Regolamento Regionale 18 aprile 2012, n. 8 Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b)
CAPO 1DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1(Finalità) 1. Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 99, comma 2, del
Dl.gs. n. 152/06, in attuazione del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare n. 185 del 12 giugno 2003 (nel seguito D.M.
185/03) ed in adempimento a quanto previsto dalla Legge
Regionale n. 27 del 21 ottobre 2008, all’art.1, comma 1, lett. b), detta
norme e misure volte a favorire il riciclo dell’acqua e il riutilizzo di acque
reflue depurate.
2. La tutela quantitativa delle risorse idriche, ai sensi
dell’art. 95, comma 1, del D.lgs. n. 152/06, “concorre al raggiungimento degli
obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle
acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire
un consumo idrico sostenibile”.
3. Il presente Regolamento contribuisce al raggiungimento degli
obiettivi di qualità tramite le misure di intervento individuate dal Piano
regionale di Tutela delle Acque (nel seguito PTA), previsto nell’art.121 del
D.lgs. n. 152/06. Si tratta di misure volte a: a) tutela qualitativa e
quantitativa delle risorse idriche; b) riduzione dei prelievi dalle acque
superficiali e sotterranee; c) riduzione degli impatti sui corpi idrici
recettori.
4. Il trattamento depurativo (affinamento) che rende le acque
idonee al riutilizzo è una misura che, garantendo la disponibilità di una
risorsa alternativa, può contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al
precedente comma 3 lettere b) e c). Ove detta misura sia individuata dal PTA
come necessaria al perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, ai sensi
della Legge Regionale n. 28/1999, così come modificata dalla Legge
Regionale n. 27/2008, il servizio di affinamento costituisce parte
integrante del Servizio Idrico Integrato (nel seguito SII).
5. Il PTA della Regione Puglia definisce un primo elenco degli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane destinabili al riutilizzo; si
tratta di impianti già esistenti, in fase di realizzazione od adeguamento e di
impianti oggetto di proposta di realizzazione, secondo quanto previsto nel
programma di misure dello stesso PTA. Per ciascuno di detti impianti il PTA
indica la valenza del recupero e riutilizzo ai fini del perseguimento di
obiettivi di qualità ambientale. E’ da considerarsi prioritario l’avvio
all’esercizio degli impianti già esistenti.
6. Gli impianti elencati nel PTA, unitamente a quelli
successivamente progettati o realizzati al medesimo scopo, devono rispettare
quanto previsto dal D.M. 185/03 ed eventuali successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le disposizioni del presente Regolamento. Gli impianti
destinati al “riutilizzo ambientale” di cui al successivo art. 7, in termini di
limiti di emissione allo scarico, devono rispettare quanto previsto nel PTA e
successivi aggiornamenti.
Art. 2(Definizioni) 1. Ai ?ni del presente Regolamento, ad integrazione di quanto riportato
nell’art. 74 del D.lgs. n. 152/06, si intende per: a) recupero:
riquali?cazione di un’acqua reflua, mediante adeguato trattamento depurativo
(affinamento) finalizzato a renderla adatta alla distribuzione per speci?ci
riutilizzi; b) impianto di recupero: le strutture (stazioni) destinate al
trattamento depurativo di cui alla lettera a), incluse le eventuali strutture di
equalizzazione e di accumulo delle acque reflue recuperate presenti all’interno
dell’impianto, prima dell’immissione nella rete di distribuzione delle acque
reflue recuperate; c) rete di distribuzione: le strutture destinate
all’erogazione delle acque reflue recuperate, incluse le eventuali strutture per
la equalizzazione e accumulo dei reflui recuperati, diverse da quelle di cui
alla lettera b) e le eventuali stazioni per l’ulteriore trattamento, site
all’esterno dell’impianto di recupero; d) riutilizzo: impiego di acqua
reflua recuperata di determinata qualità per specifica destinazione d’uso, per
mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione di acqua
superficiale o sotterranea o derivante da rete idrica di approvvigionamento di
acqua potabile; e) Piano di Gestione: documento di gestione del singolo
sistema atto al recupero e riutilizzo delle acque reflue e comprensivo di
impianto di affinamento, condutture, vasche di raccolta delle acque affinate,
sistema di collettamento e distribuzione delle acque da riutilizzare.
Art. 3(Politiche e strumenti per la promozione e l’incentivazione del riutilizzo) 1. La Regione Puglia, sentiti i soggetti istituzionali
competenti, attiva politiche di sostegno finalizzate alla promozione ed
attuazione del riutilizzo delle acque reflue recuperate sul territorio
regionale.
2. Gli atti di indirizzo e le politiche di sostegno avranno
come obiettivi e misure: a) apportare vantaggi diretti in termini di
risparmio quantitativo ed indiretti in termini di minor impatto qualitativo dei
reflui comunque rilasciati nell’ambiente; b) migliorare l’equilibrio del
sistema idrico; c) attivare azioni e contributi per l’informazione e la
formazione finalizzate: 1) al corretto uso della risorsa; 2) alla
sensibilizzazione dell’utenza al risparmio attraverso la pratica del riuso,
sottolineando le ricadute positive di tale pratica, anche mediante la promozione
di azioni dimostrative e l’organizzazione di forum estesi a tutte le parti
sociali ed ai soggetti a vario titolo interessati; d) attivare contributi
finanziari per la realizzazione delle opere necessarie al riutilizzo; e)
promuovere accordi di programma tra la Regione ed i Gestori degli impianti di
recupero delle acque reflue ed i Gestori delle reti di distribuzione, al fine di
prevedere agevolazioni ed incentivazioni al riutilizzo del refluo depurato
attraverso: 1) contributi finanziari per l’elaborazione dei Piani di
Gestione; 2) incentivi e agevolazioni tariffarie a sostegno dell’utilizzo
del refluo depurato nei casi in cui è prioritario l’obiettivo del risparmio
idrico; 3) contributi al soggetto gestore della rete di distribuzione;
4) contributi al soggetto gestore dell’impianto di recupero.
CAPO 2PIANO DI GESTIONE DEL SISTEMA DI RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE
RECUPERATE
Art. 4(Predisposizione del Piano di Gestione) 1. Per singoli impianti di depurazione o gruppi di impianti di
depurazione, con carico superiore a 2000 Abitanti Equivalenti (AE), per i quali
la Regione abbia stabilito il recupero della risorsa idrica previa verifica
della fattibilità tecnico-economica, il riutilizzo delle acque reflue è attuato
attraverso la predisposizione di un “Piano di Gestione del sistema di riutilizzo
delle acque reflue recuperate” (di seguito Piano di Gestione).
