Anno 2011
Numero 15
Data 15/07/2011
Abrogato No
Materia Commercio;
Note Pubblicato nel B.U.R. Puglia 19 luglio 2011, n. 113
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Regolamento Regionale 15 luglio 2011, n. 15

I distretti urbani del commercio. Regolamento attuativo dell'art. 16 della L.R. 1° agosto 2003, n. 11.



Art. 1

Oggetto del regolamento.


1.  Oggetto del presente regolamento è lapplicazione di quanto previsto dallart. 16 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 come modificata dalla legge regionale 7 maggio 2008, n. 5 che istituisce i distretti urbani del commercio.
2.  Per distretto urbano del commercio, ai fini del presente regolamento, si intende un organismo che persegue politiche organiche di riqualificazione del commercio per ottimizzare la funzione commerciale e dei servizi al cittadino. Esso è costituito da operatori economici, pubbliche amministrazioni e altri soggetti interessati, di un ambito territoriale delimitato caratterizzato da unofferta distributiva integrata ed in grado di esercitare una polarità commerciale almeno locale. Lambito può avere unampiezza intra comunale, comunale o infra comunale.



Art. 2

 Obiettivi.


1.  La regione Puglia promuove i distretti urbani del commercio come strumento per perseguire le seguenti finalità:
a.  Realizzare una politica organica di valorizzazione del commercio nei centri urbani e negli altri ambiti commerciali naturali.
b.  Promuovere laggregazione fra operatori per la realizzazione di politiche e di servizi comuni.
c.  Incrementare la collaborazione fra le amministrazioni locali, gli operatori commerciali e dei servizi favorendo il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati allo sviluppo e alla promozione del territorio.
d.  Favorire la collaborazione fra comuni in un ottica di ottimizzazione delle risorse, e di copianificazione territoriale per lottimizzazione del servizio distributivo ai cittadini.
e.  Valorizzare le specificità territoriali ed elevare il livello di servizio commerciale presente e atteso nei diversi ambiti concorrenziali.
f.  Favorire linterrelazione fra commercio e turismo e la valorizzazione dei prodotti del territorio.
g.  Costruire un sistema di governance, di competenze e di conoscenze per lo sviluppo del distretto.
h.  Migliorare la qualità degli spazi pubblici e la loro fruibilità con interventi strutturali di riqualificazione urbana.
i.  Proporre e definire i progetti di valorizzazione commerciale previsti dallart. 16 L.R. n. 11/2003



Art. 3

Caratteristiche dei distretti.


1.  In relazione alle dimensioni dei comuni si possono evidenziare le seguenti tipologie di distretti:
a)  Distretti diffusi: attuati da comuni con popolazione residente inferiore a 25.000 abitanti e con meno di 200 esercizi commerciali.
b)  Distretti urbani: attuati da comuni con popolazione residente compresa tra 25.000 e 70.000 abitanti e comunque con più di 200 esercizi commerciali.
c)  Distretti metropolitani: attuati da comuni con popolazione residente superiore a 70.000 abitanti e con più di 600 esercizi commerciali.
2.  Caratteristiche delle tipologie:
a)  I comuni facenti parte dei distretti diffusi possono aggregarsi, sottoscrivendo un unico accordo di distretto, per realizzare politiche coordinate e sfruttare sinergie nellattuazione degli interventi. Le aggregazioni possono coincidere con le unioni di comuni.
b)  Allinterno dei distretti urbani viene individuato un unico accordo di distretto.
c)  Allinterno dei distretti metropolitani possono essere creati più accordi di distretto, fra loro coordinati, in relazione alle caratteristiche delle diverse zone del territorio. 



Art. 4

Costituzione del distretto.


1.  I distretti urbani del commercio possono essere promossi dai seguenti soggetti:
a)  dalle amministrazioni comunali in forma singola o associata; b)  dalle associazioni di operatori commerciali.
2.  Condizione necessaria per lattivazione del distretto è un accordo stipulato tra lAmministrazione comunale, o le Amministrazioni comunali, e gli operatori commerciali dellarea.
3.  Laccordo, che fa seguito ad una analisi delle problematiche del commercio dellarea, deve contenere i seguenti elementi minimi:
a)  lindicazione o la delimitazione dellarea di intervento;
b)  gli obiettivi di riqualificazione da conseguire attraverso il distretto;
c)  lindicazione dei progetti e delle attività prioritarie;
d)  un regolamento di distretto in cui siano individuate le modalità di gestione del distretto (forma giuridica, organi di gestione, responsabilità organizzative, modalità di coinvolgimento di altri soggetti ecc.);
e)  i compiti e le responsabilità dei soggetti firmatari;
f)  le modalità di finanziamento delle attività del distretto;
g)  la durata dellaccordo, comunque non inferiore a tre anni, e le modalità di rinnovo e modifica dello stesso.
4.  Allaccordo possono partecipare, oltre allAmministrazione comunale e agli operatori commerciali associati, tutti i soggetti interessati alla valorizzazione del territorio, quali ad esempio: Camere di Commercio, fondazioni, pro-loco e altre associazioni di promozione turistica, imprese private, sindacati, associazioni di consumatori e utenti.
5.  Nel caso in cui allaccordo di distretto partecipino più comuni, nellaccordo si individua un comune capofila, che funge da referente amministrativo per la regione. A questi fini il comune capofila può essere sostituito dallunione dei comuni.
6.  I distretti possono essere rappresentati da un apposito organismo autonomo di gestione costituito dai soggetti di cui al punto 1 del presente articolo.
7.  Sulla base dellaccordo verranno predisposti progetti operativi contenenti le azioni di riqualificazione concordate.
8.  Laccordo di distretto viene trasmesso alla Regione che verifica la rispondenza dellaccordo al presente regolamento anche ai fini dellaccesso ai finanziamenti e alle agevolazioni previste. Alla regione vengono trasmessi anche eventuali rinnovi o variazioni nellaccordo. La Regione tiene un registro dei distretti urbani costituiti in regione e pubblicizza le loro attività.
 



