Regolamento Regionale 2 novembre 2011, n. 23 Regolamento per l’uso dei beni immobili regionali
CAPO 1(Oggetto del regolamento)
Art. 1(Oggetto del regolamento) c.1 Il presente regolamento disciplina il procedimento e le condizioni per
l’affidamento in concessione ovvero in locazione dei beni immobili demaniali e
patrimoniali della Regione Puglia, a qualsiasi titolo pervenuti e gestiti dal
Servizio Demanio e Patrimonio con esclusione di quelli classificati come demanio
marittimo e sue pertinenze. Sono altresì esclusi dall’oggetto del presente
regolamento i procedimenti ed i provvedimenti che non siano relativi alla cura
degli aspetti dominicali ma inerenti la gestione dei beni della Regione Puglia
affidati ai Servizi competenti.
c.2 Il demanio regionale è costituito
dai beni, se appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo, come
individuati dall’art.822, comma 2, del codice civile e da successivi
provvedimenti di attribuzione anche in attuazione del D.Lgs. 28 maggio 2010, n.
85. Il regime demaniale si applica inoltre ai diritti reali della Regione su
beni appartenenti ad altri soggetti nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’art.
11 della legge 16 maggio 1970, n.281. In base alle caratteristiche fisiche e
giuridiche comuni, le proprietà regionali vengono altresì classificate a fini
interni di gestione, come segue: Demanio necessario: comprende tutti i beni
relativi a funzioni affidate esclusivamente alle Regioni. Il demanio necessario
si distingue a sua volta in marittimo e idrico. a) Demanio marittimo
comprende: il lido del mare; la spiaggia; i porti; le rade; le lagune; le foci
dei fiumi che affluiscono in mare ecc.; b) Demanio idrico comprende tutte le
acque destinate a fini di pubblico interesse: i fiumi, i torrenti, i laghi; le
acque sorgenti, tranne quelle minerali e termali disciplinate come le miniere;
le rive, i rivi e i fossati; le acque sotterranee quando sono portate in
superficie; i ghiacciai; i porti e gli approdi per la navigazione interna; Demanio accidentale: comprende beni immobili o universalità di beni mobili
che non devono necessariamente appartenere alla Regione ma che, se appartengono
ad essa, sono considerati demaniali. Sono pertanto demaniali, qualora
appartengano alla Regione, i beni raggruppati nelle seguenti categorie: a)
Demanio stradale; b) Demanio ferroviario; c) Demanio Aeronautico; d)
Demanio degli Acquedotti; e) Demanio Armentizio (compresi i tratturi); e) Demanio dei beni culturali; f) Demanio di Bonifica.
c.3 I
beni mobili ed immobili appartenenti alla Regione, e non classificabili come
demaniali ai sensi del comma precedente, costituiscono il patrimonio della
Regione, a sua volta distinto in patrimonio indisponibile e disponibile.
c.4 Il patrimonio indisponibile è costituito dai beni individuati
dall’art. 826 del codice civile, quando di appartenenza regionale a qualunque
titolo pervenuti. Essi si dividono in beni indisponibili per natura (es.
miniere, acque minerali e termali), o perché appartenenti a un ente pubblico
(es. cave, torbiere e foreste), o per destinazione (es. edifici destinati a sede
di uffici pubblici, con i loro arredi ed altri beni destinati a un pubblico
servizio).
c.5 Gli altri beni di proprietà della Regione costituiscono
il patrimonio disponibile regionale.
Art. 2(Costituzione di diritti di terzi su beni regionali) c.1 I beni immobili appartenenti alla Regione, ancorché non risultanti dal
catalogo approvato, possono essere assegnati in uso a terzi.
c.2
All’uopo, se si tratta di beni classificati o classificabili come demaniali o
patrimoniali indisponibili, sono istituiti rapporti giuridici di diritto
pubblico attraverso un provvedimento amministrativo di “concessione”, a
carattere potestativo ed unilaterale, cui accede una convenzione-contratto
contenente condizioni e modalità, stipulata con il concessionario e regolante i
rapporti fra le parti.
c.3 Sono invece stipulati negozi giuridici
disciplinati dal diritto comune, quali la locazione, l’affitto e il comodato, se
i beni oggetto degli stessi fanno parte del patrimonio disponibile. Sono fatti
salvi i rapporti di locazione disciplinati da normative speciali. Per quanto
non espressamente disciplinato dal presente regolamento e dal contratto di
locazione stipulato si rinvia alle norme vigenti.
c.4 In ogni caso le
condizioni e modalità d’esercizio fissate negli atti garantiscono che: - non
derivi dall’uso alcun pregiudizio alla continuità di svolgimento della funzione
pubblica cui il bene demaniale è destinato; - sia salvaguardata la
compatibilità dell’uso autorizzato con la funzione del bene ed assicurato il suo
contemporaneo perseguimento. Particolari modalità e prescrizioni d’uso, a
garanzia della loro conservazione ed integrità, sono previste nelle concessioni
concernenti immobili o aree sottoposte a vincoli ai sensi delle norme vigenti.