2. La redazione del Piano di Gestione è a cura: a) della
Regione, per il tramite di un’apposita Struttura istituita presso il Servizio
preposto alla attuazione degli obbiettivi e delle misure del PTA, nel caso di
impianti per i quali il PTA e successivi aggiornamenti riconoscano nel
riutilizzo una specifica valenza ai fini del perseguimento di obiettivi di
qualità ambientale (parte integrante del SII), ad eccezione degli impianti di
cui alla successiva lettera b); b) del Soggetto gestore dell’area
interessata, se presente, o della Regione per il tramite degli Enti strumentali,
nei casi di riutilizzo ambientale; c) dei soggetti gestori degli impianti di
recupero in tutti gli altri casi.
3. Nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma 2, la
Regione, nella redazione del Piano di Gestione, assicura il coinvolgimento e
coordinamento degli Enti Locali territorialmente competenti, dei Consorzi e
delle categorie a vario titolo interessate al riutilizzo, i quali garantiscono
la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie alla redazione ed
all’eventuale aggiornamento del Piano di Gestione, come previsto nell’Allegato 7
al presente Regolamento.
4. Nei casi di cui ai punti b) e c) del precedente comma 2:
a) il soggetto preposto alla redazione del Piano di Gestione lo trasmette
alla Regione, completo in ogni sua parte secondo le indicazioni di cui al
successivo art. 5, in forma cartacea e su supporto informatico; b) il Piano
di Gestione è approvato dalla Regione Puglia entro i tre mesi successivi alla
sua trasmissione.
5. Il Piano di Gestione è trasmesso dalla Regione Puglia alla
Autorità competente per territorio al rilascio di concessioni di derivazione di
acque pubbliche, ai fini di quanto previsto all’art. 15 del presente
Regolamento, ed alla Autorità di Bacino della Puglia al fine di trarne le
informazioni necessarie a rimodulare, qualora necessario, i termini del bilancio
idrico regionale.
6. Per gli impianti non indicati dal PTA, i soggetti
interessati al recupero comunicano alla Regione Puglia il proprio intendimento
all’effettuazione del riutilizzo.
7. La comunicazione di cui al precedente comma 6 è
accompagnata: a) da una relazione di sintesi, a firma di un tecnico
abilitato, che descriva le modalità operative del riutilizzo, indicando le
caratteristiche tecniche dell’impianto e di tutte le opere accessorie (impianto
di sollevamento, vasche di equalizzazione e accumulo, collettamenti e rete di
distribuzione), ed il previsto piano di monitoraggio; b) dal quadro
economico dell’intervento e da una valutazione costi-benefici a garanzia della
sostenibilità dell’intervento stesso.
8. La Regione Puglia si esprime, sulla proposta contenuta nella
comunicazione di cui al comma 6, in linea con le politiche e gli indirizzi di
riutilizzo delle acque reflue di cui al precedente art. 3, entro i successivi
tre mesi.
9. La comunicazione e la documentazione previste nei precedenti
commi 6 e 7 sono contestualmente trasmesse alle Autorità competenti ad
esprimersi sull’assoggettabilità dell’intervento alle procedure di Valutazione
di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza.
10. Le Autorità in questione si esprimono entro gli stessi
termini previsti dal comma 8.
11. Acquisito il parere conforme della Regione e delle Autorità
di cui al comma 10, il Soggetto preposto provvede alla redazione del Piano di
Gestione.
Art. 5(Contenuti del Piano di Gestione) 1. Il Piano di Gestione definisce il quadro di riferimento per
il riutilizzo delle risorse idriche rese disponibili dal recupero delle acque
reflue.
2. Il Piano di Gestione riporta una dettagliata descrizione
delle caratteristiche dell’intera filiera del recupero e riutilizzo e, in
particolare: a) i soggetti responsabili della gestione e del controllo delle
diverse fasi della filiera (trattamento, accumulo, distribuzione, utilizzo);
b) le caratteristiche delle acque reflue prima del trattamento di recupero,
attestate da rapporti di analisi chimica e batteriologica relativi all’ultimo
anno, che dimostrino il rispetto dei limiti di emissione degli scarichi di cui
all’Allegato 5 della Parte III del D.lgs. n. 152/06 e di quanto riportato nelle
schede tecniche degli agglomerati allegate al PTA. c) la verifica
dell’idoneità dei reflui da recuperare, indicando l’eventuale presenza di
elementi limitanti tali da impedirne l’impiego in determinati contesti o per
determinati usi; d) la verifica che i reflui da recuperare non derivino da
cicli produttivi contenenti sostanze pericolose di cui alla Tabella 3A
dell’Allegato 5 della Parte III del D.lgs. 152/06; e) la eventuale
definizione, da parte del gestore del sistema di raccolta reflui, di un
protocollo di accettazione per il rilascio dell’autorizzazione all’allaccio di
nuove utenze, al fine di preservare la riutilizzabilità della risorsa; f) la
localizzazione dell’impianto di recupero nel sistema di coordinate WGS 1984 UTM
33N; g) l’indicazione del recapito alternativo al riutilizzo, da definire ai
sensi dell’art. 14 del presente Regolamento; h) le caratteristiche tecniche
dell’impianto di affinamento utilizzato per il recupero delle acque reflue;
i) eventuali punti e modalità di mescolamento tra il refluo recuperato e la
risorsa idrica grezza non potabile; j) la portata delle acque trattate
nell’impianto di affinamento (misurazione della portata media giornaliera e
delle portate medie mensili) rispetto a quelle depurate; k) le indicazioni
sulle destinazioni d’uso previste per le acque recuperate; l) il sistema di
adduzione e distribuzione (sono da rispettare comunque tutte le prescrizioni
previste nell’art. 11 del presente Regolamento); m) il conto economico degli
investimenti e della gestione del sistema di recupero e riutilizzo; n) il
sistema dei controlli sulla filiera di recupero e riutilizzo, da riportare in un
Piano di Monitoraggio e Controllo redatto secondo le indicazioni contenute
nell’Allegato 4 del presente Regolamento e che specifichi: 1) il sistema dei
controlli sulle acque in uscita dall’impianto di recupero, distinguendo tra
controlli di conformità ed autocontrolli; 2) i controlli sulla rete di
distribuzione; 3) il monitoraggio di verifica degli effetti ambientali,
agronomici e pedologici del riutilizzo; 4) i soggetti preposti alla
esecuzione dei controlli; 5) la frequenza e le modalità di registrazione dei
controlli; 6) le modalità di comunicazione dell’esito dei controlli; o)
il piano operativo di sicurezza e intervento per la gestione delle emergenze
(es. fuori norma), che deve riportare: 1) sistemi di controllo automatici e
non, dei fuori norma; 2) sistemi di scarico e di accumulo d’emergenza;
3) sistemi di blocco automatico e non, della distribuzione; 4) procedure
e tempistiche di comunicazione e segnalazione dei fuori norma agli Enti
autorizzatori, all’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (di seguito ARPA),
ai Gestori della rete e agli utenti interessati; 5) sistemi di monitoraggio
per la verifica della cessata emergenza; 6) eventuali sistemi alternativi
atti a garantire il soddisfacimento della domanda di risorsa nel caso di
interruzione dell’erogazione delle acque recuperate.
