Legge Regionale 22 marzo 2012, n. 5 Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia
Art. 1Finalità
1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi sanciti dall’articolo 6 della Costituzione e dall’articolo 4 del proprio Statuto, riconosce le Comunità storico-linguistiche della Grecìa salentina, arberesche e franco-provenzali, rispettivamente presenti nei seguenti comuni:
a) Calimera (LE); b) Castrignano dei Greci (LE); c) Corigliano d’Otranto (LE); d) Martano (LE); e) Martignano (LE); f) Melpignano (LE); g) Soleto (LE); h) Sternatia (LE); i) Zollino (LE); j) San Marzano di San Giuseppe (TA); k) Chieuti (FG); l) Casalvecchio di Puglia (FG); m) Celle di San Vito (FG); n) Faeto (FG). 2. Al fine di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico, storico, culturale, artistico, religioso-liturgico e folklorico delle suddette comunità, la Regione Puglia sostiene legislativamente e finanziariamente iniziative intese a garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo della loro identità culturale, promuovendo iniziative e incentivi per la permanenza delle popolazioni nei luoghi di origine e per l’approfondimento delle ragioni delle loro radici storico-linguistiche.
Art. 2Contributi
1. Per le finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a concedere, annualmente, contributi agli enti così come individuati all’articolo 4 per la realizzazione di iniziative riguardanti:
a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle rispettive lingue minoritarie e del relativo patrimonio storico-culturale attraverso attività di ricerca storica e linguistica, pubblicazione e/o diffusione di studi attinenti, istituzione di corsi d’insegnamento, lavori inerenti temi liturgici e religiosi, realizzazioni legate alla toponomastica; b) l’insegnamento delle lingue minoritarie nelle scuole di ogni ordine e grado; c) attività giornalistiche e radio-televisive. 2. Tutto quanto innanzi elencato deve essere direttamente connesso con la salvaguardia delle lingue di cui all’articolo 1.
Art. 3Uso della lingua minoritaria sulle indicazioni per il pubblico
1. Nel territorio di insediamento delle minoranze linguistiche di cui all’articolo 1, sulle insegne esposte al pubblico e in tutte le indicazioni per il pubblico, comprese le etichette sui prodotti agricoli, artigianali e industriali, è ammesso, da parte di associazioni e imprese, l’uso anche della lingua minoritaria, oltre che di quella italiana.
Art. 4Accesso ai contributi
1. Possono accedere ai contributi previsti all’articolo 2:
a) enti locali territoriali, secondo le priorità assegnate dalla sequenzialità di cui alla presente lettera:
1) enti locali territoriali in forma associata, ai sensi degli articoli 30 (Convenzioni) e 34 (Accordi di programma) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 2) comuni singoli (come individuati dall’articolo 1);
b) fondazioni senza scopo di lucro; c) istituti scolastici di ogni ordine e grado, per l’attività d’insegnamento della lingua e la pubblicazione di manuali a esso connessi; d) associazioni culturali regolarmente costituite e senza fini di lucro; e) testate giornalistiche o di informazione radio-televisiva o che operano sul web; f) enti e associazioni religiose. 2. Gli enti di cui alle lettere b), c), d), f) devono essere espressione dei territori individuati dall’articolo 1, con sede sociale in tali comuni e operatività in essi da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5Presentazione progetti
1. I soggetti individuati dall’articolo 4 possono presentare progetti, secondo le modalità previste dalla presente legge, all’Assessorato regionale alla pubblica istruzione entro il 1° febbraio di ogni anno.
2. I progetti devono essere corredati da un dettagliato preventivo di spesa e da una dichiarazione con cui si attesta che almeno il 20 per cento della somma richiesta per l’attuazione del progetto è assicurata da fondi rivenienti dal proprio bilancio; da tale obbligo sono escluse le scuole.
Art. 6Ripartizione contributi
1. I contributi di cui all’articolo 2 sono suddivisi in parti uguali tra le tre comunità storico-linguistiche e in base alle seguenti percentuali:
a) 40 per cento a favore degli enti territoriali di cui ai punti 1 e 2 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 4; b) 30 per cento alle scuole, come individuate alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4; c) 30 per cento agli enti e alle società di cui alle lettere b), d), e), f) del comma 1 dell’articolo 4.
Art. 7Approvazione graduatoria
1. La Giunta regionale, dopo l’istruzione effettuata dal Comitato di cui all’articolo 8, procede ogni anno ad approvare la graduatoria dei progetti pervenuti e ad assegnare le risorse finanziarie, secondo i criteri determinati dall’articolo 6, entro novanta giorni dalla data di approvazione del bilancio regionale, al fine di consentire ai singoli enti di procedere a un’adeguata programmazione.
Art. 8Analisi dei progetti
1. Il Comitato che istruisce e analizza i progetti presentati è composto dal Dirigente regionale dell’Assessorato alla pubblica istruzione, da un rappresentante dei comuni della Grecìa salentina, da uno dei comuni arberesche, da uno dei comuni franco-provenzali, dal Direttore regionale del Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Comitato di cui al comma 1 rimane in carica tre anni ed è rinnovabile.
3. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 9Modalità di erogazione dei contributi
1. I contributi sono erogati secondo i seguenti criteri:
a) erogazione del 25 per cento del contributo assegnato entro trenta giorni dall’individuazione dei beneficiari; b) saldo del restante 75 per cento a presentazione della documentazione contabile e della relazione finale riguardante la realizzazione delle attività previste dal progetto generale. 2. La rendicontazione deve essere effettuata entro novanta giorni dalla conclusione del progetto e comunque entro il 31 ottobre dell’esercizio finanziario successivo a quello dell’anno di erogazione.
3. La mancata rendicontazione comporta la revoca dell’intero contributo e il recupero delle somme già erogate.
Art. 10Norma transitoria
1. Nella fase di prima attuazione, i progetti devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il riparto dei fondi fra gli enti interessati deve essere effettuato nei successivi novanta giorni.
Art. 11Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito della U.P.B. 4.4.1., di apposito capitolo di spesa del bilancio regionale autonomo denominato “Contributi per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia, art. 2, l.r. n. 5 del 22 marzo 2012”, con uno stanziamento per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila, alla cui copertura si provvede mediante prelevamento della corrispondente somma dal capitolo 1110070, U.P.B. 6.2.1, denominato “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio annuali e pluriennali.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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