Legge Regionale 21 giugno 2011, n. 12 Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica(1) (2)
(1) La l.r. 14/2011, art. 16, al fine di consentire l’attuazione della presente legge , provvede ad erogare fino alla concorrenza di euro 11 milioni le somme occorrenti per far fronte a determinate spese di funzionamento. Per le stesse motivazioni la l.r. 38/2011, art.20 provvede ad erogare ulteriori 10 milioni di euro. Sempre per le stesse motivazioni la l.r. 18/2012 , art. 14 provvede ad erogare ulteriori 10 milioni di euro. Sempre per le stesse motivazioni la l.r. 45/2012, art. 34 provvede ad erogare euro 10 milioni per il primo semestre 2013 e per ulteriori euro 10 milioni per il secondo semestre 2013. (2) Vedi anche la l.r. 4/2012 “Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica” e la l.r.
n. 37/2014, art. 23.
Art. 1Decadenza organi consortili 1. Al fine di agevolare
la realizzazione del nuovo disegno organizzativo dei Consorzi di bonifica ai
sensi dellarticolo 2, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge finanziaria 2008) e dellarticolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007,
n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, secondo i criteri di intesa tra Stato e Regioni, raggiunti
in sede di Conferenza del 18 settembre 2008, e di consentire, nelle more
dellapprovazione della legge di riforma, lemissione dei ruoli a copertura
delle spese di gestione dei Consorzi, il Presidente della Giunta regionale, al
fine di individuare nuovi perimetri consortili, ovvero redigere nuovi piani di
classifica laddove mancanti o non idonei a consentire la riscossione dei
contributi consortili, può, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disporre con decreto e su conforme deliberazione della
Giunta regionale lo scioglimento degli organi ordinari o la decadenza dei
commissari e delle consulte dei Consorzi di bonifica, nominando contestualmente
un commissario straordinario e una terna di revisori (Collegio dei revisori) per
ogni Consorzio. Ai compensi dei revisori si applicano le tariffe minime previste
per legge.
2. Qualora si proceda,
per le ragioni indicate al comma 1, allo scioglimento degli organi di più
Consorzi, il commissario può essere unico per tutti.
3. Il commissario e i
revisori sono nominati dal Presidente della Regione su designazione della Giunta
regionale, su proposta dellAssessore alle Risorse agroalimentari, e restano in
carica sino allapprovazione delle nuove norme in materia di riordino dei
Consorzi di bonifica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.
4. Il commissario
provvede, entro novanta giorni dalla nomina:
a) alla predisposizione dei piani di classifica di cui
allarticolo 2;
b) agli adempimenti previsti dallarticolo 6.
5. Il collegio dei
revisori svolge le funzioni previste dallarticolo 239 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti
locali), nei limiti della sua compatibilità.
6. A supporto
dellattività affidata al commissario, è istituito un Comitato tecnico composto
dal Direttore dellArea organizzazione e riforma dellamministrazione, o
dirigente da lui delegato, dal Direttore dellArea politiche per lo sviluppo
rurale, o dirigente da lui delegato, dal Direttore dellArea programmazione e
finanza, o dirigente da lui delegato, dal Direttore dellArea politiche per la
riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per lattuazione delle
opere pubbliche, o dirigente da lui delegato. LArea sviluppo rurale assume le
funzioni di coordinamento e segreteria del comitato.
7. Il commissario è
assistito dalla consulta di cui allarticolo 34 (Amministrazione commissariale)
della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione
dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica integrale). In caso di
nomina di un commissario unico per più Consorzi, lo stesso è assistito da una
consulta regionale, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale,
composta da dieci membri, di cui quattro scelti su designazione delle
organizzazioni professionali del settore agricolo riconosciute dal Consiglio
nazionale delleconomia e del lavoro (CNEL), uno su designazione delle
associazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale, uno
designato di concerto dalle organizzazioni sindacali, uno designato
dallAssociazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei
miglioramenti fondiari (ANBI) Puglia, uno dallAssociazione nazionale comuni
italiani (ANCI), uno dallUnione delle province dItalia (UPI) e uno dalle
associazioni dei consumatori a livello regionale. La Consulta regionale esprime
perentoriamente, entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta, parere
obbligatorio consultivo nelle materie sotto indicate:
a) piano di classifica;
b) bilancio preventivo e variazioni;
c) bilancio consuntivo.
