Regolamento Regionale 24 marzo 2011, n. 5 Regolamento per la Gestione di Terre e Rocce da scavo derivanti da attività di scavo, movimentazione di terre e lavorazione dei materiali inerti.
Art. 1Obiettivi e finalità. a) Perseguire un utilizzo razionale ed
efficiente delle risorse naturali, in particolare privilegiando il riutilizzo,
ai sensi della L. 27 febbraio 2009, n. 13 e s.m.i., di materiali
derivanti da interventi di scavo e lavorazione per:
• La realizzazione di Piano di Recupero a suo
tempo autorizzato;
• Il miglioramento della percezione
paesaggistica;
• Il miglioramento della qualità della
copertura arborea o della funzionalità silvo-colturale del Piano di Recupero a
suo tempo approvato;
• Il ricolmamento di cava, anche parziale;
• Il miglioramento delle condizioni
idrologiche rispetto alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
• Il rimodellamento e la variazione del Piano
di Recupero approvato.
b) Realizzare Piani di Recupero regolarmente
approvati.
c) Limitare la produzione di rifiuti.
Art. 2Normativa di riferimento.
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
152, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.
117, “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione
dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE”;
- Legge 27 febbraio 2009, n. 13,
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di
protezione dellambiente” e s.m.i.
Art. 3Definizioni. Ai fini del presente Regolamento si intende
per:
A. Terre e Rocce da scavo i materiali
provenienti da attività di scavo, lavorazione, taglio e lavaggio della pietra
naturale e degli inerti in cui siano assenti corpi estranei compresi frammenti o
frazioni di materiale quali detriti, macerie, frammenti di laterizi,
asfalto.
B. Sito di produzione larea di cantiere
entro la quale si svolgono le attività, le lavorazioni che generano Terre e
Rocce da scavo secondo quanto previsto dal Progetto autorizzato anche
eventualmente contenute nellesito delle procedure di VIA e/o di A.A.I.
(Autorizzazioni Ambientali Integrate).
Art. 4Ambito di applicazione. 1. Il
presente Regolamento disciplina la gestione dei materiali naturali da scavo che
derivano da attività relative a:
a) Lavorazioni della pietra naturale senza
utilizzo di sostanze chimiche;
b) Lavaggio degli inerti senza utilizzo di
sostanze chimiche;
c) Altre attività di scavo che non
interessano terreni contaminati.
2. Sono
sempre esclusi dallapplicazione del presente regolamento:
a) I materiali di scavo provenienti da siti
nei quali sia in corso o debba essere avviato un procedimento di bonifica ai
sensi della parte IV Titolo V del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
la gestione dei suddetti materiali sarà infatti disciplinata dalle
Autorizzazioni rilasciate nellambito dello stesso procedimento di bonifica,
secondo quanto previsto dallart. 242 del medesimo Decreto;
b) Materiali naturali da scavo con
concentrazioni di contaminanti superiori alla colonna B della Tabella 1
dellallegato 5 del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152 e s.m.i.;
c) I materiali naturali da scavo frammisti a
rifiuti.
3. Tutti gli
atti amministrativi previsti dal seguente regolamento (comunicazioni,
autorizzazioni, permessi, etc…) riguardanti il Servizio Attività Estrattive
vanno inviati al S.U.R.A.E. che provvederà ad inoltrarli alla propria struttura
provinciale nel cui territorio ricade la cava, per lespletamento delliter
amministrativo, mentre i pareri propedeutici vanno richiesti direttamente agli
Enti competenti (ARPA, Comune, Provincia, etc…) e solo se positivi vanno
allegati alla relativa richiesta,in caso contrario la domanda non va inviata
perché sarebbe valutata negativamente da questo Servizio.
