Regolamento Regionale 17 maggio 2011, n. 10 Comitato Regionale Per la Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamento ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.
Art. 1Composizione del Comitato 1. Il Comitato Regionale per la Valutazione
dImpatto Ambientale, di seguito chiamato Comitato, è istituito con decreto
dellAssessore Regionale allEcologia ed è composto così come previsto dal
predetto art. 28 L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.
2. Fanno parte del Comitato il Dirigente del
Servizio Ecologia, che presiede il Comitato stesso e sovrintende alla
organizzazione ed alla direzione dei lavori dellOrgano, ed il Dirigente
dellUfficio Valutazione dImpatto Ambientale e Politiche Energetiche (nel
seguito chiamato Ufficio V.I.A.), entrambi senza diritto di voto.
2–bis. Lincarico di esperto nel Comitato di
V.I.A regionale, di cui alla lett. a) del comma 2 dellart. 28 della legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11, è incompatibile con qualsiasi ruolo nei
Comitati Tecnici Provinciali. Qualora la suddetta incompatibilità si determini
in epoca successiva alla nomina, laccettazione dellincarico nei Comitati
Tecnici Provinciali determina la decadenza automatica dallincarico di V.I.A.
regionale.
2–ter. I componenti del Comitato di V.I.A.
regionale, in carica alla data di pubblicazione sul BURP della presente
integrazione regolamentare, devono produrre comunicazione di opzione nel termine
perentorio di 15 giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore
dellintegrazione medesima, a pena di decadenza automatica dallincarico nel
Comitato di V.I.A. regionale.
Le funzioni di segretario spettano ad un
funzionario in servizio presso il Servizio Ecologia, anchesso senza diritto di
voto.
Art. 2Funzioni del Comitato 1. Ferme restando le competenze dellUfficio
V.I.A. in merito allistruttoria amministrativo-istituzionale dei progetti,
opere ed interventi assoggettati alle procedure di cui alla L.R. n. 11/2001 e
ss.mm.ii. il Comitato è, nellambito regionale, lorgano tecnico istruttorio per
la formulazione dei pareri regionali nellambito delle procedure di V.I.A.
nazionali, le richieste di procedure di V.I.A. regionale e di verifica di
assoggettabilità a V.I.A. con valutazione di incidenza ambientale e, su
richiesta dellUfficio V.I.A., esprime parere anche sui progetti assoggettati
alla procedura di Verifica preliminare.
2. Le competenze del Comitato
comprendono: a) lesame tecnico del progetto ovvero delle diverse
alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione
tecnica a corredo (S.I.A.);
b) lindividuazione e la quantificazione degli
impatti diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali
(il suolo, il sottosuolo, le acque, laria, il paesaggio) e sugli elementi che
ne fanno parte (luomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio, i beni
materiali, il patrimonio culturale) e le interazioni tra questi; la valutazione
delle misure proposte per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti; la
valutazione degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità
ambientale dei progetti, proposti dal proponente;
c) lanalisi dei contenuti di tutte le
osservazioni, delle controdeduzioni, dei pareri e quantaltro afferente il
progetto in esame e di tutta la documentazione agli Atti;
d) lesposizione e la discussione, in sede
plenaria, dei contenuti salienti di tale documentazione; e) la formulazione di
un parere sullimpatto ambientale del progetto, opera od intervento proposto.
Sulla base del parere espresso dal Comitato, il
Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato
“Giudizio di compatibilità ambientale”.
Art. 3Organizzazione del Comitato 1. Le pratiche da sottoporre al Comitato
vengono protocollate e depositate presso la Segreteria del Comitato presso
lUfficio V.I.A. e sono tenute a disposizione dei componenti.
2. In ragione della materia da trattare, il
Presidente del Comitato può prevedere delle sottocommissioni per agevolare
lattività istruttoria posta a premessa dellattività consultiva finalizzata
alla formulazione dei pareri.
3. Lassegnazione dei componenti esperti alle
varie sottocommissioni è disposta, sentiti gli interessati, sulla base delle
caratteristiche culturali e delle attitudini professionali dei vari componenti e
delle esigenze derivanti dai compiti istruttori del Comitato.
Art. 4 Funzionamento del Comitato 1. Il Presidente assegna listruttoria delle
singole domande di pronuncia ad un Referente, con funzioni di relatore o, in
ragione della complessità dellargomento da trattare, ad una sottocommissione
costituita dal Referente e da uno o più componenti dello stesso Comitato su
indicazione dello stesso Presidente o su richiesta del Referente.
2. Allattività istruttoria di ogni singola
sottocommissione possono partecipare anche gli altri componenti del Comitato con
modalità di partecipazione concordate con il Referente.
3. Ciascuna sottocommissione svolge lattività
istruttoria nei modi e nelle sedi di volta in volta ritenuti più opportuni,
eventualmente effettuando sopralluoghi preventivamente autorizzati dal
Presidente stesso.