Art. 3(Esercizio della tutela dominicale)
c.1 Il Servizio Demanio e Patrimonio è competente alla tutela
dominicale dei beni immobili regionali. Essa si esplica attraverso il rilascio
di concessioni, la stipula dei contratti di locazione e l’esercizio dei diritti
di supremazia, di vigilanza e controllo, di autotutela, di esecuzione coattiva e
sanzionatoria, nonché di ogni altra tutela anche attivabile con strumenti di
natura giurisdizionale. La concessione in uso a terzi o la locazione, ancorché
nei confronti di enti pubblici, dei beni di cui all’art. 1, non comporta la
cessione o rinuncia da parte del concedente alle prerogative descritte nel
precedente periodo.
c.2 Il Servizio Demanio e Patrimonio provvede allo
svolgimento dei compiti elencati nel precedente comma 1 ed al controllo sul
rispetto delle condizioni di concessione o locazione.
c.3 Il concessionario è all’uopo tenuto a consentire l’accesso
ai beni concessi ed alle opere ivi eseguite nonché ad esibire il titolo
concessorio ogni qualvolta ne faccia richiesta l’Amministrazione concedente o la
forza pubblica.
Art. 4(Organi competenti) c.1 Il rilascio delle concessioni e la stipula dei contratti di locazione
spettano al Servizio Demanio e Patrimonio, per il tramite dell’Ufficio Parco
Tratturi per i beni del demanio armentizio e dell’Ufficio Patrimonio e Archivi
per i restanti beni.
c.2 I Servizi affidatari di beni regionali e quelli
competenti allo svolgimento delle funzioni amministrative cui essi siano
strumentali emanano i provvedimenti inerenti gli aspetti gestionali sui beni
stessi che esulino dalla tutela dominicale. Sono comunque competenti alla
vigilanza ed al controllo.
CAPO 2CONCESSIONI E LOCAZIONI A CANONE ORDINARIO
Art. 5(Procedimento) c.1 Le concessioni e locazioni di beni regionali possono essere disposte sulla
base di avvisi pubblici di valorizzazione o su istanza di parte. Gli avvisi sono
disciplinati dal successivo art.23. Il procedimento di assegnazione su istanza
di parte è disciplinato dai commi che seguono.
c.2 Qualsiasi soggetto
pubblico o privato che intenda ottenere in concessione o in locazione un bene di
cui all’art.1 deve produrre istanza al Servizio Demanio e Patrimonio (Ufficio
Parco Tratturi di Foggia per i beni appartenenti al Demanio Armentizio, Ufficio
Patrimonio e Archivi per i restanti beni). Alla richiesta è allegata la
documentazione prevista nel successivo art. 6 e nella stessa sono indicati: i
dati identificativi del bene (località, estremi catastali e relativa
planimetria), le finalità di utilizzo, i dati identificativi del richiedente.
Ove l’uso comporti la realizzazione di impianti di difficile rimozione e la
modifica dello stato dei luoghi, la domanda deve essere corredata da una
relazione tecnica-estimativa firmata da professionista abilitato e dal piano
economico-finanziario inerente l’ammortamento degli investimenti.
c.3
L’ufficio preposto cura l’istruttoria verificando preliminarmente: a) che il
bene appartenga alla proprietà regionale e non soddisfi concrete ed immediate
esigenze della Regione; b) che siano rispettate le condizioni di cui
all’art.2, comma 4, del presente regolamento; c) i requisiti soggettivi e di
legittimazione del richiedente alla luce della normativa vigente.
