Regolamento Regionale 18 dicembre 2007, n. 28 Figura professionale operatore socio-sanitario
IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l’art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione
Puglia”.
- Visto l’art.
44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”.
- Vista la Delibera di
Giunta Regionale n. 2139 del 11/12/2007 di adozione del Regolamento.
EMANA
Il
seguente Regolamento:
Art. 1Oggetto del regolamento.
1. Oggetto del presente
regolamento è lapplicazione di quanto stabilito in sede di Conferenza
Stato-Regioni in data 22 febbraio 2001 in conformità ai contenuti degli
articoli da 1 a 13 del D.M. 18 febbraio 2000 del Ministero della Sanità
di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e relativi allegati,
inerente la figura, il profilo professionale ed il relativo ordinamento
didattico dellOperatore socio-sanitario.
Art. 2Figura e profilo
1. È istituita la figura
dellOperatore socio-sanitario.
LOperatore
socio-sanitario è lOperatore che, a seguito dellattestato di qualifica
conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività
indirizzata a:
a) soddisfare i bisogni
primari della persona, nellambito delle proprie aree di competenza, in un
contesto sia sociale che sanitario; b) favorire il benessere
e lautonomia dellutente.
2. Loperatore
socio-sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori
professionali preposti allassistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il
criterio del lavoro multidisciplinare.
Art. 3La formazione 1. La formazione
dellOperatore socio-sanitario rientra nella competenza della Regione, che la
realizza mediante i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli Enti
Ecclesiastici e degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, nonché mediante gli enti
accreditati dal Settore Formazione Professionale, che abbiano almeno due anni di
esperienza nel campo dei percorsi formativi per il sociale, selezionati mediante
avviso pubblico, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo. Tali enti che
intendano erogare formazione finalizzata allOSS, ai fini della attuazione dei
progetti formativi, stipulano convenzioni con i Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie, degli Enti Ecclesiastici, degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati e
delle altre istituzioni pubbliche e private per lorganizzazione e la
realizzazione della didattica daula e dei tirocini formativi.
2. Al fine della
determinazione del fabbisogno annuo, il Settore Formazione Professionale della
Regione rileva, mediante i Direttori Generali delle ASL e mediante i Comuni,
previa informazione alle OO.SS. ed agli Assessorati alle Politiche della Salute
e alla Solidarietà, il fabbisogno rispettivamente:
a. per il personale da
impiegare nelle Aziende Sanitarie, negli II.RR.CC.CC.SS. pubblici e privati,
negli EE.EE., nelle strutture sanitarie ospedaliere private e nelle strutture
private a carattere sociosanitario, autorizzate allesercizio; b. per il personale da
impiegare nei servizi e nelle strutture pubbliche e private a carattere
socioassistenziale per gli anziani, i disabili, gli utenti psichiatrici e con
dipendenze patologiche.
3. Il personale con la
qualifica di OTA in servizio presso le Strutture pubbliche è formato mediante
percorsi realizzati a valere su risorse del fondo sanitario regionale da parte
delle Aziende Sanitarie Locali e degli II.RR.CC.SS. pubblici, previa
informazione alle OO.SS. e previa autorizzazione con determinazione
dirigenziale, da parte del Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica
dellAssessorato alle Politiche della Salute, in relazione al progetto
formativo, al numero di partecipanti, alla data di avvio, alle sedi formative,
allorganizzazione complessiva del corso.
4. La realizzazione dei
percorsi formativi è effettuata esclusivamente presso le sedi formative
accreditate e presso le sedi già attivate per i corsi di formazione
infermieristica, della riabilitazione e di O.T.A. presso le Aziende Sanitarie
Locali, gli EE.EE. e gli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, nel rispetto dei
principi fissati nel presente regolamento, nonché, per i tirocini formativi, le
strutture socioassistenziali e sociosanitarie autorizzate e iscritte nei
rispettivi registri regionali, nel rispetto della L.R. n. 19/2006 e della
L.R. n. 8/2004. Gli enti accreditati, ai fini dellutilizzo delle sedi di
cui non sono titolari definiscono le convenzionidi cui al comma 1.
Art. 4Contesti operativi
1. LOperatore S.S.
svolge la propria attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in
servizi di tipo socio assistenziale e socio-sanitario, residenziali o
semi-residenziali in ambiente ospedaliero e al domicilio dellutente.