3. Nel caso in cui sia previsto il riutilizzo a fini irrigui od
ambientali, il Piano di Gestione, in aggiunta alle indicazioni di cui al
precedente comma 2, è corredato da relazioni specialistiche redatte da agronomo,
perito agrario o agrotecnico e da un geologo, iscritti ai rispettivi albi
professionali, o da Enti, Istituzioni e Agenzie Regionali competenti in materia,
riportanti informazioni di dettaglio e relative mappature riferite, per quanto
di competenza, ai seguenti aspetti: a) pedologia dell’area e proprietà
idrauliche dei suoli (classificazione dei suoli, spessore, permeabilità,
capacità di campo, bilancio idrico nel suolo ed individuazione della aliquota di
infiltrazione, ecc.); b) condizioni climatiche locali (regime
termo-pluviometrico medio riferito all’ambito locale); c) caratteristiche
geomorfologiche e idrografiche dell’area; d) idrogeologia dell’area con
particolare riferimento alla profondità di rinvenimento di eventuali acquiferi,
alla modalità di alimentazione e deflusso degli stessi ed alla descrizione delle
proprietà idrauliche dell’insaturo; e) l’indicazione delle eventuali aree di
rispetto e di salvaguardia previste dal PTA; f) nel caso di riutilizzo
ambientale le caratteristiche generali dell’ambiente recettore delle acque
trattate (con eventuali peculiarità floro-faunistiche da salvaguardare), nonché
le eventuali risultanze di Valutazione di Incidenza e Valutazione di Impatto
Ambientale.
4. Nel caso di riutilizzo a fini irrigui, il Piano di Gestione,
in aggiunta agli aspetti di cui ai precedenti commi 2 e 3, evidenzia: a)
l’inquadramento catastale con la delimitazione delle aree interessate, con le
informazioni sul titolo di possesso (proprietà pubbliche o private) e
l’eventuale presenza di concessioni di derivazione di acque pubbliche a servizio
del comprensorio irriguo; b) le colture presenti e le loro caratteristiche
in termini di idroesigenza, tempi e modalità di irrigazione; c)
l’elencazione delle fonti di approvvigionamento convenzionali di risorsa idrica
destinata alle utenze irrigue; d) il programma annuale di utilizzo della
risorsa con l’indicazione del fabbisogno di risorsa idrica da parte delle utenze
irrigue in termini di volumi e portate. Il fabbisogno è espresso su base mensile
ed è riferito all’ intera stagione irrigua; e) la tipologia del sistema di
irrigazione (sono da rispettare tutte le prescrizioni dell’art. 12 del presente
Regolamento e, ove applicabili, le indicazioni contenute nel Codice di Buona
Pratica Agricola); f) l’indicazioni sulle possibili limitazioni d’uso del
territorio e sulla suscettività di determinati terreni o colture all’irrigazione
con acque aventi le caratteristiche previste; g) le indicazioni
sull’eventualità di modificare alcuni valori limite dei parametri chimico-fisici
indicati nella Tabella 2 dell’Allegato 1 al presente Regolamento, in funzione
delle caratteristiche specifiche delle colture praticate o dei terreni irrigati,
nonché sugli eventuali accorgimenti tecnici attuabili al fine di rendere tale
refluo riutilizzabile; h) i sistemi adottati per compensare gli eventuali
sbilanciamenti delle portate di recupero e di riutilizzo, ivi compresi invasi,
accumuli, scarichi alternativi o riutilizzi alternativi a quello irriguo
tecnicamente ed economicamente fattibili e possibilmente di facile e rapida
attuazione (sono da rispettare comunque tutte le prescrizioni previste nell’art.
13 del presente Regolamento).
5. Nel caso di riutilizzo in ambito industriale, il Piano di
Gestione, oltre alle indicazioni di cui al precedente comma 2, riporta: a)
le caratteristiche del refluo recuperato, così come concordato tra le parti
interessate, ai sensi dell’art. 10 del presente Regolamento; b)
l’elencazione delle potenziali utenze industriali idroesigenti interessate al
riutilizzo dei reflui depurati; c) l’elencazione delle fonti di
approvvigionamento convenzionali di risorsa idrica destinata alle utenze
industriali e quantificazione delle risorse prelevate; d) il programma
annuale di utilizzo della risorsa con la quantificazione dei fabbisogni delle
utenze industriali, specificando l’eventuale esigenza di livelli qualitativi più
restrittivi rispetto a quanto previsto dal D.M. 185/03; e) la descrizione
dettagliata delle infrastrutture di distribuzione, indicando l’eventuale
presenza di rete duale per la distribuzione di acqua e le relative
caratteristiche qualitative.
6. Per ciascuna delle informazioni elencate nei precedenti
commi 2, 3, 4 e 5, la trasmissione è in capo ai soggetti indicati nell’Allegato
7 al presente Regolamento.
CAPO 3RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE RECUPERATE
Art. 6(Destinazioni d’uso ammissibili) 1. Ai fini del presente Regolamento le destinazioni d’uso
ammissibili delle acque reflue recuperate sono definite così come segue: a)
Ambientale: l’impiego di acqua reflua recuperata come acqua di alimentazione per
il ripristino o il miglioramento degli equilibri idrici delle aree umide e per
l’incremento della biodiversità degli habitat naturali; b) Irriguo:
l’impiego di acqua reflua recuperata per l’irrigazione di colture destinate sia
alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non
alimentari, nonché per l’irrigazione di aree destinate al verde pubblico o ad
attività ricreative o sportive; c) Civile: l’impiego di acqua reflua
recuperata per il lavaggio delle strade nei centri urbani; per l’alimentazione
dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per l’alimentazione di reti duali
di adduzione, separate da quelle delle acque potabili, destinate al lavaggio ed
irrigazione di aree verdi private ed allo scarico dei servizi igienici negli
edifici ad usi civile; d) Industriale: l’impiego di acqua reflua recuperata
come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei
processi industriali, con l’esclusione degli usi che comportano un contatto tra
le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici.