8. Con proprio decreto,
il Presidente della Giunta regionale, al fine di ultimare lespletamento di
quanto previsto al comma 3, può prorogare lattività del commissario nominato ai
sensi dei commi 1 e 2 per una sola volta e per un termine massimo di dodici
mesi..(3)
(3) La l.r. 45/2012, art. 36, c.1 prevede che in deroga a quanto previsto dal presente comma 8 il Presidente della Giunta regionale, ai fini dell’espletamento di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 12/2011, può prorogare l’attività del Commissario straordinario regionale nominato per un ulteriore termine massimo di mesi dodici. Il comma 2 del medesimo art. 36 prevede che nell’espletamento della propria attività gestoria, il Commissario straordinario regionale è autorizzato a nominare un sub-commissario, individuato anche tra i dipendenti regionali. Vedi la l.r. n. 40/2015, art. 5.
Art. 2 Piano di classifica 1. Il piano di
classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche
di bonifica, quali indicati allarticolo 3, stabilisce i parametri per la
quantificazione dei medesimi e i conseguenti indici per la determinazione dei
contributi. Al piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il
perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi esclusivamente gli
immobili che traggono beneficio dallattività di bonifica.
2. Per la elaborazione
del piano di classifica, da sottoporre allapprovazione della Giunta regionale,
occorre considerare i piani riformulati dal Commissario ad acta nominato ai
sensi della legge
regionale 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni transitorie in materia di
Consorzi di bonifica), nonché la “Guida alla classifica degli immobili per il
riparto della contribuenza”, pubblicato dallANBI.
3. Il piano di
classifica e il relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati per quindici
giorni nellalbo del Consorzio, nonché negli albi dei Comuni che, in tutto o in
parte, ricadono nel comprensorio di bonifica. Trascorso il termine di
pubblicazione, i relativi atti con le eventuali osservazioni proposte e con le
relative controdeduzioni del Consorzio sono trasmessi allArea politiche per lo
sviluppo rurale, Servizio agricoltura, che predispone lo schema di provvedimento
da sottoporre allapprovazione della Giunta regionale.
4. Il Piano di classifica, dopo
lapprovazione da parte della Giunta regionale, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
Art. 3Contributi di bonifica 1. I proprietari di
beni immobili, agricoli ed extragricoli, situati nel perimetro di contribuenza,
che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui allarticolo 4, dalle
opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento
dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e
gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del
Consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri Enti pubblici
per la manutenzione anche straordinaria e lesercizio delle opere pubbliche di
bonifica.
2. Il commissario
nominato ai sensi dellarticolo 1, entro il 31 dicembre 2011, sulla base delle
spese di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approva il piano
annuale di riparto delle stesse tra i proprietari contribuenti, sulla base degli
indici di beneficio definiti nel piano di classifica di cui allarticolo 2.
3. Il piano di riparto
è elaborato sulla base di uno schema predisposto dallArea politiche per lo
sviluppo rurale, Servizio agricoltura.
4. I contributi imposti
dai Consorzi costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e
sono riscossi mediante ruoli secondo le norme vigenti per lesazione dei tributi
ovvero mediante versamento diretto del consorziato, sulla base di specifico
avviso inviato dal Consorzio o dallesattore.
5. Negli avvisi emessi
per il pagamento del contributo consortile, i Consorzi di bonifica devono
indicare la motivazione del tipo di beneficio, secondo lelencazione di cui
allarticolo 4, e limmobile a cui il contributo richiesto si riferisce. In
presenza di più immobili facenti capo a ununica ditta si emette un unico avviso
di pagamento.
Art. 4Beneficio di bonifica . Per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio
tratto dallimmobile a seguito dellopera di bonifica. Il beneficio di bonifica
può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire a
incrementarne o conservarne il relativo valore.
2. Il beneficio di
bonifica può essere:
a) di presidio idrogeologico dei territori collinari e
montani;
b) di difesa idraulica di bonifica dei territori di
collina e pianura;
c) di disponibilità idrica e irrigua.
3. Costituisce
beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio tratto dagli immobili situati
nelle aree collinari e montane dalle opere e dagli interventi di bonifica
suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e
di regimare i deflussi montani e collinari del reticolo idraulico minore.
4. Costituisce
beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili
situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e
dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di
acque, comunque generati. Sono compresi gli allagamenti di supero dei sistemi di
fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto allandamento
meteorologico normale, vengono immessi nella rete di bonifica per mezzo di
sfioratori o scolmatori di piena.
