Legge Regionale 13 ottobre 2011, n. 27
Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell’Autorità idrica pugliese)
Art. 1Modifica all’articolo 4 della legge regionale 30 maggio 2011, n. 9
“4. Partecipano alle riunioni del Consiglio con funzione
consultiva:
a) l’Assessore regionale competente in materia di risorse
naturali e di tutela delle acque;
b) l’Assessore regionale competente in materia di bilancio
e programmazione;
c) il Presidente di ANCI Puglia e il Presidente UPI Puglia;
d) il Direttore generale dell’Autorità;
e) il Direttore amministrativo dell’Autorità, con funzioni
di segretario;
f) il Direttore tecnico dell’Autorità.”.
2. Il comma 6 dell’articolo
4
della
l.r.
9/2011 è sostituito dal seguente:
“6. Nell’ambito delle sue funzioni, il Consiglio, in
particolare:
a) definisce con frequenza triennale gli indirizzi
dell’azione dell’Autorità sul territorio regionale;
b) approva il programma annuale e il programma triennale
delle attività e degli interventi, predisposti dal Direttore generale sulla base
degli indirizzi di cui alla lettera a);
c) approva il bilancio di previsione annuale e
triennale;
d) approva il rendiconto riferito all’esercizio di cui alla
lettera c);
e) approva il regolamento di cui all’articolo 3.
f) approva il piano d’ambito e la relativa tariffa per la
gestione del servizio idrico integrato;
g) stabilisce, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, le procedure per l’individuazione del soggetto gestore, nonché la durata
dell’affidamento della gestione;
h) affida la gestione del servizio idrico integrato;
i) approva il regolamento e la carta del servizio idrico
integrato;
j) modifica la tariffa per la gestione del servizio;
k) determina le spese per il funzionamento dell’ente;
l) nomina il Direttore generale.“.