Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9 Regolamento di organizzazione e funzionamento di Puglia promozione.
Art. 1Ambito del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina, nel
rispetto ed in attuazione della legge
regionale 11 febbraio 2002, n. 1, recante “Norme di prima applicazione
dellart. 5 della L. 29 marzo 2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema
turistico pugliese”, come modificata dalla legge regionale 3 dicembre 2010, n.
18, lorganizzazione ed il funzionamento dellAgenzia regionale del turismo
denominata “Pugliapromozione” di seguito indicata come Pugliapromozione.
2. Il presente regolamento viene adottato dalla
Giunta regionale, sentita la Commissione competente, su proposta dellAssessore
al turismo.
Art. 2Compiti generali di Pugliapromozione 1. Pugliapromozione è lo strumento
operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione
dellimmagine unitaria della Regione, fa riferimento alla programmazione
regionale e opera dintesa con il sistema delle Province e dei Comuni
nellottica dello sviluppo sostenibile, durevole e integrato, facendo perno sui
valori dellaccoglienza, dellospitalità e della qualità.
2. Pugliapromozione
a) promuove la conoscenza e lattrattività del territorio
nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e
immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze;
b) sulla base di specifici obiettivi definiti dalla Regione
favorisce lo sviluppo di occupazione stabile nellambito del turismo, alimenta
iniziative di sensibilizzazione al fine di contrastare il lavoro sommerso e
irregolare, promuove raccordi con il sistema della formazione professionale e
con le Università in funzione di un complessivo processo di qualificazione degli
operatori e degli addetti del settore;
c) promuove e qualifica lofferta turistica dei sistemi
territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e
internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nellambito
degli interventi di settore; promuove inoltre lincontro fra lofferta
territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo;
d) promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow,
enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e religioso, nonché di tutti i
“turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti
connessi;
e) sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la
fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio
culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro
delle vocazioni produttive dellintero territorio regionale;
f) attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti
pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di
arte urbana che si configurino quali attrattori per il turismo e motivi di
promozione delle eccellenze territoriali, materiali e immateriali;
g) favorisce la diffusione di unampia cultura dellospitalità
tra gli operatori pubblici e privati e la popolazione locale anche attraverso la
rimozione di ogni orientamento e condotta direttamente o indirettamente
discriminatori sotto il profilo dei diritti soggettivi, della privacy e delle
condizioni personali;
h) promuove la cultura della tutela dei diritti del turista
consumatore;
i) assicura alle strutture regionali strumenti operativi a
supporto del coordinamento delle attività e delle iniziative Sistemi Turistici
Locali, fornendo altresì supporti di consulenza tecnico-amministrativa;
j) esercita le funzioni e i compiti amministrativi già
assegnati alle Aziende di promozione turistica (APT) assicurandone
larticolazione organizzativa e lefficacia operativa nelle sei province;
coordina il sistema a rete degli IAT, anche nel loro raccordo con le Pro Loco;
k) collabora con il sistema delle Camere di Commercio e, ai
fini della predisposizione di specifici studi, piani e progetti, può avvalersi
della collaborazione di istituzioni universitarie e centri di ricerca,
amministrazioni, enti pubblici, organismi e agenzie specializzate;
l) svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa
regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della
Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi
interregionali e comunitari.
Art. 3 Compiti specifici di Pugliapromozione 1. In particolare, sulla base dei compiti ad
essa affidati dalla normativa regionale, in parte rivenienti dalle funzioni
delle soppresse APT ad essa integralmente affidate:
a) realizza progetti promozionali su incarico della Regione o
su proposta degli Enti Locali e di operatori privati, nonché progetti integrati
di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività culturali e di
beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente
normativa comunitaria nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti
pubblici e privati proponenti consulenza tecnica e amministrativa per la
predisposizione e realizzazione di programmi di promozione;
b) sviluppa gli interventi di promozione del prodotto
turistico pugliese in coordinamento con il Distretto del Turismo e le sue
articolazioni al fine di favorire laccessibilità, la fruizione e la
commercializzazione integrata dei diversi segmenti di mercato nel quadro delle
vocazioni produttive dellintero territorio regionale;
c) cura, sulla base della programmazione della Regione e in
raccordo con le Amministrazioni provinciali e comunali, le attività di
comunicazione integrata di promozione dei territori;
d) sulla base di apposite linee guida approvate dalla Giunta
regionale sentita lAnci Puglia, provvede allistituzione e al coordinamento a
livello regionale di un sistema a rete degli IAT; e) svolge attività di
assistenza a favore degli operatori turistici locali, in raccordo con le
associazioni di rappresentanza degli operatori turistici;
f) pone in essere iniziative volte alla diffusione della
cultura della tutela dei diritti del turista-consumatore prevalentemente
mediante azioni di sensibilizzazione delle imprese turistiche nonché tramite
attività informative rivolte allutenza turistica;
g) svolge su delega della Regione le funzioni di Osservatorio
Turistico Regionale in osservanza dellart. 2 della L.R.