5. Costituisce
beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili compresi
in comprensori irrigui sottesi a opere di accumulo, derivazione, adduzione,
circolazione e distribuzione di acque irrigue.
6. Costituisce altresì
beneficio di disponibilità idrica il vantaggio tratto dagli immobili inclusi in
comprensori serviti da acquedotti rurali in attività.
7. I benefici di
presidio idrogeologico e di difesa idraulica a carattere generale vanno
economicamente valutati nel piano di classifica e ripartiti fra gli enti
pubblici interessati a tali benefici.
Art. 5Oneri di contribuenza(4) 1. Dalla data di
esecutività dei piani di classifica riformulati per effetto della presente
legge, i Consorzi riprendono le procedure relative alla richiesta allutenza
degli oneri di contribuenza di cui al codice tributo 630, sospesi per effetto
della L.R.
n. 8/2005, per le spese a partire dallanno in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Al fine di
consentire lordinario svolgimento delle funzioni pubbliche dei Consorzi, nelle
more dellemanazione della legge di riordino che dovrà normare sulla situazione
debitoria pregressa, le entrate provenienti dagli oneri di contribuenza di cui
al comma 1 non sono soggette ad esecuzione forzata, purché gli oneri alla cui
copertura sono destinate siano riferiti esclusivamente al pagamento:
a) delle retribuzioni e relativi oneri al personale dei
Consorzi e delle quote annuali di adesione allUnione regionale delle bonifiche;
b) delle rate di mutuo e di prestiti obbligazionari
scadenti nellanno di riferimento;
c) dei costi relativi ad attività indispensabili a
garantire il funzionamento degli impianti gestiti dai Consorzi;
d) del corrispettivo per il pagamento delle forniture di
acqua, di energia elettrica e telefoniche.
3. La dichiarazione di
impignorabilità deve essere formalizzata con deliberazione da adottarsi da parte
degli organi di amministrazione del Consorzio e da notificarsi alla Ragioneria
della Regione, al Tesoriere regionale e al Tesoriere del Consorzio di
bonifica.
4. Le disposizioni di
cui al presente articolo trovano applicazione anche in presenza di procedure di
esecuzione e di espropriazione forzata non definite alla data di entrata in
vigore della presente legge.
(4) Vedi la l.r. 45/2012, art. 35 che dispone che a decorrere dall’esercizio finanziario 2013, i contributi di bonifica di cui al codice tributo 630 dovuti dalla Regione a ciascun Consorzio di bonifica commissariato sono portati in detrazione, quale compensazione, alle anticipazioni erogate ai Consorzi di bonifica medesimi e che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i Consorzi non commissariati definiscono con il Servizio competente un Piano di rientro delle anticipazioni.
Art. 6Ricognizione situazione dei Consorzi 1. Entro il termine di
cui allarticolo 1 tutti i Consorzi presentano alla Giunta regionale e alla
competente Commissione consiliare, tramite lAssessore alle risorse
agroalimentari, una relazione sulla specifica situazione patrimoniale,
finanziaria, economica, operativa e organizzativa di ciascun Consorzio.
2. La relazione di cui
al comma 1, in particolare:
a) rileva i singoli elementi che compongono il patrimonio
del Consorzio di bonifica;
b) formula il programma di alienazione dei beni mobili e
immobili non strettamente necessari alla prosecuzione dellattività
istituzionale;
c) provvede alla ricognizione dei rapporti giuridici
pendenti, evidenziando distintamente le situazioni creditorie e debitorie nei
confronti di banche, di agenti della riscossione partecipati da Equitalia
S.p.A., già concessionari del servizio nazionale della riscossione dei tributi,
di enti pubblici e privati fornitori, di imprese appaltatrici, di personale
dipendente, nonché quelle derivanti da condanne e ordinanze giurisdizionali o da
lodi arbitrali definitivi;
d) provvede alla ricognizione di tutto il personale
dipendente formando un elenco dal quale, per ciascun dipendente, risultino la
natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza e il termine, se previsto, la
qualifica e il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed
economico, previdenziale e assistenziale in atto.
3. I Consorzi provvedono al costante
aggiornamento dei dati risultanti dalla ricognizione.
Art. 7Norme abrogate 1. La presente legge
modifica e integra gli articoli 10
e 11
della L.R.
n. 54/1980.