2. Nell’Allegato 5 al presente Regolamento sono riportate, per
tutte le destinazioni d’uso, le distanze di rispetto tra sito di utilizzazione
ed aree di accesso pubblico od opere di captazione ad uso potabile.
Art. 7(Acque reflue recuperate per il riutilizzo ambientale) 1. Le specifiche tipologie di riutilizzo ambientale sono quelle
di seguito riportate: a) regolazione del flusso di corsi d’acqua che
presentano lunghi periodi di secca nel corso dell’anno, accompagnata dalla
valutazione della possibilità di realizzare bacini di infiltrazione o
laminazione, ove si evidenziasse la opportunità di salvaguardare l’intermittenza
dei deflussi ai fini della conservazione delle biocenosi; b) ripristino o
miglioramento degli equilibri idrici delle aree umide ed incremento della
biodiversità degli habitat naturali; c) ricarica indiretta dei corpi idrici
sotterranei in ambiente carsico attraverso il rilascio del refluo affinato in
canali, lame o gravine; d) ricarica dei sistemi di approvvigionamento idrico
ad uso non potabile.
2. La possibilità di riutilizzo ambientale è comunque
subordinata alla verifica di compatibilità idrogeologica dell’intervento
finalizzato al riutilizzo, nonché alla verifica di assoggettabilità a
Valutazione di Incidenza o Valutazione di Impatto Ambientale dell’intervento
stesso.
3. Gli impianti destinati al riutilizzo ambientale devono
rispettare limiti di emissione allo scarico previsti nel PTA e successivi
aggiornamenti.
Art. 8(Acque reflue recuperate per usi irrigui) 1. Per il riutilizzo a fini irrigui, sono utilizzate
esclusivamente acque reflue urbane e domestiche trattate ed affinate nel
rispetto dei limiti qualitativi di cui al D.M. 185/03 e riportati nella Tabella
1 dell’Allegato 1 del presente Regolamento.
2. Per i parametri chimico-fisici elencati nella Tabella 2
dell’Allegato 1 del presente Regolamento, la Regione Puglia, così come definito
al successivo art. 17, può autorizzare limiti diversi in deroga ai valori guida
indicati nell’allegato al D.M. 185/03, fermi restando i valori limite imperativi
della Tabella 3 dell’Allegato 5 del D.lgs. n. 152/06.
3. Per il riutilizzo ai fini irrigui nelle Zone Vulnerabili da
Nitrati, sono presi a riferimento i limiti di accettabilità delle concentrazioni
nel suolo delle sostanze indicate nel Programma d’Azione Nitrati della Regione
Puglia e successivi aggiornamenti.
4. È vietato il riutilizzo delle acque reflue recuperate sulle
seguenti categorie di terreni: a) terreni situati all’interno delle aree di
salvaguardia delle captazioni o derivazioni di acque destinate al consumo umano
ai sensi dell’art. 94 del D.lgs. n. 152/06. In assenza dell’individuazione delle
aree di salvaguardia, queste ultime hanno un’estensione di 500 metri di raggio
rispetto al punto di captazione o derivazione di acque destinate al consumo
umano; b) terreni gelati, innevati, saturi d’acqua e inondati.
5. Il riutilizzo delle acque reflue recuperate è effettuato in
modo tale da evitare fenomeni di ruscellamento; in ogni caso il terreno deve
presentare una pendenza inferiore al 5%.
6. Il riutilizzo delle acque reflue recuperate su colture che
sono consumate crude è ammesso solo in presenza di sistemi irrigui atti ad
evitare il contatto diretto delle acque recuperate con i frutti e con le parti
eduli delle colture.
7. Il riutilizzo dei reflui recuperati, previa acquisizione del
parere favorevole dell’ARPA e dell’Autorità sanitaria, è consentito ad uso
irriguo per aree verdi di uso pubblico mediante sistemi di subirrigazione o
sistemi di irrigazione che non determinino la diffusione dell’aerosol.
8. È vietato il riutilizzo irriguo dei reflui recuperati nei
casi in cui il refluo grezzo derivi da cicli produttivi contenenti sostanze
pericolose di cui alla Tabella 3A dell’Allegato 5 della Parte III del D.lgs. n.
152/06.
9. Dopo l’entrata in esercizio dell’impianto di recupero, il
Gestore della rete di fognatura nera non ammette in rete scarichi che potrebbero
compromettere la riutilizzabilità della risorsa. Qualora detti scarichi siano
già esistenti ed autorizzati e sia dimostrato che compromettano la
riutilizzabilità della risorsa, il Gestore impone idonei pretrattamenti, in
conformità con le prescrizioni più restrittive che l’autorità preposta può
dettare sui limiti di emissione allo scarico in fogna nera, rispetto a quanto
riportato nella Tabella 3 dell’Allegato 5 della Parte III del D.lgs. n. 152/06.
Art. 9(Acque reflue recuperate per usi civili) 1. Il riutilizzo dei reflui recuperati, previa acquisizione del
parere favorevole dell’ARPA e dell’Autorità sanitaria, è concesso ad uso civile
per: a) il lavaggio delle strade pubbliche nei centri urbani; b)
l’utilizzo in sistemi di riscaldamento o raffreddamento che non prevedano scambi
di fluido con gli ambienti; c) l’alimentazione di reti duali di adduzione,
separate da quelle delle acque potabili, destinate al lavaggio ed irrigazione di
aree private ed all’alimentazione delle cassette di scarico dei servizi igienici
negli edifici ad uso civile.
2. Per l’alimentazione degli scarichi igienici negli edifici ad
uso civile di nuova costruzione, in coerenza con le finalità della Legge
Regionale n.13/2008, i Regolamenti edilizi comunali, in assenza di risorsa
recuperata alternativa e laddove tecnicamente possibile, prevedono l’adozione di
opportuni sistemi di recupero e riutilizzo delle acque di scarico di lavatrici,
vasche da bagno, lavandini e docce (le cosiddette acque grigie).
