Regolamento Regionale 4 luglio 2011, n. 14 Riformulazione Reg. reg. 9 marzo 2009, n. 4 in materia di Sistemi Turistici Locali ai sensi dell'art. 5 legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 e s.m.i.
Art. 1 Principi generali 1. Con il presente regolamento, ai sensi
dellart. 5 della legge 29 marzo 2001 n. 135, in applicazione del disposto di
cui allarticolo 5 della legge
regionale 11 febbraio 2002 n. 1 e della successiva legge
regionale 3 dicembre 2010 n. 18, la Regione Puglia definisce le modalità di
costituzione e di riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali e le norme
generali per il loro funzionamento. Gli stessi possono essere indicati con
lacronimo STL, utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi.
2. I Sistemi Turistici Locali, nellambito
delle strategie complessive di sviluppo del settore e delle attività di
programmazione e pianificazione di competenza della Regione, concorrono a
diversificare lofferta regionale valorizzando gli aspetti di attrattività delle
destinazioni turistiche e dei territori, migliorando lintegrazione, la
fruibilità e la qualità dei servizi erogati.
3. Attraverso i Sistemi Turistici Locali, la
Regione definisce e realizza programmi di interventi per il perseguimento di
specifici obiettivi di rafforzamento dellofferta turistica regionale,
integrando le politiche settoriali con le più complessive politiche di sviluppo
finalizzate alla crescita e allinnovazione del sistema produttivo, alla
valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale e naturale, al governo del
territorio, allo sviluppo rurale e alla promozione dei prodotti tipici, nonché
favorendo la formazione e la qualificazione delle risorse umane e la piena
fruizione delle risorse materiali ed immateriali disponibili.
Art. 2Funzioni della Regione e definizione di Sistema Turistico Locale 1. La Regione Puglia, ai sensi dellart. 5
della L.R.
n. 1/2002, riconosce i Sistemi Turistici Locali e svolge le funzioni di
controllo e di monitoraggio sulla attuazione dei Quadri Triennali di Sviluppo
Turistico dagli stessi elaborati.
2. I Sistemi Turistici Locali sono definiti
come contesti turistici omogenei caratterizzati dallofferta di motivi di
attrazione turistica, con la generazione di flussi interessati a beni culturali
e ambientali, a prodotti tipici dellagricoltura, alla gastronomia,
allartigianato locale, alle attività sportive e ricreative, al segmento
devozionale, o comunque qualificati dalla presenza diffusa di imprese
turistiche, singole o associate.
Art. 3Definizione di STL. 1. Assumono la definizione di Sistema Turistico
Locale (STL) le forme associative volontarie tra soggetti pubblici, come
indicati al successivo art. 5 comma 1), e soggetti privati, ai sensi del
successivo art. 5 comma 2).
2. I STL sono costituiti in ambiti territoriali
omogenei e di dimensioni significative, definiti dalla Regione al fine di
valorizzare pienamente le risorse locali, materiali e immateriali, attraverso il
volano economico delle economie turistiche.
Art. 4 Finalità dei STL 1. La natura mista dei STL li rende sede
privilegiata di dialogo e di confronto permanente tra tutti i soggetti operanti
a livello locale nel settore turistico, promuovendo un reale processo
partecipativo alla analisi dei fabbisogni finalizzata a elaborare ed attuare
meccanismi programmatori e decisionali in materia, garantendo il raccordo con la
Regione.
