Legge Regionale 28 settembre 2011, n. 22
Legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012).
Art. 1Ridefinizione dotazioni organiche rete ospedaliera.
1. In applicazione della
legge
regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della
Regione Puglia 2010-2012) - obiettivo B 3.1 - le aziende ed enti del Servizio
sanitario regionale (SSR), in connessione con i processi di riorganizzazione,
ivi compresi quelli relativi alla razionalizzazione della rete ospedaliera di
cui al
Reg.
reg. 16 dicembre 2010, n. 18 (Regolamento di riordino della rete ospedaliera
della Regione Puglia per lanno 2010) e successive modifiche e integrazioni,
procedono alla ridefinizione delle dotazioni organiche.
2. La ridefinizione delle dotazioni organiche
di cui al comma 1 deve, altresì, prevedere il rientro della spesa complessiva
del personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato, che presta
servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre
forme di lavoro flessibile o con convenzione, entro i limiti di cui al combinato
disposto dei commi 71 e 72 dellarticolo 2 (Disposizioni diverse) della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010) e dellarticolo 9
(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, nonché nel rispetto della sentenza della Corte
Costituzionale 24 novembre 2010, n. 333.
3. I Direttori e/o Commissari straordinari
predispongono le dotazioni organiche di cui ai commi 1 e 2 applicando:
a) gli standard organizzativi stabiliti con
Reg.
reg. 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento
delle strutture sanitarie), attuativo della
legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione e allesercizio, allaccreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private);
b) i parametri standard adottati con provvedimento di Giunta regionale per
lindividuazione delle strutture complesse e semplici, posizioni organizzative e
di coordinamento ex articolo 12, comma 2, lett. b), dellIntesa del 3 dicembre
2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente il nuovo
Patto per la Salute per gli anni 2010-2012.
4. A seguito della ridefinizione delle
dotazioni organiche, secondo i criteri riportati nei commi precedenti, le
aziende ed enti del SSR procedono al ridimensionamento dei pertinenti fondi
della contrattazione integrativa, fermo restando, comunque, il rispetto di
quanto previsto dal comma 12-bis dellarticolo 9 del D.L. 78/2010 convertito,
con modificazioni, dalla L. 122/2010.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e
allarticolo 2 (Blocco turn-over) della
L.R.
n. 12/2010 devono essere recepite nei protocolli dintesa
Università-Regione. In caso di mancato recepimento, eventuali costi eccedenti i
limiti stabiliti dalle leggi finanziarie richiamate e dalla presente legge non
possono essere posti a carico del SSR bensì, per quanto di rispettiva
competenza, a carico del bilancio della Regione e dellUniversità.