3. Il riutilizzo dei reflui recuperati, previa acquisizione del
parere favorevole dell’Autorità sanitaria, è consentito ad uso irriguo per aree
verdi di uso privato mediante sistemi di subirrigazione o sistemi di irrigazione
che non determinino la diffusione dell’aerosol (parchi, aree per attività
ricreative e sportive, inclusi spazi aperti di complessi residenziali o
scolastici, campi da golf, cimiteri) o consentito per l’alimentazione di invasi
di acqua utilizzati a fini ricreativi (stagni, laghetti).
4. Le acque reflue recuperate destinate a usi civili non
possono superare, all’uscita dell’impianto di recupero, i valori limite dei
parametri riportati nella Tabella 1 inserita nell’Allegato 1 al presente
Regolamento;
5. I progetti di reti duali da prevedersi, in particolare, nei
nuovi insediamenti abitativi, commerciali o produttivi, sono realizzati in modo
tale da escludere qualsiasi interconnessione, contatto o mescolamento anche
accidentale (es. derivante da perdite, infiltrazioni o fessurazioni nei sistemi
di condutture), sia con i sistemi di convogliamento e distribuzione di acque
destinate all’uso potabile, sia con i sistemi di adduzione delle acque reflue.
6. I progetti di cui al comma 4 sono realizzati in modo da
evitare il riflusso delle acque di approvvigionamento, e da prevedere la
ispezionabilità della rete.
Art. 10(Acque reflue recuperate per usi industriali) 1. Per il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso industriale i requisiti
di qualità, da specificare nel Piano di Gestione, sono concordati tra le parti
interessate, in relazione alle esigenze dei cicli produttivi nei quali avviene
il riutilizzo, nel rispetto, comunque, dei valori previsti per lo scarico in
acque superficiali dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 della Parte III del D.lgs. n.
152/06.
Art. 11(Requisiti delle reti di distribuzione delle acque reflue recuperate) 1. Le reti di distribuzione di acque reflue recuperate sono
progettate e realizzate, secondo i requisiti generali riportati nell’Allegato 2
al presente Regolamento.
2. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate
devono essere adeguatamente contrassegnate. I canali a cielo aperto e gli invasi
di acque rientranti nella rete di distribuzione devono essere indicati con
segnaletica colorata e visibile. I punti nei quali viene conferita l’acqua
depurata devono essere segnalati in modo da essere chiaramente distinguibili da
quelli delle acque potabili.
3. Le tubazioni utilizzate per l’alimentazione degli scarichi
dei servizi igienici devono essere contrassegnate con specifica segnalazione.
4. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento è
consentito il mescolamento, esclusivamente a valle del trattamento per il
riutilizzo, delle acque reflue recuperate con la risorsa idrica grezza, purché
quest’ultima non sia destinata, direttamente o previo specifico trattamento, ad
uso potabile. La miscelazione potrà avvenire mediante l’immissione diretta delle
acque reflue recuperate nelle condotte di distribuzione o nei canali adduttori
oppure nei sistemi di accumulo e compenso.
5. La miscelazione di cui al precedente comma 4, effettuata con
un volume di acqua grezza superiore o uguale al volume di acqua recuperata,
comporta l’equiparazione dell’acqua reflua recuperata all’acqua grezza
normalmente utilizzata per usi non potabili.
6. Il sistema di distribuzione è dotato di idonei strumenti di
rilevamento della pressione e della portata, nonché di punti di prelievo per il
monitoraggio della qualità dell’acqua recuperata.
7. È vietato qualsiasi prelievo, allacciamento o derivazione al
sistema di distribuzione se non preventivamente autorizzato dal Gestore della
rete di distribuzione.
Art. 12(Requisiti dei sistemi irrigui) 1. È vietato l’uso di sistemi di irrigazione a pioggia quando
le acque reflue recuperate vengono a contatto con parti eduli delle colture.
L’irrigazione a pioggia è consentita per colture frutticole con sistemi
sottochioma, purché non avvenga il contatto con le foglie e con i frutti.
2. L’irrigazione con acque reflue recuperate è consentita
all’interno dei centri abitati, anche insediamenti singoli unifamiliari,
unicamente mediante sistemi a subirrigazione o sistemi di irrigazione che non
determino la diffusione dell’aerosol, secondo quanto disposto dal precedente
art. 8. Sono da osservare le prescrizioni sulle distanze di rispetto indicate
nell’Allegato 5 del presente Regolamento.
Art. 13(Requisiti dei sistemi di riutilizzo dell’acqua reflua recuperata) 1. Il sistema di riutilizzo delle acque reflue garantisce la
gestione delle fluttuazioni della domanda e della produzione di acqua reflua
recuperata al fine di ottimizzare lo sfruttamento della risorsa recuperata.
2. In attuazione di quanto previsto al comma precedente, per il
dimensionamento del sistema si tiene conto della produzione media dei reflui
recuperati e delle oscillazioni temporali di breve o di lungo periodo
eventualmente caratterizzanti sia il consumo, sia la produzione del refluo
affinato.
3. Nel dimensionamento dei sistemi di riutilizzo si tiene,
altresì, conto di eventuali fonti di acqua alternativa a quella reflua
recuperata per soddisfare i picchi di domanda rispetto alla produzione di reflui
affinati.
4. Nel caso di adozione di sistemi di accumulo per la gestione
delle fluttuazioni tra domanda e produzione, l’area in cui sono presenti i
sistemi di accumulo è dotata di specifica segnaletica secondo quanto previsto
nell’Allegato 2 del presente Regolamento.
Art. 14(Recapito alternativo al riutilizzo) 1. Per ogni sistema di riutilizzo delle acque reflue è previsto
uno scarico alternativo per l’allontanamento dei reflui affinati, nei casi di
riutilizzo parziale.
2. Tra i recapiti alternativi è prevista anche la possibilità
di rilascio sul suolo in corsi d’acqua episodici (ad esempio lame o gravine).
3. Il recapito alternativo assicura gli obiettivi di qualità di
cui al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia ed è conforme alle
disposizioni della disciplina degli scarichi di cui alla Parte III, Sezione II,
Titolo III, Capo III del D.lgs. n. 152/2006.
4. Il recapito alternativo è realizzato secondo le previsioni
della normativa regionale di riferimento.
CAPO 4CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI
Art. 15(Concessioni di derivazione di acque pubbliche e riutilizzo) 1. In conformità a quanto previsto dall’art. 96, comma 3, del
D.lgs. n. 152/06, nell’ambito dei procedimenti per il rilascio o rinnovo delle
concessioni di derivazione di acque pubbliche è fatto l’obbligo di valutare e
verificare, prioritariamente, se sussista la possibilità di reperimento delle
risorse idriche richieste attraverso il riutilizzo di acque reflue depurate tale
da soddisfare la richiesta in maniera totale o parziale e se le stesse siano in
linea con il “Programma delle Misure” previste dal PTA della Regione Puglia.