Art. 5Contesto relazionale.
1. LOperatore S.S.
svolge la propria attività in collaborazione con gli altri Operatori
Professionali preposti allassistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il
criterio del lavoro multiprofessionale.
Art. 6Attività 1. Le attività
dellOperatore S.S. sono rivolte alla persona ed al suo ambiente di vita e si
esplicano in particolare in:
a) assistenza diretta ed
aiuto domestico alberghiero; b) intervento igienico
sanitario e di carattere sociale; c) supporto gestionale,
organizzativo e formativo.
2. Le attività di cui al
comma 1 sono riassunte nellallegata tab. A.1) che forma parte integrante del
presente regolamento.
Art. 7Competenze
1. Le competenze
dellOperatore di assistenza sono contenute nellallegata tab. B) che forma
parte integrante del presente regolamento.
Art. 8Requisiti di accesso
1. Per laccesso ai
corsi di formazione dellOperatore S.S. è richiesto il diploma di scuola
dellobbligo secondo le vigenti disposizioni legislative e successive
modificazioni relative allelevamento dellobbligo di istruzione.
2. Compimento del 17°
anno di età alla data di iscrizione al corso.
3. Possesso di una buona
conoscenza della lingua italiana, per allievi stranieri.
Art. 9Organizzazione didattica 1. La didattica è
strutturata in moduli di massimo cinquanta unità e per aree disciplinari. Ogni
corso comprende i seguenti moduli didattici:
a) un modulo di
base; b) un modulo
professionalizzante.
2. I corsi di formazione
per Operatore S.S., avranno durata annuale, per un numero di ore non inferiore a
1000, articolate in moduli didattici così come previsto nellallegato C) che fa
parte integrante del presente regolamento.
3. Oltre al corso di
qualificazione di base sono previsti moduli di formazione integrativi, per un
massimo di 400 ore di cui 100 di tirocinio; i moduli sono mirati a specifiche
utenze e specifici contesti operativi, quali utenti anziani, portatori di
handicap, utenti psichiatrici, malati terminali, contesto residenziale,
ospedaliero ed ospedalizzazione domiciliare, casa alloggio, RSA, centro diurno,
domicilio ecc.
4. La gestione e la
direzione didattica dei corsi di cui al comma 3 dellarticolo 3 vengono
affidati, con provvedimento del Direttore Generale, ad un infermiere, dipendente
dellAzienda sede del corso, in possesso del titolo di Dirigente dellAssistenza
Infermieristica e/o Laurea specialistica o magistrale in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche, ovvero, in assenza, ad un infermiere con
abilitazione a funzioni direttive ed esperienza didattica, cui si aggiunge, al
fine di garantire lintegrazione delle competenze e delle diverse fasi del
percorso formativo, un esperto dellarea sociale, in possesso di laurea
magistrale. La gestione e la direzione didattica dei corsi realizzati dagli enti
accreditati per la formazione professionale dalla Regione, vengono affidate a
figure con analoghi requisiti di professionalità e titoli di studio, individuati
previa convenzione con le Aziende Sanitarie Locali nel cui territorio si svolge
il corso. Linsegnamento viene affidato ad esperti in ciascuna area disciplinare
con i requisiti di maggiore qualificazione professionale per ciascuna materia di
insegnamento. Per larea igienico-sanitaria e tecnico-operativa, linsegnamento
viene affidato, di norma, ad infermieri esperti con competenze didattiche
opportunamente documentate.
Art. 10Materie di insegnamento 1. Le materie di
insegnamento relative ai moduli didattici di cui allart. 9, sono articolate
nelle seguenti aree disciplinari:
a) area socio-culturale,
istituzionale e legislativa; b) area psicologica e
sociale; c) area
igienico-sanitaria; d) area
tecnico-operativa.
2. Le materie di
insegnamento sono riassunte nellallegata tab. C) che forma parte integrante del
presente regolamento.
3. Il carico didattico
per ciascuna area di insegnamento è determinato come segue:
a) area socio-culturale,
istituzionale e legislativa (15%); b) area psicologica e
sociale (15%); c) area
igienico-sanitaria (35%); d) area
tecnico-operativa (35%).
