Regolamento Regionale 20 febbraio 2012, n. 4 Modifiche al Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009
Art. 1Il comma 1 dell’art. 1 del Regolamento
Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009 è sostituito dal seguente: Il
presente Regolamento disciplina i regimi di aiuto regionali e gli aiuti
individuali, esenti dall’obbligo di notificazione preventiva alla Commissione
Europea, nel settore turismo e di seguito specificati: a) aiuti agli
investimenti iniziali;
b) aiuti alle Medie imprese singole ed ai Consorzi di PMI per
la realizzazione di Programmi Integrati di Investimento (PIA - Turismo);
c) aiuti alle Grandi imprese in forma singola o nell’ambito di
una compagine consortile composta da una grande impresa ed altre PMI per la
realizzazione di Contratti di Programma Turismo.
Art. 2Il comma 2 dell’art. 2 del Regolamento
Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009 è modificato come segue:
Ai fini
del presente Regolamento, le imprese vengono classificate di piccola, media o
grande dimensione sulla base della Raccomandazione della Commissione Europea
2003/361/CE del 06 maggio 2003.
Art. 3
c. aiuti in favore di grandi progetti di investimento
qualora l’importo complessivo degli aiuti di ogni provenienza superi il 75% del
massimale di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile
di 100 milioni di euro, applicando il massimale standard di aiuto in vigore per
le grandi imprese nella Regione, previsto dagli Orientamenti in materia di aiuti
di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08).
Art. 4
Gli aiuti previsti dal presente Regolamento non sono cumulabili
con nessuna altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o
comunitario, classificabile come “aiuto di stato” ai sensi degli articoli 87 e
88 del Trattato di Roma, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in
materia di utili reinvestiti e per gli aiuti in forma di garanzia,
controgaranzia e cogaranzia forniti a favore delle PMI concessi ai sensi del
Regolamento (CE) n.1998 del 15 dicembre 2006 della Commissione, a condizione che
tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dal
paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08 relativa agli “Orientamenti di aiuto di
stato a finalità regionale”, dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06.08.2008
relativo al “Regolamento generale di esenzione” o in altre decisioni o
regolamenti specifici della Commissione.
Art. 5
vii. Parchi tematici:
struttura concepita intorno ad un tema base ispirato alla
storia, al cinema, all’ambiente, alla società.
viii. Recupero immobili di pregio:
- realizzazione di strutture turistico - alberghiere (compresi
servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) aventi capacità ricettiva
non inferiore a n. 7 camere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 7
della Legge Regionale n. 11 dell’11/02/1999 (1) attraverso il
consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che
presentano interesse artistico e storico per i quali, alla data di presentazione
dell’istanza di accesso, sia intervenuta la dichiarazione di cui all’art. 13 del
D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) o altro
titolo a norma di legge;
- consolidamento, restauro e risanamento conservativo di
edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine della
trasformazione dell’immobile in strutture alberghiere (compresi servizi annessi,
nel rispetto della normativa vigente) aventi capacità ricettiva non inferiore a
n. 7 camere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 7 della Legge
Regionale n. 11 dell’11/02/1999 1 . Ai fini di
cui sopra, deve restare immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti
salvi i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e
artistiche.
ix. Teatri:
- Realizzazione, miglioramento e ampliamento di immobili
adibiti stabilmente e con carattere di continuità a teatro privato in cui si
presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici e di rivista.
________ 1 BURP n. 18 del 19/02/1999.
Art. 6
Il presente Titolo offre un sostegno alle piccole imprese
ed alle medie imprese di cui all’articolo 2 del presente Regolamento.
Art. 7
Le agevolazioni di cui al comma precedente sono concesse,
indipendentemente dall’ammontare del progetto ammissibile, su un importo massimo
di 2.000.000,00 di euro per le piccole imprese e di 4.000.000,00 di euro per le
medie imprese.