2. I STL si costituiscono per concorrere alla
programmazione turistica locale, al miglioramento dellattrattività territoriale
e del livello qualitativo dei servizi offerti, operando nel rispetto degli
indirizzi assunti dalla Regione, prevalentemente per: a. Proporre un “Quadro
Triennale di Sviluppo Turistico Territoriale”, integrando le competenze, le
capacità previsionali e le proposte degli Enti Locali e Territoriali nella
formulazione di indirizzi alla Regione;
b. Gestire un “marchio darea” distintivo e
coordinato con il brand “Puglia”, definendo annualmente, entro e non oltre il 30
settembre di ciascun anno solare, le priorità da comunicare e veicolare
attraverso lAgenzia Pugliapromozione ai mercati nazionali e internazionali;
c. Concorrere alla conoscenza, alla
razionalizzazione, allintegrazione, allinnovazione e alladeguamento degli
standard qualitativi dellofferta turistica locale;
d. Favorire il coordinamento degli attori
pubblici e privati che operano sul territorio con la finalità di aumentare la
competitività territoriale attraverso lindividuazione delle strategie e delle
modalità operative atte ad incrementare la notorietà, laccessibilità e la
fruibilità dei singoli attrattori;
e. Favorire la cooperazione intersettoriale e
la compartecipazione dei privati alle politiche pubbliche, sia aumentando la
condivisione delle scelte strategiche e di indirizzo (ad esempio attraverso
azioni di animazione territoriale, di sensibilizzazione delle popolazioni
locali, di diffusione della cultura dellospitalità, ecc.), sia attirando
capitali privati nel finanziamento dei progetti eccellenti;
f. Sostenere lintegrazione degli attori locali
con le strategie del Distretto Turistico Regionale di cui alla legge
regionale n. 23/2007 “Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi”
pubblicata dalla Regione Puglia il 3 agosto 2007;
g. Coordinare la promozione a livello locale e
linformazione sul territorio, affiancando lattività degli IAT e cooperando con
le Pro Loco, ma anche supportando le attività di animazione locale svolte dagli
EE.LL., procedendo alla calendarizzazione unitaria delle iniziative previste a
livello di Sistema Turistico;
h. Svolgere attività di analisi, ricognizione,
raccolta dati e statistiche a livello locale - in collaborazione con le Province
- e di supporto informativo allOsservatorio Regionale ed allAgenzia regionale
per laggiornamento del portale viaggiareinpuglia.it, nonché per gli altri
strumenti di comunicazione attivati dalla Regione;
i. Se previsto nel proprio statuto, lSTL potrà
attivare un ufficio progetti che costituisca lambito privilegiato di
progettazione, partecipazione e gestione dei bandi comunitari, nazionali e
regionali e delle opportunità di adeguamento dellofferta turistica locale e
fornisca, su richiesta, assistenza specializzata agli Enti Locali nella
progettazione in materia turistica.
Art. 5 Soggetti costituenti i STL e soggetti aderenti 1. Concorrono alla costituzione dei STL: a.
Comuni o Unioni di Comuni ricompresi nellambito territoriale interessato;
b. Province competenti per territorio; c.
Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competenti per
territorio; d. Enti di gestione di Parchi e Aree Protette, istituiti ai sensi
della L.R.
n. 19/1997 e s.m.i. e della L. 394/1991, operanti nellambito territoriale
interessato; e. Altri enti e soggetti pubblici, rilevanti per la filiera di
riferimento e operanti nellambito territoriale interessato.
2. Ai STL possono aderire soggetti che abbiano
sede ovvero esercitino le proprie attività nel territorio interessato, come di
seguito indicati: a. Associazioni e altre organizzazioni senza scopo di
lucro che operano per lo sviluppo turistico, nonché per la valorizzazione delle
specificità e delle identità locali, delle iniziative culturali e delle
produzioni tipiche;
b. Organizzazioni sindacali e datoriali di
filiera;
c. Altri soggetti di natura pubblica o privata
che operano con finalità di valorizzazione e sviluppo turistico nellambito
territoriale interessato.
3. I Comuni possono aderire ad un solo Sistema
Turistico Locale.
Art. 6Modalità di avvio del percorso costitutivo dei STL 1. La Regione suddivide lintero territorio
attraverso ladozione di un sistema regionale di STL, prevedendo per ciascuno
una dimensione minima efficiente così come emersa dalla fase preliminare di
studio e ricerca.
2. La Regione istituisce un tavolo di
concertazione su base provinciale o interprovinciale per ciascun ambito
territoriale candidato allistituzione di un STL, sulla base delle istanze
pervenute alla data di emanazione del presente Regolamento, che dalle stesse ha
assunto orientamento;
3. LEnte Provinciale o gli Enti Provinciali
convocati al tavolo provvedono alla animazione territoriale necessaria a
garantire la piena partecipazione dei Comuni e degli altri soggetti interessati
alla fase costitutiva.
Art. 7Ambito operativo e dimensione territoriale dei STL 1. Ambito operativo dei STL è il territorio
amministrato dai Comuni aderenti.
