Regolamento Regionale 27 aprile 2011, n. 7 Aiuti in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia forniti a favore delle PMI a fronte di prestiti per investimenti iniziali.
Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina gli aiuti
concessi sottoforma di garanzia a fronte di prestiti per investimenti
iniziali.
2. Il presente regolamento si applica alle
imprese di qualsiasi settore, ad eccezione delle seguenti: a) imprese attive
nel settore della pesca e dellacquacoltura che rientrano nel campo di
applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio ; (1)
b) imprese attive nel settore della produzione
primaria dei prodotti agricoli di cui allallegato I del Trattato;
c) imprese attive nella trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli elencati nellallegato I del Trattato,
nei casi seguenti: - quando limporto dellaiuto è fissato in base al prezzo o
al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul
mercato dalle imprese interessate; - quando laiuto è subordinato al fatto di
venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) imprese attive nel settore carboniero ai
sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002 ;(2)
Il presente regolamento, inoltre, non si
applica:
a) alle attività connesse allesportazione
verso paesi terzi o Stati membri, ossia agli aiuti direttamente collegati ai
quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di
distribuzione o ad altre spese correnti connesse con lattività di esportazione;
b) alle operazioni condizionate allimpiego
preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
c) allacquisto di veicoli per il trasporto di
merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada
per conto terzi.
(1) Pubblicato in GUCE L 17 del 21.01.2000. (2) Pubblicato in GUCE L 205 del 02.08.2002.
Art. 2Soggetti beneficiari 1. I soggetti beneficiari di cui al presente
regolamento sono le imprese di piccola e media dimensione così come definite
dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003 . (3)
2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di
presentazione della domanda di agevolazioni, devono: a) essere regolarmente
costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei
propri diritti, non in liquidazione volontaria e sottoposti a procedure
concorsuali;
c) essere operativi alla data di presentazione
delle domande di agevolazioni;
d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto
e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
e) operare nel rispetto delle vigenti norme
edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla
salvaguardia dellambiente, con particolare riferimento agli obblighi
contributivi;
f) non essere stati destinatari, nei sei anni
precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di
provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli
derivanti da rinunce da parte delle imprese;
g) aver restituito agevolazioni erogate per le
quali è stata disposta dallOrganismo competente la restituzione;
h) non trovarsi in condizioni tali da risultare
unimpresa in difficoltà così come definita dallart. 1, par. 7, del Regolamento
generale di esenzione per categoria.
3. I soggetti beneficiari sono tenuti
allobbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni dalla data di
ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa allultimo
titolo di spesa ammissibile.
(3) Pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003.
Art. 3 Tipologie di garanzie ammissibili 1. Nellambito del presente regolamento sono
ammissibili le operazioni di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, fornite a
fronte di prestiti per investimenti iniziali, attraverso la costituzione di
specifici fondi.
2. Per investimenti iniziali si intendono gli
investimenti in attivi materiali e immateriali relativi alla costruzione di un
nuovo stabilimento, allestensione di uno stabilimento esistente, alla
diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante
prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo
produttivo.
3. Le garanzie sono concesse direttamente alle
banche ed agli intermediari finanziari che forniscono prestiti alle PMI. La
garanzia concessa deve essere escutibile a prima richiesta, esplicita,
incondizionata ed irrevocabile e coprire, nei limiti dellimporto massimo
garantito, lammontare dellesposizione dei soggetti finanziatori nei confronti
delle PMI.
4. Le controgaranzie sono accordate su
operazioni di garanzia concesse da altri fondi privati di garanzia. Attraverso
la modalità operativa della “controgaranzia” il Fondo interviene garantendo
laltro fondo di garanzia a copertura dellimporto da questo garantito in prima
istanza in favore del soggetto finanziatore per lesposizione di questultimo
verso la PMI. La “controgaranzia” può essere “a prima richiesta” se laltro
fondo di garanzia concede garanzia “a prima richiesta”, o “sussidiaria” se
laltro fondo di garanzia concede garanzia “sussidiaria”.
5. Le cogaranzie sono concesse direttamente a
favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ad un altro fondo (privato) di
garanzia. Attraverso la “cogaranzia” il Fondo garantisce direttamente il
soggetto finanziatore (come nella “garanzia diretta”) ma lo fa, pro quota,
insieme ad un altro fondo di garanzia.
Art. 4 Importo massimo garantito e percentuale di copertura delle operazioni
sottese 1. Limporto massimo garantito è fissato a 2,5
milioni di euro per singolo debitore.
2. La copertura massima delle garanzie non può
superare l80% di ciascun finanziamento sottostante.
Art. 5 Durata delle garanzie 1. La durata della garanzia è limitata alla durata delloperazione sottesa e
non potrà, comunque, superare i 15 anni.
Art. 6 Metodo di calcolo dellESL. 1. Il calcolo dellESL è effettuato adottando il metodo approvato dalla
Commissione Europea con Decisione 2010/4505/CE del 6 luglio 2010.
Art. 7Applicazione del regolamento. 1. Le amministrazioni pubbliche, gli organismi pubblici, le banche ed i confidi
che ricevono dalla Regione finanziamenti per la gestione di fondi di garanzia,
dovranno applicare la metodologia di cui al precedente articolo per calcolare
lelemento di aiuto nelle garanzie pubbliche alle singole imprese.
Art. 8Adeguamento e aggiornamento del metodo di calcolo. Gli adeguamenti ed aggiornamenti del metodo di calcolo potranno essere apportati
con apposito atto amministrativo adottato dallArea Politiche per lo sviluppo
economico, lavoro e innovazione.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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