Legge Regionale 17 maggio 2011, n. 6
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale ‘Terra delle gravine'
Art. 1Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 20 dicembre 2005, n. 18.
1. Alla legge
regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale
regionale “Terra delle gravine”), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la cartografia allegata è sostituita da
quella allegata alla presente legge (Allegato A);
b) alla fine del comma 2
dellarticolo 1 sono
aggiunte le seguenti parole: “e sul BURP, oltre che affissa agli Albi pretori
degli enti interessati e pubblicata sui siti web istituzionali in formato
vettoriale. Tale perimetro in formato digitale ha valenza normativa.”;
c) alla lettera a) del comma 7
dellarticolo
4, dopo le parole “Lattività delle cave in esercizio è consentita sino alla
scadenza delle autorizzazioni” sono inserite le seguenti: “e salvo proroghe da
concedere previa valutazione delle compatibilità paesaggistiche e ambientali,
comunque nei limiti dei volumi già autorizzati.”;
d) dopo la lettera m) del comma 7
dellarticolo 4, sono aggiunte le seguenti:
“
m-bis) resta fermo il divieto di
esercizio dellattività venatoria sancito dal comma 6 dellarticolo 22 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché dalla
lettera b) del comma 1 dellarticolo 8
della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per listituzione e la
gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia); m-ter) resta fermo il divieto di
transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali,
comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta
eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorale.”;
“8-bis. Nelle aree o porzioni di aree
comprese allinterno della zona 2 di cui alla lettera b) del comma 1
dellarticolo 3 non trovano applicazione le norme e i divieti di cui al comma 7
dellarticolo 4, fatta eccezione per le lettere a), d, m), m-bis) e
m-ter)”.
2. La “zona
2” ubicata sul perimetro esterno del Parco naturale regionale “Terra delle
Gravine” è eliminata qualora non sia funzionale a garantire la continuità del
Parco o non ne derivi la totale esclusione di un territorio comunale.
3. Gli uffici
dellAssessorato regionale competente provvedono allistruttoria tecnica per la
verifica di quanto previsto al comma 2 e, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un elaborato
grafico, redatto sullortofoto digitale Sit Regione Puglia 2006, con la
rappresentazione del nuovo perimetro e della nuova zonizzazione.
NDR: vedasi lallegato A, sostitutivo dellallegato A alla L.R. 20 dicembre
2005, n. 18 (come previsto dallart. 1, comma 1, lettera a), della presente
legge