Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 15 Istituzione degli ecomusei della Puglia
Art. 1Oggetto e finalità. 1. La Regione Puglia, di concerto con le
comunità locali, le parti sociali e gli enti locali e di ricerca riconosce,
promuove e disciplina sul proprio territorio gli ecomusei allo scopo di
recuperare, testimoniare, valorizzare e accompagnare nel loro sviluppo la
memoria storica, la vita, le figure e i fatti, la cultura materiale,
immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le
tradizioni, le attività e il modo in cui linsediamento tradizionale ha
caratterizzato la formazione e levoluzione del paesaggio e del territorio
regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in
una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e
di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dellintera comunità
locale.
2. La Regione, per conseguire lo scopo di cui
al comma 1, promuove listituzione di ecomusei, quali luoghi attivi di
promozione della identità collettiva e del patrimonio culturale, ambientale e
paesaggistico nella forma del museo permanente, di dimensioni e caratteristiche
adeguate alle finalità di cui al comma 3 e ne sostiene le attività.
3. Gli ecomusei perseguono le seguenti
finalità: a) conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di
vita e di lavoro tradizionali, utili per tramandare le testimonianze della
cultura materiale e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle
popolazioni locali, le relazioni con lambiente circostante, le tradizioni
religiose, culturali e ricreative, lutilizzo delle risorse naturali, delle
tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nella produzione
agricola, silvicola, artigianale e industriale; b) rafforzare il senso di
appartenenza e delle identità locali attraverso la conoscenza, il recupero e la
riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali al
fine di valorizzare i caratteri identitari locali; c) promuovere la
partecipazione diretta delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche
e delle associazioni nei processi di valorizzazione, promozione e fruizione
attiva del patrimonio culturale - materiale, immateriale - sociale e ambientale
del territorio regionale, compresi i saperi tramandati e le tradizioni locali. A
tal fine, gli ecomusei promuovono laboratori di cittadinanza attiva per la
costruzione di “mappe di comunità”, cosi come definite dallarticolo 13 (Le
mappe di comunità), comma 1, dellElaborato 2 (Norme tecniche di attuazione)
allegato alla Delib.G.R. 11 gennaio 2010, n. 1 (Approvazione della proposta di
Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR), o analoghi
strumenti di coinvolgimento attivo degli abitanti nella identificazione e
rappresentazione delle peculiarità dei luoghi e della percezione del paesaggio,
per il censimento del patrimonio locale e la definizione di regole condivise per
la sua cura); d) favorire e sostenere la conoscenza, tutela e valorizzazione
del paesaggio conformemente ai principi di cui alla Convenzione europea del
paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con legge 9 gennaio
2006, n. 14, con compiti di promozione e attivazione sul territorio del
Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) di cui alla legge
regionale 7 ottobre 2009 n. 20 (Norme per la pianificazione
paesaggistica); e) valorizzare e diffondere la conoscenza e luso del
patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla
costruzione, alla rivitalizzazione e alla messa in rete di attività e servizi
volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale di unarea connotata da
specifici caratteri identitari; f) favorire e promuovere progetti di sviluppo e
integrazione interculturale, finalizzati alla scoperta e conoscenza del
territorio; g) promuovere lo studio e la ricerca scientifica relativi alla
storia e alle tradizioni del territorio e diffondere le stesse attraverso
attività didattico - educative; h) predisporre itinerari di visita e percorsi
di fruizione e valorizzazione turistica e culturale che introducano e
accompagnino il visitatore nella conoscenza dellambiente e delle tradizioni
locali; i) sensibilizzare le comunità locali, le istituzioni, in particolare
quelle culturali, scientifiche e scolastiche, il settore produttivo, gli enti e
associazioni locali e di categoria ai temi dello sviluppo sostenibile anche
attraverso la conoscenza e la rappresentazione delle trasformazioni sociali,
economiche, culturali e ambientali storicamente vissute dalle comunità locali e
dai territori; j) ricostruire e riattivare ambienti di vita e di lavoro
tradizionali volti alla produzione di beni o servizi da offrire ai visitatori,
creando opportunità di impiego e di promozione di prodotti locali, nonché di
didattica, sport e svago in genere; k) promuovere, anche a fini di fruizione
pubblica, il corretto recupero di strutture di carattere residenziale, storico e
artistico, nonché delle tradizionali produzioni agroalimentari ed artigianali
presenti; l) promuovere iniziative di cooperazione e scambio di esperienze con
altre realtà ecomuseali anche attraverso la creazione e/o adesione a reti
regionali, nazionali ed europee; m) mettere in atto procedure e metodi per
lattuazione della Convenzione europea del paesaggio per il diritto alla
bellezza degli ambienti di vita delle singole comunità, anche attraverso
contatti con enti e proprietari privati per la manutenzione del paesaggio e
della cultura locale; n) rappresentare presidi locali dellOsservatorio
regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, fungendo da
attivatori dei processi di sensibilizzazione della società pugliese per la
salvaguardia e il recupero del patrimonio paesaggistico di cui al comma 3,
lettera d), dellarticolo 4 (Finalità e funzioni dellOsservatorio) della L.R.