2. A tal fine, la valutazione delle effettive possibilità di
riutilizzo delle acque reflue depurate, così come esplicitata nel Piano di
Gestione di cui all’art. 5 del presente Regolamento, è legata all’accertamento
di operatività di infrastrutture depurative a ciò deputate ed autorizzate ed
all’esistenza di reti di collegamento e di distribuzione che rendano fattibile,
dal punto di vista tecnico ed economico, l’approvvigionamento idrico da parte
dei richiedenti la concessione di cui al precedente comma 1.
3. Nelle aree in cui è attivo un sistema di distribuzione delle
acque reflue recuperate per una determinata destinazione d’uso, è vietato il
rilascio di nuove concessioni di derivazione di acque pubbliche per quella
destinazione d’uso. 4. Nel caso in cui il recupero di acque reflue per una
delle destinazioni d’uso di cui all’art. 6 del presente Regolamento, valutato
con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, copra l’intero
fabbisogno, non è consentito l’utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o
falde, per usi diversi dal consumo domestico.
5. Qualora si renda disponibile una risorsa idrica riveniente
dal recupero delle acque reflue affinate che soddisfi l’intero fabbisogno
richiesto per una determinata destinazione d’uso, il rinnovo delle concessioni
di derivazione di acque pubbliche è rilasciato con la limitazione di uso nei
soli periodi di temporanea indisponibilità della risorsa recuperata, come
riportato nel Protocollo di Intesa di cui all’art. 21 del presente Regolamento.
Art. 16(Autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo) 1. Il riutilizzo delle acque reflue recuperate è subordinato al
rilascio dell’autorizzazione allo scarico con specifica finalità di riutilizzo
da parte della Provincia territorialmente competente. Nel caso in cui il sistema
del riutilizzo si estenda su due o più province, l’autorizzazione per il
riutilizzo è rilasciata dalla Provincia competente al rilascio
dell’autorizzazione per l’impianto di depurazione, sentite le altre province
interessate. La Provincia competente rilascerà, ai sensi del D.lgs. n. 152/06 -
Parte III - e dell’art.6 del D.M. 185/03, la relativa autorizzazione, entro
trenta giorni dalla presentazione della idonea documentazione da parte dei
soggetti interessati.
2. L’istanza di autorizzazione è presentata, nei termini
indicati nel Protocollo di Intesa di cui al successivo art. 21, alla Provincia
territorialmente competente dal Gestore dell’impianto di recupero e, laddove se
ne specifichi la necessità nel predetto Protocollo di Intesa, dal Gestore della
rete di distribuzione, e contiene le indicazioni riportate nell’Allegato 3 del
presente Regolamento.
3. L’autorizzazione, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 185/03,
detta le prescrizioni finalizzate a garantire il rispetto dei valori limite e
delle norme contenute nel presente Regolamento e nello stesso citato Decreto
Ministeriale, distinguendo, nella parte che attiene i controlli sulla qualità
dell’acqua recuperata e distribuita, le responsabilità del Gestore dell’impianto
di recupero e del Gestore della rete di distribuzione.
4. L’autorizzazione contiene, altresì, le prescrizioni cui si
conformano sia i gestori della rete di distribuzione, sia gli utilizzatori
finali all’atto della richiesta di allaccio alla rete di distribuzione, al fine
del rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dal D.M. 185/03.
5. L’autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo
delle acque reflue depurate è valida per 4 anni dal momento del rilascio. Entro
e non oltre un anno dalla scadenza ne è richiesto il rinnovo. In tal caso, fino
all’adozione del nuovo provvedimento, e fatte salve le diverse indicazioni della
Provincia territorialmente competente, il riutilizzo delle acque reflue è
provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute
nella precedente autorizzazione.
Art. 17(Deroghe) 1. Per i parametri riportati nella Tabella 2 dell’Allegato 1
del presente Regolamento, per i quali ai sensi dell’allegato del D.M. 185/03 è
ammessa deroga, la Regione può autorizzare, esclusivamente per il riutilizzo ai
fini irrigui ed ambientali e previo parere conforme del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, limiti meno restrittivi e comunque non
superiori ai valori imperativi della Tabella 3 dell’Allegato 5 del D.lgs. n.
152/06.
2. La richiesta di deroga a fini irrigui è inoltrata alla
Regione Puglia corredata dei seguenti allegati: a) dettagliata relazione
tecnica giustificativa che fornisca le caratteristiche generali del sito
(climatologica, topografica, geologica, agro-pedologica, idrologica,
idrogeologica - con particolare riferimento alle caratteristiche delle acque di
falda), le superfici e le colture da irrigare, il sistema di irrigazione, la
compatibilità agronomica e pedologica delle caratteristiche delle acque affinate
per le quali si chiede la deroga; b) analisi delle caratteristiche
qualitative dell’effluente dell’impianto di depurazione, relative ad un arco
temporale non inferiore a 12 mesi, con particolare riferimento ai parametri di
cui alla Tabella 1 dell’Allegato 1 del presente Regolamento; c) analisi
delle caratteristiche dell’effluente dell’impianto di affinamento, ove già
disponibili, riferite ai parametri indicati nella tabella di cui alla precedente
lettera b).
3. La richiesta di deroga per il riutilizzo ambientale di cui
all’art. 7 del presente Regolamento, è inoltrata alla Regione corredata di una
dettagliata relazione tecnica giustificativa.
4. La Provincia, sulla base dell’eventuale autorizzazione alla
deroga concessa dalla Regione, adegua il proprio provvedimento autorizzatorio,
emanato ai sensi del precedente art. 16.
Art. 18(Controlli e verifiche) 1. L’impianto di recupero dei reflui è sottoposto da parte
della Provincia territorialmente competente o, su disposizione di quest’ultima,
direttamente dal Gestore dell’impianto di recupero, al programma di controlli,
previsto nel Piano di Gestione di cui all’art. 5, con le modalità previste
dall’Allegato 4 al presente Regolamento.
2. La Provincia può disporre controlli aggiuntivi rispetto a
quelli di cui al comma 1 e riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo di
cui all’art. 5 comma 2 lettera n) del presente Regolamento.
