Regolamento Regionale 18 aprile 2011, n. 6 Regolamento di organizzazione del “Distretto Socio Sanitario” (D.S.S.).
TITOLO 1Le funzioni del distretto socio sanitario
Art. 1 Oggetto e definizioni.
2. Il Distretto è una Macrostruttura
dellAzienda, della quale costituisce articolazione territoriale, operativa,
organizzativa e centro di coordinamento, responsabilità e costo.
Art. 2 Il modello di riferimento. 1. Il Distretto è la Macrostruttura che
garantisce il coordinamento e lintegrazione di tutte le attività sanitarie e
sociosanitarie a livello territoriale.
2. Il Distretto svolge la propria attività
nellambito degli indirizzi impartiti dalla direzione strategica della ASL,
coerentemente con la programmazione regionale, per garantire il soddisfacimento
dei bisogni sanitari e sociosanitari individuati dal Programma delle Attività
Territoriali (PAT).
3. Il Distretto ricerca, promuove e realizza
opportune sinergie tra tutti i sistemi di offerta territoriale (Dipartimenti e
Strutture Sovradistrettuali) e funge da strumento di coordinamento per il
sistema delle cure primarie (Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera
Scelta e Continuità Assistenziale).
4. Il Distretto è il centro di riferimento per
il governo clinico e per il governo istituzionale del territorio di competenza.
Tutela e presidia lo stato di salute della popolazione di ambito, attraverso
lorganizzazione e la gestione delle cure primarie e intermedie, ove si realizza
la sintesi tra la funzione di produzione, esercitata prevalentemente dalla
Struttura Cure Primarie e Intermedie, e la funzione di committenza
specificamente attribuita alla Struttura Direzione di Distretto.
5. Garantisce, attraverso la Porta Unica di
Accesso (PUA), la presa in carico globale della persona al fine di perseguire il
miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia del setting assistenziale
e lappropriatezza della continuità delle cure.
6. Promuove, cura e attiva la rete formale e
informale di protezione sanitaria e sociale integrando e coordinando le azioni
dei diversi attori coinvolti.
7. Il Distretto è linterlocutore degli Enti
Locali ed esercita tale funzione in modo coordinato con le politiche
aziendali.
Art. 3 Funzioni di committenza e di produzione. 1. Il Distretto garantisce lerogazione dei
livelli essenziali di assistenza territoriale esercitando sia la funzione di
committenza che la funzione di produzione; al Distretto compete, inoltre, la
valutazione delle attività sanitarie e sociosanitarie.
2. Il Distretto, nellesercizio delle sue
funzioni, si ispira al principio di integrazione tra i Macrolivelli di
assistenza.
3. La funzione di committenza è propria della
Direzione del Distretto che la esprime attraverso:
a) lanalisi e la definizione dei bisogni di salute;
b) la promozione della salute;
c) la definizione di strategie di prevenzione, di concerto con
il Dipartimento di Prevenzione, soprattutto per la prevenzione collettiva;
d) il governo dei volumi e delle tipologie di prestazioni
acquistate dallAzienda e assegnate con la politica di budget;
e) il monitoraggio dei volumi e delle tipologie di tutte le
prestazioni erogate al fine di garantire lequità di accesso.
4. La funzione di produzione è svolta sia dalla
Direzione del Distretto che dalla Struttura Complessa Cure Primarie e Intermedie
che la esprimono attraverso lorganizzazione dei servizi, in coerenza con le
norme vigenti e gli indirizzi della programmazione nazionale, regionale e
aziendale.
Art. 4Livelli di Assistenza Territoriale. 1. In ciascun Distretto sono assicurati i seguenti livelli di
assistenza territoriale:
a) assistenza primaria e intermedia comprendente: assistenza
sanitaria di base, continuità assistenziale, assistenza di emergenza
territoriale, assistenza infermieristica, assistenza domiciliare, ospedale di
comunità, assistenza nelle strutture residenziali e semiresidenziali
territoriali;
b) assistenza specialistica comprendente: assistenza
specialistica ambulatoriale, ivi compresa la medicina dello sport, assistenza
riabilitativa, assistenza protesica, assistenza termale e specialistico -
riabilitativa;
c) assistenza consultoriale;
d) assistenza psicologica;
e) assistenza penitenziaria;
f) assistenza sociosanitaria.
