Anno 2012
Numero 3
Data 13/02/2012
Abrogato No
Materia
Note Pubblicato nel B.U.R. Puglia 17 febbraio 2012, n° 25
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Regolamento Regionale 13 febbraio 2012, n. 3

Modifiche al Regolamento Regionale 29 dicembre 2010, n. 22 “Modifiche al Regolamento regionale 30 dicembre 2009, n. 36 Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche”.



Art. 1


L’art. 1 del Regolamento Regionale 29 dicembre 2010, n. 22 è così modificato:

1. Dopo l’art. 14 del Regolamento regionale 30 dicembre 2009, n. 36 è inserito il seguente articolo:
Art. 14 bis
(Disciplina transitoria)

1. A tutte le domande di agevolazione presentate al Soggetto Finanziatore entro il 31 dicembre 2012, si applicano le seguenti disposizioni:

I - Il massimale di aiuto di cui al 1° comma dell’art. 14 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009, è aumentato al 45%;

II - Il contributo aggiuntivo in conto impianti di cui al comma 8 dell’art. 14 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009, non potrà essere superiore al 20% dell’investimento e all’importo massimo di euro 200.000,00.

2. Per tutte le domande di agevolazione presentate dal Soggetto Finanziatore dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, il 3° comma dell’art. 14 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009, è sostituito dal seguente:
“Il contributo sul montante interessi viene riconosciuto in misura pari all’Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano “il Sole 24 Ore” il giorno della stipula del finanziamento, maggiorato del 3,00% (300 punti base). Tale contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento “francese a rate costanti semestrali”, non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore”; 



Art. 2


Dopo l’art. 20 del Regolamento regionale 30 dicembre 2009, n. 36 è inserito il seguente articolo:

Art. 20 bis
(Disciplina transitoria)

1. A tutte le istanze di accesso presentate alla Regione Puglia ai sensi dell’art. 22 del Regolamento n. 36/09 entro il 31 dicembre 2012, si applicano le seguenti disposizioni:
I - il livello minimo di fatturato registrato nell’esercizio precedente l’invio dell’istanza di accesso, di cui al comma 5 dell’art. 18 del Regolamento n. 36/09, è ridotto a 4 milioni di euro. 



Art. 3

(Rinvio al regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009) 


1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.