Art. 11Tirocinio 1. Tutti i corsi
comprendono un tirocinio guidato presso le strutture ed i servizi nel cui ambito
è prevista la figura professionale dellOperatore S.S.
2. La funzione di
tutor è esercitata prevalentemente da infermieri, o da altre professioni
sociali e sanitarie, individuati dallorganizzazione didattica, in base alla
prevalenza e alla tipologia del servizio.
Art. 12Esame finale e rilascio dellAttestato
1. La frequenza ai corsi
è obbligatoria, e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale
coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze del 10% delle ore
complessive.
2. Al termine del corso
gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica ed a una prova pratica da parte
di una apposita commissione di esame così costituita:
Presidente: - Direttore Generale o
suo delegato, per la ASL competente rispetto alla sede delle attività
formative; Componente: - Direttore Sanitario o
suo delegato; Componente: - Direttore del corso o
un Docente del corso; Componente: - Rappresentante
designato dallAssessorato alle Politiche della Salute; Componente: - Rappresentante
designato dallAssessorato alla Solidarietà; Componente: - Rappresentante
designato dallAssessorato alla Formazione Professionale; Componente: - Rappresentante
designato dal Collegio IPASVI provinciale; Componente: - Rappresentante
dellOrdine Regionale degli Assistenti Sociali; Segretario: - Funzionario di Cat. D)
formalmente incaricato dal Direttore Generale.
3. In caso di assenze
superiori al 10% delle ore complessive il corso si considera interrotto e la sua
eventuale ripresa ad un corso successivo avverrà secondo modalità stabilite
dalla struttura didattica.
4. La valutazione delle
prove di esame sarà espressa in centesimi ed il punteggio minimo di ciascuna
delle due prove ai fini del conseguimento dellattestato di qualifica è di
60/100 (sessantacentesimi). La Commissione desame dovrà esprimere una
valutazione finale di idoneità o di non idoneità ed in questultimo caso dovrà
motivare tale giudizio evidenziandone le lacune formative.
5. Allallievo che
supera le prove è rilasciato dalla Regione - Assessorato Formazione
Professionale un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale,
nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e
socio-assistenziali.
6. I Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie, e i rappresentanti legali degli EE.EE., degli
II.RR.CC.CC.SS. pubblici e privati e degli Enti accreditati, previa
autorizzazione dellAssessorato al Lavoro, Cooperazione e Formazione
istituiscono i corsi di cui al comma 4 dellarticolo 3, stabilendo il numero dei
partecipanti per ciascun corso sulla base del fabbisogno,di cui allarticolo 3,
comma 2. Le Aziende Sanitarie, gli EE.EE., gli II.RR.CC.CC.SS. pubblici e
privati, sono tenuti a dare preventiva informazione alle OO.SS. prima
dellistituzione dei suddetti corsi. Nellammissione ai corsi sono fissate, in
prima applicazione, le seguenti priorità:
1) Personale dipendente
in servizio a tempo indeterminato in possesso dellattestato di O.T.A.; 2) Personale di cui
allart. 16,
comma 2 della legge
regionale n. 1/2005; 3) Personale di cui alla
legge
regionale n. 16/1987, che si trovi nelle condizioni di cui
allart.68,
comma 1, della legge
regionale n. 19/2006; 4) Personale in servizio
a tempo indeterminato con posizione di ausiliario socio-sanitario; 5) Personale in servizio
a tempo determinato con posizione di ausiliario socio-sanitario; 6) Personale dipendente
in servizio in possesso dellattestato di O.S.A.; 7) Aspiranti esterni,
con attestato di OTA oppure di OSA; 8) Aspiranti
esterni.
Art. 13Titoli pregressi
1. Al fine di disporre
allinterno del sistema dei servizi di una figura unica dedicata allassistenza
di base, è necessario realizzare, nellambito della formazione sul lavoro, delle
misure compensative rivolte agli operatori in servizio presso le Aziende del
S.S.R., nonché per il personale delle strutture sanitarie ospedaliere private e
degli Enti Ecclesiastici, delle strutture a carattere sociosanitario e socio
assistenziale per gli anziani, i disabili, gli utenti psichiatrici e con
dipendenze patologiche, in possesso di qualifica di O.T.A. o di qualifiche che
facciano riferimento a profili nellambito sociale o socio-sanitario.