3. Il Gestore dell’impianto di recupero dei reflui assicura gli
autocontrolli così come previsti dall’Allegato 4 del presente Regolamento.
4. Il Gestore della rete di distribuzione effettua il
monitoraggio ai fini della verifica dei parametri chimici e microbiologici delle
acque reflue recuperate che vengono distribuite e degli effetti ambientali,
agronomici e pedologici del riutilizzo, con le modalità previste dall’Allegato 4
al presente Regolamento. I controlli sulla rete di distribuzione si effettuano a
monte degli eventuali mescolamenti delle acque reflue affinate con la risorsa
idrica grezza.
5. Nelle fasi di primo avvio o riavvio a seguito di fermi
impianto, il refluo affinato è destinato al riutilizzo a condizione che sia
accertata l’idoneità dell’acqua attraverso almeno tre controlli successivi, come
previsto dai precedenti articoli.
6. In ogni caso, la Provincia competente al rilascio
dell’autorizzazione, anche per soli scopi precauzionali, può disporre, con
proprio atto, la sospensione della distribuzione dei reflui affinati.
7. La Provincia competente, con specifica motivazione, può
richiedere al Gestore dell’impianto di recupero ulteriori accertamenti e
controlli o richiedere ulteriori verifiche tramite l’ARPA. Lo stesso Ente Locale
può inoltre richiedere all’ARPA controlli volti a verificare gli effetti del
riutilizzo sul suolo, sulle falde sotterranee, sulla vegetazione e sulle
colture.
8. L’Autorità Sanitaria, nell’esercizio delle attività di
prevenzione di propria competenza, valuta gli effetti igienico sanitari connessi
all’impiego delle acque reflue recuperate e assicura una ricerca supplementare,
caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati
fissati valori di riferimento nella Tabella 1 dell’Allegato 1 al presente
Regolamento, qualora vi sia motivo di sospettarne la presenza in quantità o
concentrazioni tali di rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana.
Art. 19(Obblighi dei Gestori degli impianti di recuperoe delle reti di distribuzione) 1. L’acqua reflua recuperata è conferita dal Gestore
dell’impianto di recupero al Gestore della rete di distribuzione, senza nessun
onere a carico di quest’ultimo.
2. Sono a carico del Gestore della rete di distribuzione, i
costi per il trasferimento delle acque reflue recuperate dall’impianto di
affinamento alla rete di distribuzione o agli eventuali serbatoi di accumulo.
3. Nel caso di cui all’art. 4 comma 2 lettera c) del presente
Regolamento, sono a carico del Gestore della rete di distribuzione gli oneri
aggiuntivi di trattamento sostenuti per rendere il refluo idoneo al riutilizzo
ai sensi del D.M. 185/03.
4. Nel caso di cui all’art. 4 comma 2 lettera b) del presente
Regolamento, sono a carico del Soggetto gestore dell’area interessata gli
eventuali oneri aggiuntivi di trattamento sostenuti al fine di conseguire limiti
di emissione allo scarico più restrittivi rispetto a quelli previsti dal PTA
oltre che eventuali costi per il trasferimento delle acque reflue recuperate
dall’impianto di affinamento all’area interessata se diversa dal recapito
finale.
5. Nel caso di acque reflue urbane recuperate per destinazione
d’uso industriale, di cui all’art. 10 del presente Regolamento, sono a carico
del Gestore della rete di distribuzione e ricompresi nella tariffa all’utenza
finale del refluo trattato, gli oneri aggiuntivi di trattamento sostenuti per
conseguire valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla tabella
riportata nell’Allegato al D.M. n. 185/03, al fine di rendere le acque idonee
alla predetta destinazione d’uso.
6. Nel caso di acque reflue industriali recuperate per
destinazione d’uso esclusivamente industriale, sono a carico del Gestore della
rete di distribuzione e ricompresi nella tariffa all’utenza finale del refluo
trattato, gli oneri aggiuntivi di trattamento sostenuti per conseguire valori
limite più restrittivi di quelli previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 del
D.lgs. n. 152/06.
7. Il soggetto gestore della rete di distribuzione fissa la
tariffa relativa alla distribuzione delle acque reflue recuperate dopo il
trattamento di affinamento.
8. Il Gestore della rete di distribuzione fornisce la corretta
ed esaustiva informazione a tutti i propri utenti sulle modalità di impiego
delle acque reflue recuperate, sui vincoli da rispettare e sui rischi connessi
agli usi impropri. Per tali finalità può avvalersi delle azioni e degli
eventuali contributi previsti dalla Regione Puglia per le politiche di sostegno
al riutilizzo, di cui all’art. 3,comma 2, del presente Regolamento.
Art. 20(Informazione) 1. La Regione Puglia assicura la trasmissione, al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite del Punto
Focale Regionale, dei dati conoscitivi e delle informazioni relative
all’attuazione del D.M. 185/03, anche sulla base dei controlli e dei monitoraggi
effettuati ai sensi dell’art.18 del presente Regolamento, secondo le modalità
indicate nel decreto ministeriale di cui all’art. 75, comma 5, del D.lgs.
n.152/2006.
2. Le Province, per i territori di rispettiva competenza,
trasmettono secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale di cui
all’art. 75, comma 5, del D.lgs. n.152/2006, entro il mese di gennaio di ciascun
anno, al Punto Focale Regionale, le informazioni relative all’anno precedente di
cui al comma 1 del presente articolo.
CAPO 5ATTUAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE
Art. 21(Protocollo di intesa) 1. Il Piano di Gestione è ratificato con la sottoscrizione di
un Protocollo d’Intesa da stipulare tra la Regione Puglia, il soggetto gestore
dell’impianto di recupero, il soggetto gestore della rete di distribuzione, i
Comuni interessati, la Provincia competente per territorio ed il soggetto
responsabile della redazione del Piano di Gestione nei casi di cui all’art. 4
comma 2 lettere b) e c) del presente Regolamento. E’prevista la sottoscrizione
del Protocollo di Intesa anche da parte dell’Autorità Idrica Pugliese nei casi,
di cui all’art. 4 comma 2 lettera a).
2. Il Protocollo d’Intesa di cui al comma 1 viene redatto dal
soggetto responsabile della redazione del Piano di Gestione, secondo lo schema
dell’Allegato 6 del presente Regolamento.
3. Il Protocollo d’Intesa stabilisce le regole e le modalità di
erogazione e utilizzo della risorsa depurata, in attuazione di quanto previsto
nello stesso Piano di Gestione.