2. Il Distretto assicura gli altri livelli
dellassistenza territoriale attraverso lintegrazione funzionale con tutte le
strutture sovradistrettuali e, in particolare, con la Struttura Complessa
Farmaceutica Territoriale e con le Strutture del Dipartimento di Salute Mentale,
del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche, del Dipartimento di Prevenzione.
La funzione di accesso alla rete integrata dei servizi sanitari e sociosanitari
territoriali, compresa la gestione della continuità assistenziale per i pazienti
in dimissione protetta dagli ospedali, è di competenza esclusiva del Distretto
che la assicura, come previsto dalla normativa e dagli strumenti di
programmazione regionale, attraverso la Porta Unica di Accesso (PUA) e lUnità
di Valutazione Multidimensionale (UVM).
Art. 5La Conferenza dei Distretti. 1. Ciascuna Azienda Sanitaria Locale istituisce
la Conferenza dei Direttori di Distretto al fine di:
• assicurare i livelli di assistenza sul territorio, sentito
il Comitato Consultivo Misto;
• omogeneizzare le modalità di erogazione;
• condividere e uniformare le procedure amministrative;
• facilitare laccessibilità e la fruibilità delle prestazioni
erogate ai cittadini sullintero territorio aziendale;
• interfacciarsi con lArea Socio Sanitaria Aziendale di cui
allart. 15 comma 4 lett. e) della L.R.
n. 36/1994;
• prevedere, nel regolamento di funzionamento da approvare
nella seduta di insediamento, momenti di confronto con tutte le strutture
sovradistrettuali e gli altri dipartimenti territoriali.
2. La Conferenza è presieduta dal Direttore
Generale e coordinata dal Direttore Sanitario aziendale, ed esprime il proprio
parere in merito alla definizione del Piano Attuativo Locale.
3. La Conferenza designa due rappresentanti per
il Tavolo Regionale dei Distretti.
TITOLO 2Articolazione organizzativa del distretto socio sanitario
Art. 6 Le Strutture del Distretto. 1. Il Distretto è articolato in Strutture
Complesse e Strutture Semplici.
2. La Struttura Complessa “Direzione di
Distretto” ricomprende le seguenti Strutture Semplici:
a) Struttura Semplice Direzione Amministrativa;
b) Struttura Semplice Assistenza Consultoriale;
c) Struttura Semplice Assistenza Psicologica;
d) Struttura Semplice Assistenza Penitenziaria, laddove si
verifichi la coincidenza territoriale.
3. La Struttura Complessa Cure Primarie ed
Intermedie ricomprende le seguenti strutture semplici:
a) Struttura Semplice Assistenza Specialistica;
b) Struttura Semplice Cure Domiciliari e Assistenza
Intermedia;
c) Struttura Semplice Assistenza Sanitaria di base, continuità
assistenziale e emergenza territoriale.
4. Articolazioni organizzative diverse su scala
aziendale e distrettuale devono essere esplicitamente autorizzate dalla Giunta
Regionale, preliminarmente alla adozione dellAtto aziendale, previa
attestazione e verifica della maggiore efficienza organizzativa e della
sostenibilità economica.
5. Il coordinamento delle attività del
Distretto è assicurato dal Direttore della Struttura Complessa Direzione di
Distretto.
CAPO 1La Direzione del distretto
Art. 7 Il Direttore del Distretto. 1. Il Direttore del Distretto è la figura
dirigenziale manageriale cui è demandato il governo strategico del sistema
distrettuale.
2. È individuato a seguito di selezione interna
allAzienda Sanitaria Locale, cui possono partecipare i MMG e PLS in possesso
dei requisiti previsti dalla legge, ed è incaricato dal Direttore Generale per
un periodo compreso tra i cinque e i sette anni con provvedimento
motivato.
3. È sottoposto alle procedure di verifica
previste per gli incarichi dirigenziali di Struttura Complessa.
4. Il Direttore del Distretto rappresenta la
Direzione Strategica Aziendale nei rapporti con i Sindaci, nonché con gli altri
soggetti di cui allart. 1 della legge n. 328/2000 e allart. 4 della L.R.
n. 19/2006; interagisce con i Comuni, titolari della funzione sociale e
socio-assistenziale, per lattuazione dei Piani Sociali di Zona.