n. 1/2001 lett. c) e d), anche in coordinamento con i sistemi turistici
locali, enti pubblici, istituti universitari ed enti economici, e in raccordo
con le associazioni di rappresentanza degli operatori turistici;
h) raccoglie ed elabora, secondo le direttive impartite dalla
Regione, dati statistici concernenti la domanda e lofferta turistica del
territorio regionale, nonché provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati
statistici relativi al flusso del movimento turistico regionale;
i) provvede alla raccolta e alla istruttoria delle denunce dei
prezzi delle strutture sulla base delle previsioni della legge
regionale n. 29/1994;
j) supporta la Regione nel garantire lorganizzazione e
lefficacia operativa dei Sistemi Turistici Locali e del Distretto del Turismo
nelle sue articolazioni di prodotto;
k) svolge attività di tutela e assistenza ai turisti
contribuendo altresì a diffondere una cultura della “cittadinanza temporanea” ,
attraverso la rete IAT ed in coerenza con le attribuzione degli STL, nonché
mediante lattivazione di sinergie con il sistema delle Proloco;
l) provvede, per conto della Regione, a quanto stabilito
dallart. 5 della legge
regionale n. 27/1990 in merito allistruttoria delle domande e alla tenuta
dellAlbo delle Proloco;
m) esercita per conto della Regione le funzioni di vigilanza e
di controllo su tutte le attività turistiche;
n) provvede ad attuare ogni altro compito assegnato dalla
Regione.
Art. 4Organi di Pugliapromozione Gli organi di Pugliapromozione sono:
il Direttore Generale; il Collegio
Sindacale; il Comitato tecnico Consultivo.
Art. 5Dotazione organica iniziale di Pugliapromozione La dotazione organica iniziale di Pugliapromozione è costituita dal personale di
ruolo già appartenente alla dotazione organica delle APT al quale si applica il
regime di cui allart. 15 della legge
regionale n. 1/2002 e s.m.i. Le funzioni e il personale delle APT sono
trasferite allAgenzia senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, del
contratto applicato, del trattamento economico in godimento, tenuto conto delle
mansioni svolte nonché delle eventuali disponibilità del personale in relazione
ai percorsi formativi di cui allart. 5 comma 3.
Art. 6 Direttore generale. 1. Il Direttore generale è il rappresentante
legale di Pugliapromozione. A tal fine rappresenta lAgenzia in giudizio,
promuove e resiste alle liti con il potere di conciliazione e
transazione.
2. Il Direttore generale è responsabile del
funzionamento, dellorganizzazione e della gestione di Pugliapromozione
nonché dellattuazione degli interventi per la promozione turistica locale
indicati nel piano regionale annuale e risponde della sua attività alla Giunta
regionale.
3. Il Direttore generale, nel quadro delle
attività attribuitegli dalla Regione:
- definisce, sentito il Comitato tecnico consultivo, le
modalità di realizzazione degli interventi;
- verifica lattuazione degli interventi e assicura i livelli
ottimali di organizzazione della struttura e di qualità delle attività svolte;
- definisce e aggiorna, dintesa con la Regione e previa
concertazione con le parti sociali, nel rispetto dei principi di economicità ed
efficienza, e nellambito delle risorse disponibili, la pianta organica
dellAgenzia ai sensi del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.;
- definisce inoltre, dintesa con le parti sociali, i percorsi
formativi di qualificazione del personale in servizio al fine di valorizzarne le
competenze professionali nel rispetto delle mansioni svolte;
- definisce compiti e funzioni dellarticolazione dellAgenzia
per territori provinciali, in raccordo con le Amministrazioni Provinciali e
previa concertazione con le parti sociali;
- provvede alla gestione delle dotazioni finanziarie e
strumentali, del patrimonio e del personale;
- predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- stipula i contratti, le convenzioni nonché tutti gli atti
obbligatori o necessari per lo svolgimento delle attività e dei compiti di
Pugliapromozione, ivi compresi gli atti necessari ad acquisire, entro i tetti di
spesa assegnati dalla Regione e nel rispetto della normativa vigente,
collaborazioni specializzate idonee ad assicurare il conseguimento degli
obiettivi derivanti dalla programmazione regionale;
- redige una relazione annuale sullattività svolta e sui
risultati conseguiti da sottoporre alla Giunta regionale;
- cura la concertazione con i sindacati e con le associazioni
di rappresentanza degli operatori turistici.