Successivamente esso provvede alla pubblicazione di estratto dell’istanza
mediante affissione all’albo del Comune ove è situato il bene, all’albo pretorio
del Servizio Demanio e Patrimonio, e dell’Ufficio Parco Tratturi per le istanze
riguardanti il demanio armentizio, e sul sito istituzionale della Regione Puglia
per un periodo non inferiore a 20 giorni. Per concessioni e locazioni di
particolare rilevanza l’Ufficio può pubblicare l’estratto anche mediante altre
fonti, ponendone il costo a carico dell’assegnatario. Provvede, altresì, ad
acquisire i pareri, nulla-osta, autorizzazioni necessari, con particolare
riguardo ai beni pubblici di interesse culturale.
c.4 Nel termine
fissato in pubblicazione possono pervenire domande concorrenti sullo stesso bene
od osservazioni. Delle osservazioni si tiene conto in sede di redazione del
provvedimento di concessione. In caso di domande concorrenti per l’utilizzo
della stessa area si procede all’esperimento di procedura ristretta di selezione
con invito ai soggetti richiedenti. La scelta del contraente può avvenire con il
metodo del massimo rialzo da confrontarsi con il canone annuo per la concessione
o locazione del bene contenuto nella lettera d’invito o con il metodo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel primo caso, se pervengono
offerte di pari importo, si procede a richiedere ai soggetti che hanno
presentato tali offerte, se tutti presenti alla seduta di gara, un’offerta
migliorativa. Nel caso in cui i soggetti che hanno presentato offerte uguali non
siano presenti o nessuno di essi voglia migliorare l’offerta, si procede ad
estrazione a sorte. In caso di utilizzo del metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la lettera di invito conterrà le modalità di
espletamento della selezione ed i criteri di scelta e la relativa ponderazione.
c.5 Il Servizio non procede all’espletamento di procedura di selezione
quando allo scadere del termine indicato nella pubblicazione non vi siano
domande concorrenti per la concessione o locazione del bene oggetto dell’istanza
principale.
c.6 In caso di concessione o locazione ad uso agricolo
valgono le prelazioni previste dalle leggi vigenti.
c.7 Il procedimento
deve concludersi entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della regolare
istanza, salve le sospensioni previste per legge. Il provvedimento viene
pubblicato all’Albo Pretorio del Servizio Demanio e Patrimonio, unitamente
all’Albo Pretorio dell’Ufficio Parco Tratturi per i provvedimenti relativi al
demanio armentizio, oltre che sul sito istituzionale della Regione Puglia, ai
sensi dell’art. 16 c. 3 del DPGR n. 161 del 22.02.2008.
Art. 6(Requisiti del richiedente) c.1 Il richiedente deve produrre certificazione attestante la
mancata ricorrenza delle condizioni previste nell’art. 38 comma 1 del D. Lgs 12
aprile 2006, n.163, sostituita da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445, quando consentito dalla legge;
c.2 E’ fatto
obbligo, altresì, di acquisire la certificazione di regolarità contributiva,
nonché la certificazione antimafia nei casi previsti dalla legge.
c.3 Gli enti pubblici sono esenti come per legge dalla
presentazione delle predette certificazioni.
Art. 7(Emanazione dell’atto di concessione e stipulazione del contratto di locazione) c.1 Il dirigente del competente Ufficio appartenente al Servizio Demanio e
Patrimonio, previo espletamento del procedimento amministrativo descritto, con
proprio atto determina di assegnare in concessione o in locazione il bene
regionale.
c.2 L’atto dirigenziale di cui al precedente comma riporta
l’esatta individuazione del bene regionale, la durata e la finalità
dell’assegnazione, il relativo canone e modalità di pagamento, l’ammontare della
garanzia cauzionale, l’indicazione dei dati anagrafici o societari del
beneficiario, le eventuali opere autorizzate, il loro valore ed il piano di
ammortamento degli investimenti, il termine per la sottoscrizione e lo schema
della convenzione che accede all’atto di concessione o del contratto di
locazione, che ne costituisce allegato e parte integrante. L’atto dà altresì
conto del procedimento di pubblicazione e di selezione effettuato nonché di ogni
parere, nulla-osta, autorizzazione rilasciati ai sensi delle legge vigenti.
c.3 L’atto di cui al comma 1, decorso il termine di pubblicazione
previsto, è notificato al beneficiario e la sottoscrizione della convenzione
accessiva all’atto di concessione ovvero del contratto di locazione, è
effettuata entro il termine all’uopo fissato nell’atto dirigenziale. Gli
atti sono repertoriati e registrati come per legge.
c.4 E’ fatto obbligo
al beneficiario di presentare, all’atto della sottoscrizione, la polizza
fideiussoria bancaria o assicurativa o il deposito cauzionale nei casi previsti,
l’attestazione di pagamento del canone anticipato e la polizza assicurativa per
la responsabilità civile e anti incendio.
