Regolamento Regionale 15 luglio 2011, n. 15 I distretti urbani del commercio. Regolamento attuativo dell'art. 16 della L.R. 1° agosto 2003, n. 11.
Art. 1Oggetto del regolamento. 1. Oggetto del presente regolamento è
lapplicazione di quanto previsto dallart. 16 della legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11 come modificata dalla legge regionale 7
maggio 2008, n. 5 che istituisce i distretti urbani del commercio.
2. Per distretto urbano del commercio, ai fini
del presente regolamento, si intende un organismo che persegue politiche
organiche di riqualificazione del commercio per ottimizzare la funzione
commerciale e dei servizi al cittadino. Esso è costituito da operatori
economici, pubbliche amministrazioni e altri soggetti interessati, di un ambito
territoriale delimitato caratterizzato da unofferta distributiva integrata ed
in grado di esercitare una polarità commerciale almeno locale. Lambito può
avere unampiezza intra comunale, comunale o infra comunale.
Art. 2 Obiettivi. 1. La regione Puglia promuove i distretti
urbani del commercio come strumento per perseguire le seguenti finalità: a.
Realizzare una politica organica di valorizzazione del commercio nei centri
urbani e negli altri ambiti commerciali naturali.
b. Promuovere laggregazione fra operatori per
la realizzazione di politiche e di servizi comuni.
c. Incrementare la collaborazione fra le
amministrazioni locali, gli operatori commerciali e dei servizi favorendo il
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati allo sviluppo e alla promozione
del territorio.
d. Favorire la collaborazione fra comuni in un
ottica di ottimizzazione delle risorse, e di copianificazione territoriale per
lottimizzazione del servizio distributivo ai cittadini.
e. Valorizzare le specificità territoriali ed
elevare il livello di servizio commerciale presente e atteso nei diversi ambiti
concorrenziali.
f. Favorire linterrelazione fra commercio e
turismo e la valorizzazione dei prodotti del territorio.
g. Costruire un sistema di governance, di
competenze e di conoscenze per lo sviluppo del distretto.
h. Migliorare la qualità degli spazi pubblici e
la loro fruibilità con interventi strutturali di riqualificazione urbana.
i. Proporre e definire i progetti di
valorizzazione commerciale previsti dallart. 16 L.R.
n. 11/2003.
Art. 3Caratteristiche dei distretti. 1. In relazione alle dimensioni dei comuni si
possono evidenziare le seguenti tipologie di distretti:
a) Distretti diffusi: attuati da comuni con
popolazione residente inferiore a 25.000 abitanti e con meno di 200 esercizi
commerciali.
b) Distretti urbani: attuati da comuni con
popolazione residente compresa tra 25.000 e 70.000 abitanti e comunque con più
di 200 esercizi commerciali.
c) Distretti metropolitani: attuati da comuni
con popolazione residente superiore a 70.000 abitanti e con più di 600 esercizi
commerciali.
2. Caratteristiche delle tipologie:
a) I comuni facenti parte dei distretti diffusi
possono aggregarsi, sottoscrivendo un unico accordo di distretto, per realizzare
politiche coordinate e sfruttare sinergie nellattuazione degli interventi. Le
aggregazioni possono coincidere con le unioni di comuni.
b) Allinterno dei distretti urbani viene
individuato un unico accordo di distretto.
c) Allinterno dei distretti metropolitani
possono essere creati più accordi di distretto, fra loro coordinati, in
relazione alle caratteristiche delle diverse zone del territorio.
Art. 4Costituzione del distretto. 1. I distretti urbani del commercio possono
essere promossi dai seguenti soggetti: a) dalle amministrazioni comunali in
forma singola o associata; b) dalle associazioni di operatori commerciali.
2. Condizione necessaria per lattivazione del
distretto è un accordo stipulato tra lAmministrazione comunale, o le
Amministrazioni comunali, e gli operatori commerciali dellarea.
3. Laccordo, che fa seguito ad una analisi
delle problematiche del commercio dellarea, deve contenere i seguenti elementi
minimi:
a) lindicazione o la delimitazione dellarea
di intervento;
b) gli obiettivi di riqualificazione da
conseguire attraverso il distretto;
c) lindicazione dei progetti e delle attività
prioritarie;
d) un regolamento di distretto in cui siano
individuate le modalità di gestione del distretto (forma giuridica, organi di
gestione, responsabilità organizzative, modalità di coinvolgimento di altri
soggetti ecc.);
e) i compiti e le responsabilità dei soggetti
firmatari;
f) le modalità di finanziamento delle attività
del distretto;
g) la durata dellaccordo, comunque non
inferiore a tre anni, e le modalità di rinnovo e modifica dello stesso.
4. Allaccordo possono partecipare, oltre
allAmministrazione comunale e agli operatori commerciali associati, tutti i
soggetti interessati alla valorizzazione del territorio, quali ad esempio:
Camere di Commercio, fondazioni, pro-loco e altre associazioni di promozione
turistica, imprese private, sindacati, associazioni di consumatori e
utenti.
5. Nel caso in cui allaccordo di distretto
partecipino più comuni, nellaccordo si individua un comune capofila, che funge
da referente amministrativo per la regione. A questi fini il comune capofila può
essere sostituito dallunione dei comuni.
6. I distretti possono essere rappresentati da
un apposito organismo autonomo di gestione costituito dai soggetti di cui al
punto 1 del presente articolo.
7. Sulla base dellaccordo verranno predisposti
progetti operativi contenenti le azioni di riqualificazione concordate.
8. Laccordo di distretto viene trasmesso alla
Regione che verifica la rispondenza dellaccordo al presente regolamento anche
ai fini dellaccesso ai finanziamenti e alle agevolazioni previste. Alla regione
vengono trasmessi anche eventuali rinnovi o variazioni nellaccordo. La Regione
tiene un registro dei distretti urbani costituiti in regione e pubblicizza le
loro attività.