4. Gli atti amministrativi aventi rilevanza
esterna emanati dal Direttore generale sono denominati “determinazioni”.
Art. 7Collegio sindacale. Composizione e funzioni 1. Il Collegio sindacale è composto da tre
membri iscritti allalbo ufficiale dei revisori contabili, di cui uno con
funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta
dellAssessore al turismo ed è insediato con provvedimento del Direttore
generale entro e non oltre 10 giorni dalla nomina.
2. I Sindaci durano in carica quattro anni e
non possono essere nominati per due mandati consecutivi.
3. I Sindaci decadono dallincarico in caso di
perdita dei requisiti richiesti e di mancata partecipazione a tre sedute
consecutive del Collegio senza giustificato motivo.
4. Il Collegio esamina tutti gli atti emanati
dallAgenzia ai fini della verifica della regolare tenuta della contabilità e
del controllo della gestione economica e finanziaria dellAgenzia.
5. Il Collegio sindacale informa la Giunta
regionale dellattività svolta trasmettendo, per il tramite dellAssessore al
Turismo, apposite relazioni annuali.
Art. 8Riunioni del collegio sindacale 1. Il Collegio sindacale si riunisce di norma
ogni 30 giorni. I componenti del Collegio possono effettuare, anche
singolarmente, attività di verifica in preparazione ed in relazione a quelle
delle sedute ordinarie.
2. Il Collegio è convocato dal proprio
Presidente. In caso di assenza o impedimento le funzioni del medesimo sono
svolte, su delega del Presidente, da un componente del Collegio.
3. Il Collegio sindacale è validamente
costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci.
4. Le deliberazioni del Collegio sindacale sono
assunte a maggioranza. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a
verbale il proprio dissenso.
5. Tutti i sindaci, compreso il Presidente,
hanno a disposizione un solo voto per esprimere la propria volontà.
6. Le riunioni del Collegio sindacale devono
essere verbalizzate. Dal verbale devono risultare tutte le operazioni e le
verifiche eseguite e le deliberazioni adottate. Il verbale viene trasmesso entro
8 giorni al Direttore Generale.
7. Il processo verbale deve indicare i
presenti, laccertata sussistenza del numero legale, tutte le operazioni e le
verifiche eseguite; deve, altresì, riportare o allegare il testo delle
deliberazioni adottate, nonché contenere il resoconto sommario della discussione
svoltasi.
8. Per lespletamento del proprio compito i
Sindaci hanno accesso, anche singolarmente, ai documenti dellAgenzia, mediante
richiesta al responsabile dellufficio che detiene il documento, anche presso
ciascuna sede territoriale dellAgenzia. I responsabili degli uffici
garantiscono laccesso con la massima sollecitudine, nel rispetto, comunque,
delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di accesso
agli atti.
Art. 9Comitato tecnico-consultivo 1. Il Comitato tecnico - consultivo è lorgano
di consulenza tecnico-scientifica del Direttore Generale.
2. I provvedimenti del Direttore Generale che
attengono alla promozione turistica ed al marketing territoriale sono assunti
sentito il Comitato tecnico-consultivo.
3. Le spese di funzionamento del Comitato
tecnico-consultivo sono a carico del bilancio dellAgenzia.
4. Il Comitato tecnico-consultivo è composto da
sei esperti nei settori del Turismo e del Marketing Territoriale nominati dalla
Giunta regionale sentite le corrispondenti Amministrazioni provinciali.
5. Il Comitato tecnico-consultivo è presieduto
dal Direttore generale.
6. Il Comitato tecnico-consultivo, oltre ad
esercitare una funzione consultiva generale e un supporto tecnico-scientifico
relativamente ai compiti affidati a Pugliapromozione, esercita le seguenti
specifiche funzioni:
• fornisce pareri e proposte, allinterno della programmazione
generale, sullarticolazione territoriale degli interventi di promozione;
• cura i rapporti con le Amministrazioni provinciali e con i
Comuni;
• esprime parere sul bilancio di previsione;
• avanza proposte in merito a nuove iniziative da assumere.
7. Il Comitato tecnico-consultivo dura in
carica quattro anni; in caso di dimissioni di un componente, il subentrante
cessa comunque dal suo mandato alla scadenza naturale del Comitato.