Art. 8
g) Nel caso di investimenti riguardanti gli stabilimenti
balneari, gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano
distolti dall’uso previsto prima di tre anni dalla data di conclusione
dell’investimento. Inoltre, al fine di adeguarsi a quanto stabilito dall’art. 1
comma 18 della legge nazionale n. 25 del 26 febbraio 2010 saranno ammessi alle
agevolazioni esclusivamente i programmi di investimento che saranno conclusi
(data dell’ultimo titolo di spesa) entro e non oltre il 31 dicembre 2012.
Art. 9
In allegato all’istanza di accesso, i soggetti proponenti
devono inviare la copia della documentazione attestante l’avvio delle procedure
relative all’ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie allo
svolgimento delle attività da realizzare con indicazione della tempistica
relativa al rilascio delle stesse.
Per avvio delle procedure relative all’ottenimento delle
autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività da
realizzare si intende la richiesta di titolo abilitativo (D.P.R. 380/01 e s.m. e
i. e L. 122/01) riferito alle opere da realizzare, accompagnata dalla
dichiarazione asseverativa del progettista e corredata dell’attestazione
concernente il titolo di legittimazione, degli elaborati progettuali richiesti
e, quando ne ricorrano i presupposti, di altri documenti previsti dalle norme
vigenti.
Il mancato avvio di dette procedure determina la
inammissibilità dell’istanza di accesso.
Art. 10Al fine di consentire anche alle grandi imprese la realizzazione di investimenti
nel settore turismo, dopo l’art. 28 del Regolamento
Regionale n. 36/09 e s.m. e i., è introdotto il seguente titolo IV:
TITOLO IV
(AIUTI ALLE GRANDI IMPRESE PER CONTRATTI DI PROGRAMMA
TURISMO)
Articolo 29
(Oggetto e finalità)
1. I programmi di investimento promossi da grandi imprese
favoriscono lo sviluppo di ulteriori attività e progetti, rafforzando la
competitività e l’attrattività dei territori e promovendo l’occupazione.
2. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità
di concessione delle agevolazioni per la realizzazione di Contratti di Programma
Turismo di importo complessivo delle spese ammissibili comprese tra 10 e 50
milioni di euro.
3. Per Contratto di Programma Turismo si intende
un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla realizzazione di un organico ed
integrato complesso di investimenti in attivi materiali e immateriali
finalizzato a migliorare l’offerta turistica territoriale verso obiettivi di
destagionalizzazione dei flussi turistici, mediante la realizzazione di
Strutture connesse (ai sensi dell’art 11, lettera k) del presente
Regolamento).
4. I Contratti di Programma Turismo possono essere
presentati da imprese di grandi dimensioni. Nel caso in cui l’istanza di accesso
sia presentata da un’impresa di grandi dimensioni non attiva e/o costituenda,
entro la data di sottoscrizione del contratto, almeno il 50% del capitale
sociale sottoscritto dall’impresa di grandi dimensioni controllante deve essere
versato.
5. I contratti di Programma Turismo possono prevedere,
oltre al programma di investimento della grande impresa proponente, anche
programmi di investimento di altre piccole e medie imprese in regime di
contabilità ordinaria, nell’ambito di una compagine consortile
costituita/costituenda.
6. Nel caso di compagine consortile costituita/costituenda,
almeno i 2/3 delle imprese che propongono e realizzano investimenti, alla data
di presentazione dell’istanza di accesso, devono avere approvato almeno 2
bilanci.
7. I progetti che prevedono anche la realizzazione degli
investimenti in attivi materiali in diverse unità produttive devono prevedere la
realizzazione di un unico marchio distintivo, un unico piano integrato di
promozione e commercializzazione e un modello di gestione integrata delle
attività turistiche.
8. Il Consorzio costituito o costituendo si impegna
a svolgere in maniera continuativa la propria attività nei cinque anni
successivi alla conclusione dell’investimento.
Articolo 30 (Tipologie di investimento
ammissibile)
1. Sono ammissibili alle agevolazioni programmi di
investimento di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 19 del presente
Regolamento. Solo per le PMI, i progetti di investimento possono prevedere anche
gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 19 del presente
Regolamento.