Art. 8(Calcolo del canone) c.1 La misura del canone da corrispondere in via anticipata viene determinata
secondo i seguenti criteri. 1) Il canone annuo per le concessioni per scopi
agricoli di beni del demanio armentizio viene determinato moltiplicando il
valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione
Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%. In ogni caso il canone
non può essere inferiore ad euro 50,00. 2) Il canone annuo per le
concessioni e locazioni per le utilizzazioni previste nell’allegato “A”, viene
determinato secondo le tipologie e le tariffe ivi articolate. 3) Per gli
immobili concessi o locati ad uso abitativo, si fa riferimento alla normativa
vigente in materia. 4) Per le fattispecie non espressamente disciplinate,
inclusa la concessione del diritto di superficie, il canone sarà determinato in
base alla normativa vigente in materia o secondo criteri sintetico - comparativi
del “libero mercato”.
c.2 I canoni determinati in base al precedente
comma 1, sono aggiornati ogni anno in misura pari al 75% della variazione,
accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati verificatasi nell’anno precedente, salvo che vengano
corrisposti in unica soluzione all’atto della sottoscrizione.
c.3 In
caso di concessione migliorativa, ove il concessionario sia autorizzato o assuma
l’obbligo di effettuare lavori di ristrutturazione, recupero, restauro
conservativo, adeguamento a norma di legge del bene concesso, il costo dei
lavori previsti, nella misura valutata congrua a seguito della approvazione del
progetto di massima presentato dal richiedente, può essere portato in detrazione
del canone dovuto sino alla misura massima del 90% del canone stesso. La durata
della concessione viene, in tal caso, fissata in rapporto al periodo di tempo
necessario all’ammortamento dei costi approvati. La norma si applica anche al
rapporto locativo. E’ obbligo del concessionario/locatario che esegua lavori
autorizzati su immobili regionali, consegnare alla Amministrazione tutte le
certificazioni previste per legge ai fini della agibilità e sicurezza
dell’immobile e di variazione catastale. Qualora si verifichi una delle
circostanze che comportano l’interruzione del rapporto concessorio, diverse
dalle cause di decadenza, il concessionario che abbia realizzato le opere
approvate ha diritto ad un indennizzo a versarsi da parte del concessionario
successivamente scelto dall’Amministrazione, pari alla quota non ancora
ammortizzata degli investimenti effettuati a calcolarsi secondo il piano di
ammortamento approvato.
Art. 9(Diritti di attraversamento: procedimento, tariffe) c.1 L’attraversamento di aree demaniali o patrimoniali indisponibili con
cavidotti o con condotte o con linee aeree per la connessione di impianti a
rete, è consentito mediante atti di concessione assentiti con il procedimento
descritto nel precedente art. 5, previa acquisizione dei pareri tecnici o delle
autorizzazioni, ai sensi della normativa statale e regionale in materia.
c.2 Il canone annuo, per i cavidotti e le condotte è commisurato alla
superficie effettivamente occupata espressa in metri quadrati più una fascia di
rispetto da un minimo di 50 cm ad un massimo di 150 cm a destra e a sinistra;
per le linee aeree è misurato in metri lineari. Esso è determinato secondo le
tariffe di cui alle tabelle allegate.
Art. 10(Durata, decorrenza termine ed obblighi connessi) c.1 La durata della concessione in uso di un bene demaniale o patrimoniale
indisponibile è fissata per ogni singola concessione in relazione all’attività
da svolgersi, alle eventuali opere da eseguirsi e alle finalità da perseguire.
c.2 La concessione può essere estesa sino ad un periodo di anni venti e
sino ad anni trenta in caso di concessione migliorativa ai sensi del precedente
art.8 c. 3. c.3 Il rapporto concessorio decorre dalla data di sottoscrizione
dell’atto di concessione ovvero dalla diversa data in esso indicata.
c.4
L’immissione nel possesso del bene regionale da parte del concessionario e la
riconsegna risultano da processo verbale da redigersi a cura dell’Ufficio
competente, sottoscritto dal concessionario.
c.5 Alla scadenza del
termine previsto nell’atto di concessione, questa si intende cessata di pieno
diritto, senza necessità di diffida o di costituzione in mora da parte della
Regione, con obbligo del concessionario di riconsegna del bene nel medesimo
stato in cui fu consegnato, salvi gli interventi autorizzati.
c.6 Gli
interventi migliorativi effettuati dal concessionario, anche se autorizzati, non
danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione. Le
addizioni o migliorie apportate all’immobile sono di diritto acquisite
gratuitamente alla proprietà regionale. Resta salva la facoltà
dell’Amministrazione di chiederne, comunque, la riduzione in pristino a carico
del concessionario, salvo patto contrario.
c.7 Gli interventi non
migliorativi, reputati dannosi, o quelli eseguiti in difformità delle norme o
dell’autorizzazione, devono essere rimossi a cura e spese del concessionario nel
termine assegnatogli, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria prevista dal
presente regolamento.