Art. 10 Riunioni del Comitato tecnico-consultivo 1. Il Comitato tecnico-consultivo si riunisce
su convocazione del Direttore generale, di norma con cadenza
trimestrale.
2. Le riunioni del Comitato non sono pubbliche.
Alle riunioni è ammessa la partecipazione del funzionario responsabile della
specifica questione portata allattenzione del Comitato.
3. La partecipazione alle riunioni è
obbligatoria per i componenti, le cui eventuali assenze devono essere
giustificate. In caso di assenze non giustificate per oltre tre volte
consecutive, il componente decade e viene sostituito.
4. Per approfondimenti su questioni di
particolare rilievo, il Comitato può articolarsi in più Commissioni, costituite
da non meno di 2 componenti.
5. La composizione e la durata delle
Commissioni è stabilita dal Direttore generale.
6. Gli elaborati delle Commissioni sono oggetto
di discussione ed approvazione nelle riunioni del Comitato.
Art. 11 Bilancio e anno finanziario 1. Pugliapromozione adotta un sistema di contabilità pubblica fondato sul
bilancio annuale di previsione inteso come strumento fondamentale delle
decisioni di politica finanziaria. Il bilancio è redatto in termini di
competenza e di cassa; lunità temporale della gestione è lanno finanziario,
che inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Art. 12 Struttura del bilancio 1. Il bilancio è articolato, per lentrata e per la spesa, in unità
previsionali di base. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad
aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano
le competenze dellAgenzia.
Art. 13 Rendiconto di gestione 1. Il rendiconto di gestione espone i risultati conseguiti durante lesercizio
finanziario in ordine al bilancio di previsione; esso è redatto secondo la
stessa articolazione del bilancio preventivo ed espone i dati distintamente per
la competenza e per i residui.
Art. 14Contabilità 1. La struttura del bilancio e del rendiconto e la disciplina di dettaglio
delle fasi di gestione dellentrata e della spesa sono disciplinate dalla legge
regionale n. 28 del 200l, in quanto applicabile.
Art. 15 Finanziamenti 1. La dotazione finanziaria di Pugliapromozione
è determinata da:
a) apposito stanziamento per il suo funzionamento previsto in
specifico capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della
Regione Puglia, stabilito in relazione al piano di attività assegnato;
b) risorse di derivazione comunitaria e statale;
c) proventi derivanti dallattività svolta in favore di
soggetti pubblici e privati;
d) donazioni e lasciti, accettati con deliberazione della
Giunta regionale e destinati allAgenzia;
e) finanziamenti ottenuti per lesecuzione di programmi di
ricerca e di intervento proposti da enti nazionali e internazionali, nellambito
delle materie di competenza.
Art. 16 Termini e pubblicità degli atti 1. Gli atti amministrativi di Pugliapromozione
sono adottati nel rispetto dei principi del procedimento amministrativo di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Pugliapromozione, per dare piena attuazione
alle disposizioni vigenti in materia, adotta un apposito regolamento nel quale
sono specificati i termini dei procedimenti di propria competenza e le strutture
organizzative responsabili degli stessi.
3. Gli atti amministrativi di Pugliapromozione
sono immediatamente esecutivi; la pubblicità di questi viene assicurata mediante
pubblicazione sul portale della Regione Puglia e sul BURP. La pubblicità degli
atti non costituisce in alcun modo una fase integrativa dellefficacia degli
stessi.
Art. 17Diritto di accesso ai documenti amministrativi
2. Il Direttore generale adotta tutte le misure
organizzative che ritenga opportune per migliorare laccesso agli atti, nel
rispetto delle disposizioni di legge.
Art. 18Regime transitorio 1. Al fine di consentire limmediato avvio
delle attività e non operare soluzioni di continuità nelle attività già di
competenza delle APT, Pugliapromozione si avvale per quanto attiene il
funzionamento e la gestione e non oltre la conclusione della procedura di cui
allart. 13 comma 2 della legge
regionale n. 1/2002 e s.m.i., delle dotazioni finanziarie e strumentali
delle predette APT, ivi compresi i conti di tesoreria ove occorrente.
2. Per le finalità di cui allart. 13, comma 2,
della legge
regionale n. 1/2002 e s.m.i e comunque non oltre tre mesi dal suo
insediamento, il Direttore generale può avvalersi con proprio atto, nei limiti e
compatibilmente con le disponibilità di bilancio, della collaborazione dei
collegi dei revisori dei conti delle APT di cui allart. 9 della legge regionale
n. 18/2010.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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