Regolamento Regionale 1 agosto 2011, n. 19 Reg. reg. 4 luglio 2011, n. 14: Riformulazione Reg. reg. 9 marzo 2009, n. 4 in materia di Sistemi Turistici Locali ai sensi dell'art. 5, legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 e s.m.i.
Art. 1Principi generali. 1. Con il presente Regolamento, ai sensi
dell art. 23 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 “Codice
della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma
dell articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché
attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di
multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine,
contratti di rivendita e di scambio” in applicazione del disposto di cui all
articolo 5 della legge
regionale 11 febbraio 2002, n. 1 e della successiva legge
regionale 3 dicembre 2010, n. 18, la Regione Puglia definisce le
modalità di costituzione e di riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali e le
norme generali per il loro funzionamento. Gli stessi possono essere indicati con
lacronimo STL, utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi.
2. I Sistemi Turistici Locali, nellambito
delle strategie complessive di sviluppo del settore e delle attività di
programmazione e pianificazione di competenza della Regione, concorrono a
diversificare lofferta regionale valorizzando gli aspetti di attrattività delle
destinazioni turistiche e dei territori, migliorando lintegrazione, la
fruibilità e la qualità dei servizi erogati.
3. Attraverso i Sistemi Turistici Locali, la
Regione definisce e realizza programmi di interventi per il perseguimento di
specifici obiettivi di rafforzamento dellofferta turistica regionale,
integrando le politiche settoriali con le più complessive politiche di sviluppo
finalizzate alla crescita e allinnovazione del sistema produttivo, alla
valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale e naturale, al governo del
territorio, allo sviluppo rurale e alla promozione dei prodotti tipici, nonché
favorendo la formazione e la qualificazione delle risorse umane e la piena
fruizione delle risorse materiali ed immateriali disponibili.
Art. 2Funzioni della Regione e definizione di Sistema Turistico Locale. 1. La Regione Puglia, ai sensi dell art. 5
della L.R.
n. 1/2002, riconosce i Sistemi Turistici Locali e svolge le funzioni di
controllo e di monitoraggio sulla attuazione dei Quadri Triennali di Sviluppo
Turistico dagli stessi elaborati.
2. I Sistemi Turistici Locali sono definiti
come contesti turistici omogenei caratterizzati dallofferta di motivi di
attrazione turistica, con la generazione di flussi interessati a beni culturali
e ambientali, a prodotti tipici dellagricoltura, alla gastronomia,
allartigianato locale, alle attività sportive e ricreative, al segmento
devozionale, o comunque qualificati dalla presenza diffusa di imprese
turistiche, singole o associate.
Art. 3Definizione di STL 1. Assumono la definizione di Sistema Turistico
Locale (STL) le forme associative volontarie tra soggetti pubblici, come
indicati al successivo art. 5 comma 1), e soggetti privati, ai sensi
del successivo art. 5 comma 2).
2. I STL sono costituiti in ambiti territoriali
omogenei e di dimensioni significative, definiti dalla Regione al fine di
valorizzare pienamente le risorse locali, materiali e immateriali, attraverso il
volano economico delle economie turistiche.
Art. 4Finalità dei STL 1. La natura mista dei STL li rende sede
privilegiata di dialogo e di confronto permanente tra tutti i soggetti operanti
a livello locale nel settore turistico, promuovendo un reale processo
partecipativo alla analisi dei fabbisogni finalizzata a elaborare ed attuare
meccanismi programmatori e decisionali in materia, garantendo il raccordo con la
Regione.
