Regolamento Regionale 15 novembre 2011, n. 25 Regolamento per la disciplina delle procedure di acquisto in economia della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006.
Art. 1Oggetto, definizioni e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica a tutte le procedure per
acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi effettuate dalla Regione
Puglia, nel rispetto dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del relativo
Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dei principi in tema di
procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal citato
decreto, fatti salvi i limiti previsti dal presente atto.
2. Nell’ambito
del presente regolamento si intende per:
a) Regione Puglia: Servizi, Uffici, Strutture di staff e di
progetto delle Aree di coordinamento nell’ambito dell’organizzazione della
Presidenza e della Giunta regionale, nonché del Consiglio regionale; b)
Piattaforma EmPULIA: piattaforma telematica di acquisto (e-procurement) la cui
gestione è affidata al Servizio Affari Generali della Regione Puglia,
accessibile dal sito internet www.empulia.it; c) EmPULIA: centrale di
acquisto territoriale, di cui all’art. 54 della L.R.
n. 4 del 25/02/2010; d) Codice dei contratti pubblici: D.Lgs. n. 163/06
e s.m.i. che disciplina gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
e) Regolamento: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; f) Convenzioni Quadro: gare d’appalto,
aventi ad oggetto acquisizioni ricorrenti, nelle quali l’impresa aggiudicataria
si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva
stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi
di fornitura di beni e servizi o per l’esecuzione di lavori emessi dai soggetti
di cui all’art. 54 co. 5 della L.R.
n. 4 del 25/02/2010; g) Responsabile della Procedura di affidamento
(R.U.P.): dirigente della Regione Puglia o altro soggetto nominato dalla
stazione appaltante, cui è affidata la gestione del procedimento amministrativo,
così come meglio definito dal combinato disposto dalla Legge n. 241/1990 e
s.m.i. e dall’art. 10 del D.Lgs. n. 163/06; h) Direttore dell’esecuzione del
contratto: soggetto, anche diverso dal R.U.P., che cura la gestione e la
materiale esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 119 del Codice dei
contratti pubblici; i) Albo dei Fornitori on line: elenco degli operatori
economici tenuto dalla Regione Puglia ai sensi del Regolamento
Regionale n. 22/2008; j) Tipologie merceologiche: varietà di lavori,
beni e servizi classificati - nella struttura definita “Albero merceologico”
nell’Albo dei fornitori on line di EmPULIA - in Settori, Comparti, Categorie e
Classi; k) Acquisti ricorrenti: acquisizioni di beni e servizi della stessa
specie ovvero tra loro fungibili effettuate o da effettuare con elevata
periodicità nell’ambito di un biennio - e per un importo complessivo stimato non
inferiore alle soglie comunitarie così come determinate ex art. 28 del Codice
dei contratti pubblici.
Art. 2Principi 1. L’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, ai sensi del presente
atto, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’acquisizione
deve, altresì, rispettare i principi di libera concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
2. La
Regione Puglia individua le Convenzioni Quadro quale strumento negoziale
prioritario per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi, nel
rispetto dei principi di cui al comma precedente, nell’ottica di una progressiva
riduzione dei costi e di una ottimizzazione delle risorse rispetto al fabbisogno
degli Uffici regionali, anche al fine di conseguire economie di scala.
Art. 3Modalità di acquisizione in economia 1 L’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi deve essere effettuata,
attraverso il R.U.P., nei limiti delle previsioni e secondo le modalità di cui
all’art. 125 del Codice dei contratti pubblici, del relativo Regolamento di
esecuzione ed attuazione e nei limiti indicati dal presente atto, mediante: • “amministrazione diretta”; • procedura di “cottimo fiduciario”.
2. Sono eseguiti in “amministrazione diretta” gli interventi per i quali
non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati
con materiali e mezzi propri o in comodato o appositamente noleggiati e con
personale dipendente o assunto appositamente. Sono altresì in amministrazione
diretta le forniture a pronta consegna.
3. Il “cottimo fiduciario” è una
procedura negoziata in cui l’acquisizione di beni e servizi o l’esecuzione dei
lavori avviene mediante affidamento a soggetti terzi.
Art. 4Limiti di importo e tipologie di lavori, beni e servizi 1. Le procedure in economia sono ammesse: a) per l’acquisizione di tutti i
beni e servizi entro le soglie indicate all’art.125 comma 9 del codice dei
contratti pubblici; b) per l’esecuzione di tutti i lavori entro i limiti di
cui all’art. 125 co. 5 del codice dei contratti pubblici e nell’ambito delle
categorie generali di cui al co. 6 del citato art. 125.
2. E’ fatto
divieto di frazionare artificiosamente le suddette acquisizioni, ivi comprese le
prestazioni periodiche, nonché gli acquisti ricorrenti.
