Legge Regionale 28 novembre 2011, n. 31 Valorizzazione e divulgazione dei luoghi e della storia relativi alla Battaglia di Canne
Art. 1Finalità 1. La Regione Puglia riconosce l’unicità storica e militare della Battaglia di
Canne avvenuta il 2 agosto del 216 a.C. tra i romani e i cartaginesi e ne
promuove la valorizzazione sostenendo interventi di conservazione del
patrimonio, anche mobile, archeologico, architettonico, monumentale e
paesaggistico, favorendo la ricerca e l’utilizzo dei materiali documentali,
artistici, cinematografici, bibliografici, multimediali, nonché la ricostruzione
e la divulgazione dei relativi avvenimenti storici.
Art. 2Contributi regionali 1. La Regione eroga contributi agli enti locali per progetti presentati dagli
stessi, in azione di sistema con la Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Puglia e/o con le competenti soprintendenze, con università,
centri di ricerca, consorzi e associazioni culturali regolarmente riconosciute,
volti in particolare a:
a) realizzare compiutamente un centro-visite in area
attrezzata per la conoscenza, anche con sistemi multimediali, degli eventi
annibalici e delle guerre puniche in generale in Italia e in Puglia;
b) realizzare itinerari didattico-informativi e turistici
relativi agli eventi storici indicati nell’articolo 1, anche mediante piste
ciclabili e connesse aree di sosta attrezzate;
c) pianificare visite guidate nei luoghi indicati
nell’articolo 3 a sostegno sia della domanda di turismo culturale, sia di
approcci specialistici, accademici e scolastici;
d) diffondere la memoria degli eventi storici relativi
alla Battaglia di Canne con manifestazioni di rievocazione e
spettacolarizzazione, cicli cinematografici e documentari, mostre fotografiche,
siti web, convegni e pubblicazioni;
e) promuovere indagini archeologiche e restauro di
strutture e di aree archeologiche al fine di recuperare reperti, resti ossei,
armi e beni appartenenti ai protagonisti delle vicende storiche, promuovendone
il restauro, la conservazione e la valorizzazione, unitamente al patrimonio
indicato nell’articolo 1;
f) promuovere ogni altra iniziativa non compresa tra i
precedenti punti, ma facente capo sempre alle finalità della presente legge.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati secondo
criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su
proposta dell’Assessore all’assetto del territorio, paesaggio e beni culturali,
di concerto con l’Assessore al turismo e attività culturali, sentita la
competente Commissione consiliare, assicurando priorità di finanziamento a
progetti presentati da enti locali associati in collaborazione con altri
soggetti pubblici o privati che operano nelle materie disciplinate dalla
presente legge.
3. La deliberazione di cui al comma 2 è approvata entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria
regionale, tenendo conto della delimitazione delle aree interessate di cui
all’articolo 3.
Art. 3Delimitazione delle aree interessate agli avvenimenti della battaglia di Canne 1. La Regione Puglia individua nel Piano paesaggistico territoriale regionale
(PPTR) le aree da sottoporre alle specifiche misure di salvaguardia previste
dalla normativa vigente volte ad assicurare la conservazione e la valorizzazione
del patrimonio archeologico, architettonico, monumentale e paesaggistico di cui
all’articolo 1.
2. Fino alla delimitazione di cui al comma 1, le aree
territoriali interessate dagli avvenimenti indicati nell’articolo 1 sono quelle
di proprietà pubblica, già vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e integrazioni, e sono
individuate dalla Giunta regionale sulla base della documentazione storica
esistente, sentiti gli enti locali interessati, gli istituti, le associazioni e
le fondazioni operanti nelle materie disciplinate dalla presente legge, in
accordo con la Direzione regionale beni culturali e paesaggistici della Puglia
e/o con le competenti soprintendenze.
3. Il perimetro può subire variazioni in aumento ove se ne
ravvisi l’opportunità in seguito a nuove scoperte archeologiche o ritrovamenti
di importanti reperti, nonché per maggior tutela dell’ambiente e del paesaggio.
Tale variazione del perimetro è approvata dalla Giunta regionale, sulla base del
parere favorevole espresso ai sensi del d.lgs. 42/2004 dalla Direzione regionale
beni culturali e paesaggistici della Puglia e/o dalle competenti soprintendenze
e sulla base degli atti amministrativi e tecnici degli enti locali interessati.
Art. 4Norme finanziarie e finali 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
stimati in euro settemila per l’esercizio finanziario 2011, si provvede
nell’ambito dello stanziamento facente capo all’upb 4.3.1 - capitolo 811020
denominato “Spese per la promozione del patrimonio culturale. Art. 19, lett. F),
G), H), l.r. 24/2000”;
2. Per gli esercizi successivi si provvede nell’ambito
degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio annuali e pluriennali.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|