4. La sottocommissione può essere integrata, da
esperti nelle materie di specifico interesse, di altri Servizi Regionali e/o
dellARPA Puglia.
5. Ai sensi della Delib.G.R. 14 marzo 2006, n. 304 , ai lavori del Comitato partecipa il Dirigente
dellUfficio Parchi o un suo delegato, per relazionare in merito allistruttoria
espletata, qualora i progetti o piani risultino sottoposti a procedura di
verifica di assoggettabilità a VIA con valutazione di incidenza ambientale
ovvero a diretta procedura di V.I.A, come previsto dallart. 4, L.R.
n. 11/2001 e ss.mm.ii.
6. Il Referente, o la relativa sottocommissione
alluopo nominata, è responsabile dellIstruttoria tecnica che si conclude con
una relazione scritta contenente una sintetica descrizione di tutta lattività
istruttoria svolta, la situazione di fatto, i presupposti di diritto, le
considerazioni di ordine tecnico dei componenti, le controdeduzioni ad eventuali
pareri e/o osservazioni pervenute ed una proposta finale di parere motivato da
sottoporre alla discussione del Comitato convocato in riunione plenaria.
7. La consegna della predetta istruttoria deve
avvenire entro 60 gg. dalla data di assegnazione della pratica.
Art. 5 Riunioni del Comitato 1. Il calendario delle riunioni del Comitato
viene stabilito dal Presidente. Le sedute non sono pubbliche e devono avere
cadenza almeno quindicinale. Il Presidente ha facoltà di procedere a
convocazioni straordinarie in presenza di particolari esigenze organizzative o
di ragioni di urgenza nella definizione di talune pratiche.
2. Gli argomenti allordine del giorno devono
essere comunicati entro 6 giorni dalla data della seduta alla Segreteria del
Comitato. La Segreteria del Comitato ha il compito di trasmettere la
convocazione ad ogni singolo componente, mediante fax o e-mail, entro 5 giorni
dalla data della seduta. In casi di impedimento a partecipare alle sedute da
parte dei singoli componenti, questi devono darne avviso almeno 3 giorni prima
della seduta alla Segreteria del Comitato.
3. Nelle riunioni plenarie: • Il Comitato
tratta problemi di carattere generale e di metodo relativi allattività
istruttoria e di valutazione;
• il Presidente provvede allassegnazione delle
istruttorie;
• il Referente o altro relatore da lui indicato
relaziona sugli esiti dellattività istruttoria della sottocommissione (ove
prevista);
• si fanno gli eventuali approfondimenti o
integrazioni istruttorie che si rendessero necessari grazie al contributo dei
componenti non facenti parte della sottocommissione;
• il Comitato rende il parere in merito alle
opere sottoposte alla procedura di verifica e/o di V.I.A. in merito allimpatto
ambientale delle opere;
• il Comitato, su richiesta del Referente,
esamina particolari problematiche emerse nel corso dellattività istruttoria
della sottocommissione.
4. Le riunioni plenarie non possono essere
utilizzate ai fini dellesame documentale e istruttorio della
sottocommissione.
5. Prima dellavvio dei lavori i componenti del
Comitato dichiarano eventuali cause di incompatibilità nella trattazione delle
pratiche iscritte allordine del giorno; in tale eventualità il componente
interessato dovrà allontanarsi dallaula.
Art. 6Regolamentazione delle sedute plenarie 1. Le sedute plenarie del Comitato sono valide
in presenza della maggioranza dei componenti in carica. Prima dellavvio dei
lavori i componenti del Comitato dichiarano eventuali cause di incompatibilità
nella trattazione della/e pratiche iscritte allordine del giorno; in tale
eventualità il componente interessato dovrà allontanarsi dallaula e non
concorre alla formazione del quorum strutturale.
2. I componenti esperti nominati dalla Giunta
devono assicurare la presenza alle sedute plenarie del Comitato. In caso di
assenza ingiustificata per oltre tre riunioni successive il Presidente del
Comitato dichiara la decadenza automatica dalla carica e propone alla Giunta la
sostituzione del Componente.
3. In caso di assenza del Presidente, ne assume
le veci il Dirigente dellUfficio V.I.A. e, in caso di assenza anche di
questultimo, il componente più anziano.
4. È consentita la partecipazione ai lavori
istruttori anche del soggetto proponente o di un suo delegato qualora il
Referente e/o la sottocommissione ravvisi lesigenza di approfondire alcuni
aspetti con lo stesso.
5. Su invito del Presidente possono partecipare
ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, esperti esterni, appositamente
incaricati della valutazione di aspetti specifici.
6. Sulla base della relazione istruttoria della
sottocommissione il Comitato emette un parere motivato sullimpatto dellopera
che è chiamata ad esaminare, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge
regionale.