n. 20/2009.
Art. 2Riconoscimento e gestione degli ecomusei. 1. Gli ecomusei sono promossi da associazioni e
fondazioni culturali, ambientalistiche e di conservazione del patrimonio
storico, senza scopo di lucro appositamente costituite o che abbiano come
oggetto statutario le finalità di cui allarticolo 1, comma 3, ovvero enti
locali singoli e associati, enti di ricerca pubblici e privati.
2. La Regione Puglia riconosce e disciplina gli
ecomusei sul proprio territorio.
3. I soggetti di cui al comma 1, nellambito
dellorganizzazione delle attività da svolgere, si dotano di spazi da destinare
a sede del laboratorio ecomuseale dove svolgere attività di gestione, promozione
culturale e sostegno alle attività didattico - educative e di ricerca in
collaborazione con università, istituti specializzati, enti di promozione
turistica e istituti e luoghi di cultura.
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un regolamento per
la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della
qualifica di ecomuseo nonché per la individuazione dei soggetti pubblici e i
requisisti dei soggetti privati ai quali è consentita la gestione degli
ecomusei. Tale regolamento tiene conto dei seguenti criteri: a)
caratteristiche di specificità culturale, geografica e paesaggistica del
territorio in cui si propone lecomuseo; b) partecipazione attiva della
comunità locale nel progetto di predisposizione e animazione culturale
dellecomuseo; c) presenza di un insieme diversificato di soggetti partecipanti
quali associazioni, enti di ricerca pubblici e privati, fondazioni ed enti
locali singoli o associati; d) allestimento di spazi adeguati ad ospitare
laboratori ecomuseali come centri di interpretazione, documentazione e
informazione; e) esistenza di itinerari di visita e allestimento di percorsi di
fruizione e luoghi di interpretazione; f) rapporto con altri ecomusei
eventualmente esistenti sul medesimo territorio o territori limitrofi.
5. La Regione istituisce un elenco degli
ecomusei di interesse regionale riconosciuti con le modalità di cui al comma 2 e
sulla base del regolamento di cui al comma 4. Tale elenco viene annualmente
aggiornato. Linserimento nellelenco degli ecomusei equivale a riconoscimento
della qualifica di ecomuseo. Ogni tre anni la Regione, acquisito il parere
della Consulta di cui allarticolo 4, verifica la permanenza dei requisisti
minimi per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo provvedendo a eventuali
cancellazioni.
6. La programmazione e gestione delle attività
degli ecomusei relative alla promozione del paesaggio è operata in stretta
collaborazione con lOsservatorio regionale per la qualità del paesaggio e dei
beni culturali, il quale per il conseguimento delle proprie finalità
istituzionali svolge attività di coordinamento e/o programmazione e può
promuovere forme di cogestione degli ecomusei tra gli enti locali territoriali
interessati e gli altri soggetti pubblici e privati attuatori del PPTR.
7. La Regione promuove altresì le iniziative di
formazione degli operatori degli ecomusei, da realizzarsi anche mediante la
partecipazione e lo scambio culturale nei circuiti degli ecomusei già attivi in
Puglia e nelle altre regioni dItalia e dEuropa.
