Regolamento Regionale 15 luglio 2011, n. 16 Regolamento regionale per l'elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese, istituita con L.R. 30 maggio 2011, n. 9.
Art. 1Composizione dellassemblea dei Sindaci. Composizione dellassemblea dei Sindaci.
Art. 2Convocazione dellassemblea. 1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul
B.U.R.P. della L.R.
30 maggio 2011, n. 9 il Sindaco del comune capoluogo di Regione
convoca lassemblea dei sindaci dei comuni pugliesi per la prima elezione dei
componenti del Consiglio direttivo dellAutorità Idrica Pugliese, indicando la
data, lorario e la sede in cui si svolgeranno le operazioni di voto.
2. Per le successive elezioni lassemblea è
convocata dal Sindaco del comune capoluogo di Regione entro il 30° giorno
antecedente il termine di durata del Consiglio.
Art. 3Candidature. 1. Le liste dei candidati al Consiglio direttivo sono
composte da un numero di sindaci pari a quello dei componenti il Consiglio
direttivo.
2. Nessun candidato può far parte di più di una lista.
Art. 4Presentazione delle liste. 1. Ogni lista deve comprendere, a pena
dinammissibilità, cinque candidati delle diverse categorie territoriali e
demografiche previste dall art. 4
comma 1, della L.R.
30 maggio 2011, n. 9 e deve recare, per ciascun candidato, il cognome,
il nome, il luogo, la data di nascita e il comune in cui viene espletato il
mandato.
2. La presentazione delle liste dei candidati è
effettuata, presso la Segreteria del Sindaco del comune capoluogo di Regione
dalle ore 8.00 alle ore 17.00 del 7° giorno antecedente la data della
votazione.
3. Alla presentazione delle liste, di cui al
comma precedente, deve essere allegata una dichiarazione di ciascun sindaco
candidato, contenente il numero di abitanti residenti nel comune al 31.12.2010 e
laccettazione della candidatura alla carica di componente il Consiglio
direttivo; ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno quarantacinque
sindaci non compresi tra i candidati della medesima lista, pena
linammissibilità della stessa.
4. Chi ha sottoscritto la dichiarazione di
presentazione di una lista non può sottoscrivere anche quella di altre
liste.
5. La dichiarazione di presentazione della
lista deve contenere inoltre lindicazione del delegato designato alla
presentazione e al deposito della stessa presso la Segreteria del Sindaco del
comune capoluogo di Regione.
6. Le liste sono contrassegnate con numeri
progressivi secondo lordine di presentazione presso la Segreteria del Sindaco
del comune capoluogo di Regione che rilascia ricevuta degli atti presentati,
indicando il giorno e lora di presentazione della lista.
Art. 5Nomina e compiti dellufficio elettorale. 1. LAssessore alle Opere Pubbliche e
Protezione Civile individua tra i funzionari della Regione Puglia i componenti
dellufficio elettorale, nominando il presidente, il segretario e due
scrutatori.
2. Lufficio elettorale si riunisce presso la
Segreteria del Sindaco del comune capoluogo di Regione, entro il 5° giorno
successivo alla presentazione delle liste per verificarne lammissibilità, in
relazione al rispetto dei criteri fissati dall art. 4
della L.R.
30 maggio 2011, n. 9.
Art. 6Modalità di votazione. 1. Le votazioni si svolgono dalle ore 10,00 alle 18,00 del
giorno fissato.
2. Nelle schede elettorali sono indicati, per
ogni lista, i nominativi dei candidati alla carica di componente il Consiglio
direttivo.
3. Lelettore ha diritto ad esprimere una
preferenza contrassegnando la lista prescelta e apponendo il proprio nome,
cognome e comune di appartenenza, in modo leggibile, sulla scheda.
Art. 7Elettorato attivo e passivo. 1. Sono elettori attivi tutti i sindaci dei comuni pugliesi o
gli assessori delegati.
2. Sono eleggibili alla carica di componente il Consiglio
direttivo i sindaci in carica.
Art. 8Operazioni di scrutinio. 1. Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo
la chiusura delle operazioni di voto.
2. Lufficio elettorale provvede, prima delle
operazioni di scrutinio, a verificare che il numero delle schede votate
corrisponda al numero degli elettori.
3. Lo scrutatore consegna, in successione, le
schede votate e le consegna al presidente, che dà lettura del nome del votante e
dellespressione del voto.
4. La scheda viene successivamente consegnata
al segretario per il calcolo dei voti e la relativa verbalizzazione: a ciascuna
lista è attribuito un numero di voti corrispondente al numero di abitanti del
comune del votante, secondo quanto stabilito al precedente art.
4.
5. Al termine dello scrutinio lufficio
effettua il calcolo del numero di voti espressi per ciascuna lista ed il
presidente effettua il controllo numerico finale verificando la corrispondenza
tra il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti e non votanti.
Art. 9Modalità per la proclamazione degli eletti. 1. Lattribuzione dei seggi avviene dividendo
il quoziente elettorale di ciascun lista per uno, per due, per tre, per quattro
e per cinque: risultano eletti, nellordine di presentazione nella rispettiva
lista, i candidati che abbiano ottenuto il quoziente maggiore, fino alla
copertura dei cinque seggi disponibili.
2. Qualora nellassegnazione dei seggi la
categoria territoriale e demografica risulti già attribuita ad altro candidato
con un quoziente maggiore, risulterà eletto il candidato della stessa lista che
segue nellordine di presentazione e che rappresenti la categoria territoriale e
demografica non attribuita.
3. La proclamazione dei risultati elettorali
avviene mediante pubblicazione sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Art. 10Subentro. 1. I componenti eletti cessati a qualsiasi
titolo dalla carica di sindaco decadono dalla carica di componente del Consiglio
direttivo.
2. Subentra nella carica di consigliere il
nuovo Sindaco o il commissario prefettizio dello stesso comune, che esercita le
funzioni limitatamente al periodo residuo di durata del mandato.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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