Legge Regionale 17 maggio 2011, n. 7
Disposizioni per lo svolgimento del referendum consultivo per le modifiche territoriali dei comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2011, n. 21
Art. 1Disciplina adempimenti referendum consultivo territoriale
1. Nello svolgimento del referendum consultivo per la modifica delle
circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano, di cui
alla deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2011, n. 21, indetto con
decreto del Presidente della Giunta regionale 18 aprile 2011, n. 425, pubblicato
sul bollettino ufficiale della Regione Puglia 21 aprile 2011, n. 60, fissato in
concomitanza con i referendum statali abrogativi previsti dall’articolo 75 della
Costituzione della Repubblica italiana da tenersi nell’anno 2011, per tutti gli
adempimenti comuni, ivi compresi la composizione e il funzionamento degli Uffici
elettorali di sezione e gli orari della votazione, si applicano le disposizioni
in vigore per i referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione.
2.
Conseguentemente, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5
dell’articolo 22 della
legge
regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e
consultivo), nonché ogni altra disposizione incompatibile con il comma 1 della
presente legge.
3. Le operazioni di scrutinio del referendum consultivo
di cui alla presente legge si svolgeranno successivamente, senza interruzione, a
quelle relative ai referendum nazionali.
4. La Regione stipula apposita
convenzione con la Prefettura di Lecce per determinare e ripartire le spese
derivanti dall’attuazione di adempimenti comuni, nonché per stabilire le
modalità di pagamento delle spese poste a suo carico.
5. Sono fatti
salvi gli atti adottati e gli adempimenti effettuati in esecuzione della
deliberazione del Consiglio regionale 21/2011.