Legge Regionale 16 giugno 2011, n. 10 Esenzione ticket assistenza specialistica per motivi di reddito - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia)
Art. 1Esenzione ticket assistenza specialistica
per motivi di reddito 1. I commi 1 e 2 dellarticolo 13 (Esenzione ticket per visite ed esami
specialistici), della legge
regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione
Puglia) sono abrogati.
Art. 2Modifiche alla legge regionale
4 gennaio 2011, n. 1 1. Allarticolo 11 della legge
regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione
della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli
apparati amministrativi nella Regione Puglia), sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
a) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 al personale regionale
che presta attività di servizio di assistenza agli organi statutari regionali di
cui agli articoli 9 , 21 e 23 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18
(Ordinamento degli uffici e stato giuridico e trattamento economico del
personale della Regione Puglia) e successive modifiche e integrazioni, nonché ai
Gruppi consiliari di cui alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per
il funzionamento dei Gruppi consiliari) e successive modifiche e integrazioni,
spetta un rimborso spese, qualora sostenute, nel rispetto del limite di cui al
comma 1.”.
“1-ter. Con appositi provvedimenti dellUfficio di Presidenza
del Consiglio regionale e, per le strutture di competenza, della Giunta
regionale, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti regionali, sono stabiliti i
parametri, gli importi e le condizioni del rimborso dovuto ai sensi del comma
1-bis.”;
c) al comma 6, le parole: “Fuori dallipotesi prevista al
comma 2” sono soppresse.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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