Art. 8Funzioni del Direttore. 1. Il Direttore del Distretto assicura le
seguenti funzioni:
a) coordinamento organizzativo delle strutture distrettuali
complesse e semplici, nonché di tutti gli uffici e i servizi, come declinati dal
presente regolamento;
b) analisi del fabbisogno di assistenza sanitaria e
socio-sanitaria della popolazione, funzionale allelaborazione della proposta
del PAT, con particolare riferimento ai percorsi diagnostico-terapeutici e
riabilitativi adeguati ai bisogni delle persone ed alle aree della cronicità,
della fragilità, della non autosufficienza;
c) governo della domanda assistenziale, attraverso la
promozione e la ricerca degli strumenti più idonei a garantire la appropriatezza
delle prestazioni;
d) coordinamento, organizzazione e gestione delle risorse
tecnico - professionali, amministrative, patrimoniali e finanziarie assegnate al
Distretto attraverso la procedura di budget;
e) concertazione e definizione di protocolli operativi con i
Comuni associati in Ambito Territoriale per la gestione coordinata e integrata
delle funzioni sociosanitarie e socioassistenziali;
f) gestione del budget e allocazione delle risorse e dei
servizi per assicurare la quantità e la qualità delle prestazioni da erogare;
g) monitoraggio dei dati di organizzazione e attività e
gestione dei flussi informativi;
h) analisi dei fabbisogni formativi in coerenza con gli
obiettivi aziendali al fine della definizione dei Piani Formativi da concertare
con la Conferenza dei Distretti.
2. In attuazione dellart. 14 della L.R.
n. 25/2006 la Direzione di Distretto promuove la definizione di modalità
organizzative e protocolli operativi che assicurano lintegrazione funzionale
con lOspedale, lArea Farmaceutica Territoriale, le strutture del Dipartimento
di Salute Mentale, del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche, del
Dipartimento di Prevenzione e con ogni altra struttura
sovradistrettuale.
3. La Direzione del Distretto unitamente alla
Direzione del Dipartimento di Salute Mentale ed alle direzioni di ogni altra
struttura sovra distrettuale coinvolta, al fine di assicurare lintegrazione
scolastica di cui alla L. n. 104/1992, e garantire il diritto allo studio dei
disabili, promuove modalità integrate di lavoro tra lAssistenza Specialistica e
la Neuropsichiatria Infantile per la valutazione multidisciplinare dello
studente disabile e la predisposizione della diagnosi funzionale.
Art. 9Articolazione della Direzione di Distretto. 1. La Direzione di Distretto si avvale dei
seguenti livelli organizzativi e funzioni di staff:
a) Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali D.Lgs.
n. 229/99 art. 3-sexies, art. 25 dellACNL dei medici di medicina generale;
b) Ufficio per la Programmazione ed il monitoraggio delle
attività in medicina generale (AIR art 12);
c) Ufficio per la Programmazione e il monitoraggio per la
pediatria di libera scelta (AIR art. 5);
d) Ufficio di segreteria;
e) Porta Unica di Accesso;
f) Unità di Valutazione Multidimensionale;
g) Servizio sociale professionale (art. 14, comma 14, lett.
c) L.R.
n. 25/2006);
2. Alla Direzione di Distretto fa capo
larticolazione distrettuale dellUfficio Relazioni con il Pubblico
(URP).
3. La Direzione di Distretto ricomprende,
inoltre, le strutture elencate allart. 6, comma 2, del presente
regolamento.
Art. 10 Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali. 1. LUfficio di Coordinamento delle Attività
Distrettuali (UCAD) svolge le seguenti funzioni:
a) supporta il Direttore di Distretto nella definizione del
PAT;
b) contribuisce allelaborazione dei Programmi delle Attività
nel Distretto con le relative modalità di verifica e valutazione;
c) sviluppa azioni idonee allintegrazione tra le diverse
figure professionali allinterno del distretto;
d) contribuisce alla definizione di modalità organizzative
atte a favorire lintegrazione tra servizi sanitari e tra questi e i servizi
socio assistenziali;
e) promuove le attività di partecipazione.
