Regolamento Regionale 20 febbraio 2012, n. 5 Ulteriori modifiche al Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione della Regione Puglia n. 1 del 19 gennaio 2009 come modificato dall’art. 1 del Regolamento Regionale n. 19 del 10 agosto 2009 e del Tit. IX del Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2011.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti
regionali;
Visto
l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R.12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto
l’art.
44, comma 3,
L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Vista
la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1069 del 25 giugno 2008 di
adozione del Regolamento generale dei regimi di aiuto in
esenzione;
Visto il
Regolamento (CE) n. 800/ 2008;
Vista
la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2322 del 28 novembre 2008;
Vista
la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 207 del 25 febbraio 2009;
Vista
la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1522 del 7 agosto 2009;
Vista
la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 230 del 14 febbraio 2012;
EMANA
Il seguente
Regolamento:
Art. 1(Modifiche all’art. 8 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio
2009 come modificato dall’art 1 del Regolamento Regionale n. 19 del 10
agosto 2009)
1. Il 1° comma dell’art. 8 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 è modificato come di seguito: “Gli aiuti previsti dal presente Regolamento non sono cumulabili con nessuna altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, classificabile come “aiuto di stato” ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di utili reinvestiti e per gli aiuti erogati sotto forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08 relativa agli “Orientamenti di aiuto di stato a finalità regionale”, dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06.08.2008 relativo al “Regolamento generale di esenzione” o in altre decisioni o regolamenti specifici della Commissione”.
Art. 2(Modifiche al Titolo IX -Aiuti alle piccole imprese per progetti
integrati di agevolazione) 1. Il Titolo IX
(Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di agevolazione) è sostituito
ed integrato come segue:
Articolo 73
(Oggetto
e finalità)
1.
La Regione
incentiva i programmi di investimento promossi dalle imprese di piccola
dimensione, le quali rappresentano un fattore importante per la crescita
economica, l’innovazione, l’occupazione e l’integrazione sociale sul territorio.
2. Il presente
Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle
agevolazioni per la realizzazione di progetti integrati di importo complessivo
delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 1 milione e 10 milioni di euro.
3. Per progetto
integrato si intende un programma industriale di investimenti finalizzato alla
produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono integrati uno o più
investimenti in attivi materiali, investimenti di ricerca e investimenti per
acquisizione di servizi per l’innovazione delle imprese.
4. I progetti
integrati devono essere promossi e presentati da una piccola impresa, così come
definita all’art. 2 del presente Regolamento. Alla data di presentazione della
domanda la piccola impresa deve avere già approvato almeno tre bilanci di
esercizio, deve avere registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della
domanda, un numero di ULA almeno pari a 15 ed aver registrato nei tre esercizi
precedenti un fatturato medio non inferiore a 2,5 milioni di euro.
Articolo 74 (Tipologie di investimento ammissibili) 1. Gli investimenti in “attivi materiali” ammissibili possono riguardare: a. la realizzazione di nuove unità produttive; b. l’ampliamento di unità produttive esistenti; c. la diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi; d. il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente. 2. Gli investimenti in ricerca ammissibili sono quelli in ricerca industriale ovvero sviluppo perimentale, così come disciplinati dal precedente Titolo III. 3. Gli investimenti per l’acquisizione di servizi di consulenza e partecipazione a fiere ammissibili sono quelli descritti e disciplinati nel precedente Titolo IV. 4. Gli investimenti per l’acquisizione di servizi per l’innovazione delle imprese ammissibili sono quelli descritti e disciplinati nel precedente Titolo VII. 5. Gli investimenti ammissibili per la messa a disposizione di personale altamente qualificato sono quelli descritti e disciplinati nel precedente Titolo VIII. Articolo 75 (Spese ammissibili) 1. Le spese ammissibili relative agli investimenti in attivi materiali sono riferibili sia al costo di acquisto, sia al costo di produzione delle immobilizzazioni, così come definite dall’art. 2426 del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni. 2. Sono ammissibili le spese per: a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell’importo dell’investimento in attivi materiali; b. opere murarie e assimilate; c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività di rappresentanza; d. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; e. acquisto di brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal programma. 3. Con riferimento ai programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono ammissibili le spese di cui all’art. 21 del presente Regolamento. 4. Con riferimento agli investimenti per l’acquisizione di servizi di consulenza e partecipazione a fiere sono ammissibili le spese di cui all’articolo 30 del presente Regolamento. 5. Con riferimento agli investimenti per servizi per l’innovazione delle imprese sono ammissibili le spese di cui all’articolo 58 del presente Regolamento. 6. Con riferimento agli investimenti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato sono ammissibili le spese di cui all’articolo 67 del presente Regolamento. 