Art. 3Denominazione e marchio. 1. Ogni ecomuseo ha diritto alla denominazione
esclusiva e originale e ad un proprio marchio esclusivo.
2. Contestualmente al riconoscimento della
qualifica di Ecomuseo di cui allarticolo 2, comma 2, la Regione riconosce ad
ogni Ecomuseo una denominazione esclusiva e originale e un marchio. Il marchio è
veicolo di promozione dellEcomuseo ed è tutelato nelle forme
consentite.
3. La Regione può promuovere un marchio che
raccolga limmagine complessiva degli ecomusei della Puglia (Rete Ecomusei
Puglia).
Art. 4Consulta regionale degli Ecomusei. 1. La Giunta regionale nomina una Consulta
regionale degli ecomusei con compiti di promozione e attuazione della presente
legge.
2. La Consulta: a) si esprime sul
riconoscimento e sulla promozione degli ecomusei, sulle attività di formazione
degli operatori degli ecomusei; b) svolge azione di coordinamento nei confronti
degli ecomusei riconosciuti ai sensi dellarticolo 2; c) svolge azione di
programmazione delle attività di promozione degli ecomusei a livello regionale,
nazionale e internazionale.
3. La Consulta è composta da: a)
lAssessore regionale con delega ai beni culturali; b) un rappresentante della
commissione consiliare competente in materia di territorio e ambiente; c) un
rappresentante della commissione consiliare competente in materia di beni
culturali; d) un rappresentante designato da ciascun ecomuseo; e) i dirigenti
dei servizi competenti nelle materie dei beni culturali e del paesaggio; f) un
rappresentante dellOsservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i
beni culturali; g) un rappresentante dellUniversità di Bari, un rappresentante
dellUniversità del Salento e un rappresentante dellUniversità di Foggia; h) i
rappresentanti dei Comuni dei territori interessati agli ecomusei e un
rappresentante della relativa Provincia di appartenenza; i) i rappresentanti
delle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente, che abbiano manifestato il
proprio interesse.
4. La Consulta elegge il proprio presidente e
vicepresidente scegliendoli tra i membri di cui comma 3.
5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un
funzionario designato dal Servizio regionale competente in materia di beni
culturali.
6. La Consulta determina le modalità del
proprio funzionamento tramite apposito regolamento e può invitare a partecipare
alle proprie sedute esperti o rappresentanti e operatori degli ecomusei
regionali.
7. Ai componenti della Consulta non è
riconosciuto alcun compenso e si riunisce almeno due volte lanno e la
partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.
8. La composizione della Consulta è
formalizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale allinizio di
ogni legislatura, resta in carica per tutta la legislatura e le sue funzioni
sono prorogate fino alla sua ricostituzione.
Art. 5Finanziamenti. 1. Alla spesa derivante dalla gestione degli ecomusei iscritti negli elenchi di
cui allarticolo 2, comma 5, ammontante per lesercizio finanziario 2011 a euro
20.000,00, si fa fronte con i fondi di cui al capitolo di bilancio 811005 - UPB
04.03.01 “Contributi per musei di enti locali, ecomusei ed enti e/o istituzioni
di interesse locale”. Per gli esercizi successivi, si fa fronte con gli
stanziamenti definiti nei capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.
Art. 6Disposizioni transitorie e finali. 1. In prima applicazione della presente legge
sono qualificati “Ecomusei” i soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, che
operano per finalità analoghe a quelle di cui allarticolo 1, che abbiano già
promosso iniziative documentate in materia. A tal fine, la Regione, con il
contributo della Consulta per gli ecomusei e dellOsservatorio regionale per la
qualità del paesaggio e per i beni culturali, provvede alla ricognizione di tali
iniziative e ne riconosce la denominazione e il marchio di cui allarticolo
3.
2. In prima applicazione della presente legge
la Consulta è costituita entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Entro un anno dallapprovazione del
regolamento di cui al comma 4 dellarticolo 2, gli ecomusei di cui al comma 1
devono adeguarsi ai criteri generali e ai requisiti previsti dal medesimo
regolamento.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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