3. La gara è
ritenuta unica, ai fini della quantificazione dell’importo a base d’asta, anche
nel caso di suddivisione in lotti.
Art. 5Modalità di affidamento 1. La procedura in economia deve avvenire esclusivamente tramite apposita
procedura telematica prevista dal portale di EmPULIA (www.empulia.it) invitando
tutti gli operatori economici iscritti nell’Albo dei Fornitori on line della
Regione Puglia per la tipologia merceologica inerente l’oggetto della gara. La
migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Nel caso in cui
nella tipologia merceologica interessata vi sia un numero di operatori economici
inferiore a cinque, il R.U.P. deve verificare se sussistono altri soggetti
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, al fine di integrare
l’elenco dell’Albo dei fornitori on line ed espletare la procedura di gara
telematica. L’indagine di mercato avviene tramite pubblicazione di avviso
pubblico, per almeno cinque giorni naturali e consecutivi, sul portale
www.empulia.it e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it . Qualora, ad
esito della indagine di mercato, non vi fossero altri soggetti idonei, il R.U.P.
procederà invitando solo gli operatori economici già iscritti all’Albo. Nella
ulteriore ipotesi che l’indagine di mercato dia esito negativo e che nell’Albo
non vi siano operatori economici iscritti, ovvero che non sia presente la
tipologia merceologica inerente l’oggetto della gara, il R.U.P. procederà con le
modalità previste dalla normativa vigente.
3. I termini per la
presentazione della offerta telematica non possono essere inferiori a dieci
giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito, salvo motivate
ragioni d’urgenza.
4. Le offerte devono essere redatte secondo le
indicazioni contenute nella Lettera di Invito e nell’ulteriore ed eventuale
documentazione di gara prodotta dal R.U.P.
5. La suddetta Lettera di
Invito deve contenere: a. per l’esecuzione dei lavori le indicazioni di cui
all’art. 173 co. 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei
contratti pubblici; b. per l’acquisizione di beni e servizi le indicazioni
di cui all’art. 334 co. 1 del citato Regolamento.
6. In caso di
complessità dell’oggetto dell’appalto deve essere redatto anche apposito
Capitolato Tecnico ovvero Capitolato d’Oneri da allegare alla Lettera di Invito.
7. Il concorrente che intende partecipare alla gara deve essere in
possesso dei requisiti di idoneità morale e di quelli generali, di cui all’art.
38 del Codice dei contratti pubblici e s.m.i., e dei requisiti inerenti la
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria indicati nella Lettera
di Invito.
8. Il R.U.P. ha la facoltà di esonerare i partecipanti alla
gara dalla costituzione della cauzione provvisoria.
9. Per le
acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’art.
125 co.11, 2° periodo, del Codice dei contratti pubblici e per l’esecuzione dei
lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 125 co.8, 2° periodo,
del citato Codice si deve procedere mediante apposita procedura telematica
prevista dal portale di EmPULIA invitando almeno tre operatori economici
iscritti nell’Albo dei fornitori on line; in tal caso il R.U.P. ha la facoltà di
esonerare il concorrente dall’onere probatorio dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente comma 7. Nel
caso in cui nella tipologia merceologica interessata vi sia un numero di
operatori economici inferiore a tre, ovvero non sia presente la tipologia
merceologica inerente l’oggetto della gara, il R.U.P. procederà in conformità
alle modalità previste dal precedente comma 2.
10. I termini di
presentazione delle offerte per le acquisizioni di cui al precedente comma 9 non
possono essere inferiori a tre giorni dalla data di invio della richiesta, salvo
motivate ragioni di urgenza.
11. Nel caso in cui la migliore offerta sia
selezionata con il criterio del prezzo più basso, il Responsabile Unico del
Procedimento presiederà il seggio di gara. Il R.U.P., nel caso di una sola
offerta valida, può dare corso ugualmente all’affidamento quando ritiene che
l’offerta medesima sia congrua.
12. Il ricorso all’esperimento di
procedure in economia con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa deve essere motivato dal R.U.P., sulla base di
particolari esigenze derivanti dall’oggetto dell’affidamento. 13.
Nell’ipotesi di cui al precedente comma 12, i criteri che saranno applicati per
l’aggiudicazione della gara e i relativi pesi devono essere esplicitati nella
Lettera di Invito in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 1 del
Codice dei contratti; la valutazione e selezione della migliore offerta deve
essere effettuata da una apposita Commissione giudicatrice, nominata con
provvedimento del R.U.P., in conformità a quanto previsto dall’art. 84 del
Codice dei contratti pubblici e dalla vigente disciplina regionale.
14.
