Regolamento Regionale 16 giugno 2011, n. 12 Disciplina degli insediamenti o delle attività ricadenti all'interno delle zone di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano [art. 94 - commi 5 e 6 - del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.].
Art. 1Campo di applicazione e finalità 1. Ai sensi dellart. 94, comma 1, del D.Lgs.
n. 152/2006 e s.m.i. la Regione, “su proposta dellAutorità dambito, per
mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di
acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela
dello stato delle risorse”, deve individuare “le aree di salvaguardia distinte
in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, allinterno dei bacini
imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione”. Nelle
more della individuazione delle aree di salvaguardia, si applicano le ulteriori
disposizioni e/o prescrizioni dettate dallart. 94 del D.Lgs. n.
152/2006.
2. Al fine della tutela della risorsa idrica
captata, il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n.
152/2006 art. 94, comma 5, e dalle “Linee Guida per la redazione dei regolamenti
di attuazione del Piano di Tutela delle Acque” approvate con Delib.C.R. 20
ottobre 2009, n. 230 disciplina le seguenti strutture o attività: a)
fognature,
b) edilizia residenziale e relative opere di
urbanizzazione,
c) opere viarie, ferroviarie e in genere
infrastrutture di servizio,
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani
di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4 dellart. 94 del D.Lgs. n.
152/2006, allinterno delle zone di rispetto delle opere di captazione delle
acque sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianti
di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse.
3. Le presenti disposizioni non si applicano
alle acque ad uso domestico e alle acque utilizzate per la fabbricazione, il
trattamento, la conservazione o limmissione sul mercato di prodotti o di
sostanze destinate al consumo umano.
Art. 2Disposizioni generali 1. Lapplicazione delle prescrizioni di cui
allart. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. comporta, in via provvisoria,
ladozione del criterio geometrico per la delimitazione delle aree di
salvaguardia e lattuazione della “protezione statica” della risorsa idrica
attraverso lapplicazione di divieti, vincoli e regolamentazioni che si
applicano nelle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione,
finalizzati alla prevenzione del degrado quali-quantitativo delle acque in
afflusso alle captazioni.
2. In particolare, in attuazione di quanto
disposto dai commi 3 e 6 dellart. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, la zona di tutela
assoluta deve avere unestensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di
captazione e la zona di rispetto, che è costituita dalla porzione di territorio
circostante la zona di tutela assoluta, ha unestensione di 200 metri di raggio
rispetto al punto di captazione o di derivazione.
3. Nelle zone di rispetto delle opere di
captazione sono vietati linsediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento
delle attività elencati allart. 94, comma 4 ,
del D.Lgs. n. 152/2006 . Nel caso di insediamenti o attività preesistenti,
fatta eccezione per le aree cimiteriali, ai sensi del comma 5 dellart. 94 del
D.Lgs. n. 152/2006, devono essere attuate misure per il loro allontanamento e in
ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. (1)
4. Lesistenza delle strutture e attività
oggetto della presente disciplina, ossia fognature, edilizia residenziale e
relative opere di urbanizzazione, opere viarie, ferroviarie e in genere
infrastrutture di servizio, pratiche agronomiche e contenuti dei piani di
utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4 dellart. 94 del D.Lgs. n.
152/2006, non è ammissibile allinterno delle zone di rispetto delle opere di
captazione. In deroga a tale principio, le stesse strutture e attività possono
essere dichiarate compatibili, allinterno della zona di rispetto, con la
presenza delle opere di captazione, a condizione che siano rispettate le
indicazioni e prescrizioni di cui agli articoli seguenti.
5. Per le opere di captazione esistenti ed in
esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora
lincompatibilità delle strutture e attività di cui al comma precedente non sia
sanabile attraverso lattuazione delle suddette prescrizioni, si dovrà prevedere
la chiusura e labbandono della fonte di captazione, nei termini della normativa
regionale di riferimento ( L.R.
12 gennaio 2005, n. 1 come modificata con L.R.
22 febbraio 2005, n. 3). La eventuale sostituzione con altra fonte dovrà
avvenire alla luce delle indicazioni vincolanti del Piano di Tutela e nei
termini della programmazione regionale in materia di approvvigionamento idrico
potabile e nel rispetto dei principi del presente regolamento.