Art. 5

Partecipazione degli operatori commerciali.


1.  Ai fini della sottoscrizione dellaccordo gli operatori commerciali vengono rappresentati: da almeno unassociazione di categoria del commercio di cui allart. 2, comma 2, della L.R. n. 11/2003 e successive modifiche.
2.  Possono associarsi al distretto le aziende aventi sede operativa allinterno del distretto urbano che svolgano attività di commercio in sede fissa, i pubblici esercizi e gli operatori su aree pubbliche operanti in mercati compresi nel distretto urbano. Possono altresì associarsi le attività artigianali, di servizio e altri distretti produttivi purché la loro presenza non costituisca oltre il 40% degli operatori associati.



Art. 6

Rapporti con la programmazione e le politiche comunali.


1.  Laccordo di distretto può anche prevedere che i comuni firmatari procedano ad un coordinamento degli strumenti normativi riguardanti il settore commerciale. Fra gli altri i comuni aderenti ad un distretto urbano diffuso possono procedere alla definizione di strumenti di programmazione comuni riguardanti:
a.  La programmazione delle medie strutture di vendita e dei centri commerciali di livello locale, prevista dagli artt. 12 e 15 della L.R. n. 11/2003, dei pubblici esercizi L. 287/1991, e del commercio su aree pubbliche L.R. n. 18/2001;
b.  La progettazione degli interventi di sviluppo, promozione e rivitalizzazione previsti dagli artt. 16 e 17 della L.R. n. 11/2003;
c.  Lutilizzo degli oneri derivanti dallinsediamento e dallampliamento di grandi strutture di vendita; d.  Lidentificazione di norme armonizzate fra i comuni del distretto per: linsediamento di attività commerciali, dei dehors, la gestione delle aperture domenicali e degli orari di apertura. 



Art. 7

Modalità di finanziamento dei distretti.


1.  I progetti operativi previsti nellaccordo di distretto di cui allart. 4 comma 7 del presente regolamento vengono realizzati con lapporto dei contraenti, secondo le competenze e gli impegni sottoscritti nellaccordo.
2.  La regione favorisce laccesso dei comuni e degli operatori a finanziamenti ed agevolazioni anche a valere sui fondi strutturali europei, per la realizzazione dei progetti operativi.
3.  La regione inoltre promuove e finanzia la creazione ed il funzionamento dei distretti tramite appositi bandi che definiscono:
a.  le modalità di accesso da parte dei comuni e degli operatori;
b.  le caratteristiche dei progetti da presentare a finanziamento;
c.  le tipologie di contributi previste;
d.  la modulistica e le modalità di presentazione della domanda;
e.  i criteri di valutazione delle domande;
f.  le modalità ed i tempi per la rendicontazione delle spese sostenute;
g.  gli obblighi dei beneficiari;
h.  i controlli ed i casi di revoca o rinuncia;
i.  la copertura finanziaria degli interventi.
4.  I bandi possono essere articolati per tipologia di distretto.
5.  Le domande di finanziamento possono essere presentate dal comune, dallassociazione degli operatori o dallorganismo preposto alla gestione del distretto urbano del commercio, così come individuato dal patto di distretto di cui allart. 4.



Art. 8

Interventi ammissibili.


1.  Ferma restando la possibilità di prevedere misure e limiti specifici allinterno dei bandi di cui allart. 6 del presente regolamento sono ammissibili le seguenti spese:
a.  spese per la creazione della società di gestione e la remunerazione del manager di distretto;
b.  studi, ricerche e consulenze volte allanalisi dei contesti commerciali e alla individuazione di strategie e piani di marketing e alla realizzazione degli strumenti di programmazione di cui allart. 7;
c.  attività di promozione e marketing (concorsi a premi, attività di animazione, siti internet ecc.);
d.  contributi a investimenti volti alla riqualificazione della rete distributiva (arredi dei negozi, serrande, rifacimento delle vetrine ecc.);
e.  interventi volti alla realizzazione di servizi innovativi o comuni fra gli operatori del distretto (sito web, consegna a domicilio, logistica, servizi alla clientela ecc.);
f.  interventi di arredo urbano (fioriere, panchine, totem ecc.) attinenti alle aree oggetto di intervento.
2.  Nel caso il progetto sia presentato da una o più Amministrazioni Comunali almeno il 50% del contributo deve essere destinato a contribuire a spese degli operatori e delle loro forme associative, con un contributo massimo del 50% sulle spese sostenute.



Art. 9

Monitoraggio delle attività dei distretti.


1.  La regione, anche attraverso lOsservatorio regionale di cui allarticolo 21 della L.R. n. 11/2003, monitora le attività dei distretti al fine di verificare lefficacia delle azioni intraprese e il loro miglioramento. A questo fine può richiedere ai distretti le informazioni e la collaborazione per lacquisizione delle informazioni necessarie.
2.  Oltre che attraverso i bandi la regione assiste i distretti nel raggiungimento dei loro fini attraverso:
a)  la diffusione ai distretti di informazioni circa le possibilità di accesso a contributi e provvidenze;
b)  la promozione di attività di formazione rivolte alle Amministrazioni comunali, agli organismi degli operatori e ai manager di distretto;
c)  lo scambio di esperienze fra i distretti ed il confronto con casi di successo in Italia e allestero;
d)  la valorizzazione delle migliori pratiche e la loro diffusione; e)  lassistenza nella stesura degli accordi e dei relativi progetti operativi, anche attraverso la definizione di testi di esempio e di riferimento. 



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.