Art. 5 Norme generali. Al fine di garantire la tracciabilità delle
Terre e Rocce da scavo da depositare in cava occorre rispettare le seguenti
regole:
1) Il materiale potrà essere depositato
unicamente su superfici sulle quali la coltivazione è stata ultimata nonché su
superfici sulle quali non si intende più effettuare alcun tipo di coltivazione;
2) Il Titolare della cava deve avere a
disposizione una planimetria con relativa sezione suddivise in riquadri nelle
quali dovrà indicare approssimativamente il punto in cui è stato collocato il
materiale preso in carico;
3) Terre e Rocce da scavo devono provenire da
Progetti di opere regolarmente autorizzati dagli Enti competenti con DIA,
Permesso di Costruire, VIA ecc.;
4) Deve essere garantita la certezza della
tracciabilità delle Terre e Rocce da scavo da depositare;
5) Non deve essere depositato in cava
materiale proveniente da siti contaminati o parzialmente contaminati;
6) Le operazioni di deposito del materiale
devono essere svolte, in ogni loro fase nel pieno rispetto delle norme vigenti
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 6Accertamento qualitativo dei
materiali. Laccertamento delle caratteristiche qualitative dei materiali naturali da scavo
deve avvenire presso il sito di produzione, salvo eventuali deroghe che potranno
essere concesse dallautorità titolare del procedimento. Il dettaglio dello
screening analitico e delle modalità di analisi da utilizzare per le verifiche
qualitative sui materiali naturali da scavo è riportato nellAllegato al
presente regolamento. La descrizione delle indagini effettuate e dei metodi
utilizzati nonché i risultati delle verifiche analitiche sui materiali devono
essere riportati nella relazione tecnica di cui allart. 7 del presente
regolamento.
Art. 7Autorizzazione. I Titolari di cava che intendono depositare,
allinterno della stessa, Terre e Rocce da scavo devono richiedere al Servizio
Attività Estrattive apposita Autorizzazione.
Unitamente allIstanza dovrà essere presentata
la Documentazione in appresso indicata al fine di dimostrare il rispetto dei
requisiti necessari per la corretta gestione dei materiali naturali da scavo, ai
sensi degli artt. 185 e 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:
1. Relazione Tecnica nella quale vanno
indicate:
• Le caratteristiche del materiale da
depositare in cava;
• In che modo si intende garantire la
tracciabilità del materiale;
• Le eventuali variazioni del Piano di
Recupero;
• La verifica della Stabilità dei Fronti già
esistenti nonché dei nuovi fronti chev saranno realizzati con il materiale
introdotto in cava;
• Entità volumetrica complessiva dei
materiali da depositare in cava;
• La disponibilità a presentare un nuovo DSS
in relazione ai lavori di deposito del materiale ed eventuale DSS Coordinato nel
caso in cui il trasporto venga effettuato da ditte diverse;
• Lo schema di Dichiarazione sostitutiva di
Atto Notorio con la quale il Direttore dei Lavori delle operazioni di scavo deve
certificare che trattasi di Terre e Rocce da scavo non provenienti da siti
inquinati o sottoposti ad intervento di bonifica.
2. Planimetria e Sezioni, suddivise in
riquadri, con lindicazione della parte dellarea di cava nella quale sarà
depositato il materiale.
3. Registro di Scarico, regolarmente vidimato
dal Servizio Attività Estrattive, per assicurare la tracciabilità del materiale.
Art. 8Trasporto. Le Terre e Rocce da scavo possono essere
depositate in cava solo se accompagnate durante il trasporto da un Formulario di
Identificazione nel quale dovrà essere indicato il luogo di provenienza, con
indicazione dei dati di approvazione del Progetto, e quello di destinazione
(data, ora di partenza e arrivo del mezzo in cava) nonché la qualità e quantità
del materiale espressa in metri cubi di volume sul luogo di provenienza ed in
peso una volta entrato in cava.
Il Formulario di Identificazione dovrà essere in
triplice copia, di cui una dovrà essere custodita in cava, una per la Ditta che
effettua il trasporto ed una per la Ditta titolare del Progetto di scavo
approvato.
Art. 9Registro di Scarico. Tutte le cave autorizzate a depositare le Terre e Rocce da scavo dovranno
dotarsi di apposito Registro di Scarico, regolarmente vidimato dal Servizio
Attività Estrattive e conservare copia del Formulario di Identificazione di cui
al precedente articolo.
Art. 10 Divieti. È vietato accettare in cava qualsiasi tipo di
rifiuto, anche non pericoloso.
È vietato, inoltre, depositare Terre e Rocce da
scavo:
• Provenienti da siti inquinati o
potenzialmente inquinati per cui si individui una contaminazione intesa come
superamento delle CSC come definito nellallegato 5 alla Parte IV del D.Lgs.
n. 152/06;
• Provenienti da lavori non regolarmente
autorizzati dai competenti enti;
• Di cui non sia dimostrabile, in ogni fase,
la tracciabilità;
• Di cui non via sia certezza dellintegrale
utilizzo del materiale salvo preventiva comunicazione di un parziale utilizzo da
inviare al Servizio Attività Estrattive.