2. Sono abrogate tutte
le norme regionali incompatibili con le presenti disposizioni.
3. È abrogato
larticolo 2
della legge
regionale 2 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni regionali urgenti), di proroga
dei termini per il rinnovo del consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica
Ugento Lì Foggi e cessa di avere efficacia il D.P.G.R. 10 giugno 2008, n. 496.
(Elezioni per il rinnovo degli Organi di amministrazione dei Consorzi di
bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre dApulia: proroga dei termini), con il
quale sono state disposte le proroghe dei commissari dei Consorzi Terre
dApulia, Stornara e Tara e Arneo.
Art. 8Norma finanziaria 1. Le spese dei
commissari e dei revisori sono poste a carico dei Consorzi di bonifica.
Nellipotesi di nomina di un commissario unico per più Consorzi le relative
spese sono poste a carico dei Consorzi di bonifica di cui allarticolo uno in
parti uguali.
2. Il compenso dei
commissari nominati ai sensi del comma 1 dellarticolo 1 non può superare il 40
per cento della indennità lorda spettante ai consiglieri della Regione Puglia.
Il compenso spettante al commissario nominato ai sensi del comma 2 dellarticolo
1 non può essere superiore a quello spettante al direttore darea di struttura
regionale.
3. I componenti del
comitato tecnico svolgono le loro funzioni nellambito del proprio incarico
dirigenziale con conseguenti diritti e obblighi. Nessun compenso o rimborso
spese è dovuto ai componenti della Consulta di cui allarticolo 1, comma 7.
4. Sono da considerarsi
erogate ai Consorzi di bonifica, ai sensi di quanto previsto dallarticolo 16
della L.R.
n. 54/1980, le anticipazioni di cui agli articoli:
a) 24
(Concorso nelle spese consortili) della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per lesercizio finanziario 2002), pari a euro 12.988.561,89;
b) 15
(Contributo a titolo di anticipazione ai Consorzi di bonifica) della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 19 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per lesercizio finanziario 2003), pari a euro 7.507.000,00;
c) 42
(Ripartizione delle risorse ai consorzi di bonifica) della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), pari
a euro 4.350.000,00;
d) 36
(Consorzio di bonifica “Terre dApulia”. Consumi energetici) della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per lesercizio finanziario 2004), pari a euro 5.057.308,83;
e) 2
(Erogazione a titolo di anticipazione ai Consorzi di bonifica di Terre dApulia,
Stornara e Tara, Ugento li Foggi e di Arneo) della legge
regionale 1° dicembre 2004, n. 22 (Addizionale regionale IRPEF e misure
finanziarie straordinarie per i Consorzi di bonifica), pari a euro 5.976.949,88;
f) 30
(Erogazione contributo straordinario, a titolo di anticipazione, ai consorzi di
bonifica) della legge
regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di
espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione
per lesercizio finanziario 2005), pari a euro 3.499.996,69;
g) 3
(Anticipazioni finanziarie ai consorzi di bonifica) della legge
regionale 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni transitorie in materia di
consorzi di bonifica), pari a euro 9.049.285,29;
h) 13
(Ulteriore anticipazione ai Consorzi di bonifica) della legge
regionale 2 dicembre 2005, n. 17 (Assestamento e terza variazione al
bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2005), pari a euro
14.999.388,01;
i) 1
(Anticipazioni finanziarie ai consorzi di bonifica) della legge
regionale 3 aprile 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di consorzi di
bonifica) e
j) 17
(Ulteriore anticipazione finanziaria ai Consorzi di bonifica) della legge
regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per lesercizio finanziario 2006), pari a euro 25.528.387,53.
5. In attuazione e nei
limiti previsti dal comma 4 la Regione non procederà al recupero delle somme
erogate ai Consorzi di bonifica.
Art. 9Commissione dindagine sulla gestione
dei Consorzi di bonifica 1. È istituita, ai
sensi dellarticolo 31 dello Statuto della Regione Puglia e dellarticolo 15 del
Regolamento interno del Consiglio regionale della Puglia, una Commissione di
indagine sulla gestione dei Consorzi di bonifica della Regione Puglia.
2. La Commissione è
costituita da nove consiglieri regionali ed è composta in modo da rispettare,
per quanto possibile, la proporzione dei Gruppi consiliari.
3. La costituzione
della Commissione non deve comportare incremento di spesa per il bilancio della
Regione Puglia.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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