2. LUCAD è composto:
a) dal Direttore del Distretto che lo presiede;
b) dal Responsabile della Struttura Complessa Cure Primarie e
Intermedie e dai responsabili delle Strutture Semplici del Distretto di cui
allart. 6 del presente regolamento;
c) da un rappresentante dei Medici di Medicina Generale già
responsabile dellufficio per la programmazione e il monitoraggio delle attività
in medicina generale;
d) da un rappresentante dei Pediatri di Libera Scelta già
responsabile dellufficio per la programmazione e il monitoraggio delle attività
in pediatria di libera scelta;
e) da un rappresentante degli specialisti ambulatoriali
convenzionati operanti nel Distretto, eletto tra gli specialisti del Distretto
medesimo;
f) dal responsabile del Servizio Sociale Professionale;
g) dal responsabile del Servizio Infermieristico e Ostetrico.
3. Lufficio di coordinamento si riunisce
almeno due volte lanno ovvero su richiesta del Direttore del Distretto o di
almeno 1/3 dei componenti, su specifici temi. La partecipazione alle riunioni è
a titolo gratuito per tutto il personale dipendente e convenzionato.
Art. 11 Ufficio per la Programmazione e il Monitoraggio delle Attività in Medicina
Generale. 1. LUfficio per la Programmazione e il monitoraggio delle attività di Medicina
Generale è un livello organizzativo del Distretto e rappresenta lorganismo
istituzionale per la gestione dei rapporti tra la Medicina Generale e il
Direttore del Distretto. La sua organizzazione e le sue funzioni sono
disciplinate dallAccordo Integrativo Regionale.
Art. 12 Ufficio per la Programmazione e il Monitoraggio delle Attività in Pediatria di
libera scelta. 1. LUfficio per la Programmazione e il monitoraggio delle attività di
Pediatria di Libera Scelta è un livello organizzativo del Distretto e
rappresenta lorganismo istituzionale per la gestione dei rapporti tra i
Pediatri di Libera Scelta e il Direttore del Distretto. La sua organizzazione e
le sue funzioni sono disciplinate dallAccordo Integrativo Regionale.
Art. 13Ufficio di Segreteria. 1. Lufficio di segreteria, in staff alla Direzione, supporta il Direttore del
Distretto, svolge funzioni di protocollazione e archiviazione degli atti della
Direzione Distrettuale, inoltre, funge da raccordo tra la Direzione e i livelli
organizzativi interni ed esterni di cui al comma 1 dellart. 4 del presente
regolamento.
Art. 14Servizio Sociale Professionale. 1. Il Servizio Sociale Professionale, in staff
alla Direzione del Distretto, contribuisce alla presa in carico globale della
persona, con particolare riferimento agli elementi di natura sociale,
integrandosi con tutte le professionalità che assicurano lassistenza.
2. Il Servizio assicura la funzione di raccordo
operativo a livello distrettuale in materia sociosanitaria, tra le Strutture del
Distretto, i Servizi sovradistrettuali ed i Comuni associati in Ambiti
Territoriali.
3. Il responsabile del Servizio Sociale
Professionale, individuato ai sensi dellart. 21 del D.P.R. 5 giugno 2001, n.
328 supporta e coadiuva il Direttore del Distretto in tutte le attività di
integrazione sociosanitaria garantendo il raccordo con gli organismi
distrettuali.
4. Il responsabile del servizio sociale
professionale è componente dellUVM.
Art. 15 Servizio Infermieristico e Ostetrico Distrettuale. 1. Il Servizio infermieristico e ostetrico
distrettuale, in staff alla Direzione del Distretto, contribuisce alla presa in
carico globale della persona, con particolare riferimento allassistenza
infermieristica e ostetrica.
2. Il Servizio svolge le seguenti
funzioni:
a) garantisce la continuità delle cure e delle pratiche
assistenziali integrandosi con tutte le professionalità che assicurano la presa
in carico dellutente;
b) favorisce lintegrazione dei diversi percorsi di cura ed
educativi;
c) promuove, realizza e valorizza nuovi modelli organizzativi,
assistenziali e programmi di attività, orientati a favorire la centralità del
paziente;
d) collabora allindividuazione dei bisogni formativi e di
aggiornamento di tutto il personale sanitario (infermieristico, ostetrico, di
riabilitazione e di supporto) seguendo costantemente landamento e la verifica
dei risultati raggiunti.
3. Il responsabile del Servizio Infermieristico
e Ostetrico, individuato ai sensi della L. n. 43/2006 e dei CC.CC.NN.LL.,
collabora con il Direttore della Struttura Complessa Cure Primarie, con il
responsabile dellAssistenza Specialistica Ambulatoriale e con il responsabile
dellAssistenza Consultoriale, nella valutazione degli esiti delle attività
assistenziali.