c.8 Qualora ne riconosca la necessità ed urgenza,
il Servizio Demanio e Patrimonio può consentire, su richiesta dell’interessato
e, previo congruo deposito cauzionale/polizza fideiussoria, l’immediata
occupazione e l’uso dei beni richiesti nonché l’esecuzione dei lavori approvati
e autorizzati, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare
le condizioni che saranno stabilite nella convenzione accessiva all’atto di
concessione o nel contratto di locazione. Il ricorrere delle descritte
circostanze è attestato nel verbale di consegna redatto ai sensi del precedente
c.4 che ha valore anche di atto di sottomissione. Se la concessione o
locazione sono negate, è facoltà dell’Amministrazione imporre al richiedente la
riduzione in pristino.
c.9 La Regione si riserva di attivare in tutto o
in parte la polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o di incamerare il
deposito cauzionale, previsti nel c.2 dell’art. 16 del presente regolamento,
anche a copertura di ogni danno riscontrato all’atto della riconsegna del bene.
Art. 11(Cause di estinzione del rapporto concessorio e locatizio) c. 1 Il rapporto concessorio si estingue al ricorrere delle seguenti
circostanze: a) morte del concessionario persona fisica, se gli eredi non
abbiano chiesto nel termine il subingresso nella concessione; b)
scioglimento della società, salva la facoltà dell’Amministrazione di proseguire
il rapporto con il soggetto liquidatore, in presenza dei presupposti di legge; c) perdita della capacità giuridica del concessionario per interdizione; d) perdita della capacità giuridica del concessionario per fallimento, salva
la facoltà dell’Amministrazione di proseguire il rapporto con la curatela
fallimentare, in presenza dei presupposti di legge; e) il venir meno
dell’oggetto materiale della concessione per fatto od atto dell’amministrazione,
ovvero per cause naturali; f) cause di decadenza, provvedimento di revoca e
recesso del concessionario, secondo la disciplina prevista nelle norme che
seguono.
c.2 Il rapporto di locazione si estingue al ricorrere delle
seguenti circostanze: a) morte del conduttore, qualora non ricorrano i
presupposti di legge per il prosieguo del rapporto in capo ad altri soggetti; b) scioglimento della società conduttrice, salva la facoltà
dell’Amministrazione di proseguire il rapporto con il soggetto liquidatore, in
presenza dei presupposti di legge; c) perdita della capacità giuridica del
conduttore per interdizione; d) perdita della capacità giuridica del
conduttore per fallimento, salva la facoltà dell’Amministrazione di proseguire
il rapporto con la curatela fallimentare, in presenza dei presupposti di legge; f) in caso di risoluzione e recesso, secondo la disciplina prevista nelle
norme che seguono.
Art. 12(Decadenza dalla concessione) c.1 L’Amministrazione regionale può dichiarare, con determinazione dirigenziale,
la decadenza del concessionario al verificarsi delle seguenti ipotesi: a)
mancata o difforme esecuzione delle opere prescritte nell’atto di concessione
ovvero mancato inizio della gestione, nei termini assegnati; b) cattivo o
discontinuo uso della concessione; c) mutamento sostanziale non autorizzato
dall’Amministrazione regionale rispetto alla finalità e agli usi previsti
nell’atto di concessione; d) omesso pagamento del canone per il numero di
rate fissate nell’atto di concessione o degli altri oneri previsti; e)
sostituzione di altri nel godimento della concessione; f) violazione del
divieto di sub concessione e del divieto di cessione di cui all’art. 17 del
presente regolamento; g) inadempienza degli obblighi derivanti dalla
concessione, ovvero imposti da norme di legge e regolamenti; h) violazione
di leggi o regolamenti inerenti l’attività esercitata sul bene concesso o i
vincoli insistenti sullo stesso.
c.2 In caso di inadempimento, è facoltà
dell’Amministrazione regionale accordare al concessionario un congruo termine,
alla scadenza del quale, in costanza di inadempimento, l’Amministrazione avvierà
il procedimento di decadenza.
c.3 Al concessionario decaduto non spetta
alcun rimborso per le opere eseguite o le spese sostenute; il concessionario è
responsabile per i danni o le spese eventualmente sopportate
dall’Amministrazione regionale.
Art. 13(Revoca della concessione) c.1 L’Amministrazione regionale, con un preavviso di mesi tre, può procedere con
determinazione dirigenziale alla revoca totale o parziale della concessione
qualora ritenga sopravvenute esigenze di pubblico interesse che non consentano
il proseguimento del rapporto concessorio ovvero qualora non sia garantito
l’ordinario svolgimento della funzione pubblica cui il bene è destinato.
c.2 La revoca, come specificato nel contratto accessivo alla
concessione, non dà diritto ad indennizzo, salva la quota non ancora
ammortizzata per lavori approvati nei casi di cui al precedente art. 8 c.3. Nel
caso di revoca parziale l’Amministrazione procede ad un’adeguata riduzione del
canone, salva la facoltà del concessionario di rinunziare alla concessione
dandone comunicazione all’Amministrazione nel termine di giorni 30 dalla
notifica del provvedimento di revoca.