6. Nei casi di cui al comma precedente, in
alternativa alla chiusura o allabbandono dellopera di captazione, fermo
restando il principio inderogabile che la qualità delle acque risulti conforme
ai parametri stabiliti dalla normativa vigente per luso potabile, è consentito
il mantenimento in esercizio dellopera di captazione, subordinatamente
alladozione di misure aggiuntive di “protezione dinamica”.
7. Le misure di protezione dinamica si attuano
attraverso lattivazione e la gestione, a cura del soggetto gestore e/o del
soggetto affidatario della gestione del servizio idrico integrato, di un
preordinato sistema di monitoraggio delle acque estratte dalle opere di
captazione, che consenta di verificare periodicamente parametri rappresentativi
della qualità delle acque captate, rilevando eventuali loro variazioni,
significative ai fini in argomento. Detti parametri sono individuati, dallASL
territorialmente competente, in base alle criticità connesse alle
caratteristiche degli insediamenti e delle attività ricadenti nelle zone di
rispetto, mediante selezione tra quelli previsti dalla normativa nazionale di
riferimento.
8. Nei casi di applicazione di misure di
protezione dinamica, si può ritenere sufficiente, in prima analisi,
leffettuazione di controlli con frequenza quindicinale a carico del soggetto
affidatario della gestione, fermo restando che qualora venissero rilevate
modificazioni significative di alcuni dei parametri indice, il medesimo soggetto
affidatario della gestione dovrà provvedere ad un aumento della frequenza dei
controlli, previo accordo con lASL territorialmente competente sulle relative
modalità.
9. Ogni zona di rispetto deve essere
chiaramente segnalata in sito. A tal fine, il soggetto gestore e/o il soggetto
affidatario della gestione dellopera di captazione è tenuto a dare informazione
della localizzazione dellopera di captazione medesima e della relativa zona di
rispetto ai Sindaci dei comuni interessati e agli Enti proprietari delle
infrastrutture (di cui al successivo art. 5) ricadenti nelle zone di rispetto.
La medesima comunicazione deve essere inviata, inoltre, allASL competente per
il territorio, ai Vigili del fuoco, alle Forze dellordine, alle strutture della
Protezione Civile e ad ogni altra Autorità competente.
(1) si riporta l'art. 94, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006:"In particolare, nella
zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e
lo svolgimento delle seguenti attività: a) dispersione di fanghi e acque reflue,
anche se depurati; b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; c)
spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego
di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico
piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture
compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle
risorse idriche; d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente
da piazzali e strade;e) aree cimiteriali; f) apertura di cave che possono essere
in connessione con la falda;g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che
estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla
variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche
quali-quantitative della risorsa idrica; h) gestione di rifiuti; i) stoccaggio
di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; l)
centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; m) pozzi
perdenti; n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per
ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e
distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di
rispetto ristretta.
Art. 3Fognature 1. Per le reti di fognatura di acque reflue e
connesse vasche di raccolta ricadenti allinterno delle zone di rispetto, è
richiesta unalta affidabilità relativamente alla tenuta e alla sicurezza
idraulica. Al fine di non compromettere la qualità delle acque sotterranee,
detta affidabilità deve essere garantita e periodicamente controllata, con
frequenza almeno annuale, dal soggetto gestore della rete, oltre che verificata
per tutta la durata dellesercizio dal Comune competente.
2. Gli esiti dei controlli e delle verifiche di
cui al comma 1 sono trasmessi alla ASL competente per territorio.
3. Lesistenza di impianti di trattamento
individuali di acque reflue domestiche non è compatibile, nella zona di
rispetto, con la presenza di opere di captazione di acque destinate al consumo
umano.
Art. 4Edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione 1. Ai fini della disciplina delledilizia
residenziale e delle connesse opere di urbanizzazione, allinterno delle zone di
rispetto, devono essere considerati i seguenti elementi: - la tipologia
delle fondazioni, in relazione al pericolo di inquinamento delle acque
sotterranee; - la tenuta e messa in sicurezza dei sistemi di collettamento
delle acque nere, miste e bianche.
2. Con riferimento alla tipologia delle
fondazioni, lUfficio Tecnico Comunale deve verificare, ai fini del rilascio del
provvedimento autorizzativo a costruire, che le opere di fondazione non siano
tali da determinare pericolo di inquinamento delle acque sotterranee. Al
riguardo, particoare attenzione deve essere prestata alle fondazioni profonde ed
agli interventi di consolidamento e di impermeabilizzazione, tali da potere
determinare vie preferenziali di infiltrazione di sostanze inquinanti ovvero
immissioni nel sottosuolo di sostanze pregiudizievoli per la qualità delle acque
sotterranee. LUfficio Tecnico Comunale è tenuto, inoltre, a trasmettere il
provvedimento autorizzativo alla ASL competente per il territorio.