Art. 16 Porta Unica di Accesso. 1. La Porta Unica di Accesso (PUA) è la
funzione che garantisce laccesso alla rete dei servizi sociosanitari,
promuovendo la semplificazione delle procedure, lunicità del trattamento dei
dati, lintegrazione nella gestione del caso, la garanzia per lutente di un
tempo certo per la presa in carico.
2. La PUA è collocata funzionalmente in staff
alla Direzione di Distretto.
3. La PUA svolge le seguenti attività:
a) fornisce informazioni ai cittadini sui diritti e le
opportunità sociali, sui servizi e gli interventi del sistema locale dei servizi
sociosanitari, nel rispetto dei principi di semplificazione, trasparenza e pari
opportunità nellaccesso;
b) decodifica il bisogno e attiva gli altri referenti
territoriali della rete formale per un approfondimento della richiesta
dellutente;
c) accoglie la domanda di assistenza domiciliare,
semiresidenziale e residenziale, a gestione integrata e compartecipata,
proveniente dalla rete formale (MMG/PLS, Distretti Sociosanitari, Strutture
Sovradistrettuali, Ospedali, Servizio Sociale Professionale, Uffici dei Servizi
Sociali dei Comuni singoli e/o associati) e attiva lUVM per la predisposizione
del PAI;
d) verifica i requisiti di ammissibilità per la
predisposizione del progetto personalizzato, nei casi ad elevata integrazione
sociosanitaria;
e) garantisce il raccordo operativo con la UVM, attraverso la
gestione dellagenda, lorganizzazione dei lavori e la calendarizzazione delle
sedute della stessa, convocate dalla direzione del distretto.
Art. 17Unità di Valutazione Multidimensionale. 1. LUnità di Valutazione Multidimensionale
(UVM), costituita ai sensi dellart. 27 della L.R.
n. 4/2010, è unéquipe multiprofessionale di tipo funzionale, a composizione
variabile, posta in staff alla Direzione del Distretto.
2. Per garantire adeguata presenza di
specialisti, in relazione al bisogno specifico della persona, la Direzione
Generale istituisce un apposito elenco degli specialisti, del SSR o
convenzionati, per il funzionamento della UVM.
3. La partecipazione alle sedute dellUVM è
parte dellordinaria attività di servizio del personale di ruolo del
SSN.
4. LUVM assolve alle seguenti
funzioni:
a) valuta i bisogni sanitari e/o sociosanitari complessi;
b) svolge, per conto della Direzione del Distretto, funzioni
di committenza ai fini della presa in carico della persona;
c) funge da filtro per laccesso al sistema dei servizi
sanitari e socio-sanitari di natura domiciliare, semiresidenziale e residenziale
extraospedaliera a carattere integrato.
5. LUVM, secondo quanto previsto dal “Piano
Regionale di Salute” di cui alla L.R.
n. 23/2008, dal “Piano Regionale delle Politiche Sociali” e dallart. 4
della L.R.
n. 2/2010, svolge i seguenti compiti:
a) effettua la valutazione multidimensionale, utilizzando gli
strumenti di valutazione e le procedure previste a livello regionale;
b) verifica la presenza delle condizioni socio-economiche,
abitative e familiari di ammissibilità ad un determinato percorso di cura e
assistenza per garantire lappropriatezza della presa in carico;
c) elabora il progetto assistenziale individualizzato (PAI),
che deve essere condiviso e sottoscritto dallutente e/o dal suo nucleo
familiare;
d) individua il care giver ed il case manager;
e) verifica periodicamente landamento del progetto
personalizzato, al fine di aggiornarlo e/o prorogarlo;
f) procede alla dimissione protetta, programmata e
concordata.
6. La Direzione Generale della ASL, sentita la
Conferenza dei Sindaci, emana apposito regolamento per la costituzione, il
funzionamento della UVM e la disciplina delle attività di valutazione per
laccesso ai servizi sanitari e socio-sanitari residenziali, semiresidenziali e
domiciliari integrati del Distretto, in coerenza con gli indirizzi
regionali.