Art. 14(Risoluzione e recesso) c.1 L’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e
l’inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalità di
utilizzazione del bene costituiscono causa di risoluzione del contratto di
locazione.
c.2 Il contratto di locazione prevede: a) la clausola
risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 del codice civile, con indicazione
degli obblighi il cui inadempimento giustifichi la risoluzione del contratto; b) la clausola di cui all’articolo 1382 del codice civile.
c.3
L’Amministrazione regionale può procedere, con il rispetto del termine di
preavviso di sei mesi, al recesso dal contratto di locazione in caso di
sopravvenienza di esigenze di carattere pubblico che non consentano la
prosecuzione del rapporto locativo. Il recesso non comporta indennizzo, come
specificato nel contratto di locazione, salva la quota non ancora ammortizzata
per lavori approvati nei casi di cui al precedente art. 8 c.3.
c.4 Il
rapporto di concessione o quello di locazione possono essere risolti su istanza
dell’assegnatario presentata con almeno sei mesi di preavviso, salvo quanto
diversamente previsto nell’atto accessivo alla concessione o nel contratto di
locazione.
Art. 15(Obblighi dell’assegnatario e responsabilità) c.1 Sono a carico del concessionario o del locatario la manutenzione ordinaria,
nonché gli oneri fiscali, contributivi e di qualsiasi natura gravanti
sull’immobile, salvo quanto diversamente stabilito nell’atto di concessione o
nel contratto di locazione. Per il demanio armentizio grava sul
concessionario, altresì, l’obbligo della manutenzione ordinaria dei percorsi
tratturali realizzati lungo il fronte del bene concesso.
c.2 Il
concessionario è responsabile verso l’Amministrazione regionale degli obblighi
assunti e, verso l’Amministrazione e i terzi, di ogni danno cagionato alle
persone o cose nell’esercizio della concessione.
c.3 Con il verbale di
consegna anticipata, o con l’atto accessivo a quello di concessione, o con il
contratto di locazione, l’assegnatario assume l’obbligo di tenere indenne
l’Amministrazione regionale da ogni azione intentata verso di essa da terzi in
dipendenza della concessione o della locazione.
c.4 Il concessionario ed
il locatario sono obbligati a sottoscrivere polizza assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi e per il caso di incendio, salvo per le
concessioni ad uso agricolo a canone minimo.
Art. 16(Garanzie cauzionali) c.1 L’assegnatario garantisce l’osservanza degli obblighi assunti con l’atto
accessivo alla concessione o con il contratto di locazione mediante cauzione, il
cui ammontare è determinato in relazione alla durata ed al valore dei medesimi.
La garanzia non è richiesta quando il canone è da considerarsi irrisorio.
c.2 La garanzia è prestata mediante deposito cauzionale non inferiore a
due annualità di canone o mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa
ovvero equivalenti di legge con esclusione del beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e pagamento da effettuarsi entro 15 giorni
dalla semplice richiesta scritta e autentica della firma del garante.
Art. 17(Subingresso e divieto di cessione - modifiche societarie) c.1 E’ fatto espresso divieto al concessionario, a pena di
decadenza, di sub concedere il bene in tutto o in parte, stabilmente o
temporaneamente, con o senza corrispettivo.
c.2. L’autorizzazione al subingresso nella concessione può
essere rilasciata, previa verifica del possesso, da parte del soggetto
subentrante, dei requisiti di cui al precedente art. 6, nei seguenti casi:
a) decesso o comprovate ragioni di salute del concessionario persona fisica
e conseguente subingresso in favore degli eredi o familiari entro il quarto
grado che ne facciano richiesta entro sei mesi; b) selezione del subentrante
con procedura di evidenza pubblica esperita da concessionario ente pubblico;
c) concessioni per usi agricoli con subingresso a favore di
soggetti previsti dalle vigenti norme sulle attività agricole.
c.3. In caso di subingresso il nuovo concessionario è tenuto ad
accettare, senza riserve, tutte le clausole contenute nell’atto concessorio
originario.
c.4. Le variazioni di natura giuridica e/o di assetto
societario o di struttura organizzativa-gestionale sono autorizzate, previa
verifica dei requisiti di cui al precedente art. 6, solo nei casi previsti dal
precedente comma 2 alla lettera c).
c.5 Le norme di cui ai commi
precedenti si applicano anche ai contratti di locazione, fatta salva la facoltà
di cointestazione all’atto della stipula del contratto di locazione.
