I Titolari di cava che intendono depositare, allinterno della stessa, Terre e Rocce da scavo devono richiedere al Servizio Attività Estrattive apposita Autorizzazione.
Unitamente allIstanza dovrà essere presentata la Documentazione in appresso indicata al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti necessari per la corretta gestione dei materiali naturali da scavo, ai sensi degli artt. 185 e 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:
1.  Relazione Tecnica nella quale vanno indicate:
•  Le caratteristiche del materiale da depositare in cava;
•  In che modo si intende garantire la tracciabilità del materiale;
•  Le eventuali variazioni del Piano di Recupero;
•  La verifica della Stabilità dei Fronti già esistenti nonché dei nuovi fronti chev saranno realizzati con il materiale introdotto in cava;
•  Entità volumetrica complessiva dei materiali da depositare in cava;
•  La disponibilità a presentare un nuovo DSS in relazione ai lavori di deposito del materiale ed eventuale DSS Coordinato nel caso in cui il trasporto venga effettuato da ditte diverse;
•  Lo schema di Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio con la quale il Direttore dei Lavori delle operazioni di scavo deve certificare che trattasi di Terre e Rocce da scavo non provenienti da siti inquinati o sottoposti ad intervento di bonifica.
2.  Planimetria e Sezioni, suddivise in riquadri, con lindicazione della parte dellarea di cava nella quale sarà depositato il materiale.
3.  Registro di Scarico, regolarmente vidimato dal Servizio Attività Estrattive, per assicurare la tracciabilità del materiale.



Art. 8

Trasporto.


Le Terre e Rocce da scavo possono essere depositate in cava solo se accompagnate durante il trasporto da un Formulario di Identificazione nel quale dovrà essere indicato il luogo di provenienza, con indicazione dei dati di approvazione del Progetto, e quello di destinazione (data, ora di partenza e arrivo del mezzo in cava) nonché la qualità e quantità del materiale espressa in metri cubi di volume sul luogo di provenienza ed in peso una volta entrato in cava.
Il Formulario di Identificazione dovrà essere in triplice copia, di cui una dovrà essere custodita in cava, una per la Ditta che effettua il trasporto ed una per la Ditta titolare del Progetto di scavo approvato.



Art. 9

Registro di Scarico.


Tutte le cave autorizzate a depositare le Terre e Rocce da scavo dovranno dotarsi di apposito Registro di Scarico, regolarmente vidimato dal Servizio Attività Estrattive e conservare copia del Formulario di Identificazione di cui al precedente articolo.



Art. 10

 Divieti.


È vietato accettare in cava qualsiasi tipo di rifiuto, anche non pericoloso.
È vietato, inoltre, depositare Terre e Rocce da scavo:
•  Provenienti da siti inquinati o potenzialmente inquinati per cui si individui una contaminazione intesa come superamento delle CSC come definito nellallegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06;
•  Provenienti da lavori non regolarmente autorizzati dai competenti enti;
•  Di cui non sia dimostrabile, in ogni fase, la tracciabilità;
•  Di cui non via sia certezza dellintegrale utilizzo del materiale salvo preventiva comunicazione di un parziale utilizzo da inviare al Servizio Attività Estrattive.



Art. 11

 Disposizioni per laccettazione di Terre e Rocce da scavo.


A. Le Ditte titolari di cave attive, una volta autorizzate ad introdurre in cava Terre e Rocce da scavo, prima dellinizio dei lavori di deposito devono presentare un DSS nel quale sono stati valutati tutti i rischi relativi ai lavori di deposito del materiale ed eventuale DSS Coordinato nel caso che il trasporto venga effettuato da altre Ditte.
B. La Ditta autorizzata, prima di accettare in cava le Terre e Rocce da scavo, deve inviare una comunicazione al Comune di provenienza del materiale e al Servizio Attività Estrattive nella quale devono essere indicati:
•  La qualità del materiale;
•  I volumi di materiale interessati;
•  Il sito di provenienza con i dati di approvazione del relativo progetto. Vanno allegate copia dellavvenuta presentazione al Comune interessato, copia dellAutorizzazione (DIA, Permesso di Costruire, VIA ecc.) e Dichiarazione di Atto Notorio, con timbro e firma del Direttore dei Lavori, attestante che il materiale non proviene da siti inquinati o potenzialmente inquinati.



Art. 12

Piani di recupero.


Le Ditte autorizzate rimangono comunque vincolate a:
•  Mantenere in vigore la fidejussione a garanzia dei lavori di recupero della cava;
•  Realizzare il Piano di Recupero regolarmente approvato salvo eventuali variazioni dello stesso che dovranno essere preventivamente approvate dal CTRAE.



Art. 13

 Piani Particolareggiati.


Le cave ubicate allinterno di Piani Particolareggiati che producono materiale di risulta derivante dalla lavorazione della pietra (da taglio) possono depositare lo stesso allinterno di altre cave ubicate nello stesso Piano Particolareggiato purché autorizzate con apposito provvedimento da parte del Servizio Attività Estrattive sentito il Comune interessato.



Art. 14

Sospensione, Decadenza, Revoca.


La Ditta che non si attiene alle disposizioni del presente regolamento può incorrere nei Provvedimenti di Sospensione, Decadenza o Revoca dellAutorizzazione, da parte del Servizio Attività Estrattive.
Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dellart. 53 comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.



Allegato

Linee guida per le verifiche analitiche dei materiali naturali da scavo


Il profilo chimico dovrà essere determinato anche a seguito delle informazioni raccolte dal proponente in merito allutilizzo pregresso dellarea in cui verranno realizzati gli scavi.
In ogni caso, il profilo chimico minimo richiesto deve prevedere delle analisi sui seguenti parametri:
Parametri Unità di misura Concentrazione limite
Nitrati Mg/l NO3 50
Fluoruri Mg/l F 1,5
Solfati Mg/l SO4 250
Cloruri Mg/l Cl 100
Cianuri microngrammi/l Cn 50
Bario Mg/l Ba 1
Rame Mg/l Cu 0.05
Zinco Mg/l Zn 3
Berillio microngrammi/l Be 10
Cobalto microngrammi/l Co 250
Nichel microngrammi/l Ni 10
Vanadio microngrammi/l V 250
Arsenico microngrammi/l As 50
Cadmio microngrammi/l Cd 5
Cromo tot. microngrammi/l Cr 50
Piombo microngrammi/l Pb 50
Selenio microngrammi/l Se 10
Mercurio microngrammi/l Hg 1
Amianto Mg/l 30
COD Mg/l 30
PH   5,5 < > 12,0
     
Il campionamento potrà avvenire sia nel terreno in posto (a mezzo di sondaggi, saggi e trincee) o su cumulo e dovrà avere una frequenza minima di un campione per ogni 3 anni.
Per i metodi confezionamento del campione e lanalisi dei campioni si può comunque fare riferimento al Manuale UNICHIM 196/2 ed. 2004 e alla norma UNI 10802.



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.