7. La Direzione Distrettuale con apposita
determina recepisce il regolamento di cui al precedente comma e nomina i
componenti della UVM distrettuale, assumendo lindicazione del Coordinamento
Istituzionale dei Comuni dellAmbito/Distretto per il componente che rappresenta
i Servizi Sociali di Ambito.
Art. 18 Struttura semplice Direzione Amministrativa. 1. Alla Struttura Semplice di Direzione
Amministrativa competono le funzioni operative, di supporto e dintegrazione
amministrativo-gestionale delle articolazioni distrettuali che assicurano i
livelli di assistenza territoriale elencati allart. 4 del presente
regolamento.
2. La Struttura, che risponde direttamente al
Direttore del Distretto, garantisce, sul piano amministrativo, il coordinamento
funzionale e la corretta gestione del Distretto secondo gli indirizzi stabiliti
dallAzienda.
3. La Struttura è competente in materia
di:
a) assistenza amministrativa ai cittadini;
b) gestione economico-finanziaria, in raccordo con la
Struttura Complessa Gestione delle Risorse Finanziarie, limitatamente al budget
di stretto;
c) gestione del magazzino economale e dei beni mobili, in
raccordo con la Struttura Complessa Gestione del Patrimonio;
d) gestione amministrativa del personale dipendente e
convenzionato, in raccordo con la Struttura Complessa Gestione delle Risorse
Umane;
e) gestione dellanagrafe degli assistiti;
f) Centro Unificato di Prenotazione (CUP) per tutti i punti
CUP presenti sul territorio di competenza.
4. La Struttura Semplice di Direzione
Amministrativa supporta il Direttore del Distretto nel controllo di gestione,
raccordandosi con la struttura aziendale.
5. La Struttura assicura le seguenti funzioni,
regolamentate nel dettaglio da atti di organizzazione interna:
a) servizi generali e strutture operative locali;
b) amministrazione, finanze e controllo.
6. Il responsabile della Struttura
Amministrativa è nominato dal Direttore Generale, su proposta del Direttore
Amministrativo, sentito il Direttore del Distretto.
Art. 19Struttura semplice Assistenza Consultoriale. 1. La Struttura Semplice di Assistenza
Consultoriale è formata dai consultori familiari afferenti allambito
territoriale di riferimento, che svolgono le attività previste dalla L. n.
405/1975, dalla L.R.
n. 30/1977, dalla L.R.
n. 23/2008 nonché dalle altre disposizioni specifiche di settore.
2. È diretta da un dirigente medico o
psicologo, nominato dal Direttore Generale della ASL, su proposta del Direttore
di Distretto.
Art. 20Struttura semplice Assistenza Psicologica. 1. La Struttura semplice Assistenza Psicologica
assicura nel Distretto risposte appropriate ed efficaci al bisogno di benessere
psicologico attraverso le funzioni di: psicologia ambulatoriale e domiciliare
emergenziale.
2. Assicura, inoltre, la funzione di filtro
volta ad orientare lutenza verso forme appropriate di presa in carico, anche al
fine di ridurre il ricorso ai ricoveri impropri in ospedale e nelle strutture
residenziali territoriali.
3. È diretta da un dirigente psicologo nominato
dal Direttore Generale della ASL, su proposta del Direttore di Distretto.
Art. 21Struttura semplice Assistenza Penitenziaria. 1. La Struttura Semplice di Assistenza
Penitenziaria, in ottemperanza alle indicazioni operative della Delib.G.R. n.
2020/2009, è costituita secondo il principio della coincidenza territoriale, nei
distretti laddove insistono Istituti di Pena con oltre 500 detenuti.
2. Assicura i livelli essenziali di assistenza
alle persone detenute, integrandosi funzionalmente con le altre Strutture
operative del Distretto e con i Dipartimenti di Salute Mentale, Dipendenze
Patologiche e di Prevenzione, per le attività connesse anche alla salubrità
degli ambienti e alle condizioni di vita.
3. È diretta da un dirigente medico nominato
dal Direttore Generale della ASL, su proposta del Direttore di Distretto.
CAPO 2Struttura complessa cure primarie e intermedie
Art. 22Cure primarie e intermedie. 1. Le cure primarie e intermedie presidiano
tutte quelle particolari situazioni di fragilità, cronicità e non
autosufficienza in cui il sociale e il sanitario si integrano poiché la
complessità è tale da rendere inscindibili le due dimensioni
dellassistenza.