4. Il Protocollo di intesa definisce, tra l’altro: a) i
tempi e le modalità di avvio all’esercizio dell’impianto di recupero e
riutilizzo; b) i tempi di trasmissione del programma annuale di utilizzo
della risorsa da parte del Gestore della rete di distribuzione al Gestore
dell’impianto di recupero ed all’Autorità di Bacino della Puglia, qualora detto
programma si discosti dal programma di previsione indicato nel Piano di
Gestione; c) le modalità di trasmissione dei risultati sull’attività di
monitoraggio, di cui all’Allegato 4 del presente Regolamento, a Provincia e
Regione; d) lo scarico di emergenza; e) la specificazione del punto di
controllo dell’acqua recuperata e del punto di controllo dell’acqua distribuita;
f) lo stato di consistenza delle opere se non già definito in un verbale
apposito; g) le modalità di sospensione dell’erogazione delle acque
affinate; h) gli oneri di gestione e manutenzione; i) il corrispettivo
del servizio.
Art. 22(Sanzioni) 1. Per gli aspetti sanzionatori connessi al presente
Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 152/06, in
particolare: a) gli aspetti sanzionatori amministrativi per l’effettuazione
dello scarico con finalità di riutilizzo in difformità dai valori limite
stabiliti dal presente Regolamento sono disciplinati dall’art. 133, comma 1, del
D.lgs. n.152/06; b) gli aspetti sanzionatori amministrativi per
l’effettuazione dello scarico con finalità di riutilizzo senza l’autorizzazione
o in difformità dalle prescrizioni dell’autorizzazione sono disciplinati
dall’art. 133, comma 2, del D.lgs. n. 152/06; c) gli aspetti sanzionatori
per l’inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni
vietate nelle aree di salvaguardia di cui all’art. 94 del D.lgs. n. 152/06,
richiamate nell’art. 8, comma 4, lett. a) del presente Regolamento, sono
disciplinati dall’art. 134, comma 1, del D.lgs. n. 152/06.
2. Al controllo della conformità degli scarichi e
all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative previste dagli artt. 133
e 134 del D.lgs. n. 152/06, provvedono le Province territorialmente competenti
ai sensi dell’art. 28 della Legge
Regionale n. 17/2000. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni
amministrative sono versate all’entrata dei bilanci dell’autorità che irroga la
sanzione e destinate ad interventi di emergenza in materia di inquinamento dei
corpi idrici, secondo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, lett. i), della Legge
Regionale n. 17/2000.
3. Gli interventi di emergenza di cui precedente comma 2 sono
stabiliti di concerto con la Regione Puglia.
CAPO 6NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 23(Norme transitorie) 1. Non c’è obbligo di redazione del Piano di Gestione per gli
impianti di recupero e riutilizzo già in esercizio alla data di approvazione del
presente Regolamento. Fatto salvo il rispetto di quanto stabilito e ratificato
con il Protocollo di Intesa sottoscritto all’atto dell’avvio all’esercizio, il
Piano di Gestione è redatto in occasione della richiesta di rinnovo
dell’autorizzazione di cui al precedente art. 16.
2. Non c’è obbligo di redazione del Piano di Gestione per gli
impianti di recupero e riutilizzo la cui messa in esercizio ha luogo nei 12 mesi
successivi alla data di approvazione del presente Regolamento. L’avvio
all’esercizio di detti impianti, è subordinato alla sottoscrizione del
Protocollo di intesa di cui all’art. 21, integrato dal Piano di Monitoraggio e
Controllo redatto secondo le indicazioni dell’Allegato 4 del presente
Regolamento. Il Piano di Gestione è redatto in occasione della richiesta di
rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente art. 16.
Art. 24(Norme finali) 1. E’ istituita, presso il Servizio regionale preposto alla
attuazione degli obbiettivi e delle misure del PTA, la struttura incaricata del
coordinamento delle attività propedeutiche alla redazione del Piano di Gestione
nel caso di impianti di cui all’art. 4 comma 2 lettera a) del presente
Regolamento.
2. La predetta struttura, per gli impianti indicati quali
prioritari all’art. 1 comma 5 del presente Regolamento, svolge ruolo di
coordinamento dei soggetti a vario titolo interessati al recupero e riutilizzo
della risorsa idrica. A tal scopo sono istituiti, con apposito provvedimento,
gruppi di lavoro che provvedono: a) all’accertamento della fattibilità
tecnico-economica dell’avvio all’esercizio; b) a proporre l’ordine di
priorità nell’avvio all’esercizio; c) a convocare eventuale conferenze di
servizi in fase di istruttoria del Piano di Gestione; d) alla redazione del
Piano di Gestione.
3. Il presente Regolamento attua le Linee Guida, di cui
all’Allegato 2 della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre
2009, nella parte che disciplina gli impianti di riutilizzo delle acque reflue
depurate.
Indice CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - (Finalità) Art. 2 - (Definizioni) Art. 3 - (Politiche e
strumenti per la promozione e l’incentivazione del riutilizzo)
CAPO II PIANO DI GESTIONE DEL SISTEMA DI RIUTILIZZO DELLE ACQUE
REFLUE RECUPERATE
Art. 4 - (Predisposizione del Piano di Gestione) Art. 5 - (Contenuti del
Piano di Gestione)
CAPO III RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE RECUPERATE
Art. 6 - (Destinazioni d’uso ammissibili) Art. 7 - (Acque reflue
recuperate per il riutilizzo ambientale) Art. 8 - (Acque reflue recuperate
per usi irrigui) Art. 9 - (Acque reflue recuperate per usi civili) Art.
10 - (Acque reflue recuperate per usi industriali) Art. 11 - (Requisiti
delle reti di distribuzione delle acque reflue recuperate) Art. 12 -
(Requisiti dei sistemi irrigui) Art. 13 - (Requisiti dei sistemi di
riutilizzo dell’acqua reflua recuperata) Art. 14 - (Recapito alternativo al
riutilizzo)
CAPO IV CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI
Art. 15 - (Concessioni di derivazione di acque pubbliche e riutilizzo)
Art. 16 - (Autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo) Art.
17 - (Deroghe) Art. 18 - (Controlli e verifiche) Art. 19 - (Obblighi dei
Gestori degli impianti di recupero e delle reti di distribuzione) Art. 20 -
(Informazione)
CAPO V ATTUAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE
Art. 21 - (Protocollo di intesa) Art. 22 - (Sanzioni)
CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 23 - (Norme transitorie) Art. 24 - (Norme finali)
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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