2. Nel caso in cui l’istanza di accesso presentata dalla
grande impresa preveda anche investimenti di altre PMI, l’iniziativa
imprenditoriale della grande impresa deve presentare spese ammissibili almeno
pari al 50% dell’importo complessivo del progetto e ciascun programma di
investimento realizzato da altre piccole e medie imprese deve presentare costi
ammissibili non inferiori ad euro 500.000,00.
3. Per le sole PMI, sono ammissibili anche gli investimenti
di cui al comma 2 dell’art. 19 del presente Regolamento.
4. Per le grandi imprese non sono ammissibili le spese di
cui alla lettera g) del comma 1 dell’art. 7 del presente Regolamento.
5. I progetti di investimento devono essere avviati
successivamente alla data della comunicazione della Regione di cui all’art. 22,
comma 5 del presente Regolamento. Si intende quale avvio del programma la data
relativa all’inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno
giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti,
macchinari e attrezzature. Ai fini dell’individuazione delle data di avvio del
programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.
Articolo 31 (Forma e intensità delle
agevolazioni)
1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di
contributi in conto impianti.
2. Per le grandi imprese, le agevolazioni
relative alle spese di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell’art. 7,
sono concesse nel limite del 30%.
3. Per le PMI, le agevolazioni sono concesse nei limiti di
cui al comma 2 dell’art. 20 del presente Regolamento.
4. Per le PMI, le
agevolazioni relative alle spese per gli investimenti in servizi di consulenza
di cui all’art. 6, comma 2, sono concesse nei limiti di cui al comma 3 dell’art.
20 del presente Regolamento.
Articolo 32 (Modalità di ammissione
all’agevolazione)
1. La procedura per la concessione delle agevolazioni
prevede le seguenti fasi:
a) accesso;
b) presentazione del progetto definitivo;
c) istruttoria della proposta;
d) contrattualizzazione;
e) gestione del contratto.
2. Per le fasi di accesso, della presentazione del
progetto definitivo e dell’istruttoria delle proposte si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui il programma proposto dalla grande impresa preveda la
realizzazione di programmi di investimento di altre PMI nell’ambito di una
compagine consortile, il consorzio qualora non sia ancora costituito al momento
di presentazione dell’istanza di accesso, deve costituirsi entro e non oltre la
presentazione del progetto definitivo di cui all’art. 23 del presente
Regolamento.
4. La fase della contrattualizzazione prevede le seguenti
attività:
a) Approvazione della proposta di progetto:
sulla base delle risultanze della fase istruttoria, la
Regione approva con deliberazione della Giunta Regionale le proposte
determinando l’importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di
ogni singolo programma di investimenti ed individua il termine entro il quale
provvedere alla sottoscrizione del contratto di programma turismo di cui alla
successiva lettera b).
b) Sottoscrizione del contratto di programma Turismo:
entro i termini di cui al punto precedente, la Regione, il
soggetto proponente ed i soggetti beneficiari sottoscrivono il contratto di
programma turismo, predisposto dalla medesima Regione, anche tenendo conto di
eventuali specifiche condizioni indicate nel provvedimento di cui alla lettera
precedente. Il contratto di programma turismo, nel quale sono indicati i
reciproci impegni ed obblighi, contiene in particolare le modalità di erogazione
delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle
stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento
finale dell’avvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed
ispezione, e quant’altro necessario ai fini della realizzazione del programma di
investimento.
5. Per la fase di gestione del contratto si applicano le
disposizioni di cui all’art. 26 del presente Regolamento.
Articolo 33 (Modifiche e variazioni)
1. Per le modifiche e le variazioni, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 27 del presente Regolamento.
Articolo 34
(Revoche)
1. Per le revoche, si applicano le disposizioni di cui
all’art. 28 del presente Regolamento.
Art. 11(Rinvio al Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009) 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle
disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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