2. Le cure primarie e intermedie sono volte ad
assicurare una risposta globale e integrata ai bisogni di salute della persona e
sono assicurate dalla Struttura Complessa Cure Primarie e Intermedie, in
conformità con quanto previsto dallart. 14 commi 8 e 9 della L.R.
n. 25/2006.
3. La Struttura Complessa Cure Primarie e
Intermedie è articolata in tre strutture semplici:
a) Cure domiciliari e assistenza intermedia;
b) Assistenza sanitaria di base, continuità assistenziale e
emergenza territoriale;
c) Assistenza specialistica.
Art. 23Il Direttore delle Cure Primarie e Intermedie. 1. La Struttura Complessa Cure Primarie e
Intermedie è diretta da un Dirigente Medico, inquadrato nella disciplina
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, nominato dal Direttore Generale,
secondo le indicazioni contenute nellart. 14 comma 9 della L.R.
n. 25/2006.
2. Il direttore della Struttura Complessa Cure
Primarie e Intermedie presidia la produzione dei livelli essenziali di
assistenza, come declinati nella normativa vigente, e svolge le seguenti
principali funzioni:
a) gestione delle risorse umane e tecnologiche per il
raggiungimento degli obiettivi assegnati;
b) monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche e
specialistiche, promozione della appropriatezza prescrittiva, e attività di
farmacovigilanza, in collaborazione con gli organismi distrettuali della
medicina generale e della pediatria di libera scelta;
c) collabora con il direttore del Distretto nella
predisposizione del PAT e nella valutazione della sua attuazione, mediante la
predisposizione di una relazione periodica, almeno trimestrale, sulle attività
realizzate e i risultati raggiunti;
d) collabora con il MMG ed il PLS assegnati alla struttura
secondo quanto previsto dal comma 9, dellart. 14 della L.R.
n. 25/2006. Il MMG e PLS presenti nella struttura sono designati dai
componenti di diritto dellUCAD per la medicina generale e prestano la propria
attività a titolo gratuito.
3. È sottoposto alle procedure di verifica
previste per gli incarichi dirigenziali di Struttura Complessa.
Art. 24
Struttura semplice Assistenza Specialistica. 1. La Struttura Semplice di Assistenza
Specialistica assicura nel Distretto lassistenza specialistica ambulatoriale,
ivi compresa la medicina dello sport, lassistenza riabilitativa, lassistenza
protesica, lassistenza psicologica, lassistenza termale e specialistico -
riabilitativa.
2. È diretta da un dirigente medico, nominato
dal Direttore Generale della ASL, su proposta del Direttore della Struttura
Complessa Cure Primarie e Intermedie, sentito il Direttore di Distretto.
Art. 25Struttura semplice Cure Domiciliari e Assistenza Intermedia. 1. La Struttura Semplice di Cure Domiciliari e
Assistenza Intermedia organizza le risorse umane e strumentali per lerogazione
diretta delle prestazioni domiciliari. Assicura, inoltre, la verifica e il
controllo dei servizi affidati a soggetti terzi, sulla base degli accordi
contrattuali definiti, al fine di garantire lerogazione degli interventi e
delle prestazioni previste dal PAI.
2. Provvede alla gestione organizzativa delle
Unità di Degenza Territoriali (UDT) o Ospedali di Comunità, laddove
attivati.
3. È diretta da un dirigente medico nominato
dal Direttore Generale, su proposta del Direttore della Struttura Complessa Cure
Primarie e Intermedie, sentito il Direttore di Distretto.
Art. 26Struttura semplice Assistenza Sanitaria di Base, Continuità Assistenziale e
Emergenza Territoriale. 1. La Struttura Semplice Assistenza Sanitaria
di Base, continuità assistenziale e assistenza di emergenza territoriale si
occupa degli aspetti connessi alla organizzazione delle risorse umane e
strumentali necessarie ad assicurare la continuità della medicina di base e
lemergenza territoriale.
2. Sovrintende allerogazione di presidi
diagnostici e terapeutici, materiale di medicazione, prodotti dietetici a favore
di alcune categorie di cittadini affetti da particolari patologie.
3. È diretta da un dirigente medico nominato
dal Direttore Generale, su proposta del Direttore della Struttura Complessa Cure
Primarie, sentito il Direttore del Distretto. Il nuovo assetto Organizzativo – Funzionale
del Distretto
Vedasi allegato
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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