3. Per quanto attiene ai sistemi di colletta
mento delle acque, si rimanda a quanto previsto allart. 3 per le
fognature.
4. Per quanto attiene alle opere viarie
comprese allinterno degli interventi di carattere residenziale, si rimanda a
quanto previsto dal successivo art. 5 del presente regolamento.
5. Le opere di captazione di acque destinate al
consumo umano già esistenti, ubicate allinterno di centri abitati (ex
definizione ISTAT) e/o insediamenti produttivi, devono essere escluse
dallesercizio ed eventualmente sostituite con nuove opere di captazione, fermo
restando la possibilità di ricorrere alle misure aggiuntive di “Protezione
dinamica” ai sensi del comma 6 del precedente art. 2.
Art. 5Opere viarie, ferroviarie e in genere
infrastrutture di servizio 1. Ai fini della disciplina delle opere viarie
e ferroviarie allinterno delle zone di rispetto, devono essere considerati i
seguenti elementi: - la tipologia di strada, in relazione al pericolo di
inquinamento delle acque sotterranee; - la regimentazione delle acque
meteoriche; - le modalità di stoccaggio ed utilizzazione di fondenti stradali
in caso di neve e ghiaccio.
2. Nelle zone di rispetto, fatta salva
lammissibilità delle infrastrutture stradali minori, la presenza di
infrastrutture stradali classificate di tipo “A e B” ai sensi dellart. 2 del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, è compatibile con la
presenza di opere di captazione a condizione che le acque meteoriche incidenti
sulla piattaforma stradale siano raccolte, alloccorrenza trattate, e
allontanate con sistemi o metodiche tali da non creare pregiudizio alla qualità
delle acque sotterranee destinate al consumo umano, in conformità alla
disciplina regionale delle acque meteoriche di dilavamento e di prima
pioggia.
3. Al verificarsi di uno sversamento
accidentale, sul piano viario di strade ricadenti nelle zone di rispetto, di
sostanze classificate pericolose ai sensi delle normative vigenti, lEnte
proprietario dellinfrastruttura e/o le Autorità intervenute, preventivamente
informate della localizzazione delle opere di captazione (come disposto allart.
2, comma 9), devono provvedere a darne tempestiva comunicazione alla ASL
territorialmente competente.
4. Per le strade interpoderali, il Sindaco
territorialmente competente deve emettere ordinanza di divieto di transito per
automezzi trasportanti sostanze classificate pericolose ai sensi delle normative
vigenti e, conseguentemente, apporre idonea segnalazione stradale.
5. Il soggetto gestore e/o il soggetto
affidatario della gestione dellopera di captazione, è tenuto a dare
comunicazione, agli Enti proprietari delle reti stradali che risultano
interessate dalle zone di rispetto, affinché sia disposto il divieto, in caso di
neve e ghiaccio, di stoccaggio ed utilizzazione di fondenti stradali, che
possono compromettere la qualità delle acque sotterranee.
6. Lesistenza di infrastrutture ferroviarie
nella zona di rispetto non è compatibile con la presenza di opere di captazione
di acque destinate al consumo umano.
Art. 6Pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione
di cui alla lettera c) del comma 4 dellart. 94 del D.Lgs. n.
152/2006 1. Lattività agricola deve essere condotta in
conformità alle normative vigenti in materia ed, in particolare, nel rispetto
delle disposizioni: - del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con
D.M. 19 aprile 1999, e dei suoi aggiornamenti;
- del Programma dazione per le zone
vulnerabili da nitrati
- Attuazione della direttiva 91/676/CEE
relativa alla protezione delle acque dallinquinamento provocato da nitrati
provenienti da fonti agricole di recepimento del D.M. 7 aprile 2006,
approvato con Delib.G.R. 23 gennaio 2007, n. 19 e dei suoi aggiornamenti.
2. Nelle zone di rispetto delle opere di
captazione è vietato lutilizzo dei diserbanti, tranne quelli “selettivi”
utilizzati sulle colture erbacee ed orticole. A tal fine, il soggetto gestore
e/o il soggetto affidatario della gestione dellopera di captazione comunicano
detto divieto ai Sindaci dei comuni interessati dalle zone di rispetto, i quali,
a loro volta, dovranno emettere apposita ordinanza.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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