2. I STL si costituiscono per concorrere alla
programmazione turistica locale, al miglioramento dellattrattività territoriale
e del livello qualitativo dei servizi offerti, operando nel rispetto degli
indirizzi assunti dalla Regione, prevalentemente per:
a. Proporre un “Quadro Triennale di Sviluppo Turistico
Territoriale”, integrando le competenze, le capacità previsionali e le proposte
degli Enti Locali e Territoriali nella formulazione di indirizzi alla Regione;
b. Gestire un “marchio darea” distintivo e coordinato con il
brand “Puglia”, definendo annualmente, entro e non oltre il 30 settembre di
ciascun anno solare, le priorità da comunicare e veicolare attraverso lAgenzia
Pugliapromozione ai mercati nazionali e internazionali;
c. Concorrere alla conoscenza, alla razionalizzazione,
allintegrazione, allinnovazione e alladeguamento degli standard qualitativi
dellofferta turistica locale;
d. Favorire il coordinamento degli attori pubblici e privati
che operano sul territorio con la finalità di aumentare la competitività
territoriale attraverso lindividuazione delle strategie e delle modalità
operative atte ad incrementare la notorietà, laccessibilità e la fruibilità dei
singoli attrattori;
e. Favorire la cooperazione intersettoriale e la
compartecipazione dei privati alle politiche pubbliche, sia aumentando la
condivisione delle scelte strategiche e di indirizzo (ad esempio attraverso
azioni di animazione territoriale, di sensibilizzazione delle popolazioni
locali, di diffusione della cultura dellospitalità, ecc.), sia attirando
capitali privati nel finanziamento dei progetti eccellenti;
f. Sostenere lintegrazione degli attori locali con le
strategie del Distretto Turistico Regionale di cui alla legge regionale n.
23/2007 “Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi” pubblicata
dalla Regione Puglia il 3 agosto 2007;
g. Coordinare la promozione a livello locale e linformazione
sul territorio, affiancando lattività degli IAT e cooperando con le Pro Loco,
ma anche supportando le attività di animazione locale svolte dagli EE.LL.,
procedendo alla calendarizzazione unitaria delle iniziative previste a livello
di Sistema Turistico;
h. Svolgere attività di analisi, ricognizione, raccolta dati e
statistiche a livello locale - in collaborazione con le Province e con lANCI -
e di supporto informativo allOsservatorio Regionale ed allAgenzia regionale
per laggiornamento del portale viaggiareinpuglia.it, nonché per gli altri
strumenti di comunicazione attivati dalla Regione;
i. Se previsto nel proprio statuto, lSTL potrà attivare un
ufficio progetti che costituisca lambito privilegiato di progettazione,
partecipazione e gestione dei bandi comunitari, nazionali e regionali e delle
opportunità di adeguamento dellofferta turistica locale e fornisca, su
richiesta, assistenza specializzata agli Enti Locali nella progettazione in
materia turistica.
Art. 5Soggetti costituenti i STL e soggetti aderenti 1. Concorrono alla costituzione dei STL:
a. Comuni o Unioni di Comuni ricompresi nellambito
territoriale interessato;
b. Province competenti per territorio;
c. Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
competenti per territorio;
d. Enti di gestione di Parchi e Aree Protette, istituiti ai
sensi della L.R. n. 19/1997 e s.m.i. e della L. 394/1991,
operanti nellambito territoriale interessato;
e. Altri enti e soggetti pubblici, rilevanti per la filiera di
riferimento e operanti nellambito territoriale interessato.
2. Ai STL possono aderire soggetti che abbiano
sede ovvero esercitino le proprie attività nel territorio interessato, come di
seguito indicati:
a. Associazioni e altre organizzazioni senza scopo di lucro
che operano per lo sviluppo turistico, nonché per la valorizzazione delle
specificità e delle identità locali, delle iniziative culturali e delle
produzioni tipiche;
b. Organizzazioni sindacali e datoriali di filiera;
c. Gruppi di Azione Locale (GAL);
d. Altri soggetti di natura pubblica o privata che operano con
finalità di valorizzazione e sviluppo turistico nellambito territoriale
interessato.
3. I Comuni possono aderire ad un solo Sistema
Turistico Locale.
Art. 6Modalità di avvio del percorso costitutivo dei STL 1. La Regione suddivide lintero territorio
attraverso ladozione di un sistema regionale di STL, prevedendo per ciascuno
una dimensione minima efficiente così come emersa dalla fase preliminare di
studio e ricerca.
2. La Regione istituisce un tavolo di
concertazione su base provinciale o interprovinciale per ciascun ambito
territoriale candidato allistituzione di un STL, sulla base delle istanze
pervenute alla data di emanazione del presente Regolamento, che dalle stesse ha
assunto orientamento.
3. LEnte Provinciale o gli Enti Provinciali
convocati al tavolo provvedono al coordinamento necessario a garantire la piena
partecipazione dei Comuni e degli altri soggetti interessati alla fase
costitutiva.