Art. 11 Disposizioni per laccettazione di Terre e Rocce
da scavo. A. Le Ditte titolari di cave attive, una volta
autorizzate ad introdurre in cava Terre e Rocce da scavo, prima dellinizio dei
lavori di deposito devono presentare un DSS nel quale sono stati valutati tutti
i rischi relativi ai lavori di deposito del materiale ed eventuale DSS
Coordinato nel caso che il trasporto venga effettuato da altre Ditte.
B. La Ditta autorizzata, prima di accettare in
cava le Terre e Rocce da scavo, deve inviare una comunicazione al Comune di
provenienza del materiale e al Servizio Attività Estrattive nella quale devono
essere indicati:
• La qualità del materiale;
• I volumi di materiale interessati;
• Il sito di provenienza con i dati di
approvazione del relativo progetto. Vanno allegate copia dellavvenuta
presentazione al Comune interessato, copia dellAutorizzazione (DIA, Permesso di
Costruire, VIA ecc.) e Dichiarazione di Atto Notorio, con timbro e firma del
Direttore dei Lavori, attestante che il materiale non proviene da siti inquinati
o potenzialmente inquinati.
Art. 12Piani di recupero. Le Ditte autorizzate rimangono comunque
vincolate a:
• Mantenere in vigore la fidejussione a
garanzia dei lavori di recupero della cava;
• Realizzare il Piano di Recupero
regolarmente approvato salvo eventuali variazioni dello stesso che dovranno
essere preventivamente approvate dal CTRAE.
Art. 13 Piani Particolareggiati. Le cave ubicate allinterno di Piani Particolareggiati che producono materiale
di risulta derivante dalla lavorazione della pietra (da taglio) possono
depositare lo stesso allinterno di altre cave ubicate nello stesso Piano
Particolareggiato purché autorizzate con apposito provvedimento da parte del
Servizio Attività Estrattive sentito il Comune interessato.
Art. 14Sospensione, Decadenza, Revoca. La Ditta che non si attiene alle disposizioni
del presente regolamento può incorrere nei Provvedimenti di Sospensione,
Decadenza o Revoca dellAutorizzazione, da parte del Servizio Attività
Estrattive.
Il presente regolamento è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti
dell art. 53
comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
Allegato Linee guida per le verifiche analitiche dei materiali naturali da scavo Il profilo chimico dovrà essere determinato
anche a seguito delle informazioni raccolte dal proponente in merito
allutilizzo pregresso dellarea in cui verranno realizzati gli scavi.
In ogni caso, il profilo chimico minimo
richiesto deve prevedere delle analisi sui seguenti parametri:
Parametri |
Unità di misura |
Concentrazione limite |
Nitrati |
Mg/l NO3 |
50 |
Fluoruri |
Mg/l F |
1,5 |
Solfati |
Mg/l SO4 |
250 |
Cloruri |
Mg/l Cl |
100 |
Cianuri |
microngrammi/l Cn |
50 |
Bario |
Mg/l Ba |
1 |
Rame |
Mg/l Cu |
0.05 |
Zinco |
Mg/l Zn |
3 |
Berillio |
microngrammi/l Be |
10 |
Cobalto |
microngrammi/l Co |
250 |
Nichel |
microngrammi/l Ni |
10 |
Vanadio |
microngrammi/l V |
250 |
Arsenico |
microngrammi/l As |
50 |
Cadmio |
microngrammi/l Cd |
5 |
Cromo tot. |
microngrammi/l Cr |
50 |
Piombo |
microngrammi/l Pb |
50 |
Selenio |
microngrammi/l Se |
10 |
Mercurio |
microngrammi/l Hg |
1 |
Amianto |
Mg/l |
30 |
COD |
Mg/l |
30 |
PH |
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5,5 < > 12,0 |
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Il campionamento potrà avvenire sia nel terreno
in posto (a mezzo di sondaggi, saggi e trincee) o su cumulo e dovrà avere una
frequenza minima di un campione per ogni 3 anni.
Per i metodi confezionamento del campione e
lanalisi dei campioni si può comunque fare riferimento al Manuale UNICHIM 196/2
ed. 2004 e alla norma UNI 10802.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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