Il R.U.P. si riserva, anche in presenza del numero minimo di operatori economici
indicati nei precedenti commi, la facoltà di pubblicare un avviso pubblico sul
portale www.empulia.it e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it, al fine
di favorire una maggiore partecipazione alla procedura di gara.
Art. 6Responsabile Unico del Procedimento 1. Negli affidamenti per via telematica, il R.U.P. è un dirigente della Regione
Puglia o altro soggetto nominato dalla stazione appaltante.
2. L’avvio
della procedura telematica per l’acquisizione in economia viene disposta dal
R.U.P.
Art. 7Formalizzazione del rapporto
1. Il contratto affidato a seguito di procedure di acquisizione
in economia è stipulato attraverso scrittura privata, acquisito al repertorio
dell’Ufficiale Rogante, il quale provvederà alla sua registrazione, che può
anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante
dispone l’ordine.
2. Gli atti di cui al precedente comma 1 devono
riportare i medesimi contenuti sia della Lettera d’Invito che dell’offerta
dell’aggiudicatario.
3. Tutte le spese del contratto (imposta di bollo e
di registrazione, copie, etc.) cedono a carico dell’aggiudicatario.
Art. 8Cauzioni 1. L’operatore economico affidatario delle procedure di cui al presente atto è
tenuto a costituire una garanzia fideiussoria definitiva, in conformità all’art.
113 del Codice dei contratti pubblici, a fronte degli obblighi da assumere con
il contratto, tranne nei casi di seguito evidenziati: • motivata indicazione
del R.U.P. nella Lettera d’invito; • per acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di cui all’art. 125 co.11, 2° periodo, del Codice
dei contratti pubblici.
2. La garanzia di cui al precedente comma 1 sarà
svincolata all’approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare
esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 9Verifica e collaudo delle prestazioni 1. Le operazioni di collaudo, ove previsto, per le prestazioni acquisite
nell’ambito del presente atto, dovranno concludersi di norma entro 30 (trenta)
giorni dal termine della prestazione contrattuale.
Art. 10Aumento e diminuzione delle prestazioni 1. Qualora nel corso dell’esecuzione delle prestazioni acquisite nell’ambito del
presente atto occorra un aumento o una diminuzione delle stesse, potrà essere
richiesto all’affidatario di corrisponderle, alle stesse condizioni e fino alla
concorrenza del quinto del valore contrattuale senza che l’affidatario medesimo
possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati e prezzi diversi da
quelli pattuiti; oltre il quinto, si applica l’art. 120 del R.D. 23 maggio 1924,
n. 827 e s.m.i.
Art. 11Oneri fiscali 1. Gli importi di spesa indicati nel presente atto sono da intendersi al netto
dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), ove dovuta.
Art. 12Convenzioni EmPULIA 1. Il R.U.P. può procedere all’acquisto in economia di beni e servizi, come
disciplinato nel presente atto, solo ed esclusivamente nel caso in cui non sia
attiva apposita Convenzione Quadro.
2. Per tutte le acquisizioni
periodiche o ricorrenti, da censire a cura del Servizio Affari Generali entro
sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, è obbligatoria la
stipulazione delle Convenzioni Quadro.
3. Ogni fase procedimentale
preordinata alla stipulazione delle Convenzioni Quadro è attribuita alle
funzioni del Servizio Affari Generali, nel rispetto dei principi di cui al
precedente art.2.
4. Le Convenzioni Quadro attive sono pubblicate sul
sito della piattaforma telematica EmPULIA.
Art. 13Disposizioni finali 1. Nel caso di mancato funzionamento della piattaforma EmPULIA, certificato dal
gestore del sistema, il R.U.P. procederà con le modalità previste dalla
normativa vigente, nel rispetto dei principi richiamati nel presente atto.
2. Per ogni aspetto non previsto dal presente atto, si applicano le
norme del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e le disposizioni previste dal D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE”, rientranti in ambiti di legislazione statale esclusiva e quelle
rientranti in ambiti di legislazione regionale concorrente, fino a quando la
Regione Puglia non avrà adeguato la propria legislazione ai principi desumibili
dal suddetto codice, nonché la normativa comunitaria, nazionale e regionale
vigente in materia di appalti pubblici.
3. Le disposizioni contenute nel
presente atto sostituiscono quelle di pari grado in contrasto con quanto qui
previsto.
4. Il R.U.P. in servizio presso una Struttura regionale avente
sede in un paese estero è tenuto ad applicare le norme del presente regolamento
ove non in contrasto con quelle della legislazione locale.
Art. 14Norma transitoria 1. Il presente regolamento trova applicazione per le procedure che saranno
avviate successivamente alla data di entrata in vigore.
2. Le
disposizioni relative ai lavori in economia trovano applicazione per le
procedure che saranno avviate dopo un anno dall’entrata in vigore del presente
regolamento.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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