Art. 18(Spese di istruttoria ed altre spese) c.1 Le spese di registrazione e quelle di ogni altra natura derivanti dalla
concessione e dalla locazione sono a carico del richiedente.
c.2 Le
spese di istruttoria da quantificarsi secondo la tabella sub B) sono corrisposte
dal richiedente contestualmente alla presentazione della istanza.
Art. 19(Sanzioni e indennità) c.1 L’utilizzazione di beni demaniali e patrimoniali senza titolo ovvero in
difformità dal titolo comporta il pagamento di una indennità pari al canone
ordinario relativo allo specifico bene, maggiorato rispettivamente del 200 per
cento e del 150 per cento, commisurata alla durata dell’abuso. Resta salva la
facoltà dell’Amministrazione di attivare la procedura della decadenza o della
risoluzione di cui rispettivamente agli artt. 12 e 14 del presente regolamento.
c.2 Qualora l’occupazione consista nella realizzazione sui beni predetti
di opere che configurino abusi edilizi (comprese le recinzioni) non
regolarizzabili la sanzione dovuta è commisurata al maggior valore tra quello di
mercato dell’opera eseguita e la misura dell’indennizzo prevista al precedente
c.1. c.3 Resta ferma l’applicazione delle altre misure sanzionatorie vigenti
ivi compreso lo sgombero e il ripristino dello stato dei luoghi.
CAPO 3CONCESSIONI E LOCAZIONI A CANONE AGEVOLATO
Art. 20(Concessioni e locazioni a canone agevolato) c.1 Per lo svolgimento di attività volte alla tutela ed alla promozione di
interessi pubblici i beni regionali possono essere concessi a canone agevolato
ai seguenti soggetti: a) enti pubblici; b) associazioni, fondazioni,
organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le altre istituzioni di
carattere pubblico o privato senza fini di lucro esclusi partiti politici,
organizzazioni sindacali, o gruppi di culto confessionali e non in riferimento
al principio di imparzialità della pubblica amministrazione.
Art. 21(Calcolo del canone agevolato e modalità di determinazione) c.1 Nei casi di cui all’articolo precedente, il canone sarà calcolato sulla base
di quello di mercato operando le seguenti riduzioni: a) per enti pubblici
che utilizzano il bene oggetto di concessione per il perseguimento delle
finalità fissate nello Statuto della Regione Puglia senza fini di lucro, la
riduzione del canone è pari al 50%; b) per gli enti di cui alla lettera b)
la riduzione è pari al 30%.
In applicazione del precedente art. 8, comma 3,
nel caso vengano autorizzati gli interventi ivi previsti, il canone può essere
ulteriormente ridotto proporzionalmente al piano di ammortamento approvato fino
al 90%. Il canone annuale non può comunque essere inferiore ad euro
duecentocinquanta.
Art. 22(Norme applicabili dei capi I e II) c.1 Alle locazioni e concessioni di cui al presente capo si applicano le norme
di cui ai precedenti articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 ed il
procedimento di selezione del contraente è il medesimo disciplinato dai
precedenti gli artt. 5, 6 e 7, scontata una preliminare selezione delle domande
che offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione e propongano un uso del
bene che meglio persegua la tutela degli interessi pubblici cui la Regione è
preposta. In parziale deroga all’art.17 sono comunque vietati la subconcessione
ed il subingresso.
c.2 Oltre quanto previsto nell’art. 15, nell’ambito
delle concessioni e locazioni di cui al presente capo, la manutenzione
straordinaria è effettuata dall’assegnatario del bene.
CAPO 4DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 23(Avvisi di valorizzazione) c.1 Il Servizio Demanio e Patrimonio, nel rispetto dei piani di valorizzazione
emanati in applicazione delle leggi nazionali e regionali, pubblica
periodicamente un avviso contenente l’elenco di beni regionali che possono
essere concessi o locati, con indicazione dei dati catastali e del canone a base
d’asta. Tali avvisi sostituiscono la pubblicazione delle domande prevista dal
precedente art. 5, e fra le domande concorrenti pervenute in seguito agli
stessi, la scelta viene attuata secondo il procedimento previsto agli artt. 5, 6
e 7 del presente regolamento.