7. I pareri sono adottati a maggioranza dei
componenti presenti aventi diritto di voto. Qualora il Comitato non pervenga ad
un giudizio unanime sul progetto in esame si procede alla votazione per alzata
di mano. In tal caso le decisioni sono valide se assunte con voto favorevole
della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
8. Delle riunioni plenarie viene tenuto un
verbale, firmato dal segretario del Comitato e controfirmato dal Presidente. Il
verbale, redatto in forma sintetica, deve riportare i partecipanti, gli
argomenti trattati, la discussione e le conclusioni a cui il Comitato è
pervenuto; dà inoltre conto dellintervento di eventuali soggetti terzi ai
lavori del Comitato, dellassegnazione delle istruttorie, delle osservazioni dei
vari componenti, dellesito delle votazioni. Eventuali registrazioni devono
considerarsi quali semplice ausilio alla stesura del verbale e non possono
essere messe a disposizione di estranei.
9. In apertura della seduta si procede, di
norma, alla lettura ed allapprovazione del verbale della riunione
precedente.
Art. 7Conferenze di servizi 1. Le Conferenze di Servizi, laddove ritenute
necessarie, sono presiedute dal Presidente della Comitato, che può delegare a
ciò il responsabile dellUfficio V.I.A., il referente del progetto o altro
componente della sottocommissione a cui il progetto è stato assegnato.
2. Alle Conferenze di Servizi partecipano tutti
i componenti della sottocommissione cui è assegnata listruttoria della domanda
di pronuncia; possono altresì partecipare anche gli altri componenti. Vengono
invitati coloro i quali hanno presentato osservazioni o pareri; a ciascuno viene
data lopportunità di esprimere ulteriori pareri e al proponente il progetto la
possibilità di replica.
3. Delle Conferenze di Servizi viene tenuto un
verbale con le modalità previste per detta fattispecie. Del verbale viene data
lettura nella successiva riunione del Comitato in seduta plenaria in maniera
tale che della stessa Conferenza venga presa conoscenza da parte degli eventuali
assenti.
4. Ai fini del compenso degli esperti la
Conferenza di Servizi equivale a una seduta plenaria.
Art. 8Dimissioni di Componenti 1. Le dimissioni di un componente nominato
dalla Giunta Regionale sono presentate con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento al Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia.
2. Le dimissioni sono irrevocabili dal momento
in cui vendono protocollate ed hanno effetto dal 30° giorno successivo a quello
del ricevimento da parte dellUfficio.
3. La Giunta regionale procede alla nomina del
nuovo componente, ai fini della reintegrazione del Comitato.
Art. 9Decadenza dallincarico 1. Il Comitato dura in carica per un periodo pari a tre anni dalla data della
nomina con decreto Assessoriale ed esercita le sue funzioni fino alla
costituzione del nuovo Comitato e comunque per un periodo non superiore a tre
mesi.
Art. 10 Revoca dellincarico(1) 1. Su proposta motivata del Presidente della
Comitato, la Giunta Regionale può disporre la revoca dellincarico di un
componente nei seguenti casi:
a. a seguito di gravi inadempienze o ritardi
rispetto ai compiti affidati che comportino ingiustificati superamenti dei tempi
di conclusione del procedimento;
b. in caso di comportamenti non conformi a
quanto previsto al successivo art. 11 accertati dallUfficio competente sulla
V.I.A.;
c. nei casi previsti dalla legge per la
sospensione dai pubblici uffici degli amministratori.
2. La revoca ha effetto dalla data indicata nel
provvedimento che viene notificato allinteressato ed inviato, per conoscenza,
al Presidente del Comitato.
3. Il Comitato può comunque continuare a
svolgere la propria attività, anche in assenza del plenum.
4. La Giunta procede alla nomina del nuovo
componente, ai fini della reintegrazione del Comitato.
(1) Il presente articolo è stato erroneamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale
con una diversa nemerazione dei commi.
Art. 11 Norme deontologiche 1. Nello svolgimento dellattività presso il
Comitato gli esperti si conformano alle norme di comportamento previste per i
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare essi sono tenuti al
segreto relativamente ad informazioni e notizie sui progetti e sulle aziende di
cui vengano a conoscenza nellesercizio del mandato.
2. I componenti del Comitato non possono
svolgere consulenza professionale nei confronti dei soggetti proponenti in
relazione ai progetti sottoposti allesame della Commissione. Non possono
inoltre chiedere documentazione direttamente ai soggetti proponenti ma sono
tenuti a segnalare la necessità di integrazioni al Responsabile dellUfficio
VIA.
3. Gli esperti si attengono inoltre alle norme
di deontologia professionale.
4. Nello svolgimento delle attività presso il
Comitato V.I.A. gli esperti si assumono la responsabilità delle istruttorie loro
assegnate sottoscrivendo la relazione di sintesi che viene depositata agli atti.
Art. 12 Abrogazione espressa del Reg. reg. 15 ottobre 2009, n. 24 Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente Reg.
reg. n. 24/2009 adottato con Delib.G.R. n. 1859/2009.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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