2. Ai sensi del precedente art. 3, comma 2, per
dimensione significativa si intende laggregazione di un numero congruo di
Comuni aventi una matrice comune in grado di rappresentare linsieme della
storia, della stratificazione della cultura materiale e immateriale, finanche
caratteristiche uniformi della morfologia e del paesaggio, tale da consentirne
la riconoscibilità, il posizionamento e il raggiungimento degli obiettivi di cui
ai successivi artt. 10 e 11.
Art. 8Forma associativa dei STL e prescrizioni in materia 1. La scelta della forma associativa del STL è
demandata allautonomia dei soggetti che lo costituiscono, nel rispetto delle
forme previste dalla normativa vigente.
2. Lo Statuto dellSTL è stipulato tra i
soggetti che lo costituiscono, in forma di atto pubblico, e contiene le seguenti
previsioni:
a. La forma associativa individuata;
b. Il periodo di validità, compreso tra un
minimo di tre e un massimo di nove anni;
3. Ruoli, funzioni e responsabilità attribuiti
ai soggetti costituenti e aderenti, nonché le eventuali limitazioni poste alla
partecipazione dei soggetti privati.
4. Gli Statuti devono assicurare la possibilità
di adesione al sistema, anche successivamente alla stipula, da parte di altri
soggetti aventi titolo.
Art. 9Adempimenti di competenza della Regione per listituzione del Sistema regionale
dei STL 1. La Giunta regionale delibera il sistema regionale dei STL e dispone la
pubblicazione degli atti relativi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 10Attività di monitoraggio ed obblighi relativi a carico dei STL 1. LAssessorato al Turismo dispone, a cadenza
annuale, specifiche attività di monitoraggio sui STL, volte in particolare a
verificare lo stato di avanzamento del programma, gli aspetti finanziari, la
tempistica degli interventi e la rispondenza delle attività svolte alle
previsioni degli atti di pianificazione adottati in materia.
2. Ai fini del monitoraggio e della verifica,
ogni STL è tenuto a presentare annualmente alla Regione Puglia, entro il mese di
maggio, una relazione dettagliata sulle attività svolte e sui risultati
conseguiti nellanno precedente, corredato da elementi di ordine finanziario e
contabile.
3. Ciascun STL è altresì tenuto a presentare
allAgenzia Pugliapromozione, entro il mese di settembre di ciascun anno solare,
una sintesi delle esigenze locali di comunicazione e di promozione nazionale e
internazionale per lanno successivo.
Art. 11Quadro Triennale di Sviluppo Turistico Territoriale 1. Il Quadro Triennale di Sviluppo Turistico
Territoriale è elemento costitutivo del STL. Deve essere coerente con gli
indirizzi della programmazione turistica regionale e contenere i seguenti
elementi: a. analisi dellambito territoriale di riferimento, contenente
indicazioni in termini di criticità, fabbisogni e input utili alla
programmazione regionale;
b. indicazioni in merito agli strumenti di
finanziamento e cofinanziamento attivati e/o attivabili nellarea territoriale
interessata;
c. obiettivi perseguiti e risultati attesi;
d. coerenza e connessioni con le proposte e gli
interventi del Distretto Turistico Regionale.
2. Le funzioni di controllo e confronto degli
indirizzi strategici e delle priorità di intervento, di monitoraggio
sullefficacia dei Piani Triennali, nonché di verifica periodica dei risultati
ottenuti per leventuale attivazione delle procedure di revoca sono demandate al
Comitato previsto dallart. 2 comma 2 della L.R.
n. 1/2002 così come modificato dallart. 1 della L.R.
n. 18/2010.
Art. 12Trasmissione dei fabbisogni di comunicazione e promozione nazionale e
internazionale allAgenzia Pugliapromozione 1. Entro il trenta settembre di ciascun anno
solare, ogni STL è tenuto ad inoltrare allAgenzia Pugliapromozione un documento
di sintesi dei fabbisogni informativi turistici territoriali e di posizionamento
del “marchio darea” per lanno successivo. Esso deve contenere i seguenti
elementi: a. analisi degli obiettivi della comunicazione e dei risultati
attesi, segmentazione dei target, previsione degli strumenti e dei canali,
individuazione dei messaggi principali;
b. coerenza e connessioni tra le proposte di
comunicazione e promozione del Sistema Turistico Locale con gli interventi sul
brand “Puglia” da parte di Pugliapromozione;
c. indicazione delle eventuali forme e delle
fonti di finanziamento e cofinanziamento attivate e/o previste, da parte degli
E.E.L.L. e, in particolare, rinvenibili dal coinvolgimento dei soggetti di
diritto privato.
