Legge Regionale 25 luglio 2011, n. 20 Modifica all’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dell’autorità di Bacino della Puglia) e integrazione alla legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia)
Art. 1Modifica all’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2002, n.
19
“4 bis. Previa deliberazione del Comitato istituzionale,
l’Autorità di bacino della Puglia può rendere disponibile la propria
organizzazione amministrativa, contabile e tecnica per l’attuazione di
iniziative e interventi pubblici compatibili con le finalità della difesa del
suolo, ovvero può assumere il ruolo di soggetto attuatore per dette iniziative e
interventi pubblici. Il rapporto tra l’Autorità di bacino ed eventuali soggetti
esterni pubblici abilitati a realizzare le iniziative e gli interventi deve
essere regolato da apposita convenzione, anche gratuita, autorizzata dalla
Giunta regionale.
Art. 2Integrazione alla legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 1 Alla legge
regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e
valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi
degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), dopo l’art. 12 è inserito
il seguente:
“Art.12 bis Modulazione percentuali di risparmio
1. Per l’anno 2011, la Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale, sulla base delle spese risultanti
complessivamente dai rendiconti per l’anno 2009, determinato l’ammontare
complessivo della riduzione delle spese di funzionamento dell’Ente indicate
dall’articolo 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi) del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, può assicurare, con proprio atto, tale ammontare
mediante una modulazione delle percentuali di risparmio anche in misura diversa
rispetto a quanto disposto negli articoli 8, 9, 10, 11 e 12.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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