2. Per coloro che
abbiano già frequentato percorsi formativi di qualificazione nellambito sociale
e sociosanitario della durata complessiva minima di 600 ore, documentati da
relativi attestati di qualifica, diplomi o altre certificazioni rilasciate dalle
Regioni e Province, dalle Aziende Sanitarie, dagli Istituti Professionali di
Stato per i Servizi Sociali, la misura compensativa prevedrà la frequenza di un
corso di formazione integrativo, subordinato al preventivo riconoscimento dei
crediti relativi ai percorsi già frequentati, con riferimento al programma
didattico rispetto allallegato C) del presente regolamento.
3. Lammissione alla
frequenza del corso da parte dei candidati di cui al comma 2 sarà disposta,
previa valutazione dei titoli pregressi, e dei connessi crediti formativi, da
parte della Commissione di cui allart. 12 comma 2.
4. La partecipazione ai
tirocini formativi di cui al D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e di orientamento
professionale autorizzati dalla Regione costituisce titolo per ottenere esonero
parziale al corso di cui al presente regolamento.
5. I contenuti didattici
dellattività formativa per i casi indicati dai precedenti commi del presente
articolo vengono definiti, in coerenza con le aree disciplinari di cui allart.
9, tenendo conto dei percorsi formativi compiuti e delle misure compensative
necessarie in base a quanto stabilito nella tab. C) allegata al presente
regolamento.
Art. 14Finanziamento della spesa
1. Per i corsi di cui al
comma 3 dellarticolo 3 le Aziende Sanitarie Locali e gli II.RR.CC.SS. pubblici
faranno fronte con la quota del Fondo Sanitario Regionale a ciascuna assegnata
per il finanziamento della spesa, per il costo massimo pro-capite di euro
cinquecento, relativa ai corsi di qualificazione per O.S.S. riservati agli
operatori del S.S.R. in servizio con la qualifica di OTA.
2. Per gli altri
percorsi destinati ad attività formative, il Settore Formazione Professionale
della Regione utilizza le risorse del Fondo Sociale Europeo e le assegna,
mediante avviso pubblico, agli Enti accreditati per la formazione, nel rispetto
di quanto previsto al comma 1 dellart. 3 del presente regolamento. A decorrere
dallentrata in vigore del presente regolamento sono vietati percorsi formativi
di qualificazione OSA.
Art. 15Norma finale
Articolazione del
percorso formativo
1. Entro 30 giorni dalla
notifica del presente regolamento, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie,
degli EE.EE. e degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, sentite le OO.SS. di
comparto, sono tenuti ad attivare le procedure per lavvio dei corsi inerenti la
figura professionale dellOperatore socio-sanitario, di cui al comma 1
dellarticolo 3.
2. Il bando per
liscrizione ai corsi deve essere pubblicato a cura dellEnte titolare del corso
in modo tale da garantirne idonea ed adeguata pubblicità.
3. La istruttoria
amministrativa e la conseguente graduatoria relativa alla partecipazione al
corso per O.S.S. sarà espletata dalla Direzione Amministrativa dellEnte
titolare del corso.
4. LEnte titolare del
corso di formazione provvede ad assicurare gli studenti contro gli infortuni sul
lavoro e contro le malattie professionali nonché per danni cagionati a persone o
cose durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione ivi
comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede del corso.
Art. 16Norma transitoria
1. I corsi autorizzati
con provvedimenti formali della Regione - Assessorato alle Politiche della
Salute e avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono
portati a termine dalle aziende Sanitarie, dagli EE.EE. e dagli II.RR.CC.CC.SS.,
secondo la precedente procedura regolamentare.
Art. 17Norma finale
1. Con il presente
regolamento, a far data dalla pubblicazione dello stesso, sono abrogati il Reg.
29 marzo 2005, n. 14 e il Reg.
5 aprile 2007, n. 10.
(•) Le parole “Allegato B” sono aggiunte (Rettifica per mero errore materiale in BUR Puglia n. 183 del 27.12.2007).
ALLEGATI ALLEGATO A ALLEGATO B ALLEGATO C
Disposizioni finali Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia ai sensi e per gli effetti dellart. 53
comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 Statuto della Regione Puglia. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione
Puglia.
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