2. Le funzioni di controllo e di monitoraggio
sullefficacia dei Piani di comunicazione e promozione, nonché di verifica
periodica dei risultati ottenuti, sono demandate allAgenzia Pugliapromozione,
la quale provvede anche al necessario raccordo funzionale con gli uffici IAT e
le Pro Loco.
Art. 13 Revoca del riconoscimento dei STL 1. Su proposta dellAssessorato al Turismo, la
Giunta regionale può procedere a revisione, ridimensionamento e revoca del
riconoscimento dei STL, nei seguenti casi: a. mancato svolgimento di
attività per un periodo di tempo superiore ai sei mesi;
b. accertata inadempienza rispetto alle
finalità istitutive di cui allart. 4, ovvero comportamenti ed attività che
contravvengono alle stesse;
c. difformità sostanziale delle attività
realizzate rispetto al programma di attività approvato;
d. irregolarità nel funzionamento o nella
gestione;
e. recesso di oltre la metà dei soggetti
costituenti di cui allart. 5 comma 1);
f. sopravvenuta carenza dei requisiti
costitutivi.
2. Nelle predette ipotesi lAmministrazione
regionale, prima di provvedere alla revoca, invita il Sistema Turistico Locale a
sanare le cause ostative alla corretta prosecuzione delle attività ed al
perseguimento delle finalità del programma.
Art. 14Disposizioni generali in materia di finanziamento dei Sistemi Turistici Locali 1. Gli STL riconosciuti dalla Regione Puglia
possono accedere a forme di finanziamento secondo le modalità che regolano le
singole fonti, anche in funzione della forma costitutiva liberamente
adottata.
2. La Regione definisce le procedure di
attuazione e le eventuali misure di finanziamento delle attività dei Sistemi
Turistici Locali e dei singoli progetti che ne formano parte.
Art. 15Altre norme di carattere finanziario e gestionale 1. Il provvedimento di revoca adottato ai sensi
dellart. 13 stabilisce anche, per quanto di competenza della Regione, le
modalità di disimpegno o di diverso utilizzo delle risorse finanziarie
eventualmente assegnate al STL per il quale è disposta detta revoca. I relativi
atti amministrativi sono assunti tenendo conto degli effetti prodotti dai
rapporti giuridicamente vincolanti insorti.
2. Allo stesso modo la Regione definisce le
modalità di revoca di provvedimenti consequenziali ad eventuali finanziamenti a
valere sul fondo di cofinanziamento, in attuazione dellart. 6 della L. 29 marzo
2001, n. 135.
3. I componenti degli organi di gestione e
amministrativi dei STL non sono retribuiti.
4. Le attività dei STL sono svolte da personale
temporaneamente assegnato dai soggetti costituenti e/o aderenti, in base alle
modalità stabilite in materia dalle vigenti normative. In nessun caso i STL
possono stipulare contratti di lavoro subordinato.
Art. 16Norme transitorie 1. Le istanze prodotte in forza del Reg.
reg. 9 marzo 2009, n. 4 e tese al riconoscimento di STL (“Sistemi Turistici
Locali”), sintendono oggetto di istruttoria finale e nuova concertazione tra i
Comuni ed i soggetti proponenti e la Regione Puglia;
2. Le istanze prodotte sulla base del medesimo
regolamento e tese al riconoscimento di STP (“Sistemi Turistici di Prodotto”)
troveranno riconoscimento nellambito dellistruttoria che sarà redatta
dallOsservatorio istituito con atto di Giunta n. 263 del 2 febbraio 2010 tra la
Regione Puglia e le Associazioni sindacali e di categoria e finalizzata ad una
prossima istituzione del “Distretto Regionale del Turismo”.
Art. 17Disposizioni finali 1. Per tutto quanto non espressamente previsto
dal presente regolamento, sintendono richiamate le norme di cui alla L.R.
n. 1/2002, alla L.R.
n. 18/2010 e successive modifiche e integrazioni ed al D.P.G.R. 22 febbraio
2011, n. 176 istitutivo dellAgenzia Pugliapromozione nonché le disposizioni
comunitarie, statali e regionali in materia.
2. Il presente regolamento è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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