Art. 5Partecipazione degli operatori commerciali. 1. Ai fini della sottoscrizione dellaccordo
gli operatori commerciali vengono rappresentati: da almeno unassociazione di
categoria del commercio di cui allart. 2, comma 2, della L.R.
n. 11/2003 e successive modifiche.
2. Possono associarsi al distretto le aziende
aventi sede operativa allinterno del distretto urbano che svolgano attività di
commercio in sede fissa, i pubblici esercizi e gli operatori su aree pubbliche
operanti in mercati compresi nel distretto urbano. Possono altresì associarsi le
attività artigianali, di servizio e altri distretti produttivi purché la loro
presenza non costituisca oltre il 40% degli operatori associati.
Art. 6Rapporti con la programmazione e le politiche comunali. 1. Laccordo di distretto può anche prevedere
che i comuni firmatari procedano ad un coordinamento degli strumenti normativi
riguardanti il settore commerciale. Fra gli altri i comuni aderenti ad un
distretto urbano diffuso possono procedere alla definizione di strumenti di
programmazione comuni riguardanti:
a. La programmazione delle medie strutture di
vendita e dei centri commerciali di livello locale, prevista dagli artt. 12 e 15
della L.R.
n. 11/2003, dei pubblici esercizi L. 287/1991, e del commercio su aree
pubbliche L.R.
n. 18/2001;
b. La progettazione degli interventi di
sviluppo, promozione e rivitalizzazione previsti dagli artt. 16 e 17 della L.R.
n. 11/2003;
c. Lutilizzo degli oneri derivanti
dallinsediamento e dallampliamento di grandi strutture di vendita; d.
Lidentificazione di norme armonizzate fra i comuni del distretto per:
linsediamento di attività commerciali, dei dehors, la gestione delle aperture
domenicali e degli orari di apertura.
Art. 7Modalità di finanziamento dei distretti. 1. I progetti operativi previsti nellaccordo
di distretto di cui allart. 4 comma 7 del presente regolamento vengono
realizzati con lapporto dei contraenti, secondo le competenze e gli impegni
sottoscritti nellaccordo.
2. La regione favorisce laccesso dei comuni e
degli operatori a finanziamenti ed agevolazioni anche a valere sui fondi
strutturali europei, per la realizzazione dei progetti operativi.
3. La regione inoltre promuove e finanzia la
creazione ed il funzionamento dei distretti tramite appositi bandi che
definiscono:
a. le modalità di accesso da parte dei comuni e
degli operatori;
b. le caratteristiche dei progetti da
presentare a finanziamento;
c. le tipologie di contributi previste;
d. la modulistica e le modalità di
presentazione della domanda;
e. i criteri di valutazione delle domande;
f. le modalità ed i tempi per la
rendicontazione delle spese sostenute;
g. gli obblighi dei beneficiari;
h. i controlli ed i casi di revoca o rinuncia;
i. la copertura finanziaria degli interventi.
4. I bandi possono essere articolati per
tipologia di distretto.
5. Le domande di finanziamento possono essere
presentate dal comune, dallassociazione degli operatori o dallorganismo
preposto alla gestione del distretto urbano del commercio, così come individuato
dal patto di distretto di cui allart. 4.
Art. 8Interventi ammissibili. 1. Ferma restando la possibilità di prevedere
misure e limiti specifici allinterno dei bandi di cui allart. 6 del presente
regolamento sono ammissibili le seguenti spese:
a. spese per la creazione della società di
gestione e la remunerazione del manager di distretto;
b. studi, ricerche e consulenze volte
allanalisi dei contesti commerciali e alla individuazione di strategie e piani
di marketing e alla realizzazione degli strumenti di programmazione di cui
allart. 7;
c. attività di promozione e marketing (concorsi
a premi, attività di animazione, siti internet ecc.);
d. contributi a investimenti volti alla
riqualificazione della rete distributiva (arredi dei negozi, serrande,
rifacimento delle vetrine ecc.);
e. interventi volti alla realizzazione di
servizi innovativi o comuni fra gli operatori del distretto (sito web, consegna
a domicilio, logistica, servizi alla clientela ecc.);
f. interventi di arredo urbano (fioriere,
panchine, totem ecc.) attinenti alle aree oggetto di intervento.
2. Nel caso il progetto sia presentato da una o
più Amministrazioni Comunali almeno il 50% del contributo deve essere destinato
a contribuire a spese degli operatori e delle loro forme associative, con un
contributo massimo del 50% sulle spese sostenute.
Art. 9Monitoraggio delle attività dei distretti. 1. La regione, anche attraverso lOsservatorio
regionale di cui allarticolo 21 della L.R.
n. 11/2003, monitora le attività dei distretti al fine di verificare
lefficacia delle azioni intraprese e il loro miglioramento. A questo fine può
richiedere ai distretti le informazioni e la collaborazione per lacquisizione
delle informazioni necessarie.
2. Oltre che attraverso i bandi la regione
assiste i distretti nel raggiungimento dei loro fini attraverso:
a) la diffusione ai distretti di informazioni
circa le possibilità di accesso a contributi e provvidenze;
b) la promozione di attività di formazione
rivolte alle Amministrazioni comunali, agli organismi degli operatori e ai
manager di distretto;
c) lo scambio di esperienze fra i distretti ed
il confronto con casi di successo in Italia e allestero;
d) la valorizzazione delle migliori pratiche e
la loro diffusione; e) lassistenza nella stesura degli accordi e dei relativi
progetti operativi, anche attraverso la definizione di testi di esempio e di
riferimento.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
|