Art. 7Ambito operativo e dimensione territoriale dei STL 1. Ambito operativo dei STL è il territorio
amministrato dai Comuni aderenti.
2. Ai sensi del precedente art. 3,
comma 2), per dimensione significativa si intende laggregazione di un numero
congruo di Comuni aventi una matrice comune in grado di rappresentare linsieme
della storia, della stratificazione della cultura materiale e immateriale,
finanche caratteristiche uniformi della morfologia e del paesaggio, tale da
consentirne la riconoscibilità, il posizionamento e il raggiungimento degli
obiettivi di cui ai successivi artt. 10 e 11.
Art. 8Forma associativa dei STL e prescrizioni in materia 1. La scelta della forma associativa del STL è
demandata allautonomia dei soggetti che lo costituiscono, nel rispetto delle
forme previste dalla normativa vigente.
2. Lo Statuto dellSTL è stipulato tra i
soggetti che lo costituiscono, in forma di atto pubblico, e contiene le seguenti
previsioni:
a. La forma associativa individuata; b. Il periodo di
validità, compreso tra un minimo di cinque e un massimo di nove anni; c. Ruoli,
funzioni e responsabilità attribuiti ai soggetti costituenti e aderenti, nonché
le eventuali limitazioni poste alla partecipazione dei soggetti privati.
3. Gli Statuti devono assicurare la possibilità
di adesione al sistema, anche successivamente alla stipula, da parte di altri
soggetti aventi titolo.
Art. 9Adempimenti di competenza della Regione per listituzione del Sistema
regionale dei STL 1. La Giunta regionale delibera il sistema regionale dei STL e dispone la
pubblicazione degli atti relativi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 10Attività di monitoraggio ed obblighi relativi a carico dei STL 1. LAssessorato al Turismo dispone, a cadenza
annuale, specifiche attività di monitoraggio sui STL, volte in particolare a
verificare lo stato di avanzamento del programma, gli aspetti finanziari, la
tempistica degli interventi e la rispondenza delle attività svolte alle
previsioni degli atti di pianificazione adottati in materia.
2. Ai fini del monitoraggio e della verifica,
ogni STL è tenuto a presentare annualmente alla Regione Puglia, entro il mese di
maggio, una relazione dettagliata sulle attività svolte e sui risultati
conseguiti nellanno precedente, corredato da elementi di ordine finanziario e
contabile.
3. Ciascun STL è altresì tenuto a presentare
allAgenzia Pugliapromozione, entro il mese di settembre di ciascun anno solare,
una sintesi delle esigenze locali di comunicazione e di promozione nazionale e
internazionale per lanno successivo.
Art. 11Quadro Triennale di Sviluppo Turistico Territoriale 1. Il Quadro Triennale di Sviluppo Turistico
Territoriale è elemento costitutivo del STL. Deve essere coerente con gli
indirizzi della programmazione turistica regionale e contenere i seguenti
elementi:
a. analisi dellambito territoriale di riferimento, contenente
indicazioni in termini di criticità, fabbisogni e input utili alla
programmazione regionale; b. indicazioni in merito agli strumenti di
finanziamento e cofinanziamento attivati e/o attivabili nellarea territoriale
interessata; c. obiettivi perseguiti e risultati attesi; d. coerenza e
connessioni con le proposte e gli interventi del Distretto Turistico Regionale.
2. Le funzioni di controllo e confronto degli
indirizzi strategici e delle priorità di intervento, di monitoraggio
sullefficacia dei Piani Triennali, nonché di verifica periodica dei risultati
ottenuti per leventuale attivazione delle procedure di revoca sono demandate al
Comitato previsto dall art. 2 comma 2 della L.R.
n. 1/2002 così come modificato dall art. 1 della L.R. n.
18/2010.