Art. 24(Partecipazione e Progetti locali di valorizzazione) c.1 E’ assicurata la partecipazione di tutti i cittadini pugliesi alla
valorizzazione dei beni della Regione attraverso la pubblicazione telematica del
loro catalogo geo-referenziato (atlante) e l’istituzione di una sede virtuale di
confronto delle idee.
c.2 I portatori di interessi pubblici e privati
possono proporre progetti di valorizzazione di immobili regionali che prevedano,
attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati, anche
nella forma dell’accordo di programma, l’utilizzo di un bene immobile regionale
per l’erogazione di un servizio o lo svolgimento di un’attività di interesse
generale.
c.3 Il Servizio Demanio e Patrimonio cura la pubblicazione
delle proposte pervenute e, persegue il raggiungimento dell’obiettivo e/o la
sottoscrizione dell’accordo attraverso l’indizione di conferenze di servizi.
Art. 25(Consegna ad altri Servizi regionali) c.1 Il Servizio Demanio e Patrimonio cura la consegna dei beni regionali agli
altri Servizi che svolgano le funzioni amministrative cui essi sono destinati,
attraverso la redazione congiunta di un verbale ove sono riportate le condizioni
d’uso.
c.2 I servizi assegnatari svolgono i compiti previsti nell’art.4,
comma 2.
Art. 26(Norme transitorie) c.1 Il presente regolamento si applica ai rapporti giuridici
sorti a partire dal sedicesimo giorno dopo la pubblicazione dello stesso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
c.2 Per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali e
patrimoniali successive all’entrata in vigore del presente regolamento si
applicano le norme di cui al precedente art. 19. Per quelle precedenti è
possibile, qualora ne ricorrano i presupposti, il rilascio di concessioni aventi
durata di un anno dall’istanza a proporsi entro tre mesi dall’entrata in vigore
del presente regolamento, subordinato al pagamento di una indennità pari al
canone calcolato secondo i criteri di cui al precedente art. 19.
c.3 Il
presente regolamento sostituisce il “Disciplinare d’uso dei beni regionali”
approvato con delibera di G.R. n. 9074 in data 9 dicembre 1997.
Art. 27(Norma finanziaria) c.1 I canoni di concessione e di locazione dei beni regionali sono versati sul
capitolo di entrata del Bilancio regionale n. 3071100 denominato “Proventi dei
beni del Demanio e del Patrimonio regionale, L. 382, LL.RR. 67/80; 5/85 e
11/89”.
c.2 Gli oneri istruttori di cui al precedente art. 18 sono
versati sul capitolo di entrata da istituirsi denominato “Oneri istruttori e di
gestione inerenti le concessioni e locazioni di beni regionali, L.R. 27/95”,
collegato al capitolo di spesa da istituirsi denominato “Spese per l’istruttoria
e la gestione inerenti le concessioni e locazioni di beni regionali e funzioni
di controllo, L.R. 27/95”.
c.3 Il deposito cauzionale di cui al
precedente art. 16 è versato sul capitolo di entrata del Bilancio regionale n.
6151600 denominato “Depositi cauzionali e diversi effettuati da terzi.”.
Indice CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Oggetto del regolamento) Art. 2
(Costituzione di diritti di terzi su beni regionali) Art. 3 (Esercizio della
tutela dominicale) Art. 4 (Organi competenti) CAPO II CONCESSIONI E
LOCAZIONI A CANONE ORDINARIO Art. 5 (Procedimento) Art. 6 (Requisiti
del richiedente) Art. 7 (Emanazione dell’atto di concessione e stipulazione
del contratto di locazione) Art. 8 (Calcolo del canone) Art. 9 (Diritti
di attraversamento: procedimento, tariffe) Art. 10 (Durata, decorrenza
termine ed obblighi connessi) Art. 11 (Cause di estinzione del rapporto
concessorio e locatizio) Art. 12 (Decadenza dalla concessione) Art. 13
(Revoca della concessione) Art. 14 (Risoluzione e recesso) Art. 15
(Obblighi dell’assegnatario e responsabilità) Art. 16 (Garanzie cauzionali)
Art. 17 (Subingresso e divieto di cessione - modifiche societarie) Art.
18 (Spese di istruttoria ed altre spese) Art. 19 (Sanzioni e indennità)
CAPO III CONCESSIONI E LOCAZIONI A CANONE AGEVOLATO Art. 20
(Concessioni e locazioni a canone agevolato) Art. 21 (Calcolo del canone
agevolato e modalità di determinazione) Art. 22 (Norme applicabili dei capi
I e II)
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 23
(Avvisi di valorizzazione) Art. 24 (Partecipazione e progetti locali di
valorizzazione) Art. 25 (Consegna ad altri Servizi regionali) Art. 26
(Norme transitorie) Art. 27 (Norma finanziaria)
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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