Anno 2011
Numero 16
Data 15/07/2011
Abrogato No
Materia Acque e acquedotti;
Note Pubblicato nel B.U.R. Puglia 19 luglio 2011, n. 113
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Regolamento Regionale 15 luglio 2011, n. 16

Regolamento regionale per l'elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese, istituita con L.R. 30 maggio 2011, n. 9.



Art. 1

Composizione dellassemblea dei Sindaci.


Composizione dellassemblea dei Sindaci.


Art. 2

Convocazione dellassemblea.


1.  Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P. della L.R. 30 maggio 2011, n. 9 il Sindaco del comune capoluogo di Regione convoca lassemblea dei sindaci dei comuni pugliesi per la prima elezione dei componenti del Consiglio direttivo dellAutorità Idrica Pugliese, indicando la data, lorario e la sede in cui si svolgeranno le operazioni di voto.
2.  Per le successive elezioni lassemblea è convocata dal Sindaco del comune capoluogo di Regione entro il 30° giorno antecedente il termine di durata del Consiglio.



Art. 3

Candidature.


1.  Le liste dei candidati al Consiglio direttivo sono composte da un numero di sindaci pari a quello dei componenti il Consiglio direttivo.
2.  Nessun candidato può far parte di più di una lista.



Art. 4

Presentazione delle liste.


1.  Ogni lista deve comprendere, a pena dinammissibilità, cinque candidati delle diverse categorie territoriali e demografiche previste dallart. 4 comma 1, della L.R. 30 maggio 2011, n. 9 e deve recare, per ciascun candidato, il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e il comune in cui viene espletato il mandato.
2.  La presentazione delle liste dei candidati è effettuata, presso la Segreteria del Sindaco del comune capoluogo di Regione dalle ore 8.00 alle ore 17.00 del 7° giorno antecedente la data della votazione.
3.  Alla presentazione delle liste, di cui al comma precedente, deve essere allegata una dichiarazione di ciascun sindaco candidato, contenente il numero di abitanti residenti nel comune al 31.12.2010 e laccettazione della candidatura alla carica di componente il Consiglio direttivo; ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno quarantacinque sindaci non compresi tra i candidati della medesima lista, pena linammissibilità della stessa.
4.  Chi ha sottoscritto la dichiarazione di presentazione di una lista non può sottoscrivere anche quella di altre liste.
5.  La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere inoltre lindicazione del delegato designato alla presentazione e al deposito della stessa presso la Segreteria del Sindaco del comune capoluogo di Regione.
6.  Le liste sono contrassegnate con numeri progressivi secondo lordine di presentazione presso la Segreteria del Sindaco del comune capoluogo di Regione che rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno e lora di presentazione della lista.



Art. 5

Nomina e compiti dellufficio elettorale.


1.  LAssessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile individua tra i funzionari della Regione Puglia i componenti dellufficio elettorale, nominando il presidente, il segretario e due scrutatori.
2.  Lufficio elettorale si riunisce presso la Segreteria del Sindaco del comune capoluogo di Regione, entro il 5° giorno successivo alla presentazione delle liste per verificarne lammissibilità, in relazione al rispetto dei criteri fissati dallart. 4 della L.R. 30 maggio 2011, n. 9.



Art. 6

Modalità di votazione.


1.  Le votazioni si svolgono dalle ore 10,00 alle 18,00 del giorno fissato.
2.  Nelle schede elettorali sono indicati, per ogni lista, i nominativi dei candidati alla carica di componente il Consiglio direttivo.
3.  Lelettore ha diritto ad esprimere una preferenza contrassegnando la lista prescelta e apponendo il proprio nome, cognome e comune di appartenenza, in modo leggibile, sulla scheda.



Art. 7

Elettorato attivo e passivo.


1.  Sono elettori attivi tutti i sindaci dei comuni pugliesi o gli assessori delegati.
2.  Sono eleggibili alla carica di componente il Consiglio direttivo i sindaci in carica.



Art. 8

Operazioni di scrutinio.


1.  Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.
2.  Lufficio elettorale provvede, prima delle operazioni di scrutinio, a verificare che il numero delle schede votate corrisponda al numero degli elettori.
3.  Lo scrutatore consegna, in successione, le schede votate e le consegna al presidente, che dà lettura del nome del votante e dellespressione del voto.
4.  La scheda viene successivamente consegnata al segretario per il calcolo dei voti e la relativa verbalizzazione: a ciascuna lista è attribuito un numero di voti corrispondente al numero di abitanti del comune del votante, secondo quanto stabilito al precedente art. 4.
5.  Al termine dello scrutinio lufficio effettua il calcolo del numero di voti espressi per ciascuna lista ed il presidente effettua il controllo numerico finale verificando la corrispondenza tra il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti e non votanti.



Art. 9

Modalità per la proclamazione degli eletti.


1.  Lattribuzione dei seggi avviene dividendo il quoziente elettorale di ciascun lista per uno, per due, per tre, per quattro e per cinque: risultano eletti, nellordine di presentazione nella rispettiva lista, i candidati che abbiano ottenuto il quoziente maggiore, fino alla copertura dei cinque seggi disponibili.
2.  Qualora nellassegnazione dei seggi la categoria territoriale e demografica risulti già attribuita ad altro candidato con un quoziente maggiore, risulterà eletto il candidato della stessa lista che segue nellordine di presentazione e che rappresenti la categoria territoriale e demografica non attribuita.
3.  La proclamazione dei risultati elettorali avviene mediante pubblicazione sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.



Art. 10

Subentro.


1.  I componenti eletti cessati a qualsiasi titolo dalla carica di sindaco decadono dalla carica di componente del Consiglio direttivo.
2.  Subentra nella carica di consigliere il nuovo Sindaco o il commissario prefettizio dello stesso comune, che esercita le funzioni limitatamente al periodo residuo di durata del mandato.



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.