Art. 12Trasmissione dei fabbisogni di comunicazione e promozione nazionale e
internazionale allAgenzia Pugliapromozione 1. Entro il trenta settembre di ciascun anno
solare, ogni STL è tenuto ad inoltrare allAgenzia Pugliapromozione un documento
di sintesi dei fabbisogni informativi turistici territoriali e di posizionamento
del “marchio darea” per lanno successivo. Esso deve contenere i seguenti
elementi:
a. analisi degli obiettivi della comunicazione e dei risultati
attesi, segmentazione dei target, previsione degli strumenti e dei canali,
individuazione dei messaggi principali; b. coerenza e connessioni tra le
proposte di comunicazione e promozione del Sistema Turistico Locale con gli
interventi sul brand “Puglia” da parte di Pugliapromozione; c. indicazione
delle eventuali forme e delle fonti di finanziamento e cofinanziamento attivate
e/o previste, da parte degli E.E.L.L. e, in particolare, rinvenibili dal
coinvolgimento dei soggetti di diritto privato.
2. Le funzioni di controllo e di monitoraggio
sullefficacia dei Piani di comunicazione e promozione, nonché di verifica
periodica dei risultati ottenuti, sono demandate allAgenzia Pugliapromozione,
la quale provvede anche al necessario raccordo funzionale con gli uffici IAT e
le Pro Loco.
Art. 13Revoca del riconoscimento dei STL 1. Su proposta dellAssessorato al Turismo, la
Giunta regionale può procedere a revisione, ridimensionamento e revoca del
riconoscimento dei STL, nei seguenti casi:
a. mancato svolgimento di attività per un periodo di tempo
superiore ai sei mesi;
b. accertata inadempienza rispetto alle finalità istitutive di
cui allart. 4, ovvero comportamenti ed attività che contravvengono
alle stesse;
c. difformità sostanziale delle attività realizzate rispetto
al programma di attività approvato;
d. irregolarità nel funzionamento o nella gestione;
e. recesso di oltre la metà dei soggetti costituenti di cui
allart. 5 comma 1);
f. sopravvenuta carenza dei requisiti costitutivi.
2. Nelle predette ipotesi lAmministrazione
regionale, prima di provvedere alla revoca, invita il Sistema Turistico Locale a
sanare le cause ostative alla corretta prosecuzione delle attività ed al
perseguimento delle finalità del programma.
Art. 14Disposizioni generali in materia di finanziamento dei Sistemi Turistici
Locali 1. Gli STL riconosciuti dalla Regione Puglia
possono accedere a forme di finanziamento secondo le modalità che regolano le
singole fonti, anche in funzione della forma costitutiva liberamente
adottata.
2. La Regione definisce le procedure di
attuazione e le eventuali misure di finanziamento delle attività dei Sistemi
Turistici Locali e dei singoli progetti che ne formano parte.
Art. 15Altre norme di carattere finanziario e gestionale 1. Il provvedimento di revoca adottato ai sensi
dellart. 13 stabilisce anche, per quanto di competenza della Regione,
le modalità di disimpegno o di diverso utilizzo delle risorse finanziarie
eventualmente assegnate al STL per il quale è disposta detta revoca. I relativi
atti amministrativi sono assunti tenendo conto degli effetti prodotti dai
rapporti giuridicamente vincolanti insorti.
2. I componenti degli organi di gestione e
amministrativi dei STL non sono retribuiti.
3. Le attività dei STL sono svolte da personale
temporaneamente assegnato dai soggetti costituenti e/o aderenti, in base alle
modalità stabilite in materia dalle vigenti normative. In nessun caso i STL
possono stipulare contratti di lavoro subordinato.
Art. 16Norme transitorie 1. Le istanze prodotte in forza del Reg.
reg. 9 marzo 2009, n. 4 e tese al riconoscimento STL (“Sistemi
Turistici Locali”) sintendono oggetto di istruttoria finale e nuova
concertazione tra i Comuni ed i soggetti proponenti e la Regione Puglia.
2. Le istanze prodotte sulla base del medesimo
Regolamento e tese al riconoscimento di STP (“Sistemi Turistici di Prodotto”)
devono considerarsi decadute.
Art. 17Disposizioni finali. 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento,
sintendono richiamate le norme di cui alla L.R.
n. 1/2002, alla L.R.
n. 18/2010 e successive modifiche e integrazioni ed al D.P.G.R. 22
febbraio 2011, n. 176 istitutivo dellAgenzia Pugliapromozione, nonché le
disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia.
Art. 18 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il
Reg.
reg. 4 luglio 2011, n. 14.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
|