7. Sono inoltre ammissibili le spese relative a studi preliminari di fattibilità e a consulenze connessi al programma di investimenti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 214 del 9/08/2008). Tali spese sono ammissibili solo fino al 3% dell’importo complessivo ammissibile. Le spese per progettazioni ingegneristiche sono finanziabili nel limite del 5% delle voci di cui alla lettera b) del comma 2. 8. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti “chiavi in mano”. 9. Non sono ammesse, altresì, le spese relative all’acquisto di mezzi mobili targati. 10. I progetti integrati, per qualsiasi tipologia di investimento, devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione, di cui al successivo articolo 78 comma 5. Si intende quale avvio del programma la data relativa al primo titolo di spesa. Ai fini dell’individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità. Articolo 76 (Forma e intensità delle agevolazioni concedibili) 1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti. 2. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 75 comma 2 sono concesse nel limite del 35% dei costi ammissibili. 3. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 75 comma 2 nonché di quelle per gli studi preliminari di fattibilità, per consulenze connesse al programma di investimenti ed a spese per progettazione sono concesse nel limite del 50% dei costi ammissibili. 4. Le agevolazioni relative agli investimenti per servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono concesse nei limiti di cui all’articolo 20. 5. Le agevolazioni relative agli investimenti per servizi di consulenza per le imprese sono concesse nei limiti di cui all’articolo 29. 6. Le agevolazioni relative alle spese per servizi per l’innovazione delle imprese sono concesse nei limiti di cui all’articolo 57. 7. Le agevolazioni relative alle spese per la messa a disposizione di personale altamente qualificato a favore delle imprese sono concesse nei limiti di cui all’articolo 66. Articolo 77 (Modalità di ammissione all’agevolazione) 1. La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede le seguenti fasi: i. Fase di accesso: presentazione e verifica dell’istanza di accesso; ii. presentazione del progetto definitivo; iii. istruttoria del progetto definitivo; iv. concessione delle agevolazioni; v. attuazione del progetto industriale. Art. 78 (Fase di accesso) 1. Il soggetto proponente trasmette l’istanza di accesso alla Regione. La predetta istanza di accesso deve essere corredata da un documento che descriva le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto industriale, il profilo dell’impresa che realizza il programma di investimento, nonché l’ammontare e le caratteristiche dello stesso. A corredo dell’istanza di accesso, la Regione potrà richiedere l’ulteriore documentazione ritenuta necessaria all’espletamento dell’attività istruttoria. 2. La Regione, ricevuta la documentazione di cui al comma precedente, avvia, se necessario anche mediante la fase dell’interlocuzione con il soggetto proponente, le verifiche al fine di accertare le condizioni di ammissibilità, nonché la praticabilità e fattibilità del progetto industriale. Particolare attenzione è posta all’impatto del progetto con riferimento allo sviluppo economico ed occupazionale nei territori di riferimento ed alla tempistica di realizzazione del progetto, nonché alla sua cantierabilità ed alla copertura finanziaria. 3. Sulla base delle verifiche effettuate, la Regione, mediante Determinazione Dirigenziale, adotta il provvedimento di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità. 4. La ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo non comporta impegni contabili che saranno adottati all’atto della concessione di cui al successivo articolo 81. 5. La Regione comunica ai soggetti proponenti l’esito dell’esame di cui ai commi precedenti. Detta comunicazione contiene, per le sole istanze valutate ammissibili, il termine perentorio entro il quale deve essere presentata la documentazione progettuale. Articolo 79 (Presentazione del progetto definitivo) 1. La documentazione progettuale è presentata dal soggetto proponente alla Regione entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di cui all’articolo precedente. Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso in cui la documentazione non sia completa, la proposta di progetto industriale è dichiarata decaduta. 2. La documentazione progettuale è costituita dalla proposta di progetto industriale, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, nella quale devono essere rappresentati compiutamente e chiaramente i contenuti del progetto industriale con particolare riguardo: a. ai presupposti ed agli obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e finanziario; b. al soggetto proponente; c. agli investimenti relativi ai singoli programmi previsti; d. al piano finanziario di copertura degli investimenti, con indicazione dell’ammontare delle agevolazioni richieste, e le relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie. 3. Alla proposta di progetto industriale devono, in particolare, essere allegati: a) scheda tecnica di sintesi, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente ed al complesso dei programmi di investimento proposti, secondo l’Allegato fornito dall’Amministrazione Regionale; b) relazione generale e “Attivi Materiali” nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all’impresa beneficiaria ed al programma proposto nonché all’andamento economico e alla situazione patrimoniale del soggetto proponente, secondo l’Allegato fornito dall’Amministrazione Regionale; c) certificato di vigenza rilasciato dalla CCIAA con dicitura antimafia in originale ed in corso di validità; d) documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione della proposta di progetto industriale; e) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative; f) principali elaborati grafici e lay out relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore speciale;
g) copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, ove previsto, attestanti la piena disponibilità dell’immobile (suolo e/o fabbricati) nell’ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d’uso dell’immobile stesso;
h) perizia giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui al punto precedente ed all’inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti unitamente alla esplicitazione della tempistica necessaria;
i) in caso di acquisto del suolo e/o fabbricato sarà necessario produrre perizia giurata attestante il valore del bene e la congruità dello stesso;
j) dettaglio degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi e computi metrici redatti su carta intestata del fornitore debitamente datati e sottoscritti e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e articolazione temporale;
k) dichiarazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, articolo 8, relativa a determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea;
l) relazione di sostenibilità ambientale predisposta da professionista abilitato e iscritto all’albo e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, secondo l’Allegato fornito dall’Amministrazione Regionale;
m) formulario relativo agli investimenti in servizi di consulenza, ove previsti, secondo l’Allegato fornito dall’Amministrazione Regionale;
n) formulario relativo agli investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ove previsti, secondo l’Allegato fornito dall’Amministrazione Regionale;
o) copia conforme degli ultimi tre bilanci approvati e situazione economica e patrimoniale aggiornata, asseverata da professionista abilitato;
p) copia conforme del Libro Unico del Lavoro.
La documentazione deve essere fornita anche su supporto informatico. Articolo 80 (Istruttoria del progetto definitivo) 1. La Regione effettua l’istruttoria del progetto definitivo, verificando in particolare la fattibilità tecnica, economica e finanziaria della proposta, nonché la sua cantierabilità. 2. Il soggetto proponente, entro il termine stabilito dalla Regione, dovrà presentare la documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a m/l termine e/o la documentazione attestante l’apporto di mezzi propri, finalizzati alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell’investimento. 3. La Regione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione di cui all’articolo precedente. 4. Al termine dell’istruttoria la Regione comunica al soggetto proponente l’esito e le relative motivazioni in caso di esclusione della proposta. Articolo 81 (Concessione delle agevolazioni) 1. Sulla base delle risultanze istruttorie di cui all’articolo precedente, la Regione approva, con Determinazione Dirigenziale, le proposte determinando l’importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimento ed individua il termine entro il quale procedere alla sottoscrizione del Disciplinare di cui al comma successivo. 2. Entro il termine di cui al comma precedente, il Dirigente del Servizio competente ed il soggetto beneficiario sottoscrivono specifico Disciplinare, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell’avvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed ispezione e quant’altro necessario ai fini della realizzazione del progetto industriale. Articolo 82 (Modalità attuative del progetto industriale) 1. L’erogazione delle agevolazioni è di competenza della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà alla Regione le richieste di erogazione delle agevolazioni, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal Disciplinare. 2. La Regione può disporre, in ogni momento, controlli e verifiche, anche in corso d’opera, sull’attuazione dei progetti. 3. La concessione degli aiuti è effettuata con la procedura negoziale disciplinata dal decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese). Articolo 83 (Modifiche e variazioni) 1. Variazioni in aumento dell’ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma originario, non potranno comportare, in alcun caso, aumento dell’onere a carico della finanza pubblica. 2. Ogni variazione della localizzazione in zona diversa da quella originariamente prevista dovrà essere autorizzata dalla Regione. 3. Le variazioni che non comportino modifiche sostanziali al piano progettuale dovranno essere autorizzate dalla Regione. 4. Non costituiscono variazioni da assoggettare ad autorizzazione della Regione tutte quelle modifiche che attengono a: a. condizioni di fornitura degli impianti e delle attrezzature; b. identità del fornitore diversa da quella eventualmente indicata nel progetto definitivo; c. modifiche ad impianti, macchinari ed attrezzature che, nel limite della spesa originariamente prevista, non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento. Articolo 84 (Revoche) 1. Il Disciplinare di cui all’articolo 81 del presente Regolamento deve prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo: a) nel caso in cui le imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n.68 del 12 marzo 1999, (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); b) risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare); c) risulti violata la “clausola sociale” ex art. 2 comma 1 e 2 del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, “L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” B.U.R.P. n.191 del 30/11/2009; d) gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data di ultimazione del programma di investimenti; e) qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dal Disciplinare; f) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario. 2. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. 3. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti
dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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